Anno 2025
Numero 13
Data 06/08/2025
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale

Misure per l’attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti in Puglia



Art. 1

Principi e finalità


1. La Regione opera al fine di valorizzare i talenti presenti sul territorio regionale, attrarre nuove competenze provenienti da altri territori, incentivare il ritorno di talenti che hanno lasciato la Puglia e stimolare la mobilità circolare dei talenti, quale modello dinamico di crescita e contaminazione delle competenze che favorisce lo scambio e l’arricchimento reciproco tra individui e territori.

2. La Regione, in coerenza con le strategie unionali, nazionali e regionali in materia, tra le quali la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, la Strategia Agenda 2030 Regione Puglia per lo Sviluppo Sostenibile e la Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra, mira a sviluppare e rafforzare elevate competenze nel campo della ricerca e dell’innovazione del settore primario, dell’industria e della tecnologia, delle scienze e delle arti, al fine di contribuire al progresso e alla crescita del territorio regionale e di accrescerne l’attrattività, l’innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo.

3. La Regione si impegna a garantire la piena parità di genere e a rimuovere altre forme di disuguaglianza nell’accesso ai servizi e alle misure disciplinate dalla presente legge.




Art. 2

Definizione e ambito di applicazione


1. Ai fini della presente legge per talenti si intendono persone quali studenti, lavoratori occupati o in cerca di lavoro, artisti, nomadi digitali, startupper e soggetti vocati all’autoimprenditorialità che possiedono elevate competenze e specializzazioni o che intendono ottenerle in settori strategici per lo sviluppo economico, sociale, culturale e che intendono stabilire il proprio progetto di studio, di lavoro o di vita in Puglia, temporaneamente o definitivamente.

2. La Giunta regionale, sentito il Nucleo tecnico regionale previsto nell’articolo 5, con propria deliberazione, individua la definizione di talenti in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali tenuto conto della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e della Strategia #mareAsinistra.

3. La presente legge si applica a tutti i talenti presenti sul territorio regionale nonché a quelli residenti in Italia o all’estero che manifestino interesse a trasferirsi o stabilire la propria attività di studio, lavorativa, imprenditoriale, di ricerca o a sviluppare progetti di vita nella regione Puglia.




Art. 3

Obiettivi e linee di intervento


1. La Regione si propone di:

a) promuovere l’attrazione e la mobilità dei talenti, favorendo la loro valorizzazione nel contesto regionale;

b) rafforzare le connessioni con reti europee e internazionali, promuovendo la cooperazione nei settori della ricerca e dell’innovazione anche mediante l’adozione di modelli di successo per l’attrazione dei talenti e lo studio delle barriere sistemiche ivi incluse quelle riconducibili alla semplificazione amministrativa e alla fiscalità;

c) sostenere il sistema produttivo e della ricerca, incentivando l’inserimento di figure altamente specializzate;

d) creare un ambiente favorevole alla crescita di talenti attraverso incentivi, servizi di accoglienza e sostegno alle imprese e agli enti del territorio;

e) stimolare la creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative attraverso supporti dedicati e collaborazioni con enti e investitori;

f) rafforzare la sinergia tra i talenti e il sistema produttivo, anche mediante strumenti digitali e iniziative di matchmaking;

g) favorire la mobilità circolare dei talenti e l’integrazione con il tessuto socio-economico locale;

h) promuovere la creazione di una comunità regionale di talenti, facilitandone la connessione e la partecipazione ad attività e opportunità;

i) curare la comunicazione e favorire la massima diffusione e informazione sulle opportunità, le risorse e gli strumenti in favore dei talenti.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi elencati al comma 1, la Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati, può:

a) promuovere partenariati e accordi con altre regioni e istituzioni nazionali, europee e internazionali, nonché con enti locali, enti del terzo settore, distretti, associazioni d’impresa, sindacati, università, centri di ricerca, istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituti tecnici superiori e altri attori del sistema regionale della ricerca, della formazione, dell’innovazione e dell’impresa con l’obiettivo di sviluppare progetti per attrarre e favorire la mobilità dei talenti, valorizzare le loro carriere nel contesto regionale e contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio;

b) favorire la partecipazione a network europei e internazionali volti a sviluppare progetti e collaborazioni con altri attori sulle filiere della strategia di specializzazione intelligente regionale;

c) sostenere i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell’alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze;

d) favorire l’internazionalizzazione dell’offerta dei servizi educativi, scolastici, universitari e formativi pubblici e privati, nonché dei servizi nell’ambito dell’offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero;

e) sostenere, anche attraverso appositi incentivi e in correlazione con gli strumenti agevolativi regionali, i servizi di accoglienza per i talenti e le loro famiglie e nella specie con:

1) azioni integrate che includono anche programmi di residenza attiva nei borghi e nei piccoli centri, sostenuti da misure per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato o in stato di abbandono e dalla promozione di iniziative culturali, imprenditoriali e di innovazione sociale, con l’obiettivo di attrarre talenti in contesti a elevato potenziale di rigenerazione territoriale;

2) facilitazione dell’accesso ai servizi primari del territorio, alla sanità, al trasporto pubblico locale e alla residenzialità, con particolare riferimento all’abitare sicuro;

3) supporto per l’inserimento nei percorsi educativi, formativi e lavorativi per la fruizione dell’offerta culturale e accademica;

4) promozione attiva dell’inclusione e del benessere psicofisico degli studenti con fragilità o disabilità, in coerenza con i principi di cui all’articolo 1;

f) promuovere la partecipazione all’associazionismo e alle attività del terzo settore, favorendo l’integrazione nella comunità locale;

g) promuovere azioni di informazione e formazione per rafforzare la capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti, rivolte a imprese, enti locali, associazioni di rappresentanza delle imprese, sindacati, centri di formazione professionale, servizi per il lavoro accreditati, enti del terzo settore, università, centri di ricerca e altri attori dell’ecosistema della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa;

h) promuovere protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti, al fine di agevolare nel territorio regionale l’ingresso dei talenti;

i) favorire misure di incentivazione per l’assunzione di talenti, in sinergia con la programmazione regionale e con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese;

j) favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche mediante il coinvolgimento dei propri Enti strumentali;

k) promuovere programmi per la mobilità professionale e imprenditoriale in Europa, in collaborazione con la rete Eures e il programma Erasmus+ per giovani imprenditori;

l) promuovere e sostenere, in coerenza con la normativa sugli aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, unionali ed internazionali, servizi, spazi ed eventi volti a:

1) creare e accelerare startup innovative, coinvolgendo fondi di investimento, business angel e incubatori;

2) rafforzare laboratori e infrastrutture di ricerca per favorire la connessione con il sistema produttivo anche in relazione ai settori strategici emergenti individuati nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale e alle applicazioni nell’ambito del design, della produzione culturale e della creatività digitale, rafforzando così la capacità innovativa e competitiva dell’ecosistema regionale;

3) facilitare l’incontro tra talenti e imprese con piattaforme di matchmaking e la segnalazione di opportunità lavorative;

4) promuovere networking e competizioni per stimolare l’ecosistema imprenditoriale locale;

5) attrarre talenti specializzati con strumenti digitali avanzati;

6) realizzare sistemi informativi per l’anticipazione e l’analisi dei fabbisogni di competenze, coinvolgendo attivamente le imprese del territorio e gli attori dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione;

7) promuovere, in linea con i principi dell’innovazione aperta, l’interazione tra startup, investitori, imprese di ogni dimensione, istituzioni e risorse locali attraverso eventi, competizioni e attività di networking, per incentivare un ecosistema imprenditoriale aperto e collaborativo, favorendo lo scambio di conoscenze, l’innovazione diffusa e la crescita sostenibile del territorio;

m) elaborare strumenti di facilitazione per i talenti pugliesi che scelgono di rientrare nella regione.




Art. 4

Agenda strategica triennale


1. Al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 3,su proposta dell’assessore competente in materia di sviluppo economico, la Giunta regionale approva l’Agenda strategica regionale triennale (di seguito Agenda) e gli eventuali aggiornamenti annuali, anche attraverso altri strumenti e documenti di programmazione.

2. L’Agenda, predisposta in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 5 e 6: 

a) analizza e individua gli ambiti e le priorità di intervento per favorire l’attrazione, la valorizzazione, la mobilità circolare e la permanenza dei talenti nel territorio regionale;

b) definisce gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni ambito di intervento;

c) evidenzia per ogni obiettivo specifico i target, le azioni e le risorse finanziarie necessarie nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati;

d) individua gli interventi regionali di promozione e sostegno dei talenti, anche al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili;

e) prevede strumenti di analisi e monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda.

