Anno 2023
Numero 37
Data 29/12/2023
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 37

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)



TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.



Art. 2

Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020


1. L’esigibilità del finanziamento di euro 80 milioni, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia -legge distabilità regionale 2020),stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2024 sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio finanziario 2024 ai sensi del comma 1, valutato in euro 7,2 milioni annui per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° gennaio 2025, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Perle annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2024-2026 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.




Art. 3

Rinnovo autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020


1. In applicazione dell’articolo40, comma 2bis,del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’esercizio finanziario 2024 è autorizzato il ricorso all’indebitamento di euro 189.856.295,46 a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di pari importo, di cui euro 144.856.295,46 derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità 2023 della Regione Puglia) ed euro 45 milioni proveniente dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 7, della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Legge di assestamento 2023 della Regione Puglia).

2. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 189.856.295,46, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 300, ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all’apposita voce denominata “Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

3. I mutui di cui al comma 1 di euro 144.856.295,46 e di euro 45 milioni possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d.lgs. 118/2011, per una durata massima di ammortamento rispettivamente di anni trenta e quindici, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato in euro 13,6 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.




INDICE

INDICE


TITOLO I -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1 Spesa a carattere pluriennale.

Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014- 2020.

Art. 3 Rinnovo autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020.

 

TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I -

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse.

Art. 4 Contributo straordinario in favore del comune di Sava in materia di depurazione

Art. 5 Misure finanziarie a sostegno del dipartimento biomedico jonico della scuola di medicina, sede di Taranto.

Art. 6 Misure finanziarie a sostegno della scuola di infermieristica presso il Vito Fazzi di Lecce e l’ospedale di Tricase.

Art. 7 Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2005.

Art. 8 Gestione, manutenzione e custodia dei corsi d’acqua.

Art. 9 Norma di interpretazione autentica della l.r. 4/2012.

Art. 10 Modifica alla l.r. 25/2003.

Art. 11 Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 25/2003.

Art. 12 Modifiche alla l.r. 17/2015.

Art. 13 Modifiche alla l.r. 4/2013.

Art. 14 Utilizzo economie in favore dei comuni pugliesi a valere sui trasferimenti regionali in materia sociale realizzati per la pandemia covid-19

Art. 15 Modifiche alla l.r. 67/2017.

Art. 16 Modifiche alla l.r. 3/2023 Art. 17 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente del Consorzio di bonifica centro sud Puglia.

Art. 18 Modifiche alla l.r. 23/2007.
 
Art. 19 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/2012.
 
Art. 20 Sostegno alle start up in campo spaziale.
 
Art. 21 Modifica all’articolo 7 della l.r. 18/2022.
 
Art. 22 Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/1999.
 
Art. 23 Modifica all’articolo 4 della l.r. 26/2022.
 
Art. 24 Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive.
 
Art. 25 Modifica all’articolo 21 della l.r. 1/2023.
 
Art. 26 Modifiche alla l.r. 7/2022.
 
Art. 27 Potenziamento della farmacia dei servizi tramite le farmacie convenzionate.
 
Art. 28 Modifica all’articolo 6 della l.r. 5/2014.
 
Art. 29 Promozione e integrazione centro logistico agro-alimentare.
 
Art. 30 Supporto alle attività del Sea turtle clinic (STC).
 
Art. 31 Centro pilota Nutraceutica.
 
Art. 32 Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici.
 
Art. 33 Contributi straordinari per i carnevali storici pugliesi.
 
Art. 34 Modifica all’articolo 2 della l.r. 48/2018.
 
Art. 35 Rafforzamento delle azioni per contrastare la violenza di genere.
 
Art. 36 Comunità dei lettori.
 
Art. 37 Modifiche alla l.r. 19/2012.
 
Art. 38 Progetto Museo storico del tarantismo.
 
Art. 39 Modifica all’articolo 25 della l.r. 38/1994.
 
Art. 40 L.r. 32/2023, farmaco Bagsimi.
 
Art. 41 Potabilizzazione dei reflui.
 
Art. 42 Attività di supporto pazienti oncologici.
 
Art. 43 Contributo per l’utilizzo di tecnologia sperimentale nella lotta alla violenza di genere.
 
Art. 44 Finanziamento l.r. 13/2017.
 
Art. 45 Promozione dell’educazione alla legalità nelle scuole e università.
 
Art. 46 Contributo per la messa in sicurezza dei porti turistici.
 
Art. 47 Fondo regionale per le attività dell’Ufficio della Consigliera regionale di parità.
 
Art. 48 Alberi per il futuro.
 
Art. 49 Percorsi formativi e progetti pilota su infermiere di famiglia e di comunità.
 
Art. 50 Accompagnamento in favore delle imprese sociali.
 
Art. 51 Interventi in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.
 
Art. 52 Contributo in favore di Azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Jonica.
 
Art. 53 Messa in sicurezza e ripristino dei luoghi della costa salentina nel territorio di Melendugno.
 
Art. 54 Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/1984.
 
Art. 55 Non vigente. (1) 
 
Art. 56 Modifica alla l.r. 17/2013.
 
Art. 57 Interventi in attività di studio ricerca e formazione nell’area del fiume Ofanto.
 
Art. 58 Sostegno all’attività di ricerca in oncoematologia pediatrica.
 
Art. 59 Fondo di rotazione per interventi a sostegno del volontariato di protezione civile.
 
Art. 60 Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 34/2023.
 
Art. 61 Sostegno al festival Europa in canto.
 
Art. 62 Contributi ai Comuni per la realizzazione di aree dedicate ai cani.
 
Art. 63 Accertamento di conformità.
 
Art. 64 Misure in materia di cabotaggio marittimo.
 
Art. 65 Premio “Filiera del coraggio” e premialità per le imprese antimafia.
 
Art. 66 Promozione del territorio nei suoi aspetti folkloristici, storici, turistici e naturalistici.
 
Art. 67 Modifica all’articolo 1 della l.r. 25/2023.
 
Art. 68 Istituzione del brand territoriale Costa Sveva.
 
Art. 69 Progetto Piano post ILVA.
 
Art. 70 Recupero affreschi Ceglie Messapica.
 
Art. 71 Modifiche alla l.r. 8/2014.
 
Art. 72 Valorizzazione del corso di laurea magistrale in diritto e gestione dei servizi sanitari.
 
Art. 73 Giornata della digitalizzazione e della dematerializzazione.
 
Art. 74 Promozione e valorizzazione del salone nautico di Puglia.
 
Art. 75 Contrattualizzazione delle strutture hospice pubbliche e private.
 
Art. 76 Contributo per l’acquisto di prestazioni da strutture private già autorizzate e accreditate.
 
Art. 77 Contributi in favore delle frazioni dei comuni della provincia di Lecce che garantiscono l’apertura di un ambulatorio medico di medicina generale.
 
Art. 78 Screening obbligatorio per diabete di tipo 1 e celiachia.
 
Art. 79 Contributo per dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche di letti bariatrici.
 
Art. 80 Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole.
 
Art. 81 Sostegno al progetto pilota “la cura è in tavola”.
 
Art. 82 Memoria storica e valorizzazione dei territori.
 
Art. 83 Contributo per eventi legati alla “Battitura della Nzegna”.
 
Art. 84 Promozione delle attività teatrali.
 
Art. 85 Contributo straordinario al comune di Volturino.
 
Art. 86 Museo civico della paleontologia e dell’Uomo di Lizzano.
 
Art. 87 Contributo straordinario per il sistema archeologico del Pulo di Molfetta.
 
Art. 88 Sostegno allo sviluppo turistico.
 
Art. 89 Barocco leccese.
 
Art. 90 50° anniversario Festival della Valle d’Itria.
 
Art. 91 Contributo alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.
 
Art. 92 Realizzazione del festival internazionale di musica pop con dj set internazionali.
 
Art. 93 Contributo straordinario per lavori di manutenzione e ristrutturazione delle basi Scout in San Marco in Lamis e Cassano Murge.
 
Art. 94 Microcredito sociale.
 
Art. 95 Contributo straordinario progetto sperimentale per la prevenzione del disagio adolescenziale.
 
Art. 96 Contributo alle cooperative sociali per il sostegno ai punti di ascolto.
 
Art. 97 Acquisizione del patrimonio immobiliare dei Consorzi di bonifica per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale.
 
Art. 98 Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie. Siccità 2022.
 
Art. 99 Struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca e acquacoltura regionale.
 
