Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato
esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) e
disposizioni diverse.
CAPO 1Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 10
Art. 1Modifica all’articolo 1 della l.r. 10/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio) le parole: “del decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’atto dirigenziale del dirigente della struttura regionale competente in materia farmaceutica, attualmente denominata Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza integrativa, del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione”.
CAPO 2Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
Art. 2Modifiche alla l.r. 29/2017(1) 1. Alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale -
A.Re.S.S.) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell’articolo 2 è aggiunto infine il seguente:
“5 bis. L’A.Re.S.S., inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento
Promozione salute e del benessere animale della Regione.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Per quanto concerne le finalità previste dal comma 5 bis dell’articolo 2, sulla base degli indirizzi
e della programmazione del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della
Regione, l’A.Re.S.S. è competente in materia di:
[a) gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale
del Servizio sanitario regionale (SSR) sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento
Promozione della salute e del benessere animale e dei relativi piani autorizzativi assunzionali
approvati dalla Giunta regionale;]
b) gestione dei procedimenti in materia di rilascio, revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale, autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in applicazione della legge regionale 2 maggio 2017,n.
9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
altra normativa di settore;
c) gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di
trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private;
d) supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa
in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale della Regione.
[2 ter. Per garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformità regionale ed efficienza
del sistema sanitario, così come deriva dall’ordinamento vigente, e garantire la piena funzionalità
e continuità assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell’istituzione di
Azienda Zero disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074 (Art. 3
D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazione Commissari),
sono assegnate all’A.Re.S.S. le seguenti competenze:
a) le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi
unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale. Al fine di individuare competenze
professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unità operative possono
essere bandite a copertura del singolo fabbisogno;
b) la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l’attribuzione della sede
di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca
specialistica d’appartenenza, favorendo l’interscambiabilità nell’offerta delle prestazioni tra le
diverse articolazioni aziendali, di norma nell’ambito della stessa Azienda sanitaria locale (ASL)
o Azienda ospedaliero universitaria (AOU), salvo la necessità comprovata di garantire turni e
reperibilità, anche utilizzando profili professionali affini e in conformità con i contratti collettivi di
lavoro;
c) ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo
professionale, articolazione aziendale di impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni.
2 quater. La competenza di cui al comma 2 ter, lettera b), è esercitata in modo da assicurare la piena
funzionalità su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della
dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessità comprovata di garantire turni e
reperibilità, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative,
nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformità con i contratti collettivi di lavoro e
assicurando le indennità o gli incentivi previsti.
2 quinquies. In via transitoria, appartiene all’A.Re.S.S. la gestione delle procedure di cui al comma 2
ter, lettera a), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.
2 sexies. La Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 ter, diversamente
dall’A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche
a una delle sei direzioni strategiche, purché nella dimensione unitaria e per tutte le competenze
previste.]
(1) Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2024 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della presente Legge nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'art. 3 della l.r. n. 29/2017, i commi 2-bis, limitatamente alla lettera a), 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
Art. 3Disposizioni 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale, su
proposta del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione, disciplina le
procedure di attuazione del comma 2 bis dell’articolo 3 delle presenti disposizioni.
CAPO 3Disposizioni diverse
Art. 4Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017 1. L’articolo 12 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private) è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario
sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, o affine, rispetto a quello della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario
specificatamente individuato dalla disciplina di settore, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto
disposto dal comma 8.”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Per far fronte all’attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31 dicembre 2025, il
limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture
private accreditate è pari a settantadue anni. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate
all’esercizio.”.
Art. 5Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/1991 1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente
le nefropatie croniche) è aggiunto il seguente:
“1 ter. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni
di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e
collettivo operante nella tratta di riferimento. Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di
trasporto secondario collettivo non sono ammissibili”
Art. 6Modifica alla l.r. 29/2016 1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale
di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia) è aggiunto il seguente:
“Art. 6 bis (Indennità di funzione)
1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità
percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 10 mila 800
sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, a
valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con contestuale prelievo dal fondo di riserva per spese
obbligatorie a valere sulla missione 20, programma 1, titolo 1.
3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 si provvede mediante imputazione della somma di
euro 14 mila sulla missione 1, programma 1, titolo 1, in termini di competenza, sul bilancio del Consiglio
regionale”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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