Legge Regionale 11 luglio 2025, n. 11 Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore
TITOLO 1FINALITA’ E PRINCIPI
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione e degli articoli 1,
3, 11 e 13 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo e la funzione degli enti del Terzo settore (ETS), anche
quale espressione dei doveri di solidarietà e ne promuove e sostiene il coinvolgimento attivo, finalizzato allo
svolgimento delle attività di interesse generale senza fini di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4,
della Costituzione, favorisce la collaborazione fra enti pubblici ed ETS nelle materie di competenza regionale,
ai fini della promozione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione sociale, della promozione e
sostegno dell’economia sociale, della parità di genere e dell’integrazione delle politiche pubbliche e delle
risorse.
3. La Regione riconosce l’apporto positivo degli ETS nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità
stabilite dalla presente legge, dell’amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.
Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività
di interesse generale, fra quelle indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di
scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico
in generale.
4. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza,
assicura, nell’ambito delle materie indicate dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, il coinvolgimento e
la partecipazione della rappresentanza degli ETS.
5. In particolare, la Regione favorisce il coinvolgimento degli ETS per promuovere:
a) il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell’attività dei centri antiviolenza istituiti come
ETS un fattore centrale perla prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in
applicazione della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme perla prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione
delle donne);
b) la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione; c) le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al
supporto, al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l’inclusione e il
coinvolgimento nella vita di comunità, anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e la natalità;
d) la cultura della trasparenza e l’applicazione del principio di rendicontazione e valutazione degli
impatti generati dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche ed ETS;
e) l’utilizzo, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, degli strumenti di finanza ad impatto
sociale, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di
amministrazione condivisa previste dal Titolo II della presente legge;
f) il confronto sul tema del lavoro nell’ambito delle attività del Terzo settore al fine di individuare
gli elementi distintivi fra lavoro dipendente e volontariato, da valorizzare anche attraverso il
riconoscimento di crediti formativi;
g) l’inclusionesociale,scolasticaelavorativadellepersonecondisabilità,favorendolepariopportunità
e il contrasto ad ogni forma di discriminazione avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall’Italia ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità
basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;
h) l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d),
del d.lgs. n. 117/2017;
i) l’attuazione e diffusione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quale programma d’azione
per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
Art. 2Oggetto 1. La presente legge, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e dal decreto legislativo 3 luglio
2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), detta disposizioni in materia di Terzo settore; in particolare:
a) individua i principi comuni applicabili al rapporto fra ETS ed enti pubblici operanti nella Regione;
b) disciplina forme e modalità di coinvolgimento attivo degli ETS nell’esercizio delle funzioni regionali
di programmazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle attività di interesse generale di cui
all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;
c) disciplina forme specifiche di sostegno in favore degli ETS;
d) disciplina forme e modalità di rappresentanza degli ETS.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni statali e regionali in materia di partecipazione dei
cittadini, quali singoli e associati, a gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di
personalità giuridica, non qualificabili come ETS, e ad altre forme di cittadinanza attiva, in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dalla legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge
sulla partecipazione).
Art. 3Principi 1. La Regione riconosce e promuove nell’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché
nell’ambito dei rapporti collaborativi di cui al Titolo II, l’osservanza dei seguenti principi:
a) principio dell’amministrazione condivisa, nell’ottica di favorire l’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell’innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della
promozione di ecosistemi stabili all’interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà
orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia
a impatto sociale;
b) principio della promozione e della valorizzazione dell’attività di volontariato, che metta in luce
il protagonismo di soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni
sociali, che si attivano per partecipare alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, il
protagonismo giovanile;
c) promozione della cultura del dono, anche attraverso le forme di raccolta fondi e di finanziamento
delle attività di interesse generale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 111
(Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma
dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106), del d.lgs. 112/2017 e
del d.lgs. 117/2017;
d) principio della riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sugli ETS iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
e) principio dell’innovazione sociale, anche nella forma dell’innovazione amministrativa;
f) principio della condivisione e riuso dei dati, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali,
e della riduzione del divario digitale nell’ottica di favorire e incentivare l’impiego delle nuove
tecnologie per superare le disuguaglianze in termini infrastrutturali e di competenze, per rafforzare
la coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne, disagiate e rurali,
nonché per creare governance democratiche e comunitarie, intese quali vere e proprie comunità
digitali legate alla valorizzazione dei dati e delle tecnologie digitali come beni comuni;
g) principio di integrazione delle politiche pubbliche.