Art. 100 Contributo rivolto alle imprese di pesca e commercializzazione ittica per la sostituzione degli imballi in EPS.
 
Art. 101 Modifica all’articolo 4 della l.r. 31/1974.
 
Art. 102 Modifica all’articolo 4 della l.r. 26/2022.
 
Art. 103 Misure di attuazione degli strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti.
 
Art. 104 Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2011.
 
Art. 105 Delega di funzioni di organismo intermedio e di soggetto attuatore.
 
Art. 106 Contributo in materia di sicurezza urbana per la riqualificazione del parco e della pineta di Montegrappa a Tuglie(LE).
 
Art. 107 Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/2023.
 
Art. 108 Sostegno di azioni congiunte per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione.
 
Art. 109 Contributi in favore delle associazioni sportive dilettantistiche calcio per acquisto attrezzature sportive.
 
Art. 110 Fondi di sostegno alle eccellenze sportive.
 
Art. 111 Interventi di recupero del tempio Santa Maria delle Grazie.
 
Art. 112 Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore.
 
CAPO II -
Disposizioni finali.
 
Art. 113 Norma di rinvio.
 
Art. 114 Entrata in vigore.


(1) Rettifica BURP n. 6 del 18/01/2024.


TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE





CAPO 1

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse





Art. 4

Contributo straordinario in favore del comune di Sava in materia di depurazione


1. Per finanziare interventi di realizzazione degli impianti di depurazione nel comune di Sava e di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.



Art. 5

Misure finanziarie a sostegno del dipartimento biomedico jonico della scuola di medicina, sede di Taranto


1. Per il potenziamento del sistema sanitario nel territorio jonico, la Regione Puglia promuove l’avvio e il consolidamento del corso di laurea in medicina e chirurgia istituito dall’Università degli studi di Bari presso la sede di Taranto.

 2. Per le finalità di cui al comma 1, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).

3. La convenzione di cui al comma 2 contiene tutte le disposizioni operative più coerenti per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1.
 
4. Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, a partire dall’esercizio finanziario 2024 e per una validità temporale di diciotto anni, è previsto un onere di euro 51.508.217,60.
 
5. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1.307.872,00. In termini di competenza è assegnata, per l’esercizio finanziario 2025, una dotazione finanziaria di euro 1.910.630,40 e per l’esercizio finanziario 2026, una dotazione finanziaria di euro 2.422.406,40. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
 
6. La programmazione e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente disposizione, sono svolti dalla sezione regionale competente in materia di università.



Art. 6

Misure finanziarie a sostegno della scuola di infermieristica presso il Vito Fazzi di Lecce e l’ospedale di Tricase


1. Per garantire l’avvio dei corsi di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università del Salento e di acquisire competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nell’ambito dell’ingegneria biomedica e dei corsi di laurea in infermieristica presso il Vito Fazzi e l’ospedale di Tricase, in coerenza con le finalità e ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021) e dell’articolo 11 della legge regionale 8 giugno 2021, n. 15 (Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie), è autorizzato il finanziamento per complessivi euro 83.089.799,10 con un ambito di validità temporale fino al 2040.

2. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 5.780.024,40. In termini di competenza è assegnata, per l’esercizio finanziario 2025, una dotazione finanziaria di euro 4.780.477,20 e per l’esercizio finanziario 2026, una dotazione finanziaria di euro 5.488.266,30. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

3. La programmazione e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente disposizione, sono svolti dalla sezione regionale competente in materia di università.




Art. 7

Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2005


1. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. In attuazione dell’articolo 6, comma 9 bis, del d.p.r. 327/2001, sono classificate opere di minore entità le opere per le quali le ditte catastali, individuali o collettive, destinatarie della procedura espropriativa siano pari o inferiori a 50. Per dette opere l’autorità espropriante può delegare l’esercizio dei poteri espropriativi al soggetto privato promotore dell’esproprio. Il provvedimento di delega deve indicare chiaramente l’ambito di applicazione e deve essere citato in ogni atto del procedimento espropriativo.”




Art. 8

Gestione, manutenzione e custodia dei corsi d’acqua


1. Per garantire la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente, la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la razionale utilizzazione delle risorse idriche, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa delsuolo, e migliorare l’integrazione tra le diverse esigenze di bonifica, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), la gestione, la manutenzione e la custodia dei corsi d’acqua è affidata ai consorzi di bonifica.

2. I consorzi di bonifica esercitano, anche sui corsi d’acqua di cui ne è loro attribuita la gestione ai sensi del precedente comma 1, tutte le attività, i compiti, le funzioni ed i poteri loro attribuiti dall’ordinamento.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura di concerto con l’assessore alla difesa del suolo, opere pubbliche e infrastrutture, approva lo schema di convenzione, da concludere con i consorzi di bonifica, la quale riporta, tra l’altro, l’elenco di tutti i corsi d’acqua affidati in gestione ed il corrispettivo finanziamento.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.




Art. 9

Norma di interpretazione autentica della l.r. 4/2012


1. Ovunque ricorrano, nella l.r. 4/2012, le parole “i corsi d’acqua”,si intendono ricompresi, integralmente, i corsi d’acqua naturali e artificiali funzionalmente connessi alle opere pubbliche di bonifica o quelli sui quali insistono opere di sbarramento e derivazione idrica gestite dai consorzi di bonifica.


Art. 10

Modifica all’articolo 4 della l.r. 25/2003


1. Per semplificare gli adempimenti a carico dei concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli, l’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Sospensione della tassa automobilistica)

1. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’avvenuta trascrizione al pubblico registro automobilistico della cessione di cui al comma 1, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45, dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e il diritto fisso di cui al comma 47 del medesimo articolo 5 non è dovuto.

3. La consegna di veicoli, mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi non costituisce titolo per la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.”




Art. 11

Modifica all’articolo 10 della l.r. 25/2003


1. L’articolo 10 della l.r. 25/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Rateizzazione di crediti tributari)

1. Le somme dovute a titolo di tributi nonché disanzioni, interessi ed oneri ad essi collegati,su motivata richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, possono essere versate fino ad un massimo di settantadue rate mensili con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), secondo il seguente schema:

a) fino a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 3.000 per gli altri soggetti, nessuna rateizzazione;

b) da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00, fino a dodici rate mensili, per le persone fisiche;

c) da euro 3.000,01 ad euro 10.000,00, fino a ventiquattro rate mensili;

d) da euro 10.000,01 a 15.000,00 fino a trentasei rate mensili;

e) da euro 15.000,01 a euro 25.000 fino a quarantotto rate mensili;

f) oltre 25.000, fino a settantadue rate mensili.

2. All’accoglimento dell’istanza di rateizzazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno non festivo del mese. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco dell’anno solare, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.”




Art. 12

Modifiche alla l.r. 17/2015


1. Alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa)sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata;

b) al comma 2 dell’articolo 12 le parole “dalla Regione e” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente: “2 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità marittima competente, il Comune che presenti istanza secondo l’articolo 55 del Codice della Navigazione, attesta la compatibilità della stessa con le previsioni del piano regionale delle coste e del piano comunale delle coste in ordine all’accessibilità al demanio marittimo.”.




Art. 13

Modifiche alla l.r. 4/2013


1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, al punto 1) dopo la parola “vigenti” sono aggiunte le parole “alla data del 31 dicembre 2023” e al punto 2), dopo la parola “soprassuolo” sono aggiunte le parole “alla data del 31 dicembre 2023”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 22, è aggiunto il seguente: “1 bis. Per attuali conduttori devono intendersi coloro i quali possono provare il possesso almeno quinquennale del bene alla data del 31 dicembre 2023.”;

c) dopo il comma 1 dell’articolo 22 quinquies, è aggiunto il seguente: “1 bis. Per attuali conduttori devono intendersi coloro i quali possono provare il possesso almeno quinquennale del bene alla data del 31 dicembre 2023.”.



