Anno 2025
Numero 10
Data 20/06/2025
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 20 giugno 2025, n. 10

Legge regionale in materia di politiche giovanili e modifiche alla legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti)



TITOLO 1





CAPO 1

Principi generali





Art. 1

Principi e finalità


1. La Regione riconosce le giovani generazioni come leva fondamentale per la crescita democratica, lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio pugliese e sostiene la piena partecipazione e il protagonismo giovanile in tutti gli ambiti della vita attiva per la promozione di una comunità regionale equa, sostenibile e solidale.

2. A tale scopo, definisce le politiche giovanili come elemento essenziale dello sviluppo e della coesione sociale per sostenere e accompagnare i percorsi di crescita personale e professionale e di autonomia dei giovani e delle giovani pugliesi.

3. La Regione intende valorizzare i propri giovani consentendo loro di coltivare le proprie vocazioni professionali, sociali e culturali nel rispetto di valori quali il merito e la trasparenza.




Art. 2

Definizioni e obiettivi delle politiche giovanili


1. Le politiche giovanili puntano a favorire la transizione delle persone giovani verso l’autonomia e la piena cittadinanza, attraverso un sistema integrato di azioni e interventi a valenza pubblica che intendono offrire mezzi, opportunità, strumenti e percorsi per vivere in modo pieno e positivo il passaggio verso la vita adulta, favorendone la naturale tensione al cambiamento e alla trasformazione dei propri contesti locali.

2. Le politiche giovanili sostengono la ricerca del benessere materiale, fisico, psicologico, sociale e relazionale delle persone giovani, anche attraverso la costruzione di occasioni di attivazione e sperimentazione in contesti non giudicanti e non discriminatori, aperti alla socializzazione e alla libera espressione.

3. Le politiche giovanili sono improntate al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione e sono finalizzate inoltre:

a) all’attivazione giovanile intesa come promozione del protagonismo e della piena e consapevole partecipazione delle persone giovani alla vita pubblica;

b) a favorire l’espressione dei talenti, delle vocazioni e delle progettualità di tutte le persone giovani, incidendo sulle barriere che ostacolano la crescita individuale e contrastando ogni forma di esclusione sociale;

c) alla promozione della cittadinanza attiva e dell’impegno civico, anche in una dimensione europea e internazionale;

d) alla costruzione di comunità di cambiamento attraverso alleanze tra istituzioni, sistema della formazione, mondo imprenditoriale e associativo, per rafforzare la coesione e l’inclusione sociale e rimuovere gli squilibri di opportunità per le persone giovani tra i territori regionali;

e) a promuovere il raccordo e l’integrazione con le politiche regionali per l’istruzione, la formazione e il lavoro, le politiche per il benessere e lo sport, la cultura, il turismo, lo sviluppo economico e l’innovazione, le politiche abitative, le politiche per la mobilità, le politiche di sviluppo rurale, la rigenerazione urbana, l’ambiente e il territorio e un efficace coordinamento con le politiche europee e nazionali.

4. A tale scopo, le politiche giovanili della Regione assicurano la capillarità degli interventi, la massima accessibilità alle informazioni e alle opportunità e la piena inclusività di tutti i giovani e tutte le giovani indipendentemente dal genere, dal livello di istruzione, dal livello di reddito, dallo status occupazionale e dal bagaglio esperienziale.




Art. 3

Soggetti destinatari


1. Le politiche giovanili della Regione sono rivolte ai giovani e alle giovani nella fascia di età interessata dal percorso di transizione verso l’autonomia personale, professionale e sociale.

2. Destinatari delle politiche giovanili sono le persone giovani, anche non cittadini e cittadine italiane che risiedono o hanno stabilito la sede principale delle proprie attività e interessi nel territorio regionale.

3. Nell’ambito della sua funzione di indirizzo, la Regione può definire soglie minime o tetti massimi di età e i requisiti soggettivi per individuare i destinatari degli specifici interventi di politiche giovanili, tenendo conto degli orientamenti dell’Unione europea, delle condizioni dei diversi territori e delle trasformazioni che avvengono nei diversi ambiti della società.




