Anno 2023
Numero 36
Data 19/12/2023
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
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Legge Regionale 21 dicembre 2023, n. 36

“Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”



CAPO 1

Disposizioni in materia edilizia





Art. 1

Finalità ed obiettivi


1. Le presenti norme disciplinano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia) al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché allo scopo di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in forza della presente legge devono essere rivolti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica e igienico-funzionale e delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell’intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l’abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire al contenimento del consumo di suolo, all’adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.

3. Tutti gli interventi realizzati ai sensi della presente legge devono risultare conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici. In particolare, gli interventi devono risultare conformi agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e, ove previsto, devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica prevista nell’articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR o l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 91 delle NTA del PPTR.




Art. 2

Incentivi volumetrici


1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, ai sensi del quarto periodo della lettera d) dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, sono riconosciuti incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono:

a) l’ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a); b) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).

2. Per le medesime finalità, la presente legge riconosce incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001 che prevedono la delocalizzazione negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l).

3. Gli incentivi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 possono essere concessi una tantum e non possono superare i seguenti limiti:

a) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;

b) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

c) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

d) il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

e) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all’interno degli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere g) h), i), j), k) ed l) aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usistrettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti.

4. Ai fini del calcolo degli incentivi volumetrici, si computano i volumi per i quali sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi altezze interpiano superiori a 3,50 metri, il volume di riferimento per la determinazione dei bonus è ottenuto moltiplicando la superficie lorda di pavimento per un’altezza utile virtuale pari a 3,50 metri.





Art. 3

Condizioni per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia


1. La realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla presente legge, anche in assenza degli incentivi di cui all’articolo 2, è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di densità edilizia previsti nell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967) e della disciplina di tutela paesaggistica dettata dal PPTR, all’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso previsti per legge da parte degli enti e delle autorità competenti, nonché all’osservanza delle seguenti ulteriori specifiche condizioni, il Comune può derogare ai limiti di cui all’articolo 7 del d.m. 1444/1968 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001.

2. Gli interventi di ampliamento previsti nell’articolo 2, comma 1, lettera a), possono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo a condizione che:

 a) l’ampliamento sia realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, e/o a mezzo di elementi strutturali di collegamento, all’edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In caso di specifiche previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti, il Comune ne può disporre la deroga, fermo restando il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dal d.m. 1444/1968 [ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure compromette le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente;]  (1) 
 
b) l’immobile ampliato, oppure la singola unità immobiliare ampliata, ottenga il salto di almeno due classi energetiche rispetto all’esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica superiore, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), precedente e posteriore all’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
 
c) per gli edifici ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell’intervento sia destinata a residenza e/o a usi strettamente connessi con le residenze, oppure ai medesimi usi preesistenti. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato previsti nell’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 16 aprile 2005, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste;
 
d) per gli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), l’intervento non comporta l’aumento delle superfici impermeabili e garantisce l’incremento dell’indice di piantumazione attraverso l’utilizzo di essenze autoctone;
 
e) ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la monetizzazione delle aree a standard. Le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate esclusivamente per l’acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della presente legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR “La rete ecologica regionale” e “Il patto città campagna”.
 
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nell’articolo 2, comma 1, lettera b), possono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal comma 3, lettere c) e d), del medesimo articolo a condizione che:
 
a) l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di Valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile) e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della l.r. 13/2008 prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del d.p.r. 380/2001;
 
b) l’intervento contempli l’applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008, rientranti nelle seguenti aree tematiche:
 
1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie;
 
2) interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l’effetto isola di calore;
 
3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili,sia perla produzione di energia termica che di energia elettrica, nella misura minima prevista per legge in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);
 