Art. 14

Utilizzo economie in favore dei comuni pugliesi a valere sui trasferimenti regionali in materia sociale realizzati per la pandemia covid-19 


1. Per favorire il potenziamento degli interventi socio assistenziali erogati dai comuni pugliesi ed evitare il mancato utilizzo di risorse trasferite durante l’emergenza covid 19, i comuni pugliesi che hanno beneficiato di trasferimenti di risorse in attuazione della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio economiche derivanti dalla pandemia Covid-19) modificata con legge regionale 26 maggio 2021, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 ‘Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19’), ovvero che hanno beneficiato di altri trasferimenti di risorse, a valenza sociale, finalizzati all’emergenza covid-19 a valere su bilancio autonomo regionale deliberati con deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2020, n. 443, possono avvalersi delle eventuali economie sui trasferimenti ricevuti per garantire l’accesso o la compartecipazione in favore dei cittadini dei propri territori al costo deiservizisemiresidenziali territoriali destinati a minori, anziani e disabili. 
2. L’utilizzo effettivo da parte dei comuni delle risorse di cui al comma 1 avviene previa comunicazione che il comune è tenuto ad inviare al dipartimento del welfare che, con nulla osta del dirigente della competente sezione, darà conferma del possibile utilizzo delle economie, laddove le stesse risultino funzionali a garantire i servizi socio assistenziali.



Art. 15

Modifiche alla l.r. 67/2017


1. All’articolo 75 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia ‘legge di stabilità regionale 2018’), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di sostenere le donne vittime di violenza fisica e maltrattamenti, residenti in Puglia, nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza legale o a consulenza tecnica di parte, la Regione concede un contributo a parziale ristoro delle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso per le spese ammesse a patrocinio a spese dello Stato.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a disciplinare i criteri e le modalità di richiesta, di erogazione e l’entità dei contributi di cui a comma 1 anche sulla base della condizione reddituale della vittima.”.




Art. 16

Modifiche alla l.r. 3/2023


1. Alla legge regionale 30 marzo 2023, n. 3 (Genoma Puglia. Programma diricerca perla diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica), sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) all’articolo 3 le parole: “1 anno” sono sostituite con le seguenti: “2 anni”;
 
b) all’articolo 3 le parole: “3 mila” sono sostituite con le seguenti: “6 mila”;
 
c) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “2. Perla seconda annualità del programma è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.”.



Art. 17

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente del Consorzio di bonifica centro sud Puglia(2) 


1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato nei limiti di euro 8 milioni, per l’esercizio finanziario 2024, a favore del consorzio di bonifica centro sud Puglia in gestione commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della precitata legge, ed è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).



(2) Articolo modificato , a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.90, del 07/11/2024


Art. 18

Modifiche alla l.r. 23/2007


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n.23 Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), l’istanza è inoltrata al Dipartimento sviluppo economico che ne cura l’istruttoria. Per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), l’istanza è inoltrata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, che ne cura l’istruttoria. Per le istanze pendenti non ancora definite con provvedimento di riconoscimento definitivo ai sensi del successivo articolo 8, comma 3, relative ai distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), il Dipartimento sviluppo economico trasmette la documentazione ricevuta al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale.”.

2. All’articolo 8 della l.r. 23/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) al Dipartimento sviluppo economico per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b), c) e d) e al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter);”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, per le attività di valutazione dei programmi possono avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il Presidente del comitato di distretto trasmette al Dipartimento sviluppo economico ovvero al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, può esprimere un proprio parere motivato.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L’Assessore allo sviluppo economico ovvero l’Assessore all’agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter) presentano annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti eventualmente redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.”.




Art. 19

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/2012


1. All’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico, fatta salva l’ulteriore disciplina stabilita a livello nazionale. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, non già allegate alla domanda di procedura abilitativa semplificata, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza diservizi aisensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nelle more di acquisizione dei predetti atti di assenso, si applica quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, del d. lgs 28/2011.”.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 6, comma 9 ter del d.lgs. 28/2011.”.

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2 bis. Per la gestione delle istanze di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono, all’esito della sua istituzione, della piattaforma unica digitale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), realizzata e gestita dal GSE.”.




Art. 20

Sostegno alle start up in campo spaziale


1. Per creare le condizioni per l’aumento della competitività e dei livelli occupazionali, e per la promozione dell’imprenditorialità innovativa nel territorio pugliese, la Regione promuove la realizzazione del centro di incubazione denominato “ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre) Brindisi”, istituito nell’ambito della Rete BIC ITALIA dell’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, sostenendo le startup incubate, che intendano sviluppare tecnologie per applicazioni in campo spaziale e progetti di valorizzazione industriale delle individuate soluzioni innovative.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 125 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e il 2026.




Art. 21

Modifica all’articolo 7 della l.r. 18/2022


1. L’articolo 7 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali) è sostituito dal seguente:
 
“Art. 7 (Disposizione finanziaria) 1. Le risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione delle disposizioni della presente legge sono quelle disponibili a legislazione vigente. Ai fini della copertura finanziaria del presente provvedimento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026.”.



Art. 22

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/1999


1. Al comma 3, dell’articolo 11, della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario per la programmazione e la razionalizzazione della spesa ‘collegato alla legge di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 – 2001’) le parole “purché tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell’area” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore ad un terzo del valore venale attuale dell’area.”.



Art. 23

Modifica all’articolo4 della l.r. 26/2022


1. Il comma 15, dell’articolo 4, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali) è sostituito dal seguente:

“15. Il Comune è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza degli interventi minori indicati dall’articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge.”




Art. 24

Deroghe al piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive


1. La deroga prevista dall’articolo 52, comma 8, delle “Norme tecniche di attuazione” (NTA), allegate all’aggiornamento 2015-2021 del piano di tutela delle acque della Regione Puglia, adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521, successivamente approvato con delibera di Consiglio regionale del 23 maggio 2023, n. 154, è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

2. L’articolo 32 della l.r. 35/2020 è abrogato.

3. L’articolo 67 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) è abrogato.




Art. 25

Modifica all’articolo 21 della l.r. 1/2023


1. All’articolo 21 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9 bis. Per gli interventi e le opere di pubblica utilità, finanziati con i fondi del PNRR, realizzati da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche economici, i richiedenti possono beneficiare di contributi, sovvenzioni o altre utilità pubblici di qualunque natura; le garanzie previste dal comma 9 non sono dovute e si applica un rapporto di compensazione pari a 1:1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del regolamento regionale 21/2013.”




Art. 26

Modifiche alla l.r. 7/2022


1. All’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2022, n. 7 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il conferimento al personale delle aziende del servizio sanitario regionale della funzione di responsabile del monitoraggio di cui al comma 1 non comporta il riconoscimento di alcuna indennità accessoria in quanto è da intendersi svolta ratione uffici.”.

2. All’articolo 2, comma 2, dopo le parole “ogni due mesi” sono inserite le seguenti: “ed entro i 15 giorni successivi al bimestre di riferimento”.

3. All’articolo 3, comma 4, le parole: “dei tetti annuali della” sono sostituite dalle seguenti: “degli obiettivi di contenimento assegnati dalla Giunta regionale sulla”




Art. 27

Potenziamento della farmacia dei servizi tramite le farmacie convenzionate


1. Al fine di potenziare la prossimità e la tempestività di risposta del sistema sanitario regionale ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi mediante l’implementazione di attività espletate dalla rete territoriale delle farmaciedi comunità ed inquadrabili nell’alveo della farmacia dei servizi aisensi de ldecreto legislativo3ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), per l’espletamento dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie convenzionate, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Regione, tramite il Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale, provvede alla sottoscrizione di specifici accordi con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dopo aver acquisito il parere degli ordini dei farmacisti di Puglia.




Art. 28

Modifica all’articolo 6 della l.r. 5/2014


1. All’articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per particolari esigenze, anche temporanee o stagionali, opportunamente documentate, il Sindaco, d’intesa con l’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le farmacie del comune interessato e le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, può apportare modifiche alla modalità di svolgimento dei turni di servizio di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, prevedendo che dalle ore 23,00 il servizio possa essere svolto “a chiamata” in luogo di quello “a battenti chiusi”. Tali modifiche, revocabili con il medesimo procedimento, devono essere trasmesse dall’Ordine provinciale dei farmacisti alla Regione, alla ASL territorialmente competente e al Comune interessato.”