CAPO 2

Funzioni e strumenti per la programmazione delle politiche giovanili





Art. 4

Ruolo della Regione


1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1:

a) programma e definisce le misure e gli interventi in materia di politiche giovanili regionali, in collaborazione con le agenzie strategiche regionali e le società in house, in raccordo con le università pugliesi, con le amministrazioni dello Stato e in coerenza con le strategie e la normativa europea;

b) promuove forme di partecipazione attiva della comunità giovanile nei processi di programmazione e attuazione di tutte le politiche che abbiano un impatto sulle fasce giovanili della popolazione;

c) favorisce il coinvolgimento degli enti locali e del partenariato economico e sociale nella programmazione regionale sulle politiche giovanili;

d) stipula intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della programmazione triennale di cui all’articolo 6;

e) promuove il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani nell’ambito dei processi di attivazione e il rafforzamento delle competenze degli operatori pubblici e privati in materia di politiche giovanili;

f) assicura il raccordo e il coordinamento tra tutti gli interventi regionali in favore delle persone giovani, nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 6;

g) cura la comunicazione e favorisce la massima diffusione e informazione sulle opportunità, le risorse e gli strumenti in favore delle persone giovani;

h) sviluppa sistemi di rilevazione, studio e analisi della condizione giovanile, in particolare attraverso un’anagrafe di tutti i cittadini e le cittadine, tra i 17 e i 35 anni di età, che risultano essersi trasferiti in altre regioni o paesi;

i) adotta strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo e per la valutazione di impatto degli interventi in materia di politiche giovanili, nonché di misurazione dell’impatto generazionale di tutte le politiche regionali;

j) svolge le funzioni previste dalla normativa nazionale in materia di servizio civile universale.

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali, sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l’integrazione delle politiche e dei programmi regionali.  




Art. 5

Ruolo dei comuni


1. I comuni pugliesi, in forma singola o associata, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile sulla base delle necessità ed esigenze rilevate;

b) favoriscono la nascita e il consolidamento di luoghi di protagonismo giovanile, adottando criteri quali merito e rotazione nell’affidamento di bandi e risorse;

c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto con la comunità giovanile locale, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;

d) sostengono l’associazionismo giovanile;

e) sostengono le esperienze di attivazione giovanile attraverso l’offerta di spazi, strumenti e risorse pubbliche, la comunicazione e la connessione con altri attori territoriali;

f) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni inter-istituzionali al di fuori dell’ambito locale;

g) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d’interesse all’attuazione del piano triennale di cui all’articolo 6.




Art. 6

Agenda giovani Puglia


1. La Regione predispone, con valenza triennale, l’Agenda giovani Puglia, attraverso forme di concertazione con gli enti locali e il partenariato socio-economico, garantendo la più ampia partecipazione della comunità giovanile regionale attraverso gli strumenti di cui all’articolo 15 e il raccordo con le altre politiche regionali.

2. L’Agenda definisce:

a) gli obiettivi e le priorità dell’azione regionale in tema di politiche giovanili nel periodo di vigenza dell’Agenda;

b) le modalità e i criteri di supporto alle iniziative, ai progetti, alle azioni integrate per i giovani, predisposte dagli enti locali e dagli altri attori delle politiche giovanili; 

c) le iniziative e i progetti di diretta competenza regionale;

d) i modelli e i sistemi di monitoraggio e verifica dell’impatto;

e) le attività di assistenza tecnica e di ricerca e studio connesse alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda.

3. Nell’Agenda confluiscono altresì le politiche e le misure afferenti alle ulteriori politiche regionali di rilievo per la comunità giovanile pugliese, a esito del percorso partecipativo attivato per la sua redazione.

4. A tale scopo, l’assessore regionale con delega alle politiche giovanili, trasmette gli esiti del processo partecipativo ai settori regionali interessati, al fine di acquisire proposte di intervento in ordine ai fabbisogni e alle criticità manifestate dalla comunità giovanile per operare un coordinamento tra gli interventi regionali e offrire una risposta esaustiva alle istanze giovanili.

5. L’Agenda è redatta dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e approvata con delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessore con delega alle politiche giovanili. 




Art. 7

Piani locali di interventi


1. La Regione supporta, tramite contributi finanziari e attività di sostegno definiti nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 6, interventi integrati di politiche locali per le persone giovani (piani locali di interventi) predisposti dai Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, con il concorso del partenariato locale, coerenti con la presente legge e con gli obiettivi e le priorità indicate nell’Agenda giovani Puglia, di cui all’articolo 6.

