Legge Regionale 14 aprile 2025, n. 4 Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie
CAPO 1Disposizioni in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale
Art. 1Finalità 1. La Regione, al fine di sostenere e accelerare lo sviluppo e l’innovazione tecnologica del sistema
produttivo regionale, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio, nonché attraendo talenti
tecnologici e creativi, disciplina le misure per favorire lo scambio di flussi di conoscenza tra gli attori dei
processi produttivi e della ricerca con l’obiettivo di agevolare e stimolare, anche attraverso il coinvolgimento
delle agenzie strategiche regionali e delle società in house, l’incontro tra la domanda di innovazione e l’offerta
innovativa.
2. Gli interventi e gli obiettivi della presente legge, concretamente declinati sul territorio regionale in
coerenza con le iniziative nazionali e unionali in materia di innovazione aperta, nonché con la strategia di
specializzazione intelligente regionale (S3) e con le altre strategie regionali pertinenti, mirano a promuovere
altresì collaborazioni e partenariati, a favorire la diffusione delle eccellenze industriali e scientifiche, a dare
impulso alla creazione di comunità attive in materia.
3. La Regione promuove inoltre, in collaborazione con tutti i portatori di interessi, con le agenzie
strategiche regionali e le società in house, la costituzione di comunità digitali e di hub territoriali di innovazione
aperta di cui all’articolo 5.
4. La Regione sostiene la diffusione dell’intelligenza artificiale quale strumento per lo sviluppo del
sistema economico e sociale regionale.
5. Le finalità di cui al precedente comma e gli interventi di cui agli articoli seguenti sono perseguiti in
coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE)
n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/
UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), l‘ulteriore disciplina, anche
nazionale, di settore e i documenti strategici regionali in materia di innovazione, trasformazione digitale e
partecipazione.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “innovazione aperta o open innovation”, un modello di innovazione di carattere strategico e collaborativo, basato sullo scambio di flussi di conoscenza dall’esterno all’interno dell’organizzazione e
viceversa, finalizzato a sostenere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica del sistema produttivo regionale
secondo principi di neutralità tecnologica e orientato a:
1. promuovere la collaborazione tra le imprese e l’ambiente esterno, in particolar modo start-up,
università, organismi di ricerca, incubatori certificati d’impresa, altri enti e istituzioni pubbliche e private;
2. determinare sinergie tali da accelerare e migliorare i processi di innovazione;
3. stimolare la logica di rete, favorendo l’innovazione di processi, servizi, prodotti, modelli e metodi
contribuendo a risolvere le sfide economiche, sociali ed ambientali, presenti e future, anche attraverso
l’utilizzo di intelligenza artificiale e delle altre tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies - KETs);
4. accelerare l’innovazione e ottenere vantaggi competitivi attraverso una maggiore apertura e
collaborazione con l’ecosistema esterno;
b) “ecosistema dell’innovazione”, l’insieme degli attori dell’innovazione, pubblici e privati, presenti
su un territorio, che interagiscono e collaborano secondo dinamiche di reciproca contaminazione al fine di
produrre o ridistribuire valore attraverso formazione di alto livello, costante innovazione e ricerca applicata;
c) “piattaforma digitale dell’innovazione”, uno strumento on-line finalizzato ad agevolare e stimolare
le relazioni tra tutti gli attori dell’innovazione (imprese, università e centri di ricerca, incubatori certificati,
istituti tecnici superiori - ITS, associazioni di categoria, camere di commercio, digital innovation hub, pubbliche
amministrazioni, terzo settore, cittadini e ogni altro portatore di interesse), che intendano avere un ruolo
attivo nelle politiche di ricerca e sviluppo;
d) “hub territoriali dell’open Innovation”, centri per l’innovazione destinati ad accogliere attività
ad alta tecnologia, anche sotto forma di “experience center” con l’obiettivo di promuovere la conoscenza
e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la creazione di laboratori di fabbricazione
digitale, di percorsi di incubazione e accelerazione e di altri servizi a supporto dello sviluppo di idee e progetti
imprenditoriali.
Art. 3Agenda strategica triennale 1. La Giunta regionale, in armonia con gli strumenti di programmazione vigenti e con le pianificazioni
di settore, anche in tema di attrazione e valorizzazione dei talenti, approva l’agenda strategica triennale in
materia di innovazione aperta, che individua gli ambiti e le priorità dell’intervento regionale per favorirne la
diffusione sul territorio pugliese.
2. Nel corso del triennio, l’agenda strategica può essere modificata con deliberazione di Giunta regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’assessore competente in materia di sviluppo economico relaziona alla
Giunta regionale circa lo stato di attuazione dell’agenda strategica.