Art. 29

Promozione e integrazione centro logistico agro-alimentare


1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’intera filiera agro-alimentare, con specifico riferimento allo sviluppo e implementazione della cosiddetta filiera corta, la Regione promuove la realizzazione di un progetto pilota per l’attivazione di un servizio di logistica dell’ultimo miglio per favorire la commercializzazione, in ambito urbano, di prodotti a chilometro zero.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, e di euro 150 mila, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione e individuazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 30

Supporto alle attività del Sea turtle clinic (STC)


1. Per promuovere e supportare le attività condotte dalla Sea turtle clinic (STC) del Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, la Regione concorre, mediante l’erogazione di contributi economici, alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e cura delle tartarughe marine.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate all’Università degli studi di Bari, Dipartimento di medicina veterinaria, previa deliberazione della Giunta regionale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 31

Centro pilota Nutraceutica


1. Per valorizzare e favorire l’erogazione di percorsi didattici rivolti alla promozione dei consumi alimentari legati al territorio e all’educazione e al recupero di aree agricole situate all’interno di territori urbani, la Regione promuove la realizzazione di orti urbani, anche a scopo socio-terapeutico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse di cui al comma 2, al fine di realizzare un progetto pilota, nella città di Bari, anche in partenariato con aziende pubbliche e private disponibili alla sperimentazione, sono assegnate all’Università degli Studi Aldo Moro - Centro interdipartimentale “Cibo in salute: Nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale”, previa deliberazione della Giunta regionale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione delle risorse.




Art. 32

Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici


1. Per favorire e promuovere la realizzazione sul territorio regionale dei campi scuola, utili nel processo educativo del bambino e del giovane diabetico e della famiglia, nell’incentivare l’autogestione in ambiente protetto, stimolare l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari, favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Le risorse sono trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione delle attività di cui al comma 1, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse.

3. Il riparto tra le ASL pugliesi è attuato in base al numero dei minori diabetici certificato per l’annualità precedente dall’Agenzia regionale per la salute ed il sociale (AReSS).




Art. 33

Contributi straordinari per i carnevali storici pugliesi


1. L’articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) è sostituito dal seguente:

“Art. 63 (Contributi straordinari per i carnevali storici pugliesi)

1. La Regione Puglia promuove e sostiene i carnevali storici della Puglia, con priorità per quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché di iscrizione dei carnevali storici nell’ambito dell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese di cui alla legge regionale n. 17/2013.”.




Art. 34

Modifica all’articolo 2 della l.r. 48/2018


1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili), dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

“e bis) prevedere, direttamente o mediante l’ausilio di enti del terzo settore, al supporto organizzativo per consentire l’accessibilità.”.

2. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.




Art. 35

Rafforzamento delle azioni per contrastare la violenza di genere


1. Per di contrastare il fenomeno della violenza di genere e dei femminicidi, nel rispetto di quanto previsto con legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne), “la Presidenza del Consiglio regionale promuove servizi e iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al servizio di Polizia municipale, (3)  giudici, avvocati, medici, docenti e studenti, nonché promuove l’incremento delle azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione pugliese, promuovendo una cultura di contrasto agli stereotipi di genere, anche attraverso contributi ai centri anti violenza pugliesi, ai CAM e ad enti del terzo settore specializzati. 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 

 
3. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.


(3) Parole sostituite dalla l.r. 13/2024, art.4, comma 1.


Art. 36

Comunità dei lettori


1. La Regione promuove e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico del territorio, la formazione e il benessere dei cittadini, a tal fine la Regione incentiva e sostiene la realizzazione di progetti di lettura all’interno di specifici book festival, anche avvalendosi della piattaforma regionale delle community library e delle biblioteche per il prestito, delle biblioteche per gli spazi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione e individuazione dei progetti finanziabili, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 37

Modifiche alla l.r. 19/2012


1. Alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: “i consorzi e le cooperative di allevatori pugliesi” sono inserite le seguenti: “e le OP riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari”;

b) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: “personalità giuridica”, sono inserite le seguenti: “ai consorzi, alle cooperative di allevatori pugliesi e alle OP riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari”;

c) all’articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: “giuridicamente riconosciute” sono inserite le seguenti: “ai consorzi, alle cooperative di allevatori pugliesi e alle OP riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari”.




Art. 38

Progetto Museo storico del tarantismo


1. Per qualificare e rendere fruibile al pubblico la conoscenza del patrimonio storico e culturale rappresentato dalla tradizione musicale del tarantismo salentino e pugliese, è assegnato al Comune di Melpignano un contributo straordinario per il finanziamento all’istituendo Museo storico del tarantismo della Provincia di Lecce. 
 
2. Il Museo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di rappresentare il luogo fisico, reale e tangibile per scoprire e imparare la storia del gesto e dell’identità del Salento, offrendo un percorso espositivo adeguato ai visitatori, grazie alla raccolta di rari ed esclusivi documenti e mettendo a disposizione dell’intera comunità una preziosa collezione di opere composta da libri, incisioni, strumenti musicali e costumi, che vanno dal 1500 alla seconda metà del 1900.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. 
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.



Art. 39

Modifica all’articolo 25 della l.r. 38/1994


1. All’articolo 25 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante ‘Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421’, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Garantita l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite sanitarie, tenuto conto delle necessarie operazioni di assestamento al bilancio di esercizio degli enti del Servizio Sanitario Regionale, limitatamente alle risorse rilevate in corrispondenza della fine dell’anno, è consentita l’adozione dei provvedimenti ex articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 entro il termine dell’articolo 5, comma 2, punto iv), del decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.”




Art. 40

L.r. 32/2023, farmaco Bagsimi


1. Per garantire anche per il 2024 l’erogazione rimborsata del farmaco salvavita Baqsimi, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2023, n. 32 (Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024) e disposizioni varie), è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 
 
2. Il rimborso per l’acquisto del farmaco sarà interrotto in caso di riposizionamento in fascia A rimborsabile.



Art. 41

Potabilizzazione dei reflui


1. Per di completare la sperimentazione avviata con l’articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016) e con l’articolo 36 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia -legge di stabilità regionale 2019), è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

2. Al completamento delle attività di cui al comma 1 e nell’ambito della rendicontazione, è depositata apposita relazione tecnica sui risultati complessivi raggiunti, sulle diverse tecnologie adottate e validate, e sulle modalità d’utilizzo a piena scala della risorsa trattata negli impianti interessati dalla sperimentazione, con particolare riferimento alla ricarica della falda idrica, all’irrigazione per aspersione e all’integrazione con la risorsa idropotabile.




Art. 42

Attività di supporto pazienti oncologici


1. Nell’ambito delle iniziative di umanizzazione delle cure ed al fine di avviare un’attività progettuale volta a valutare i benefici di terapie di supporto, attività sportive, artistiche e di sostegno, in favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari, le predette attività sono autorizzate negli ospedali pugliesi o in strutture individuate dall’ospedale di riferimento e sono svolte dalle associazioni di volontariato come individuate mediante procedure di evidenza pubblica. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila., 
 
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a specifici progetti di supporto in ospedale e assegnate alle aziende sanitarie locali con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 43

Contributo per l’utilizzo di tecnologia sperimentale nella lotta alla violenza di genere


1. La Regione nell’ambito della strategia già avviata in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, intende sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili e diffusi sul territorio finalizzati a sostenere e dare continuità alle attività dei servizi antiviolenza. 
 
2. Per il tramite dei Centri antiviolenza del territorio (CAV), la Regione favorisce l’avvio di una sperimentazione affinché, attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico, anche del tipo smartwatch, la vittima di violenza possa attivare una immediata chiamata al numero unico di emergenza (NUE) 112 “oppure ad altri numeri di emergenza e soccorso pubblico.(4) 
 
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale saranno definite le modalità e tempistiche generali del progetto sperimentale indicato nel presente articolo.


(4) Parole sostituite dalla l.r. 13/2024, art.5, comma 1.


Art. 44

Finanziamento l.r. 13/2017


1. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 13 (Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4 titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.


Art. 45

Promozione dell’educazione alla legalità nelle scuole e università


1. Per sostenere gli interventi da parte del Consiglio regionale a favore degli istituti scolastici e delle università, promossi dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla prevenzione della devianza minorile, il Consiglio regionale, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, del proprio bilancio, assegna una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026



Art. 46

Contributo per la messa in sicurezza dei porti turistici


1. Per realizzare gli interventi progettati con il contributo previsto dall’articolo 35 della l.r. n. 32/2022, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.



Art. 47

Fondo regionale per le attività dell’Ufficio della Consigliera regionale di parità


1. Per garantire la piena operatività dell’Ufficio della Consigliera regionale di parità e consentire di svolgere le funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) nonché la rappresentanza in giudizio, la Regione istituisce un fondo regionale per le attività dell’Ufficio della Consigliera Regionale di parità. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2025. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 48

Alberi per il futuro


1. La Regione, al fine di promuovere il progetto “Alberi per il futuro”, in attuazione dell’articolo 78 della l.r. 32/2022, volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una ulteriore dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.