4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili e di materie prime rinnovabili, ottenendo punteggio pari a 3 in almeno uno dei criteri dello strumento di Valutazione della sostenibilità ambientale in vigore all’atto della richiesta del titolo abilitativo, corrispondenti alle misure riferite a ciascuna area tematica su riportata;
 
c) l’intervento contempli la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, da dimostrare mediante relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, compensazioni con piantumazioni da effettuare nelle aree pubbliche a tal fine specificatamente individuate dal Comune con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1, oppure con altri analoghi strumenti di competenza comunale quali anche il Piano del Verde e il Piano dei Servizi;
 
d) l’intervento sia realizzato in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni forniti dai progetti territoriali strategici 4.2.1 La rete ecologica regionale e 4.2.2 Il patto città campagna e dalle linee guida regionali del PPTR;
 
e) l’intervento rispetti le norme previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);
 
f) l’intervento sia realizzato nel rispetto dell’articolo 2 bis, comma 1 ter e dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001. La diversa sistemazione plano-volumetrica all’interno dell’area di pertinenza è orientata al massimo soddisfacimento dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
 
g) le superfici a standard da cedere siano reperite prioritariamente nel lotto di intervento; dove questo non sia possibile, in tutto o in parte, dette superfici possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, in aree degradate o in stato di abbandono, in relitti o aree da riqualificare. Nel caso in cui, in alternativa alla cessione, il Comune intenda ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, lo stesso, oppure il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione, utilizza dette risorse per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione, in aree puntualmente indicate dallo stesso Comune con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1, oppure con altri analoghi strumenti di competenza comunale, quali anche il Piano del Verde e il Piano dei Servizi, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni forniti dai progetti territorialistrategici 4.2.1 La rete ecologica regionale e 4.2.2 Il patto città campagna e dalle linee guida regionali del PPTR.
 
4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie di cui all’articolo 2, comma 2, possono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal comma 3, lettera e), del medesimo articolo a condizione che, oltre al rispetto dei requisiti indicati nel comma 3:
 
a) le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito rimangano libere da edificazione; a tal fine, l’interessato si impegna alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune che prevede l’uso pubblico delle aree ripristinate e può altresì prevederne la cessione a favore del Comune;
 
b) la ricostruzione avvenga successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera a);
 
c) l’area in cui è prevista la ricollocazione delle volumetrie ricada all’interno degli specifici ambiti a tal fine individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), aventi destinazione urbanistica conforme a quella assegnata alle volumetrie delocalizzate oppure nelle aree interessate da vincoli preordinati all’esproprio decaduti, intercluse o contigue alle zone omogenee B e C, ai sensi del d.m. 1444/1968, detta area è puntualmente indicata nella convenzione ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001 stipulata tra il Comune e l’interessato. Al fine di ricollocare le volumetrie all’interno degli ambiti appositamente individuati, il Comune può consentire la deroga all’indice di edificabilità di zona, fermo restando il rispetto dei limiti di densità edilizia previsti dall’articolo 7 del d.m. 1444/1968, a condizione che non venga compromessa la funzionalità del contesto oggetto di intervento: la sussistenza delle condizioni necessarie a consentire la localizzazione delle nuove volumetrie sarà opportunamente dimostrata in apposita relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato nella quale si evidenzi la sufficiente dotazione di strade, parcheggi e infrastrutture a rete nonché di spazi pubblici e servizi adeguati;
 
d) al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni varie), il Comune acquisisca l’area al proprio patrimonio, a titolo gratuito, per la realizzazione di spazi pubblici ed autorizzi la ricostruzione della relativa volumetria e degli incentivi volumetrici concessi su altra area, anche pertinenziale. Il procedimento è concluso nelle forme previste dall’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001.
 
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono inoltre soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e dell’articolo 4 bis del d.lgs. 192/2005.
 
6. In caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico comunale, il Comune può prevedere la monetizzazione di dette aree calcolandone l’importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Tali risorse sono vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici.


(1) Parole soppresse dalla l.r. 13/2024, art. 2, comma 1.