Art. 4Piattaforma digitale dell’innovazione 1. La Regione, coerentemente con il piano di riorganizzazione digitale dell’amministrazione, istituisce
la piattaforma digitale dell’innovazione per favorire la diffusione dell’innovazione aperta e promuovere lo
sviluppo di progetti e collaborazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e di
trattamento, pari opportunità e non discriminazione. La piattaforma assicura adeguati standard di sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali, dei diritti di autore, della proprietà intellettuale e del segreto
industriale.
2. Nel rispetto dei principi previsti nel comma 1 la Regione, attraverso la piattaforma, persegue i seguenti
obiettivi:
a) valorizzare le risorse e le competenze presenti sul territorio, promuovendo collaborazioni e
partenariati;
b) censire le pregresse esperienze regionali in tema di innovazione aperta; c) garantire una mappatura trasversale e georeferenziata degli attori dell’innovazione, particolarmente
delle start-up, mettendo a disposizione degli utenti uno strumento di interrogazione tramite motore di ricerca;
d) favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione;
e) diffondere la conoscenza delle eccellenze industriali e scientifiche;
f) attrarre talenti tecnologici e creativi;
g) individuare le sfide innovative e tecnologiche a cui il sistema industriale può rispondere in ottica di
ecosistema;
h) contribuire allo sviluppo di industrie emergenti valorizzando le competenze e le tecnologie chiave
abilitanti;
i) promuovere l’aggregazione degli attori dei processi di innovazione in un ecosistema digitale
collaborativo, in cui si definiscono e realizzano progettualità in linea con gli obiettivi strategici per la crescita
della Regione, sia in termini di miglioramento della competitività delle imprese che di qualità della vita dei
cittadini.
3. La piattaforma digitale dell’innovazione si sviluppa su tre pilastri:
a) luogo di incontro tra domanda di innovazione espressa o rilevata da imprese, pubblica amministrazione
e altre istituzioni o organizzazioni e soluzioni provenienti da innovatori, micro, piccole e medie imprese, start-up e spin-off;
b) vetrina di proposte e iniziative di innovazione, nuovi prodotti e servizi innovativi provenienti
dall’ecosistema;
c) ambiente per lavoro cooperativo, supporto a progetti di ricerca ed innovazione e alla gestione di
gruppi di lavoro.
4. Al fine di garantire il dialogo tra la domanda di innovazione e le competenze, la piattaforma prevista
nel comma 1 implementa altresì processi di incontro automatico, basato anche su tecniche di intelligenza
artificiale, finalizzati ad analizzare gli interessi, le esperienze e le innovazioni dell’utente e a suggerire sfide e
innovazioni pubblicate da altri attori.
5. La piattaforma fornisce agli utenti informazioni adeguate per consentire decisioni consapevoli
riguardo all’uso dei servizi che utilizzano l’intelligenza artificiale e garantisce ai massimi livelli i principi di
equità, trasparenza e non discriminazione.
Art. 5Hub territoriali dell’open innovation 1. La Regione, per le finalità previste nell’articolo 1, favorisce la costituzione di hub territoriali
dell’innovazione aperta all’interno di spazi pubblici esistenti, idonei ad accogliere iniziative nei settori della
ricerca e sviluppo.
2. Per la realizzazione delle attività da svolgere negli hub territoriali, la Regione può avvalersi del
supporto dell’agenzia strategica per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione (ARTI), che
pianifica e attua interventi tesi a valorizzare i risultati della ricerca, ad agevolare il trasferimento tecnologico,
nonché ad accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità economica
e ambientale e di impatto sociale sul territorio e secondo principi di neutralità tecnologica
Art. 6Ulteriori interventi in favore dell’open innovation 1. Per incentivare lo sviluppo dell’innovazione aperta la Regione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
4, comma 1, può prevedere:
a) l’organizzazione di eventi volti ad attivare processi di incontro tra offerta e domanda di competenze
e conoscenze, stimolando la rimozione delle barriere alla libera circolazione delle idee e favorendo la nascita
e lo sviluppo di reti tra gli attori dei processi di innovazione, nonché la promozione di eventi informativi sulle opportunità europee di sostegno all’innovazione e sull’identificazione di possibili partner internazionali;
b) la promozione, in correlazione con gli strumenti agevolativi regionali, di specifici interventi formativi
e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, mediante azioni volte a promuovere la domanda
di innovazione, anche di tipo aggregato per filiera, settore, comparto, e a favorire la capacità delle imprese,
in particolar modo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di redigere e implementare piani e iniziative
di innovazione aziendale;
c) la pubblicazione di avvisi aperti, rivolti a start-up, MPMI, associazioni, professionisti o anche singoli
individui, al fine di promuovere lo sviluppo di progetti e soluzioni innovative in specifici settori di mercato;
d) la promozione di forme di premialità per incentivare iniziative di open innovation;
e) il rafforzamento, anche mediante il supporto dell’ARTI, delle attività di ricerca industriale da parte
delle università e degli altri organismi di ricerca, nonché della loro collaborazione con le imprese e della
valorizzazione imprenditoriale dei risultati;
f) il sostegno e il coinvolgimento dei giovani, quali portatori di competenze, valori, energie e talenti,
nello sviluppo della dimensione imprenditoriale dell’innovazione, anche attraverso specifici accordi con le
istituzioni scolastiche e universitarie, per favorire l’aumento di opportunità occupazionali di alta formazione e
qualificazione presso le imprese o presso gli organismi di ricerca e per stimolare la partecipazione degli aspiranti
innovatori ad attività come tirocini innovativi, workshop, hackathon e laboratori dell’innovazione;
g) il coinvolgimento degli enti del terzo settore e della società civile, quali soggetti portatori di una
peculiare domanda di innovazione collegata alle sfide sociali.