Art. 4Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione, alle sue agenzie ed enti strumentali, alle
aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge si applica anche agli enti locali, singoli e associati, nell’esercizio delle loro funzioni
nelle materie di competenza regionale ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare. La
Regione supporta l’applicazione della presente legge mediante Linee guida da approvarsi entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore con delibera di Giunta regionale, nonché mediante specifica attività di formazione
e di supporto definita anche all’esito di procedimenti di amministrazione condivisa.
3. Le Linee guida di cui al comma 2 hanno ad oggetto, oltre alla disciplina dei procedimenti del successivo
Titolo II, anche l’utilizzo della valutazione di impatto sociale di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno
2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale), nonché l’uso e la valorizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento di attività di
interesse generale.
Art. 5Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative 1. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 4, comma 2, nell’esercizio delle rispettive funzioni
amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la
funzione sociale degli ETS.
TITOLO 2RAPPORTI DI PARTENARIATO FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DI TERZO SETTORE
Art. 6Principi comuni 1. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 4, comma 2, anche su iniziativa degli ETS, promuovono
rapporti di reciproca collaborazione finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle disposizioni del presente Titolo e dalle Linee guida di cui all’articolo 4.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle forme di collaborazione con gli ETS si svolgono nel rispetto:
a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolare dei principi di pubblicità,
trasparenza, partecipazione, parità di trattamento, prevenzione dei conflitti di interesse e delle
regole in materia di istruttoria, di responsabile del procedimento, di conclusione del procedimento
e di motivazione del provvedimento finale;
b) delle discipline di settore, statali e regionali, concernenti specifici procedimenti.
3. L’utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli del presente Titolo deve avvenire anche al fine di dare
attuazione ai seguenti principi comuni:
a) principio della fiducia e della collaborazione reciproche;
b) principio della condivisione della finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
c) principio della compartecipazione nelle risorse messe a disposizione per il perseguimento delle
finalità;
d) principio della co-responsabilità nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività
di interesse generale;
e) principio della chiarezza e della semplicità nella comunicazione.
4. In particolare, ai fini della presente legge:
a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali,
intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali,
ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della
qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) i procedimenti amministrativi si svolgono eliminando gli adempimenti amministrativi superflui per
gli ETS iscritti nel RUNTS;
c) le attività o i servizi di interesse generale posti in essere dagli ETS nelle materie di competenza
regionale in collaborazione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 4 garantiscono in
ogni caso condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli ETS; garantiscono
inoltre il rispetto del livello di tutela dei lavoratori previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari;
d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione
fra amministrazioni pubbliche ed ETS prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione
dell’impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di
riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della l. 106/2016;
e) le attività di interesse generale svolte ai sensi del presente Titolo sono considerate ai fini delle
attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina
vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con il programma
triennale dei contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici), nonché con gli strumenti di programmazione
della valorizzazione sociale dei beni pubblici previsti dalla disciplina di settore.
5. Le attività indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli ETS nell’ambito
dell’amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale nel
rispetto del diritto europeo e della disciplina statale, a condizione che l’amministrazione procedente emani il
relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e
dalla giurisprudenza comunitaria.
Art. 7Co-programmazione 1. La co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è un procedimento
finalizzato all’individuazione, da parte della amministrazione procedente, dei bisogni e delle problematiche
della comunità locale considerata, alla condivisione degli obiettivi dei programmi e degli interventi necessari,
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili in relazione alle attività di interesse
generale di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.
2. L’attività di co-programmazione è finalizzata all’individuazione degli obiettivi di cambiamento,
in termini di impatto positivo generato sulla comunità di riferimento. Le determinazioni conseguenti al
procedimento di co-programmazione sono adottate dal dirigente competente dell’amministrazione pubblica
procedente.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti di co-programmazione, fermo quanto disposto all’articolo
4, comma 3, le Linee guida si attengono ai seguenti criteri minimi:
a) gli esiti delle attività di co-programmazione sono considerati e valutati ai fini dell’adozione e
dell’aggiornamento degli strumenti e degli atti di pianificazione e programmazione di competenza
dell’amministrazione procedente;
b) in applicazione dei principi di effettività e di efficacia, l’attività di co-programmazione di norma
è svolta periodicamente, al fine di aggiornare il quadro istruttorio di riferimento riguardante sia
l’affidamento dei contratti pubblici, sia gli interventi oggetto di rapporti collaborativi con gli ETS ai
sensi del presente Titolo;
c) condivisione e riuso dei dati acquisiti nell’ambito dell’attività di co-programmazione, nel rispetto
della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
d) utilizzo degli strumenti telematici e delle tecnologie digitali, anche ai fini di superare il digital divide
e agevolare la partecipazione alle attività di co-programmazione da parte degli ETS interessati, con
particolare riguardo a quelli operanti nei territori interni, rurali e disagiati, nonché di facilitare la
conciliazione vita-lavoro;
e) la partecipazione alla co-programmazione da parte di enti diversi da quelli del Terzo settore è
consentita a determinate modalità e condizioni, limitatamente alle attività di interesse generale di
cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
f) rendicontazione del lavoro dei tavoli di co-programmazione e delle risultanze finali mediante la
pubblicazione, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, di un documento di sintesi
non tecnica e facilmente comprensibile dagli interessati, che dia conto delle diverse posizioni e
proposte formulate dai partecipanti al procedimento o dell’eventuale proposta unitaria.