2. In particolare, la Regione favorisce le pratiche e le sperimentazioni locali, contenute nei piani locali di interventi (PLI), che prevedono:

a) processi di partecipazione delle comunità nella loro elaborazione e attuazione;

b) il coinvolgimento diretto delle persone giovani nella ideazione e gestione delle attività;

c) l’integrazione con iniziative e programmi di competenza regionale previsti nell’Agenda giovani Puglia;

d) l’integrazione dei contributi regionali con altre fonti, iniziative o programmi di finanziamento.

3. La Regione promuove il raccordo e la messa in rete dei PLI, la loro ampia pubblicizzazione presso la cittadinanza, la valorizzazione delle buone pratiche, l’interscambio di esperienze e l’apprendimento orizzontale tra gli attuatori.




CAPO 3

Interventi regionali in materia di politiche giovanili





Art. 8

Sostegno ai progetti di attivazione giovanile


1. La Regione crede nel valore delle esperienze di attivazione giovanile, con il duplice scopo di rendere le persone giovani protagoniste dei processi di sviluppo locale, sprigionandone le energie e i talenti come leva di cambiamento per i territori e offrire loro occasioni di sperimentazione pratica delle proprie abilità e di maturazione di nuove competenze attraverso l’apprendimento in situazione e l’educazione non formale.

2. A tal fine, la Regione supporta la realizzazione di progetti giovanili che siano caratterizzati da elementi di sperimentalità, creatività e innovazione e che abbiano ricadute positive sui territori in ambito sociale, culturale e imprenditoriale, ideati e sviluppati da gruppi formali e informali di giovani.

3. Al fine di favorire la più ampia partecipazione e il massimo impatto delle progettualità a livello individuale e collettivo, la Regione prevede specifici strumenti di sostegno composti da contributi finanziari e servizi di accompagnamento, anche in partenariato con gli enti locali e altri attori pubblici e privati, e favorisce la messa in trasparenza delle competenze acquisite nei percorsi di attivazione. 




Art. 9

Spazi di attivazione e protagonismo giovanile


1. La Regione favorisce e sostiene la partecipazione attiva dei giovani ai processi di trasformazione, rivitalizzazione economica, sociale e culturale, rigenerazione, riuso temporaneo e transitorio di spazi, pubblici e privati, abbandonati o scarsamente utilizzati, nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di favorire la creazione di luoghi di comunità, ibridi, aperti, abilitanti, intergenerazionali e che stimolano l’attivazione, la partecipazione e la cura.

2. Gli spazi di attivazione e protagonismo giovanile hanno la funzione di favorire la socializzazione e la condivisione di esperienze in un contesto sicuro e non giudicante, dove poter esprimere il proprio modo di essere e sviluppare la libertà del pensiero, i valori democratici, le potenzialità inespresse e l’intelligenza creativa.

3. Tali spazi sono finalizzati a offrire alle persone giovani opportunità per promuovere attività e usi, anche spontanei, coltivare e realizzare idee, da soli o cooperando con altre persone o organizzazioni, innescando sui territori sperimentazioni che generino nuovi modi di fare cultura, nuovo valore a supporto di diverse forme di benessere, economie civiche, innovazione collaborativa, azioni di inclusione ed empowerment delle comunità di riferimento.

4. La Regione, mediante pratiche collaborative pubblico-privato-comunità basate sul riuso adattivo di spazi in un’ottica di bene comune, sostiene, attraverso contributi economici e servizi di accompagnamento:

a) progetti diretti a stimolare l’attivazione giovanile e le capacità creative dei giovani per favorire, attraverso processi di rivitalizzazione di spazi sottoutilizzati, occasioni di apprendimento in situazione, lo sviluppo di competenze e capacità inespresse e in grado di rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori;

b) l’attivazione, il consolidamento e la messa in rete di spazi attrezzati polifunzionali da dedicare alle attività giovanili e in generale alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;

c) azioni di accompagnamento e rafforzamento delle competenze legate alla gestione degli spazi;

d) iniziative giovanili volte a dedicare spazi degli edifici scolastici e universitari all’aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

5. La Regione riconosce il valore pubblico generato dagli spazi di cui al presente articolo, anche ai fini della valutazione della loro sostenibilità economica e promuove forme di raccordo con le altre politiche regionali, quali ad esempio cultura, turismo, welfare e istruzione, per sostenerne lo sviluppo.