Art. 4

Ambiti d’intervento


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’articolo 2 è subordinato all’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti e fatta salva la prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica, che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi diristrutturazione edilizia che prevedono l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti. Detti ambiti devono essere individuati all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali. I suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee D e F di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell’assenza dell’interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Le volumetrie da realizzare all’interno delle zone omogenee D e F incluse negli ambiti così individuate saranno destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10 per cento da destinare a edilizia residenziale sociale. La restante parte è soggetta alla corresponsione a favore del Comune del contributo straordinario di costruzione di cui all’articolo 9 della l.r. 18/2019 che andrà vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale destinato al finanziamento di interventi di recupero e riqualificazione degli edifici ricadenti nelle zone A di cui al d.m. 1444/1968. Nell’individuazione di detti ambiti, i Comuni possono fare riferimento al Documento programmatico di rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme perla rigenerazione urbana) oppure al Documento programmatico preliminare o al PUG di cui alla l.r. 20/2001, ove detti strumenti hanno individuato ambiti edificati che necessitano di interventi di rigenerazione urbana. Al fine di garantire che gli interventi realizzati in forza della presente legge risultano coerenti con il contesto urbanistico-edilizio esistente e consentono un ordinato sviluppo urbano, il Comune può prevedere, all’interno dei diversi ambiti individuati, una graduazione degli incentivi previsti dall’articolo 2 entro i limiti previsti dal medesimo articolo. I requisiti di prestazione energetica previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), potranno essere proporzionalmente ridotti nel caso di riduzione degli incentivi finalizzati alla realizzazione degli interventi di ampliamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’articolo 2 non richiede l’approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 21/2008 che individua, all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana.

3. Ove ritenuto necessario ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, fermo restando il rispetto delle condizioni previste nell’articolo 3, la deliberazione di cui al comma 1 può espressamente prevedere:

a) il riconoscimento degli incentivi volumetrici di cui all’articolo 2, comma 1, nella misura prevista dall’articolo 2, comma 3, lettere b) e d) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia attraverso l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, ubicati nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E ai sensi del d.m. 1444/1968;

b) l’individuazione di ambiti, ricadenti all’interno di aree urbanizzate dello stesso Comune classificate dal proprio strumento urbanistico esclusivamente come zone omogenee B e C ai sensi del d.m. 1444/1968, dove riconoscere gli incentivi di cui all’articolo 2, comma 2, nella misura prevista nell’articolo 2, comma 3, lettera e), per la realizzazione di interventi di delocalizzazione dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, previsti nell’articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l), aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza che non comportano mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante oppure ai medesimi usi preesistenti.

4. La deliberazione prevista nel comma 1 è soggetta alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.




Art. 5

Limiti di applicazione


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2,sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli edifici:

a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, ad eccezione di quelli per i quali è rilasciato titolo edilizio in sanatoria, prima della presentazione dell’istanza, e gli edifici che hanno già usufruito degli incentivi previsti nella legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);

b) individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali in ragione del proprio valore storico, culturale e architettonico o testimoniale o in quanto identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici, pur se privi di interesse culturale ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950 a meno che, fatto salvo quanto disposto dalla lettera e), per detti immobili l’autorità competente di cui all’articolo 91, comma 2 delle NTA del PPTR , in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell’articolo 38, commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR, (2)  ha preventivamente valutato l’insussistenza dell’interesse paesaggistico, accertando la compatibilità della trasformazione proposta sulla base delle linee guida del PPTR e in relazione alle caratteristiche intrinseche del manufatto architettonico e del contesto. Ove tali immobili sono assoggettati alla disciplina della parte II del d.lgs. 42/2004 in virtù di quanto in esso disposto dall’articolo 12, comma 1, nelle more della verifica dell’interesse culturale prevista dal comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio acquisire preliminarmente l’autorizzazione di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004;

c) all’interno delle zone territoriali omogenee A di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura, oppure all’esito dell’approvazione di un piano di recupero in variante, con gli incentivi di cui all’articolo 2 e la procedura di cui all’articolo 4, commi 1 e 4, della presente legge e dell’articolo 2 bis, comma 1 ter, del d.p.r 380/2001, anche riferiti a singoli compendi e su istanza del privato proponente, purché compatibile con il regime vincolistico e di tutela previsti dalle disposizioni ambientali, culturali e relativi piani sovraordinati;