Art. 49

Percorsi formativi e progetti pilota su infermiere di famiglia e di comunità


1. Per attivare percorsi formativi sull’infermiere di famiglia e di comunità e progetti pilota sperimentali che coinvolgano tutte le aziende territoriali pugliesi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 83.200,00. 
 
2. Le aziende territoriali pugliesi individuano almeno una zona distretto ASL in cui attivare il progetto e prevedere la formazione degli operatori selezionati, nell’ambito della nuova configurazione dei servizi territoriali di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale). 
 
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di indirizzare il percorso di cui al comma 1, di concerto con le Università pugliesi, approva delle linee guida con l’individuazione anche dei percorsi formativi per adeguare la didattica alle nuove esigenze assistenziali determinate dal nuovo assetto organizzativo dell’assistenza territoriale, di cui al d.m. 77/2022 nonché dalle progettualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

4. La Giunta regionale, dopo un anno dall’avvio del progetto pilota di cui al comma 3, relaziona alla commissione consiliare competente e in Consiglio sugli interventi realizzati e sui risultati della sperimentazione.



Art. 50

Accompagnamento in favore delle imprese sociali


1. Per favorire la creazione e il rafforzamento di imprese sociali, lo sviluppo di connessi programmi di inclusione sociale, la partecipazione e la solidarietà in favore di categorie svantaggiate e vulnerabili, sono attuati percorsi di accompagnamento per la definizione delle scelte strategiche connesse allo sviluppo di progetti di investimento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. La Regione provvede alla sottoscrizione di specifico accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione (ARTI).




Art. 51

Interventi in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici


1. Per sostenere e promuovere la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire l’aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.



Art. 52

Contributo in favore di Azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Jonica


1. Per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, è assegnato un contributo straordinario in favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Jonica “C. Mondelli A. De Carlo S. Benedetto – Opere pie riunite Scipione Zuccaretti e Vincenzo De Cesare”. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.



Art. 53

Messa in sicurezza e ripristino dei luoghi della costa salentina nel territorio di Melendugno


1. Per assicurare l’intervento urgente di messa in sicurezza e rispristino dei luoghi della costa del Salento, in considerazione delle avverse condizioni climatiche e per effetto dell’erosione delle coste è assegnato al Comune di Melendugno un contributo straordinario. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.



Art. 54

Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/1984


1. L’articolo 18 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico) è sostituito dal seguente:
 
 “Art. 18
1.La vigilanza e il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate dal servizio farmaceutico dell’Azienda sanitaria, e dal servizio d’igiene e sanità pubblica, per la rispettiva competenza.
 
2. Tutte le farmacie sono ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da tre funzionari delle Aziende sanitarie, rappresentata da un farmacista del servizio farmaceutico, da un medico del servizio d’igiene e sanità pubblica, da un tecnico della prevenzione in possesso di laurea magistrale del servizio igiene e sanità pubblica e da un farmacista titolare designato dall’Ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco e all’Azienda sanitaria per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.”.



Art. 55

Non vigente.(5) 




(5) Rettifica BURP n. 6 del 18/01/2024.


Art. 56

Modifica alla l.r. 17/2013


1. Dopo l’articolo 24 quater della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è aggiunto il seguente capo: 
 
“Capo 3 (Salvaguardia e valorizzazione delle marionette e degli archivi fotografici e privati di produzione)
 
Art. 24 quinquies (Tutela e valorizzazione del patrimonio delle marionette e archivi fotografici)
 
1. La Regione Puglia considera la cultura delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi espressione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
 
2. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il programma triennale integrato per il sostegno e la promozione del patrimonio culturale delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
 
3. Con apposita delibera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale approva la costituzione di una specifica sezione dell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all’articolo 4, comma 2 quater, della presente legge, dedicata alle marionette e agli archivi fotografici.
 
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.



Art. 57

Interventi in attività di studio, ricerca e formazione nell’area del fiume Ofanto


1. Per sostenere attività di studio, ricerca e formazione storiche, ambientali e paesaggistiche nell’area geografica interessata dal fiume Ofanto, la Regione promuove il finanziamento di borse di studio per la frequentazione della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Bari. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 58

Sostegno all’attività di ricerca in oncoematologia pediatrica


1. La Regione concorre, mediante l’erogazione di contributi straordinari, alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e sperimentazione farmacologica nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, e fino alla concorrenza degli importi stanziati al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate all’azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari, U.O. pediatria, indirizzo onco ematologico, previa deliberazione della Giunta regionale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 59

Fondo di rotazione per interventi a sostegno del volontariato di protezione civile


1. E’ istituito un fondo di rotazione finalizzato ad accelerare le procedure di pagamento delle somme dovute dalla Regione per le attività di protezione civile, per i quali non sussiste, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria. 
 
2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per l’anticipazione delle spese delle associazioni di volontariato per la partecipazione ad attività di protezione civile, nonché dei datori di lavoro dei volontari appositamente autorizzati. 

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1. 

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato. 

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, pari a euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026



Art. 60

Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 34/2023


1. Al fine di salvaguardare il lavoro del tavolo di concertazione già costituito presso l’Assessorato alla salute perla riforma dell’intero settore della salute mentale e perla specifica istituzione delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) estensive attualmente in fase di sperimentazione, nonché per la regolamentazione delle case per la vita, in aderenza alle prescrizioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali, l’articolo 18 della l.r. 34/2023 è abrogato.



Art. 61

Sostegno al festival Europa in Canto


1. Per sostenere il progetto Europa in Canto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026



Art. 62

Contributi ai Comuni per la realizzazione di aree dedicate ai cani


1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere la sicurezza delle strade pubbliche e nel contempo il benessere animale e il miglioramento delle condizioni igieniche, concede contributi ai comuni per la realizzazione di aree riservate ai cani, in zone accessibili al pubblico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.




Art. 63

Accertamento di conformità (6) 


[1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppur in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, dello stesso, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 
 
2. Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per la regolarizzazione dell’immobile, entro centottanta giorni dalla presentazione della istanza.]


(6) Articolo abrogato dalla l.r. 13/2024, art. 6, comma 1.


Art. 64

Misure in materia di cabotaggio marittimo


1. Per assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’arcipelago delle Isole Tremiti mediante ripristino, anche stagionale, del servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Manfredonia - Isole Tremiti, con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. La delega amministrativa dell’istituendo servizio stagionale è affidata con apposito bando.



Art. 65

Premio “Filiera del coraggio” e premialità per le imprese antimafia


1. La Regione riconosce e promuove il valore etico ed esemplare delle imprese che scelgono di opporsi a qualsiasi condotta estorsiva o ad altre modalità di penetrazione criminale nelle relazioni economiche. 
 
2. Per rafforzare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce un premio annuale per gli imprenditori legati da contratti di fornitura, subfornitura o altre forme di rapporti con imprenditori commerciali o agricoli, nonché con piccoli imprenditori che abbiano avuto accesso alle misure di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) o alla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), in relazione alla figura dei testimoni di giustizia. 

3. Il premio di cui al comma 2 si denomina “Filiera del coraggio” e assume un formale segno distintivo utilizzabile nella comunicazione d’impresa dagli imprenditori che hanno scelto di opporsi alle mafie. 

[4. Gli imprenditori a cui è conferito il premio “Filiera del coraggio” sono inseriti in un apposito elenco e, da tale inserimento, traggono elementi premiali nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, gestite dagli uffici della Regione Puglia e da enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e partecipate dalla stessa Regione. ] (7) 

5.  I criteri per il riconoscimento del premio Filiera del coraggio sono individuati dalla Giunta regionale, previo accordo e/o apposito protocollo d’intesa con le prefetture, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.  (8) 


(7) Comma abrogato dalla l.r. 13/2024, art. 7, comma 1, lett. a)
(8) Comma sostituito dalla l.r. 13/2024, art. 7, comma 1, lett. b)


Art. 66

Promozione del territorio nei suoi aspetti folkloristici, storici, turistici e naturalistici


1. Per incentivare e promuovere il territorio regionale nei suoi aspetti folkloristici, storici, turistici e naturalistici, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 67

Modifica all’articolo 1 della l.r. 25/2023


1. Al comma 2, dell’articolo 1, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 25 (Circolazione dei crediti di imposta) il primo periodo è sostituito dal seguente: 
 
“2. Gli enti e le società di cui al comma 1 possono acquisire i crediti d’imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del d.lgs. 385/1993, o dalla banca capogruppo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.”.