6. A tale scopo la Regione definisce, con apposita delibera di Giunta regionale e in coerenza con i migliori orientamenti nazionali ed europei, un sistema di valutazione di impatto sociale degli spazi di attivazione e protagonismo giovanile, a cui concorrono gli enti locali e le comunità giovanili interessate, con lo scopo di determinarne la qualità e il grado di rispondenza agli interessi pubblici e agli obiettivi della presente legge.

7. Con la finalità di sostenere il valore pubblico generato dagli spazi, la Regione destina specifiche risorse per assicurare un sostegno stabile agli spazi di attivazione e protagonismo giovanile che, a seguito di verifica o valutazione di impatto periodica, dimostrino di raggiungere gli standard di qualità previsti dal predetto sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale generato.




Art. 10

Impegno civile


1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione di opportunità di impegno giovanile in ambito civile e sociale come strumento di crescita umana e personale, nonché per l’acquisizione di competenze relazionali.

2. A tal fine, e con l’obiettivo di costruire una cittadinanza consapevole e impegnata, la Regione collabora con altre istituzioni, agenzie formative ed enti del terzo settore e favorisce la partecipazione da parte della popolazione giovanile a esperienze di volontariato, di cooperazione e in generale nelle forme di aggregazione e socializzazione negli ambiti dell’educazione e della cultura, della cura dei beni comuni, della difesa dell’ambiente, della legalità, della pace, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili e dell’inclusione sociale.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione sostiene, con le modalità definite dalla programmazione di cui all’articolo 6, le organizzazioni e i movimenti giovanili e ne favorisce la partecipazione in processi di co-programmazione e co-progettazione.




Art. 11

Mobilità giovanile


1. La Regione sostiene e valorizza le opportunità di mobilità giovanile, riconoscendone l’importanza sociale, culturale e formativa e promuovendo lo scambio di esperienze e attribuisce rilevanza all’acquisizione di competenze mediante l’educazione non formale e informale, in armonia con i programmi europei che ne favoriscono la diffusione.

2. La Regione, al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani a programmi e bandi di mobilità, collabora con:

a) gli enti del terzo settore che operano nell’ambito della mobilità giovanile;

b) gli enti e le istituzioni nazionali preposti;

c) la Commissione europea e altri organismi competenti.

3. La Regione si impegna a promuovere l’accesso a programmi e iniziative europee e nazionali, finalizzati a:

a) rafforzare le competenze trasversali e interculturali dei partecipanti;

b) incentivare la cittadinanza attiva e la partecipazione delle nuove generazioni al progresso sociale ed economico;

c) sostenere la formazione, il tirocinio e l’occupazione dei giovani in contesti nazionali e internazionali;

d) favorire le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosse dalla normativa europea in materia.

4. Nell’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, la Regione, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 6, può adottare misure di supporto finanziario e organizzativo per:

a) la diffusione delle informazioni sui programmi disponibili;

b) il superamento degli ostacoli di natura economica, geografica e sociale nell’accesso alle opportunità di mobilità;

c) l’accompagnamento dei giovani nella candidatura a tali programmi;

d) il monitoraggio, la valutazione degli esiti, la valorizzazione e lo scambio delle esperienze di mobilità.

 5. La Regione sostiene misure e politiche finalizzate a favorire il rientro nel territorio regionale dei giovani che, negli ultimi anni, abbiano intrapreso percorsi professionali al di fuori della Regione stessa.




Art. 12

Servizi di informazione e accompagnamento per i giovani


1. La Regione riconosce il diritto delle persone giovani all’accesso libero e indiscriminato alle informazioni e alla conoscenza delle opportunità loro dedicate, quale strumento imprescindibile di consapevolezza e cittadinanza.