Art. 8Co-progettazione e accreditamento 1. La co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è finalizzata ad attivare
rapporti collaborativi fra gli enti di cui all’articolo 4 ed ETS iscritti nel RUNTS, per lo svolgimento di attività
di interesse generale mediante la definizione e la realizzazione di specifici progetti di interventi e servizi
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, di norma, in esito ad attività di co-programmazione, mediante ricorso alla valutazione di impatto sociale in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3 della l. 106/2016
e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di
sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli ETS).
2. La co-progettazione può avere ad oggetto anche l’uso e la valorizzazione di beni pubblici di cui
all’articolo 10 per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, comprese le attività di raccolta fondi e
finanziamento di attività di interesse generale, nelle forme e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e dal
d.lgs. 112/2017.
3. Le Linee guida di cui all’articolo 4, con specifico riferimento ai procedimenti di co-progettazione, anche
nella forma dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 assicurano il rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento e si attengono ai criteri minimi
di seguito elencati:
a) i principi di cui al presente articolo si applicano anche quando le amministrazioni procedenti
utilizzano elenchi aperti di ETS per individuare i soggetti con cui attivare il partenariato e quando i
procedimenti di co-progettazione sono attivati su istanza di parte di ETS, singoli o associati;
b) l’attività di co-progettazione con gli ETS individuati dall’amministrazione procedente, anche
in relazione alle risultanze delle attività di co-programmazione, può essere riattivata al fine
di aggiornare il progetto degli interventi e dei servizi, nei limiti e con le modalità stabilite
dall’amministrazione procedente nei propri atti e nella convenzione regolante i reciproci rapporti;
c) condivisione e riuso dei dati acquisiti nell’ambito dell’attività di co-progettazione, nel rispetto della
vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
d) utilizzo degli strumenti telematici e delle tecnologie digitali, anche ai fini del superamento del
digital divide, e di agevolare la partecipazione alle attività di co-progettazione da parte degli
interessati, con particolare riguardo agli ETS operanti nei territori interni, rurali e disagiati, nonché
per facilitare la conciliazione vita-lavoro;
e) previsione di modalità e condizioni per la partecipazione alla co-progettazione da parte di
enti diversi da quelli del Terzo settore, limitatamente alle attività di interesse generale ai sensi
dell’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, al fine di offrire al processo di co-programmazione competenze,
risorse e opportunità ulteriori rispetto a quelle offerte dagli ETS;
f) rendicontazione del lavoro dei tavoli di co-programmazione e delle risultanze finali mediante la
pubblicazione, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, di una sintesi non tecnica e
facilmente comprensibile dagli interessati.
4. Le attività svolte e il rimborso delle sole spese sostenute e documentate, anche per l’acquisizione di
lavori, forniture e servizi da soggetti terzi, sono oggetto di rendicontazione nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. 117/2017 e degli atti dell’amministrazione procedente.
5. I rapporti di collaborazione sono disciplinati mediante la sottoscrizione ai sensi dell’articolo 11 della
l. 241/1990 della convenzione contenente tutti gli elementi richiesti dal comma 4 dell’articolo 56 del d.lgs.
117/2017.
6. Con specifico riferimento alle forme di co-progettazione attivate nella modalità dell’accreditamento
ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, si applica la disciplina di settore, statale e regionale,
prevista per l’accreditamento socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo.
Art. 9Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato 1. La Regione può sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 117/2017, convenzioni con associazioni
di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS,
finalizzate ad attivare forme di collaborazione per attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato.