Art. 68

Istituzione del brand territoriale Costa Sveva


1. E’ istituito a far data dal 1° gennaio 2024 il brand territoriale Costa Sveva. 
 
2. Il brand territoriale è associato ai territori dei comuni di Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo, Minervino Murge, Spinazzola. 
 
3. L’uso del brand ha lo scopo di creare un unico format grafico per il materiale di promozione del territorio ,realizzare forme di collaborazione e cooperazione tra gli enti, strutturare percorsi turistici coordinati tra loro, anche con riferimento all’operatività di guide turistiche e tour operator di zona, organizzare percorsi di turismo esperienziale, creare un calendario di appuntamenti in tutto il territorio che, compatibilmente con gli interessi locali, sia orientato al criterio della destagionalizzazione. 
 
4. I comuni interessati e ricadenti nel territorio di cui al comma 2 si associano ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) mediante accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
 
5. Possono aderire all’associazione organizzazioni profit e no profit operanti in ambito turistico e culturale nel territorio accomunato dal brand, previo nulla osta di comuni associati.
 
6. Per le finalità di cui al presente articolo ed in favore della associazione di cui al comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell amissione 7, programma 1,titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa di euro 200 mila, la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 
 
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 6.



Art. 69

Progetto Piano post ILVA


1. Per sostenere il progetto del Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici (DJSGE), denominato Piano post ILVA, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 70

Recupero affreschi Ceglie Messapica


1. Per effettuare gli interventi necessari al recupero e restauro degli affreschi artistici rinvenuti all’interno della struttura ospitante la scuola di alta formazione enogastronomica Med cooking school di Ceglie Messapica, è assegnato un contributo straordinario al comune di Ceglie Messapica (Br). 
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024in termini di competenza e cassa, pari a euro 200 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 71

Modifiche alla l.r. 8/2014


1. Alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 8 (Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 3, è aggiunto il seguente: comma: 
 
“1 bis. Il Comitato regionale di coordinamento si avvale del supporto di figure professionali specialistiche, quali lo psicologo del lavoro, al fine di migliorare la qualità delle azioni finalizzate ad assicurare il benessere psicologico e psicofisico dei lavoratori.”; 
 
b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4, è aggiunta la seguente:
 
“d) bis. promuovere il benessere psicologico dei lavoratori attraverso il coinvolgimento dello psicologo del lavoro”;
 
c) dopo il comma 3 dell’articolo 4, è aggiunto il seguente:
 
“3 bis. Al fine di garantire l’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, la Regione Puglia promuove il coinvolgimento nei luoghi di lavoro dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni, allo scopo di operare, in coordinamento con il medico competente e a supporto del datore di lavoro, nella direzione del benessere psicofisico dei lavoratori tramite azioni mirate allo sviluppo di competenze specifiche di gestione dello stress per i lavoratori, nonché di azioni concernenti il miglioramento del clima organizzativo, la riduzione del burnout e dello stress lavoro correlato.” .



Art. 72

Valorizzazione del corso di laurea magistrale in diritto e gestione dei servizi sanitari


1. Per assicurare il sostegno alla piena valorizzazione del corso di laurea magistrale in diritto e gestione dei servizi sanitari attivato a partire dall’anno accademico 2023-2024 presso il Dipartimento di giurisprudenza di Foggia e il perseguimento degli obiettivi formativi che il corso si propone, in coerenza con la convenzione di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università di Foggia approvata, per le medesime finalità, con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 1042, è assegnato al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Foggia un contributo straordinario.
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 73

Giornata della digitalizzazione e della dematerializzazione  (9) 


[1. E’ istituito, a far data dal 1° gennaio 2024, un fondo a disposizione della Regione Puglia, delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali pugliesi per consentire ai dipendenti di usufruire di una giornata lavorativa da dedicare ad attività connesse alla digitalizzazione e dematerializzazione. 
 
2. Al lavoratore dipendente degli enti previsti nel comma 1 che dedica la giornata ad attivare una misura legata alla digitalizzazione, come a esempio il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concessa una giornata di riposo retribuita. 
 
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.]


(9) Articolo abrogato dalla l.r. 13/2024, art. 8, comma 1.


Art. 74

Promozione e valorizzazione del salone nautico di Puglia


1. Nell’ambito delle iniziative di promozione della blue economy, per valorizzare e sostenere il settore della nautica da diporto, è assegnato un contributo straordinario per l’organizzazione del salone nautico di Brindisi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e cassa, di euro 100mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 75

Contrattualizzazione delle strutture hospice pubbliche e private


1. Per procedere alla contrattualizzazione delle strutture hospice pubbliche e private, autorizzate all’esercizio e accreditate, nell’ambito del finanziamento del servizio sanitario regionale, il fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni dalle suddette strutture è incrementato di euro 2 milioni.



Art. 76

Contributo per l’acquisto di prestazioni da strutture private già autorizzate e accreditate


1. Al fine di procedere alla convenzione delle strutture private per i disturbi dello spettro autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), già autorizzate all’esercizio e accreditate nel corso del 2023, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione da destinare al fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni da suddette strutture. 
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 77

Contributi in favore delle frazioni dei comuni della provincia di Lecce che garantiscono l’apertura di un ambulatorio medico di medicina generale


1. Per garantire la presenza di un ambulatorio medico di medicina generale nelle frazioni dei comuni della provincia di Lecce, sono assegnati contributi straordinari in favore dei comuni interessati. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 78

Screening obbligatorio per diabete di tipo 1 e celiachia


1. Al fine di prevenire l’insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l’impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, è istituito il programma di screening obbligatorio in età pediatrica ai sensi e per gli effetti della legge 15 settembre 2023, n. 130 (Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica). 
 
2. Il programma di screening di cui al comma 1,sisuddivide in fase genetica preliminare e fase ordinaria. La fase ordinaria è gestita sulla base di programmi anche differenziati per tipologia di malattia. 
 
3. Il test genetico preliminare alla nascita consiste nell’esame dei geni DQ2 e DQ8, ovvero di altri funzionali all’indagine, al fine di verificare l’indizio di malattia per il diabete di tipo 1 e la predisposizione per la celiachia. L’esito negativo del test comporta l’esclusione del bambino dalla fase ordinaria e periodica del programma di screening, fatta salva la decisone dei rispettivi specialisti di branca, comunicata al Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria territoriale di riferimento.
 
4. Lo spot ematico per il test genetico preliminare di cui al comma 1 è prelevato ai neonati dal Punto nascita interessato, contestualmente a quello per lo screening neonatale super-esteso e l’atrofia muscolare spinale (SMA), raccolto su un cartoncino dedicato entro e non oltre l’arco temporale di 48-72 ore di vita del neonato. Al prelievo è preliminare l’informativa sulla facoltà di rinuncia al test, formulata agli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 
5. Il cartoncino deve contenere il codice identificativo del Punto nascita, il nome e cognome del neonato, la data e l’ora del prelievo e la data e l’ora di nascita. L’anagrafica del paziente verrà generata mediante acquisizione digitale dei dati riportati sul cartoncino. 
 
6. I cartoncini di cui ai commi precedenti devono essere raccolti assieme a quelli degli screening obbligatori ed inviati presso il centro regionale dello screening neonatale dove verranno raccolti ed inviati al laboratorio di genomica di cui al comma 8, accompagnati da un modulo sottoscritto, rispettivamente, dagli operatori addetti alla preparazione, alla consegna e alla recezione.
 
7. Il test genetico è effettuato entro e non oltre l’arco temporale di venti giorni dall’accettazione del campione prelevato e con le modalità stabilite dal laboratorio di cui al comma 8. 
 
8. Il laboratorio di medicina genomica competente per le attività di cui ai commi precedenti è quello istituito con delibera della Giunta regionale 22 ottobre 2019, n. 1912. 
 
9. Il responsabile del laboratorio di cui al comma 8 può integrare e modificare i tempi e le modalità previste dai commi precedenti, sulla base di apposita relazione approvata dalla direzione sanitaria della azienda sanitaria territoriale di riferimento. 
 