2. A tale scopo la Regione promuove e sostiene la nascita e la qualificazione di presidi territoriali pubblici dedicati all’offerta di servizi di informazione e accompagnamento rivolti alle persone giovani e per lo sviluppo di comunità giovanili locali e ne assicura il coordinamento attraverso attività di messa in rete e di rafforzamento delle competenze degli operatori. 

3. I presidi territoriali, nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, attivano forme di collaborazione con le associazioni e i movimenti giovanili, il partenariato socio-economico locale, le istituzioni scolastiche e universitarie, i presidi culturali territoriali e con tutti i soggetti operanti nei settori di interesse giovanile e promuovono specifiche forme di partecipazione giovanile per la programmazione e la gestione delle attività.

4. La rete di servizi di informazione e accompagnamento per le persone giovani è accompagnata e sostenuta da una piattaforma informatica in grado di fornire orientamento personalizzato e informazioni sulle opportunità regionali, nazionali ed europee, strumenti e servizi digitali di interesse, sviluppare azioni di networking e promuovere buone pratiche e storie di ispirazione per l’attivazione giovanile.

5. Al fine di favorire la partecipazione attiva delle persone giovani, la Regione può attivare strumenti per offrire loro la possibilità di fruire di servizi culturali, artistici e sportivi, o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati. 




Art. 13

Animazione socioeducativa per i giovani (youth work)


1. La Regione riconosce la figura dell’animatore socioeducativo per i giovani (youth worker) come punto di riferimento per le giovani generazioni che opera da volontario o da professionista, individualmente o presso organizzazioni, attraverso percorsi di facilitazione dell’apprendimento e di sviluppo personale e sociale dei giovani, in ambiente scolastico, extrascolastico, accademico e civile per accrescere l’autonomia e l’inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

2. La Regione promuove e valorizza il ruolo degli youth worker presso le organizzazioni pubbliche e private operanti in materia di politiche giovanili, al fine di garantire la relazione di prossimità con i giovani e di incrementare il grado di efficacia degli interventi rivolti alla popolazione giovanile.

3. A tale scopo favorisce la conoscenza dello youth work e degli operatori in possesso delle professionalità previste dalle normative nazionali e comunitarie, anche mediante l’istituzione, attraverso apposite delibere di Giunta regionale, di specifici albi o elenchi e sostiene percorsi di acquisizione e rafforzamento di competenze.




Art. 14

Osservatorio regionale per il benessere giovanile


1. La Regione istituisce con delibera di Giunta regionale l’Osservatorio regionale per il benessere giovanile al fine di:

a) disporre in maniera continuativa e strutturata di informazioni sulla condizione dei giovani che vivono in Puglia, quale input per la definizione di politiche pubbliche, in linea e con l’obiettivo di definire e implementare l’indice di benessere equo e sostenibile (BES) giovani Puglia;

b) introdurre o rafforzare la dimensione intergenerazionale nelle politiche pubbliche settoriali della Regione in coerenza con gli standard europei che prevedono anche l’adozione di processi consultativi con giovani ed esperti;

c) disporre in maniera continuativa e strutturata di informazioni sui beneficiari delle politiche pubbliche con particolare riferimento alla componente giovanile, quale input per la valutazione d’impatto generazionale delle politiche;

d) assicurare quadri conoscitivi per l’elaborazione degli orientamenti e delle strategie sulle questioni più rilevanti per la società e la politica che documentino l’importanza di incorporare la dimensione intergenerazionale come fattore dello sviluppo del territorio.

2. All’Osservatorio competono:

a) la raccolta, il monitoraggio e l’analisi di dati derivanti da analisi statistiche, ricerche e studi promossi da università e centri di ricerca pubblici e privati, nonché dati amministrativi (open data);

b) l’implementazione dello strumento della valutazione di impatto generazionale, in raccordo con le strutture regionali interessate; 

c) la predisposizione di indicazioni e linee guida volte a massimizzare l’impatto generazionale nelle politiche regionali;

d) il supporto nella definizione dell’Agenda giovani Puglia, di cui all’articolo 6.

3. La deliberazione di Giunta regionale che istituisce l’Osservatorio regionale per il benessere giovanile definisce le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio presieduto dall’assessore delegato alle politiche giovanili.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o forma di compenso.

5. Le attività di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell’ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente. 