2. Ai fini dell’attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al ricorso al mercato è valutato, anche in rapporto alla produzione di legami di fiducia, nonché agli impatti positivi generati
nei confronti della comunità di riferimento dall’attività svolta dalle APS e dalle ODV.
3. Le Linee guida di cui al precedente articolo 4 stabiliscono gli elementi minimi dei procedimenti svolti
dalle amministrazioni procedenti anche ad esito della presentazione di istanze di parte.
Art. 10Uso e valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati 1. I beni pubblici non utilizzati per fini istituzionali, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata
assegnati alle amministrazioni locali, possono, anche in esito ad attività di co-programmazione, essere affidati
agli ETS nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo
71 commi 1 e 2 del d.lgs. 117/2017 e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Ai fini della determinazione dell’eventuale canone di concessione del bene, quando previsto dalla
disciplina vigente, si tiene conto dell’impatto sociale generato in modo durevole nei confronti della comunità
di riferimento, nonché dei costi sostenuti dagli ETS per la valutazione di impatto sociale.
3. Le Linee guida di cui all’articolo 4 disciplinano, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo
e parità di trattamento:
a) i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni;
b) la facoltà per gli ETS assegnatari dei beni di attivare forme di raccolta fondi e di finanziamento
di attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 112/2017 e dal d.lgs.
117/2017;
c) le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili
concessi in comodato.
4. Le norme di cui al presente articolo sono integrate, per quanto non previsto, dalla disciplina di settore.
TITOLO 3MISURE DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE
Art. 11Accesso al Fondo sociale europeo e agli altri fondi comunitari 1. La Regione, in applicazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017, incentiva e promuove l’accesso degli
ETS al fondo sociale europeo e agli altri finanziamenti europei, anche in partenariato con enti pubblici e con
soggetti diversi, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Art. 12Disposizioni in materia di governo del territorio 1. Nel rispetto della vigente disciplina in materia di governo del territorio, i comuni, nell’approvazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, possono attivare specifici sub-procedimenti di co-programmazione ai sensi del Titolo II e dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017,
finalizzati a implementare il quadro conoscitivo in ordine alle possibili attività di interesse generale, di cui
all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, di cui tener conto ai fini dell’assunzione delle determinazioni conclusive sul
piano, nonché nell’attuazione dello stesso.
2. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 4, ferma restando la disciplina di settore, possono attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse
generale e per interventi di innovazione sociale, nelle forme previste dal Titolo II, anche mediante la raccolta
fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale, e dal d.lgs. 117/2017. Di norma, tali interventi
prevedono il ricorso alla valutazione di impatto sociale di cui all’articolo 7, comma 3, della l. 106/2016 e
relativi atti attuativi.
Art. 13Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1. Nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela dei beni e attività culturali e di quella regionale
in materia di valorizzazione, la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 4 possono valorizzare i beni culturali
immobili pubblici per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 lettere f),
i), k) e z) del d.lgs. 117/2017, mediante le procedure di cui al Titolo II, ferme restando le disposizioni del d.lgs.
42/2004 e dell’articolo 71, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
Art. 14Assemblea regionale del Terzo settore 1. L’assessore al Welfare, sentito il Tavolo regionale del Terzo settore di cui all’articolo 15, indìce e presiede
annualmente l’Assemblea regionale del Terzo settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle
politiche di interesse e sull’applicazione della presente legge.
2. L’Assemblea è aperta alla partecipazione degli ETS iscritti al RUNTS con sede nel territorio regionale.
TITOLO 4DISPOSIZIONI IN TEMA DI RAPPRESENTANZA E RETI ASSOCIATIVE DEL TERZO SETTORE
Art. 15Tavolo regionale del Terzo settore 1. Gli ETS iscritti nel RUNTS partecipano al confronto e alla concertazione con la Regione tramite il Tavolo
regionale del Terzo settore, di seguito denominato “Tavolo”.
2. Il Tavolo è convocato e presieduto dall’assessore regionale al Welfare o suo delegato.
3. Il Tavolo è composto altresì:
a) da nove componenti designati dall’associazione degli ETS più rappresentativa in Puglia, individuata
ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti, con
procedure trasparenti e democratiche in modo da garantire l’equa rappresentanza territoriale e il
pluralismo delle diverse tipologie di ETS;
b) da un rappresentante della Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato
(CSV) e, nelle more della sua costituzione, da un soggetto a tal fine designato dai CSV presenti sul
territorio regionale;
c) da un esperto del settore designato dall’assessore al Welfare.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Tavolo gli assessori regionali competenti
in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati, un
rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia, un rappresentante dell’Unione
regionale delle province pugliesi (UPI Puglia) e le camere di commercio pugliesi. 5. Il Tavolo è costituito entro due mesi dall’insediamento del Consiglio regionale e dura in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
6. La partecipazione al Tavolo è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione
di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
Art. 16Compiti del Tavolo regionale del Terzo settore 1. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri facoltativi e non vincolanti sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo
settore per le attività indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore;
c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo
settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
d) concorre alla promozione di strategie condivise fra le amministrazioni regionale e locali, gli ETS e
la rete dei CSV;
e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione
con gli ETS;
g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo
settore.