3. L’Agenda è approvata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia disviluppo economico.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno l’assessore competente in materia di sviluppo economico relaziona alla Giunta regionale circa lo stato di attuazione dell’Agenda e in particolare:

a) sugli interventi attuati per l’attrazione di talenti;

b) sulle agevolazioni erogate, sull’efficacia degli interventi e sul loro impatto per il territorio;

c) su eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

5. La relazione prevista al comma 4, che tiene conto delle attività svolte dall’Alleanza per lo sviluppo dei talenti di cui all’articolo 6, è oggetto di comunicazione annuale alla Commissione consiliare regionale competente.

6. Al fine di garantire coerenza, sinergia e maggiore efficacia degli interventi, le attività previste dall’Agenda sono coordinate con le principali misure legislative e strategiche regionali. In particolare, si tiene conto:

a) dell’aggiornamento della Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra, in coerenza con le indicazioni dell’Harnessing Talent Platform – Pillar 1 – Technical Assistance della Commissione Europea integrando elementi ispirati a buone pratiche europee e internazionali in materia di mobilità professionale e attrattività territoriale;

b) dell’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con interventi mirati a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i servizi nelle aree fragili individuate sul territorio pugliese;

c) delleiniziativeasostegnodell’innovazioneapertaedell’intelligenzaartificiale, con il coinvolgimento di imprese, università e centri di ricerca, con riferimento alla legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 (Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie);

d) del processo di trasferimento tecnologico, dal sistema della ricerca al mercato, che include, tra l’altro, l’identificazione di nuove tecnologie e la loro applicazione industriale, con riferimento alla legge regionale 21 novembre 2024, n. 29 (Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione);

e) degli strumenti di perseguimento delle Politiche giovanili. 




Art. 5

Nucleo tecnico regionale


1. Con deliberazione di Giunta regionale è istituito il Nucleo tecnico regionale (di seguito Nucleo), coordinato dall’assessore competente in materia disviluppo economico, quale organo consultivo e propulsivo con funzioni di supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell’attrazione, della mobilità circolare, della permanenza e della valorizzazione dei talenti in Puglia.

2. Al Nucleo partecipano i direttori dei Dipartimenti regionali, delle Agenzie strategiche e gli altri enti e società controllati e/o partecipati dalla Regione.

3. Il Nucleo svolge i seguenti compiti:

a) redige l’Agenda prevista nell’articolo 4 ed i suoi aggiornamenti;

b) supporta e coordina le iniziative, attività e proposte previste dalla presente legge e dall’Alleanza per lo sviluppo dei talenti di cui all’articolo 6;

c) monitora l’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati;

d) contribuisce alla formulazione dei contenuti del Piano di comunicazione previsto nell’articolo 7.

4. La partecipazione al Nucleo è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi né a rimborsi spese. 




Art. 6

Alleanza per lo sviluppo dei talenti


1. Con deliberazione di Giunta regionale è istituita l’Alleanza per lo sviluppo dei talenti (di seguito Alleanza), costituita da soggetti pubblici e privati che manifestino il proprio interesse alla valorizzazione, attrazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti.

2. L’Alleanza opera quale luogo di interazione paritetica, finalizzata alla condivisione di conoscenze, al confronto e alla collaborazione tra soggetti aderenti.

3. Ciascun componente dell’Alleanza può presentare proposte per lo sviluppo delle politiche di attrazione, mobilità circolare, permanenza e valorizzazione dei talenti. Le proposte presentate, di cui il Nucleo verifica e accerta la coerenza con gli obiettivi strategici e la rispondenza ai criteri di valutazione, confluiscono nell’Agenda, per la cui redazione e aggiornamento l’Alleanza collabora con il Nucleo.

4. L’Alleanza svolge, anche in collaborazione con altri osservatori regionali già costituiti, funzioni di Osservatorio con finalità di raccolta dati e analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti.

5. All’Alleanza competono, inoltre, le seguenti funzioni:

a) elaborazione, analisi e aggiornamento dei dati relativi alle opportunità di crescita, alla mobilità e circolazione dei talenti, alle dinamiche occupazionali e alle esigenze formative;

b) osservazione dell’andamento e monitoraggio degli obiettivi previsti nell’Agenda;

c) promozione di incontri, studi e dibattiti.