Art. 15

Strumenti di partecipazione


1. Al fine di promuovere la massima partecipazione giovanile e acquisire il contributo della popolazione giovanile rispetto a tutte le tematiche di potenziale interesse, la Regione indice periodicamente un percorso di partecipazione itinerante, in presenza e online, denominato “Puglia ti vorrei”, quale luogo privilegiato di incontro tra giovani, associazioni e movimenti giovanili, organismi di rappresentanza giovanile, istituzioni pubbliche ed istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e individuazione di proposte, anche ai fini della definizione dell’Agenda Giovani di cui all’articolo 6, nonché per fornire utili indirizzi di indagine all’Osservatorio di cui all’articolo 14.

2. La Regione, attraverso i presidi territoriali di cui all’articolo 12, promuove specifiche azioni di raccordo, scambio di buone pratiche e messa in rete delle forme di rappresentanza giovanile previste a livello locale dagli statuti comunali e ne promuove la partecipazione attiva, anche attraverso l’organizzazione di specifiche assemblee, nell’ambito dei processi partecipativi di cui al comma 1.




CAPO 4

Servizio civile regionale





Art. 16

Principi e finalità del Servizio civile regionale


1. L’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) individua nel servizio civile regionale (SCR) un’esperienza di cittadinanza attiva, volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e non violenta.

2. La Regione, mediante il SCR, intende potenziare e rafforzare il protagonismo e l’attivazione giovanili, promuovere la giustizia sociale e valorizzare la dimensione di corresponsabilità tra tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione della misura, quali volontari, enti e istituzioni.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di servizio civile, disciplina, tramite apposite linee guida, il SCR per lo sviluppo e la valorizzazione dell’impegno civile nel territorio regionale e fornisce indirizzi in merito agli obiettivi e ai settori di intervento connessi alle specifiche necessità del territorio, individuando i criteri organizzativi e operativi funzionali all’attivazione e alla gestione della misura, anche attraverso la sperimentazione di forme innovative della stessa. Compete alla struttura regionale che si occupa di politiche giovanili l’esame e l’approvazione dei progetti di servizio civile regionale, la gestione del portale, l’attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle misure e sull’esecuzione dei progetti di servizio civile regionale, oltre alla verifica dei risultati raggiunti.  




Art. 17

Funzionamento del SCR


1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale ed assume un ruolo centrale nella organizzazione ed attuazione del SCR.

2. Possono essere accreditati al SCR e presentare progetti unicamente gli enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro, abbiano una effettiva capacità organizzativa e la possibilità d’impiego dei volontari in rapporto al SCR, sempre che vi sia una corrispondenza tra i loro fini istituzionali e le finalità della misura.

3. La Regione adotta gli atti necessari per l’acquisizione delle candidature delle persone giovani ai progetti di SCR approvati, sulla base dei criteri di selezione preventivamente indicati dalla Giunta regionale e pubblicati e determina i volontari ammessi al SCR.

4. Il rapporto di SCR si instaura mediante la sottoscrizione di uno specifico contratto che non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non comporta la cancellazione del volontario di SCR dalle liste di collocamento o di mobilità.

5. La Regione eroga al volontario un’indennità di SCR e ne sostiene gli oneri assicurativi e accessori, ove previsti, sulla base dello stanziamento annuale dell’apposito fondo iscritto in bilancio. L’ammontare dell’indennità di servizio civile regionale è indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati.

6. Parte integrante della misura è la previsione di percorsi formativi per operatori e volontari di SCR.

7. I volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, anche in adempimento degli obblighi di legge, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell’organismo presso cui prestano servizio civile.

8. Per una più efficiente gestione di tali attività, la Regione istituisce un apposito portale di SCR.




Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall’adozione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e i relativi interventi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.



TITOLO 2





CAPO 1

Modifiche alla l.r. 14/2020





Art. 19

Modifiche agli artt. 1 e 7 della l.r. 14/2020


1. Alla legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 2, le parole: “I destinatari degli interventi previsti in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 19 anni” sono sostituite dalle seguenti: “I destinatari degli interventi previsti in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 17 anni”; b) all’articolo 7, comma 2, le parole: “La youth card è una tessera gratuita riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni” sono sostituite dalle seguenti: “La youth card è una tessera gratuita riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 17 anni”.  



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.