2. Nel caso in cui gli interventi disposti in applicazione della presente legge si configurino come aiuti di
Stato, la Regione assicura il rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE).
Art. 7Disposizioni attuative 1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi richiamati nella
stessa, con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità attuative degli interventi a favore
dell’open innovation.
Art. 8Promozione dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 1. La Regione supporta lo sviluppo di reti costituite tra i responsabili per la transizione digitale delle
pubbliche amministrazioni del territorio, per promuovere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di
migliorare la qualità e la gamma dell’offerta di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone
e di accessibilità ai servizi pubblici digitali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può promuovere:
a) studi e ricerche specifiche sul tema;
b) attività formative dedicate all’acquisizione di competenze per il proprio personale e per il personale
delle pubbliche amministrazioni del territorio, anche in collaborazione con le università pugliesi
attraverso l’attività del centro di cui al successivo articolo 9;
c) sviluppo di attività condivise con le agenzie strategiche regionali e le proprie società in house;
d) costituzione di comunità di pratica
Art. 9Centro di competenza regionale per l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 1. Il Centro di competenza regionale per l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (Centro),
istituito con la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1488, è la sede nella quale la Regione definisce la strategia e gli interventi in tema di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione regionale.
2. Il Centro ha le seguenti finalità:
a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare le implicazioni e la sostenibilità di
applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione
regionale;
b) promuovere la redazione di linee di indirizzo, attività di ricerca, formazione e studio specifiche,
anche tramite costituzione di tavoli di lavoro;
c) sperimentare l’utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in
ambito regionale, all’interno di processi e sistemi.
3. Il Centro può sottoscrivere protocolli di collaborazione in ambito pubblico e in ambito pubblico-privato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, allo scopo di monitorare l’offerta di sistemi di
intelligenza artificiale sul territorio regionale.
Art. 10Promozione dello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale delle MPMI e diffusione della
conoscenza 1. Per supportare, a livello regionale, le opportunità dell’intelligenza artificiale, in particolare nelle
MPMI, la Regione può prevedere:
a) iniziative di riqualificazione e miglioramento delle competenze in tutti i contesti produttivi sull’utilizzo
dell’intelligenza artificiale per l’innovazione di processo, di prodotto e organizzativa;
b) il sostegno a progetti di ricerca collaborativa per la realizzazione di applicazioni specifiche e
contestualizzate in domini rilevanti per le filiere dell’innovazione regionale;
c) la promozione, anche attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 4, dell’interconnessione
delle filiere manifatturiere e dei servizi con l’ecosistema dell’innovazione digitale pugliese, costituito
dalle università, dagli istituti tecnici superiori, dai poli per l’innovazione digitale, dai centri di
competenza, dai distretti tecnologici e produttivi operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione
e delle telecomunicazioni;
d) il sostegno e il potenziamento dell’ecosistema delle start-up;
e) il sostegno all’apertura del patrimonio dati pubblici delle amministrazioni locali, nonché all’utilizzo
dei dati trasmessi dai satelliti nell’ambito dei programmi spaziali europei e nazionali.
2. Per promuove la diffusione della cultura e delle competenze digitali e l’uso consapevole degli
strumenti e delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, anche attraverso l’interconnessione delle
iniziative presenti sul territorio, la Regione può sviluppare iniziative di divulgazione e di facilitazione, finalizzate
a realizzare:
a) campagne di comunicazione dedicate ai rischi e alle opportunità dell’intelligenza artificiale,
anche attraverso i propri portali istituzionali e i propri social media;
b) eventi sul territorio, in collaborazione con associazioni di persone o professionali;
c) dibattiti pubblici e percorsi partecipativi che coinvolgono i diversi portatori di interesse, anche
con il supporto delle proprie piattaforme telematiche;
d) programmi e corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale e di uso conforme alla
normativa della stessa.