10. In caso d’identificazione di un neonato con fattori di predisposizione alle malattie, il risultato deve essere comunicato al Punto nascita di riferimento e da questo alla famiglia, e indirizzato presso un’unità di endocrinologia o gastroenterologia dell’età pediatrica, ovvero unità di pediatria con ambulatori dedicati e specifica competenza, attivi presso le strutture pubbliche di tipo ospedaliero o territoriali della Regione, per l’effettuazione di una completa consulenza specialistica e l’avvio delle procedure alla fase ordinaria dello screening, attraverso una comunicazione al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria territoriale di riferimento.
 
11. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore del laboratorio di cui al comma 8 adotta, con il parere obbligatorio e vincolante del direttore sanitario della ASL competente, un protocollo operativo con cui vengono definite le metodologie standardizzate da utilizzare nello svolgimento del test genetico. 
 
12. La fase ordinaria dello screening è avviata e gestita, sino al compimento del quattordicesimo anno d’età, dal dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento, oppure sulla base della decisione assunta e comunicata dagli specialisti di branca. 
 
13. La popolazione pediatrica interessata e la modalità di svolgimento del programma di screening, compresa la periodicità e ogni altro elemento in grado di raggiungere con maggiore efficienza ed efficacia le finalità di prevenzione, sono adottate con provvedimento dirigenziale regionale entro e non oltre trenta giorni dall’emanazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130 (Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica). 
 
14. Nell’individuazione della popolazione pediatrica interessata, ai sensi del comma 13, si tiene conto delle esclusioni di cui al comma 3. 
 
15. La Giunta regionale può provvedere a modificare le modalità operative del programma di screening previste dalla presente legge, sulla base di motivate valutazioni susseguenti alla sua prima applicazione, ovvero qualora alcune disposizioni previste dovessero interferire con la legislazione sopravvenuta o con l’utilizzo delle migliori metodologie standardizzate.



Art. 79

Contributo per dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche di letti bariatrici


1. Per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche regionali di letti bariatrici, in misura del 10 per cento della dotazione totale e comunque nei limiti dello stanziamento disponibile nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’assegnazione e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 80

Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole


1. La Regione promuove e sostiene l’attivazione di servizi di supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del proprio territorio, sulla base delle loro specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell’ambito della loro autonomia. 
 
2. Per promuovere e sostenere i servizi di cui al comma 1, la Regione definisce i criteri di accesso e stipula apposite convenzioni annuali con le istituzioni scolastiche, per assicurare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la copertura di almeno il 50 per cento dei costi sostenuti. 
 
3. Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di o 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.



Art. 81

Sostegno al progetto pilota “la cura è in tavola”


1. La Regione concorre a sostenere, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, il progetto pilota della Breast Unit oncologica dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi finalizzato all’attivazione di un servizio di consulenza nutrizionale con l’assunzione di figure sanitarie specializzate, (10)  per le pazienti affette da carcinoma mammario. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.


(10) Parole sostituite dalla l.r. 13/2024, art. 9, comma 1.


Art. 82

Memoria storica e valorizzazione dei territori


1. Per promuovere, tramandare e rendere fruibile la conoscenza della memoria storica legata sia ai riti storici e religiosi che ai luoghi aventi valore culturale,spirituale e identitario, in favore delle giovani generazioni, è assegnato al comune di Copertino un contributo straordinario per la manifestazione che si svolge nel centro storico della città dal 16 al 19 settembre 2024 e che si inserisce in una serie di manifestazioni di tipo storico culturale, richiamando artisti di fama internazionale. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. 
 
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 83

Contributo per eventi legati alla “Battitura della Nzegna”


1. Per favorire la conservazione della tradizione della Nzegna, è assegnato al comune di Carovigno un contributo straordinario per l’organizzazione degli eventi legati alla “Battitura della Nzegna”. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.,. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 84

Promozione delle attività teatrali


1. Per incentivare e promuovere l’educazione alla creatività e all’immaginazione mediante attività teatrali per i ragazzi della fascia di età dai 10 ai 19 anni, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 85

Contributo straordinario al comune di Volturino


1. Per contribuire aifesteggiamenti del 250° anniversario della traslazione della Madonna della Serritella, è concesso un contributo straordinario al comune di Volturino (FG), per realizzare le migliori condizioni di sicurezza della viabilità pubblica di accesso ai luoghi interessati. 
 
2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5 programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 86

Museo civico della paleontologia e dell’Uomo di Lizzano


1. Nell’ambito delle attività dirette alla promozione della cultura, è assegnato un contributo straordinario in favore del Museo civico della Paleontologia e dell’Uomo con sede in Lizzano (TA). 
 
2. Perle finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 87

Contributo straordinario per il sistema archeologico del Pulo di Molfetta


1. Al fine di completare le opere dirette a preservare il valore storico-culturale e il potenziale attrattivo, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale del sistema Pulo, composto dalla dolina carsica di forma ovoidale e profonda trenta metri, dalla superficie superiore (cava di San Leonardo), dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri e dal Museo archeologico civico del Pulo di Molfetta è’ assegnato al comune di Molfetta un contributo straordinario per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 88

Sostegno allo sviluppo turistico


1. Per perseguire la strategia di potenziamento dei collegamenti fra le infrastrutture aeroportuali e le principali destinazioni turistiche pugliesi, di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026. 



Art. 89

Barocco leccese


1. Per sostenere la valorizzazione del Barocco leccese e promuovere l’assunzione di tutte le iniziative ritenute più opportune nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 90

50° anniversario Festival della Valle d’Itria


1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 12 del proprio Statuto, sostiene i programmi di iniziative celebrative per il 50° anniversario del Festival della Valle d’Itria, istituito a Martina Franca nel 1974. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione effettua e sostiene nell’anno 2024 iniziative celebrative anche avvalendosi della Fondazione Paolo Grassi.
 
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.



Art. 91

Contributo alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari


1. La Regione,riconoscendo la “Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari” ente essenziale nei processi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura, sostiene l’avvio di una nuova produzione teatrale incentrata sul tema del contrasto alla violenza sulle donne e ad ogni forma di discriminazione per costruire, assieme ai cittadini e ai giovani, una cultura del rispetto e delle pari opportunità. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila.



Art. 92

Realizzazione del festival internazionale di musica pop con dj set internazionali


1. La Regione, nella consapevolezza che lo spettacolo dal vivo ha un ruolo prioritario nell’evoluzione sociale e culturale della società e nella crescita civile dell’individuo e che rappresenta un bene di utilità sociale sia sotto l’aspetto economico che occupazionale, promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale attraverso la realizzazione a Bari di un festival internazionale di musica pop con dj set internazionali. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato un contributo straordinario e la concessione all’utilizzo gratuito, previa richiesta e positiva valutazione, degli spazi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo nella diretta gestione della Regione. 
 
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 140 mila.
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 3.



Art. 93

Contributo straordinario per lavori di manutenzione e ristrutturazione delle basi Scout in San Marco in Lamis e Cassano Murge


1. Per garantire l’attività delle basi scout, quali punti di accoglienza dei gruppi scout provenienti dalla Puglia e da altre regioni d’Italia, in quanto riconosciute come basi scout nazionali, uniche in Puglia, per la manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento delle basi Scout in San Marco in Lamis e Cassano Murge, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila. 
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 94

Microcredito sociale


1. Per realizzare programmi di microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito sociale quale strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ed al fine disviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. 
 
2. Per l’attuazione delle finalità previste nel comma 1, la Regione provvede alla sottoscrizione di specifico accordo di collaborazione con l’ente nazionale per il microcredito. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari del microcredito sociale e le categorie di spese ammissibili.



Art. 95

Contributo straordinario progetto sperimentale per la prevenzione del disagio adolescenziale


1. Per sperimentare forme avanzate e innovative di prevenzione e di presa in carico delle problematiche relative al disagio adolescenziale e giovanile nell’ambito territoriale di Molfetta, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. Per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria pari rispettivamente a euro 350 mila e a euro 500 mila. 
 
2. Al termine del periodo di sperimentazione, saranno valutati gli esiti ai fini di una eventuale estensione a ulteriori territori regionali. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo straordinario previsto nel comma 1



Art. 96

Contributo alle cooperative sociali per il sostegno ai punti di ascolto


1. Per incentivare le cooperative sociali nella gestione dei punti di ascolto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse previste nel comma 1.



Art. 97

Acquisizione del patrimonio immobiliare dei Consorzi di bonifica per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale


1. Per potenziare l’assistenza territoriale e sociosanitaria, la Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione del patrimonio immobiliare del Consorzio di bonifica nel comune di Ugento. 
 