2. Il Tavolo svolge, altresì, funzioni di Osservatorio regionale del Terzo settore e sull’amministrazione
condivisa che consistono nel:
a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed
effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel RUNTS;
b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un
confronto con le realtà associative di base;
c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
d) proporre alla Giunta regionale iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello
sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche
in collaborazione con gli enti locali, in relazione alle diverse attività di interesse generale;
e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l’amministrazione condivisa di cui
al Titolo III della presente legge;
f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.
Art. 17Reti associative 1. La Regione promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 41
del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza,
coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione, in particolare, promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in
relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in
relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) attività di consulenza tecnica e supporto agli ETS loro associati, in ordine all’attuazione della
riforma di cui al d.lgs. 117/2017.
Art. 18Centri di servizio per il volontariato 1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell’articolo
61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio della Regione Puglia.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari sul territorio
regionale.
3. Ferme restando le funzioni e i compiti dei CSV indicati dall’articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione
riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
a) supportare la costruzione di partnership fra ETS nonché il monitoraggio e l’assistenza tecnica alle
progettazioni finanziate a valere sui fondi regionali e nazionali;
b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra i giovani, anche
grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni
straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
d) individuare il fabbisogno di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare
la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio;
e) promuovere il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni,
fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità
giuridica, non qualificati come ETS, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché tutte le altre
forme di protagonismo civico, variamente denominate, anche con la finalità di far loro acquisire la
qualifica di ETS, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017;
f) collaborare con l’Assemblea regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e
dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.
TITOLO 5DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19Disposizioni di coordinamento 1. Ogni richiamo contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative abrogate ai sensi
del successivo articolo 20, nonché agli enti elencati nell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti nel RUNTS, si
intende riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 112/2017, del d.lgs. 117/2017 e della presente legge
e, in mancanza, ai principi da essa desumibili.
Art. 20Modifiche alla l.r. 19/2006 1. Alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“2. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento dell’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell’integrazione con
tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
b) cooperazione interistituzionale;
c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, gli enti di Terzo settore, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni
di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.”;
b) il comma 2 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“2. Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di
realizzazione della rete delle attività socio- assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per
la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione
professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2 dell’articolo 18 e
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali,
con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti di Terzo
settore.”;
c) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“3.Gli enti di Terzo settore, nonché le associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità
giuridica e gli altri soggetti privati indicati dalla presente legge, concorrono alla realizzazione del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per
l’erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi
delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all’articolo 64 e con il Piano
regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all’erogazione dei servizi.”;
d) al comma 6 dell’articolo 24 le parole “o dalle organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle
seguenti: “e dagli enti di Terzo settore”;
e) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente:
“c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, individuato dall’associazione degli enti di Terzo settore
più rappresentativa in Puglia ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b), del medesimo decreto
legislativo”;
f) al comma 3 dell’articolo 31 le parole “nonché della collaborazione di associazioni di volontariato
e di enti di ricerca” sono sostituite con le seguenti: “nonché della collaborazione di enti di Terzo
settore e di enti di ricerca”;
g) l’articolo 56 è così sostituito:
“Art. 56 (Co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi in partenariato con
enti di Terzo settore)
1. Gli enti locali, singoli e associati, attivano, anche su impulso degli enti di Terzo settore di cui
all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 rapporti di partenariato mediante co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del Titolo II della
presente legge.”. 2. Restano ferme le disposizioni del codice civile e le disposizioni in materia di ordinamento sportivo, in
relazione agli enti diversi dagli ETS di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali, di imprese sociali e di
cooperative di comunità.
Art. 21Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato);
b) legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale));
c) legge regionale 14 maggio 1990, n. 32 (Istituzione dell’Albo regionale delle società di mutuo
soccorso).
Art. 22Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziaria già stanziate a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione
e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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