Art. 11Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tal fine, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il
mese di marzo al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della
stessa.
Art. 12Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 14, programma
1, titolo 1, di euro 20 mila e nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 20 mila. Per ciascuno
degli esercizi 2026 e 2027, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, nell’ambito della
missione 14, programma 1, titolo 1, di euro 15 mila e nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di
euro 15 mila.
2. Per la quantificazione e la copertura dell’onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle
competenti leggi di bilancio.
3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere inoltre le risorse
concernenti i programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-
2027, relative al programma operativo FESR e FSE+, nonché con i fondi di coesione nazionali del ciclo di
programmazione 2021-2027 destinati alla Puglia”.
CAPO 2Disposizioni diverse
Art. 13Modifiche alla l.r. 42/2024 1. Alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 23, comma 1, le parole: “negli asili nido” sono sostituite dalle seguenti: “nei nidi”;
b) all’articolo 54, dopo le parole: “è assegnata”, sono aggiunte le seguenti: “, al Comune di Margherita di
Savoia,”;
c) l’articolo 168 è sostituito dal seguente:
“1. Per consentire il funzionamento e l’accreditamento annuale presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro del corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport” appartenente alla classe
LM-68, con la possibilità di potenziare nel territorio pugliese competenze metodologiche e ricerche
specifiche nell’ambito delle attività motorie e sportive, ai fini della realizzazione e del coordinamento delle
Palestre Etiche ai sensi della legge regionale 18 maggio 2017, n. 14 (Norme in materia di riconoscimento,
svolgimento, promozione e tutela dell’attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)), è assegnata
una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.505.678,00 a partire dall’esercizio finanziario 2025 e per
una validità temporale di quindici anni. Nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025 in termini di
competenza e cassa, di euro 167.045,20.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di 1 posto di professore di
prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell’esercizio fisico e dello sport,
Settore scientifico disciplinare MEDF-01/B — Metodi e didattiche delle attività sportive, interno ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario), e di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico
disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - Settore scientifico disciplinare
MEDF-01/A — Metodi e didattiche delle attività motorie interno o esterno ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della l. 240/2010, presso il Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze; il loro utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è altresì finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca
ex articolo 22 della l.240/2010 di anni due nei settori scientifici ssd MEDF-01/A Metodi e didattiche delle
attività motorie e MEDF-01/B Metodi e didattiche delle attività sportive. I contratti di ricerca sono finalizzati
alla conduzione delle attività previste dalla l.r. 14/2017 relative alla sperimentazione ed erogazione di AFA
nel contesto del territorio tarantino in collaborazione tra Università Aldo Moro Bari, Corso di Studio in
Scienze e Tecniche dello Sport, Azienda sanitaria locale Taranto e Ospedali Moscati a Statte.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l’Università
degli Studi di Bari, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l. 240/2010.”;
d) il comma 1 dell’articolo 204 è sostituito dal seguente:
“1. Per sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie di primo grado e prevenire situazioni di
scopertura nel territorio, è disposto un contributo straordinario in favore delle scuole secondarie di primo
grado paritarie con sede nel territorio regionale.”;
e) al comma 2 dell’articolo 211, dopo la parola: “assegnazione”, sono aggiunte le seguenti: “alla
Fondazione San Pio da Pietrelcina”.
Art. 14Modifiche alla l.r. 2/2023 1. Alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido
e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”), come modificata dall’articolo 149
della l.r. 42/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della
scuola dell’infanzia.
2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra tre e
trentasei mesi, qualificato come nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura, è
autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”)
e rientra nell’ambito dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività educative destinate ai minori. La
Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e
professionali dei servizi di nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura.
3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i sei
anni, qualificato come scuola dell’infanzia che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura,
è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell’infanzia anche ai fini del riconoscimento
della parità scolastica.
4. Il modello di educazione in natura per i nidi e le scuole dell’infanzia che svolgono un progetto
educativo prevalentemente in natura opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale
concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs.
65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione.
5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e
ricco di verde. Nel caso in cui le attività di nido e scuola dell’infanzia che svolge un progetto educativo
prevalentemente in natura ricadano all’interno di un’area naturale protetta le disposizioni di cui alla
presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali
protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.”;
b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Il progetto educativo basato sul modello dell’educazione in natura definisce le linee di indirizzo
e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei nidi che svolgono un progetto
educativo prevalentemente in natura e delle scuole dell’infanzia che svolgono un progetto educativo
prevalentemente in natura. Il progetto educativo è fondato sull’idea del bambino quale protagonista
del proprio processo di sviluppo, delle proprie esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto
l’offerta formativa specifica della fascia di età”.
Art. 15Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|