2. L’attuazione del comma 1 non comporta ulteriori oneri aggiuntivi al bilancio regionale, prevedendosi il finanziamento dell’acquisizione mediante compensazione, e fino alla relativa capienza, con i crediti della Regione verso i consorzi di bonifica. La valorizzazione dei cespiti da acquisire è affidata all’agenzia del demanio competente previo apposito accordo con la struttura territorialmente competente della medesima agenzia.(11) 
 
3. La Giunta regionale, al perfezionamento della procedura di acquisizione, trasferisce a titolo gratuito gli immobili all’azienda sanitaria di competenza.


(11) Parole aggiunte dalla l.r. 13/2024, art. 10, comma 1.


Art. 98

Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie. Siccità 2022


1. Come previsto nell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), al fine di sostenere le pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa della coltivazione delle colture nelle aree colpite dalla siccità 2022 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022 (Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022), interessate, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, 200 mila per contributi da erogare, per il tramite delle amministrazioni comunali, in favore:

a) delle aziende agricole per le quali le amministrazioni comunali della Regione Puglia abbiano determinato l’approvazione degli elenchi degli aventi diritto entro e non oltre il 30 giugno 2023, non contemplate nella determinazione n. 266/2023;

b) delle aziende agricole aventi diritto, non inserite all’interno degli elenchi dell’organismo pagatore AGEA di cui all’intervento per il sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli – Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1465 della Commissione del 14 luglio 2023 – Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 25 ottobre 2023, n. 594120 (Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli).


 2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, le modalità per presentare le domande, i sistemi di verifica delle istanze e le modalità di concessione del contributo.



Art. 99

Struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca e acquacoltura regionale


1. Per sostenere le attività di competenza della Regione in materia di pesca ed acquacoltura, è istituita una struttura di supporto tecnico-scientifico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 84 mila.




Art. 100

Contributo rivolto alle imprese di pesca e commercializzazione ittica per la sostituzione degli imballi in EPS


1. Per contribuire alla sostituzione degli imballi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con quelli riciclati e riciclabili, la Regione finanzia uno specifico avviso pubblico aperto alle imprese di pesca e commercializzazione ittica della regione. 
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 101

Modifica all’articolo 4 della l.r. 31/1974


1. Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi perla formazione di alcuni strumenti urbanistici), è sostituito dal seguente:

“L’erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani urbanistici generali (PUG) è così disposta:

a) 40 per cento all’adozione dell’atto di indirizzo;

b) 30 per cento all’adozione del PUG;

c) 30 per cento all’approvazione del PUG. L’atto di indirizzo dovrà essere conforme alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20. ”.

 L’atto di indirizzo dovrà essere conforme alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.” 

 




Art. 102

Modifica all’articolo 4 della l.r. 26/2022


1. Il comma 15 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali), è sostituito dal seguente:

“15. Il Comune è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza degli interventi minori indicati dall’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge, nonché per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, anche nel caso di popolazione inferiore a 20 mila abitanti, purché dotato di una commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), integrata da un esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza. E’ fatta salva la previsione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2022, n. 1615 e 3 agosto 2023, n. 1116 di attribuzione della verifica di corrispondenza al responsabile della misura di finanziamento a valere sui fondi dei programmi comunitari per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (PSR).




Art. 103

Misure di attuazione degli strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti


1. La Regione, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal piano di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e del piano delle bonifiche delle aree inquinate, nonché dal piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, stipula accordi di collaborazione con enti di ricerca e università ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. 
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di svolgimento, i contenuti e gli obiettivi delle attività di cui al comma 1.



Art. 104

Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2011


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 48 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è aggiunto infine il seguente:

“6 bis. Il regolamento approvato ai sensi del comma 6 prevede che, ai soli fini della maturazione del diritto minimo al trattamento previdenziale, per il periodo computato come mandato, sono comunque corrisposti i contributi mensili a carico dei consiglieri e del Consiglio regionale nel caso in cui il consigliere intenda riscattare le mensilità mancanti al compimento del quinquennio. La previsione di cui al periodo precedente riguarda i consiglieri regionali che hanno maturato almeno trenta mensilità di mandato.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l’esercizio 2024 in euro 2 milioni si provvede mediante iscrizione di detto importo, in termini di competenza e cassa, alla missione 1, programma 1, titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale, e contestuale prelevamento del medesimo importo dalla quota disponibile dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022. Alla spesa per l’esercizio 2025, quantificata in euro 900 mila, si provvede con corrispondente riduzione, in termini di competenza, nell’ambito della missione 20, programma 1, titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito delle previsioni della legge annuale e pluriennale di bilancio.



Art. 105

Delega di funzioni di organismo intermedio e di soggetto attuatore


1. Per l’attuazione delle politiche regionali di sviluppo finanziate da fondi europei e nazionali, la Regione delega le funzioni di organismo intermedio e di soggetto attuatore alla società in house Puglia Sviluppo s.p.a. Quest’ultima esercita le funzioni pubbliche delegate sotto la direzione, la vigilanza e il controllo regionali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
 
2. La Giunta regionale individua le funzioni pubbliche da delegare, ne precisa gli ambiti, stabilisce criteri e principi direttivi e adotta, se del caso, istruzioni vincolanti nell’ambito di specifiche convenzioni e accordi di finanziamento. Per monitorare che le funzioni delegate siano svolte nell’interesse pubblico e secondo i principi di cui al comma 1, Puglia Sviluppo s.p.a. invia alla Giunta regionale resoconti periodici. 
 
3. La Giunta regionale predispone un fondo di dotazione, definito sulla base di programmi triennali, ai soli fini della copertura delle spese di funzionamento della società in house Puglia Sviluppo s.p.a. per l’esercizio delle funzioni delegate, senza alcuna pretesa di sinallagmaticità e nel rispetto dei suddetti principi di buon andamento della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni di pubblico interesse. 
 
4. Agli oneri di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede mediante gli stanziamenti a legislazione vigente a valere sui programmi dei fondi strutturali e di investimento europei, del Fondo disviluppo e coesione e dei programmi complementari.



Art. 106

Contributo in materia di sicurezza urbana per la riqualificazione del parco e della pineta di Montegrappa a Tuglie (LE)


1. Per garantire la sicurezza urbana e la riqualificazione del parco e della pineta di Montegrappa a Tuglie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 107

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/2023


1. All’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 24 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale), sono apportate le seguenti modifiche: 
 
a) al comma 2, dopo le parole: “previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l’ente richiedente l’utilizzo” sono aggiunte le seguenti: “,nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa statale”;
 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “La Regione Puglia non procede all’assunzione del personale già assunto, a tempo indeterminato, da altri enti per effetto dello scorrimento delle sue graduatorie, relative al reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato, messe a disposizione degli stessi”



Art. 108

Sostegno di azioni congiunte per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione


1. Per attuare, a livello interistituzionale ed europeo, azioni congiunte per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione, per la promozione di attività a sostegno della conoscenza e la condivisione delle migliori pratiche e il networking tra il settore privato e gli attori della ricerca, la Regione concorre alla realizzazione del programma strategico “An innovation river for EU (InnoRIVer 4 EU)”, nell’ambito del bando Horizon Europe “HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01 – Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys”.
 
2. Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.



Art. 109

Contributi in favore delle associazioni sportive dilettantistiche calcio per acquisto attrezzature sportive


1. Per sostenere l’acquisto di attrezzature sportive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di calcio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1 titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 110

Fondi di sostegno alle eccellenze sportive


1. Per sostenere i club di serie A di tutti gli sport, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila per l’esercizio finanziario 2024. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 111

Interventi di recupero del tempio Santa Maria delle Grazie


1. Per sostenere gli interventi di recupero del tempio di Santa Maria delle Grazie, sito nel comune di Francavilla Fontana (BR), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di 200 mila. 
 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 112

Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore


1. All’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso.”;

b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: “ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).”. 

 
2. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n.31 (Disposizioni di carattere tributario), è aggiunto il seguente:
 
“1-quinquies. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l’esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.”. 
 
3. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano una minore entrata a valere sullo stanziamento del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” di euro 515mila per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in termini di competenza, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1, programma 4, titolo 1.



CAPO 2

Disposizioni finali





Art. 113

Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026.



Art. 114

Entrata in vigore


1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.


TABELLA


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento     2024     2025    2026

Ragioneria (mutui)        85        98         98




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.