d) inclusi negli elenchi di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);

e) aventi interesse storico-culturale, tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;

f) ubicati all’interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali nonché nelle aree che sono state oggetto di procedure speciali di variante urbanistica già perfezionate e concluse con la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica;

g) ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;(3) 

h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentono interventi edilizi di tale natura;

i) ubicati nelle oasi istituite aisensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, perla tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);

j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);

k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento delsito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’autorità di bacino distrettuale;

l) ubicati all’interno delle fasce di rispetto per la viabilità, le ferrovie, gli eliporti, gli aeroporti, le zone cimiteriali, gli impianti di depurazione.

2. Gli incentivi di cui all’articolo 2 non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti e non possono in alcun caso eccedere i limiti indicati dal PPTR.  (4) 



(2) Parole sostituite dalla l.r. n. 13/2024 art. 3, comma 1, lett. a).
(3) Parole sostituite dalla l.r. 13/2024, art. 3, comma 1, lett. b)
(4) Lettera sostituita dalla l.r. 13/2024, art. 3, comma 1, lett. c)


Art. 6

Misure finalizzate alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale


1. Con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi previsti nell’articolo 3, commi 3 e 4 della presente legge, riduzioni e/o esclusioni dell’IMU o di altre imposte comunali, nonché la completa esenzione dal contributo di costruzione, a condizione che l’intero intervento prevede la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con una quota non inferiore al 35 per cento degli alloggi riservata a locazione a canoni agevolati.

2. Con la deliberazione di Consiglio comunale di cui all’articolo 4, comma 1, i Comuni stabiliscono le modalità di convenzione, nonché di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati secondo quanto previsto dal comma 1, nonché le modalità di determinazione del canone di locazione, del canone di locazione con patto di futura vendita e del prezzo massimo di vendita degli stessi. Le convenzioni, di durata ventennale, potranno rinviare ai regolamenti e agli altri atti comunali per la formazione delle graduatorie dei cittadini che faranno richiesta di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale.

3. Nel solo caso di interventi di edilizia residenziale sociale realizzati ai sensi del presente articolo, gli incentivi volumetrici previsti nell’articolo 2, comma 3, lettere c), d), ed e), sono cumulabili anche con quelli previsti dai piani comunali.




Art. 7

Monitoraggio


1. I Comuni trasmettono alla Regione la deliberazione prevista nell’articolo 4, comma 1, oppure il DPRU, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, e pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web regionale, l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all’anno precedente. Il suddetto elenco indica, per ciascun tipo di intervento:

a) la localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione;

b) l’entità del volume originario e la consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato;

c) le modalità di utilizzo delle risorse previste nell’articolo 3, comma 2, lettera e) e nell’articolo 3, comma 3, lettera g).

2. In sede di monitoraggio annuale i Comuni verificano, inoltre, il rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968.

3. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

4. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di pubblicazione delle informazioni previste nel comma 1; tali informazioni sono comunque trasmesse all’assessorato regionale competente con periodicità quadrimestrale.




Art. 8

Abrogazioni


1. Il capo I e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 “Recupero deisottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”), sono abrogati.



CAPO 2

Disposizioni diverse





Art. 9

Modifica all’articolo 13 della l.r. 34/2023


1. All’articolo 13, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025) le parole: “articolo 22, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 20, comma 3”


Art. 10

Norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche


1. I Comuni destinano il 15 per cento dei proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità deisuoli) e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici . impianti esistenti di loro competenza istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio.

2. I Comuni che non rispettano le prescrizioni della presente legge sono esclusi dai finanziamenti e trasferimenti regionali, di bilancio autonomo.

3. I Comuni comunicano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno il capitolo di bilancio e le somme previste in esso.




Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.