Art. 7

Piano di comunicazione per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti, sportelli territoriali e comunità di talenti


1. Per garantire la piena accessibilità alle misure e iniziative di cui alla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il Piano di comunicazione finalizzato a:

a) rafforzare le azioni di informazione su obiettivi, strategie e risultati;

b) coinvolgere gli stakeholders sulle opportunità e sulla pianificazione di dettaglio delle attività previste nonché sui risultati per garantire un’informazione puntuale, corretta e trasparente, basata sulla capacità di fare rete, inclusiva e che tiene conto delle diverse tipologie di destinatari;

c) fornire una informazione capillare ai destinatari di cui all’articolo 2 attraverso strumenti che consentono una larga diffusione del messaggio, con l’utilizzo di modalità tradizionali e di soluzioni più innovative, orientate ad accrescere l’interesse e l’interattività del pubblico. Sono privilegiati strumenti differenziati per target, che adottano semplificazione del linguaggio e sistemi di assistenza ai beneficiari, con materiale di comunicazione e portali accessibili alle persone con disabilità, secondo le più aggiornate tecnologie;

d) sviluppare le specifiche linee di intervento definite nell’Agenda.

2. La comunicazione delle misure e delle iniziative è attuata anche:

a) mediante reti e sportelli territoriali, istituiti o ospitati in spazi pubblici già esistenti;

b) attraverso la rete delle Associazioni dei Pugliesi nel mondo, iscritte all’Albo regionale ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), quali ulteriori punti di contatto e diffusione delle informazioni, anche nei confronti delle comunità pugliesi all’estero. Le predette associazioni possono promuovere specifiche progettualità in coerenza con il Piano di comunicazione previsto al comma 1.

3. Gli sportelli previsti al comma 2:

a) fungono da “one−stop−shop” per potenziare e semplificare il sistema di tutoring e di mentoring per i talenti che decidono di trasferirsi nel territorio regionale e per le imprese estere che intendono investire in Puglia assicurando modalità digitali immediate, multilingue, inclusive e prive di barriere burocratiche, sfruttando l’intelligenza artificiale e moderne tecnologie come abilitatrici di processi più efficienti e personalizzati;

b) forniscono informazioni utili inerenti l’ecosistema regionale.

4. La Regione promuove la costituzione di comunità regionali di talenti, anche attraverso un portale multilingue dedicato, finalizzato a:

a) attrarre talenti dall’estero, promuovendo opportunità professionali supportate da incentivi, ecosistemi favorevoli e network strategici;

b) favorire la circolazione dei talenti, attivando misure per la mobilità circolare, lo sviluppo e la contaminazione delle competenze;

c) mappare le esperienze regionali, censendo iniziative e progetti in tema di attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti incluse testimonianze di rientro, la geolocalizzazione di borghi e opportunità abitative o lavorative, e la connessione con imprese e territori, promuovendo strumenti attivi di accompagnamento al rientro o al trasferimento;

d) creare spazi di incontro e favorire l’inserimento dei talenti nel mondo del lavoro attraverso eventi, networking e collaborazioni con aziende e istituzioni;

e) promuovere le eccellenze regionali, diffondendo la conoscenza delle realtà industriali, scientifiche, artistiche e tecnologiche di rilievo per attrarre talenti;

f) monitorare i progressi, valutando l’impatto delle iniziative e il livello di conoscenza dei programmi attivati;

g) pubblicare bandi e avvisi, rendendo disponibili le opportunità regionali per l’attrazione, la valorizzazione e la mobilità dei talenti.

5. Le attività di cui al presente articolo sono implementate anche attraverso strumenti e documenti di programmazione attivati nell’ambito delle iniziative previste nell’articolo 4, comma 6. 




Art. 8

Clausola valutativa


1. Trascorsi tre anni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, con la trasmissione di una relazione annuale entro il mese di marzo.

2. La relazione deve almeno contenere:

a) i dati e le informazioni sullo stato di attuazione dell’Agenda di cui all’articolo 4, commi 4 e 5;

b) l’esito del monitoraggio e della valutazione dei risultati previsti nell’articolo 5, comma 3, lettera c);

c) l’esito delle osservazioni e del monitoraggio degli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b);

d) gli esiti del monitoraggio dei progressi e della valutazione d’impatto delle iniziative e il dato sul livello di conoscenza dei programmi attivati, in relazione a quanto previsto nell’articolo 7, comma 4, lettera f).

3. Durante l’esame in seduta della Commissione consiliare della relazione prevista al comma 1 è valutata, anche con l’apporto dell’assessorato competente in materia di sviluppo economico, l’ipotesi di revisione normativa della presente legge.

4. La relazione e le determinazioni della Commissione consiliare sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 




Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 10

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.