Legge Regionale 29 settembre 2025, n. 15

XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse



CAPO 1

Riconoscimento debiti fuori bilancio





Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126


1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) e s):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 36.548,45, compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 1939/98/P/GR presso il Consiglio di Stato, r.g. 8059/2008, per euro 3.036,73; n. 265/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8153/2008, per euro 1.217,77; n. 265/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1319/2010, per euro 679,73; n. 287/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8270/2008, per euro 1.707,37; n. 287/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1315/2010, per euro 1.012,62; n. 288/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8157/2008, per euro 2.752,22; n. 288/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1316/2010, per euro 2.143,12; n. 289/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8156/2008, per euro 1.707,37; n. 289/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1313/2010, per euro 679,73; n. 290/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8269/2004, per euro 2.696,55; n. 290/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1317/2010, per euro 2.060,33; n. 291/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8268/2008, per euro 2.752,22; n. 291/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1314/2010, per euro 2.060,33; n. 292/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8155/2008, per euro 1.707,37; n. 292/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1318/2010, per euro 679,73; n. 293/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8154/2008, per euro 1.693,09; n. 293/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1322/2010, per euro 679,73; n. 294/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8158/2008, per euro 1.707,37; n. 294/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1320/2010, per euro 679,73; n. 295/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 8267/2008, per euro 2.752,22; n. 295/08/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1321/2010, per euro 2.143,12. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 12.279,17 inerente il pagamento del progetto di fattura n. 537 del 24 luglio 2024 emessa dallo studio notarile Buquicchio e riconducibile all’acquisto di servizi notarili in assenza del preventivo impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 1, titolo 01, capitolo U0101012 “Spese connesse alla attuazione dei progetti nell’ambito dell’healthmarketplace”, esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale, previa riduzione di pari importo dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 591.947,45 per il quale non è stato assunto il relativo impegno di spesa, derivante dalle spese per la proroga tecnica del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio in telemisura del centro funzionale decentrato regionale, fornito dal raggruppamento temporaneo d’imprese SIAP e Micros s.p.a., Fastweb s.p.a. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 con reiscrizione sulla missione 11, programma 01, titolo 01, capitolo U1101002 “spese per la funzionalità del sistema di allerta di protezione civile - art. 7 l.r. n .44/2018”, esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale;

d) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante da assenza di regolare e preventiva assunzione integrale di impegno di spesa, per la liquidazione della fattura emessa da TIM s.p.a., relativa al progetto “CIG 805865005C. Consip spc cloud, servizi di cloud computing, lotto 1. Progetto dematerializzazione Regione Puglia, fase II”, dell’importo complessivo di euro 430.406,95, di cui euro 352.792,58 al creditore e euro 77.614,37 per IVA da versare all’erario. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo U0003530 del bilancio autonomo per l’esercizio finanziario 2025;

e) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 38.183,03 compresi gli oneri di legge, inerenti i compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai seguenti contenziosi: n. 701/15/BU, D.G.R. n. 2358/2015, presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 1483/2015, definito con sentenza n. 03565/2015 del 15 dicembre 2015, per euro 2.595,32 inclusi accessori; n. 550/15/BU, D.G.R. n. 2357/2015, presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 1483/2015, definito con sentenza n. 03535/2015 del 14 dicembre 2015, per euro 2.401,83 inclusi accessori; n. 811/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 1473/2012, definito con sentenza n. 220 del 22 gennaio 2015, per euro 7.520,38 inclusi accessori; n. 1286/11/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 2246/2013, definito con sentenza n. 3266 del 15 gennaio 2016, per euro 3.151,90 inclusi accessori; n. 1287/11/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 2247/2013, definito con sentenza n. 3267 del 15 gennaio 2016, per euro 3.151,90 inclusi accessori; n. 93/13/GA, DGR n. 1544/2013, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 5137/2012, definito con sentenza n. 2729 del 27 aprile 2015, per euro 1.981,98 inclusi accessori; n. 1178/13/GA, D.G.R. n. 1703/2015, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 15625/2012, definito con sentenza n. 5202 del 12 ottobre 2015, per euro 1.998,36 inclusi accessori; n. 1178/13/GA, D.G.R. n. 1703/2015, presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 2031/2015, definito con provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti del 23 aprile 2018, per euro 2.577,78 inclusi accessori; n. 1177/13/GA, D.G.R. n. 1703/2015, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 15624/2012, definito con sentenza n. 5201 del 12 ottobre 2015, per euro 1.998,36 inclusi accessori; n. 1177/13/GA, D.G.R. n. 2353/2015, presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 2030/2015, definito con provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo del 29 maggio 2017, per euro 2.577,78 inclusi accessori; n. 1170/12/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 3255/2012, definito con sentenza n. 8528 del 14 novembre 2014, per euro 1.998,36 inclusi accessori; n. 1171/12/GA, D.G.R. n. 1502/13, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 4557/2012, definito con sentenza n. 7172 del 7 ottobre 2014, per euro 3.114,54 inclusi accessori; n. 1172/12/GA, D.G.R. n. 1501/13, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 4558/2012, definito con sentenza n. 7173 del 7 ottobre 2014, per euro 3.114,54 inclusi accessori. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U 0111007 “Spese per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni non rientranti nell’art. 80 L.R. n. 51/2021” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

f) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 26.421,39 compresi gli oneri di legge, inerente i compensi professionali spettanti all’ingegnere esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativo ai seguenti contenziosi: n. 1895/12/ SC presso il TRAP, r.g. 84/2012, per euro 13.075,78; n. 491/14/SC presso il Tribunale di Foggia, r.g. 1125/2014, per euro 8.735,86; n. 640/14/SC presso il TRAP, r.g. 463/2014, per euro 4.609,75. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U 0001312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 47.487,18, compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativo ai seguenti contenziosi: n. 2401/08/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26812/2008, per euro 1.739,28; n. 2391/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26816/2008, per euro 1.658,39; n. 2238/08/SC presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 24768/2008, per euro 3.061,38; n. 2400/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26813/2008, per euro 1.739,28; n. 2156/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6072/2009, per euro 988,14; n. 2156/07/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 18902/2007, per euro 930,52; n. 2398/08/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26811/2008, per euro 2.786,05; n. 2157/07/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 18900/2007, per euro 930,52; n. 2157/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6071/2009, per euro 501,96; n. 11432/06/GA presso il Tribunale di Bari, r.g. 11800/2006, per euro 2.531,26; n. 116/08/B presso il Tribunale di Bari, r.g. 2777/2008, per euro 1.559,95; n. 1666/08/B presso il Tribunale di Bari, r.g. 9898/2008, per euro 3.419,64; n. 483/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6332/2007, per euro 3.397,85; n. 484/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6333/2007, per euro 3.397,85; n. 486/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6331/2007, per euro 3.397,85; n. 180/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 23778/2007, per euro 883,33; n. 3247/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 16160/2007, per euro 1.565,44; n. 3248/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 16159/2007, per euro 3.544,75; n. 485/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6334/2007, per euro 3.337,43; n. 487/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6335/2007, per euro 6.116,31. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

h) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 257.957,16 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 701/05/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 719/2005, per euro 4.758,13; n. 1891/07/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 739/2007, per euro 1.785,32; n. 1890 / 07/ GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 773/2007, per euro 1.785,32; n. 1886/07/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 821/2007, per euro 3.265,55; n. 1904/07/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 847/2007, fase di merito, per euro 2.596,81; n. 2823/07/GA presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 1498/2007, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1775/2007, per euro 2.104,18; n. 2371/07/GA per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 1377/2007, e successivamente trasposto presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1507/2007, per euro 4.507,80; n. 1823/08/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1080/2008, per euro 3.072,16; n. 163/09/GA presso il TAR Lazio, sede di Roma, r.g. 734/2009, TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 422/2009, per euro 5.224,08; n. 578/09/B presso il TAR Lazio, sede di Roma, r.g. 2852/2009, TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 784/2009, per euro 2.702,41; n. 1697/09/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 2183/2009, per euro 2.015,77; n. 1534/11/FO presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1938/2011, per euro 211,23; n. 1699/11/CE presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1959/2011, per euro 10.554,20; n. 1695/11/CE presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 2076/2011, per euro 8.089,09; n. 1714/11/CE presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1973/2011, per euro 10.488,54; n. 1828/05/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1949/2005, per euro 1.278,24; n. 1844/05/GA presso il TAR Puglia, sede di a Bari, r.g. 1950/2005, per euro 1.378,16; n. 1826/05/GA presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 1946/2005, per euro 1.378,16; n. 53/09/L presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 11/2009, per euro 13.083,24; n. 52/09/L presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 12/2009, per euro 13.083,24; n. 56/10/CE presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 589/2010, per euro 9.900,15; n. 57/10/CE presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 591/2010, per euro 11.268,16; n. 57/10/ CE, regione interveniente, presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 186/2010, per euro 13.459,05; n. 1408/10/LO, presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 1400/2010, per euro 24.549,54; n. 240/11/CE, presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 247/2011, per euro 3.971,03; n. 871/11/L presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 986/2011, per euro 8.952,53; n. 1909/07/GA presso il TAR Puglia, sede di Lecce, r.g. 820/2007, per euro 2.219,89; n. 57/10/CE presso il TAR Lazio, sede di Roma, r.g. 948/2010, per euro 10.443,13; n. 56/10/CE presso il TAR Lazio, sede di Roma, r.g. 947/2010, per euro 9.554,73; n. 713/05/ GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 4912/2007, per euro 1.485,57; n. 240/11/CE presso il Consiglio di Stato, r.g. 4997/2011, per euro 2.829,89; n. 1408/10/LO presso il Consiglio di Stato, r.g. 4999/2011, per euro 12.710,79; n. 262/10/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 262/2012, per euro 2.396,20; n. 261/10/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 264/2012, per euro 2.425,27; n. 2911/99/P-GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 97/2008, per euro 5.515,12; n. 1924/05/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 96/08, per euro 1.862,22; n. 423/05/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 100/2008, per euro 5.515,12; n. 1881/05/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 98/08, per euro 5.515,12; n. 2901/99/P-GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 99/2008, per euro 6.684,80; n. 1641/06/GA presso il Consiglio di Stato, r.g. 1500/2007, per euro 3.544,84; n. 339/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 1752/08, per euro 2.925,87; n. 2761/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 17337/2007, fase di merito, per euro 3.440,44; n. 1309/06/B , fase cautelare, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 2142/06 Bis , procedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c., per euro € 3.236,46; n. 1309/06/B, fase del reclamo, presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 60/2006, procedimento cautelare, reclamo e fase di esecuzione dell’ordinanza cautelare, per euro 2.643,92; n. 1248/06/GA presso il Tribunale di Lecce, r.g. 3484/2006, per euro 7.545,69. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 631.607,14 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 1901/06/TO presso il Consiglio di Stato, r.g. 2934/2008, per euro 362.552,44; n. 1901/06/TO presso la Corte di Cassazione, r.g. 4246/2010, per euro 17.805,94; n. 1901/06/TO presso il Consiglio di Stato, r.g. 881/2010, per euro 235.190,51; n. 1901/06/TO presso il Consiglio di Stato, r.g. 2832/2009, per euro 16.058,25. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

j) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 99.454,76 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 2174/03/B presso il TAR Puglia, sede di Bari, per euro 3.119,65; n. 2799/03/B presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 6.519,01; n. 3133/03/GR presso il Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 4.184,12; n. 3162/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 4.302,23; n. 8378/02/CO presso il Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 4.226,44; n. 3172/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 7.867,85; n. 3186/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 7.867,85; n. 8374/02/CO presso il Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 4.744,75; n. 8375/02/CO presso il Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 4.744,75; n. 3169/03/ GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3173/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3175/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3176/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3177/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3178/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.494,79; n. 3184/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.287,47; n. 3187/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 5.287,47; n. 3139/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Bari, per euro 1.329,04; n. 1992/03/GR presso il Consiglio di Stato, per euro 3.747,00; n. 7572/02/CO presso il Consiglio di Stato, per euro 3.258,39. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

k) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 66.480,65 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 3175/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 24923/2006, per euro 2.104,18; n. 1158/09/ AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 17192/2009, per euro 3.855,74; n. 1159/09/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 17191/2009, per euro 3.855,74; n. 1022/10/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7914/2010, per euro 908,80; n. 103/11/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20383/2010, per euro 1.739,07; n. 1993/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20264/2008, per euro 3.555,74; n. 1023/10/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 10138/2010, per euro 3.855,74; n. 1994/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20271/2008, per euro 1.565,44; n. 2210/08/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 24025/2008, per euro 3.337,43; n. 1158/95/C-SH presso il Consiglio di Stato, r.g. 7851/2007, per euro 1.209,83; n. 3002/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 28566/2007, per euro 3.544,75; n. 3003/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 28567/2007, per euro 6.323,64; n. 3004/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 28568/2007, per euro 6.323,64; n. 3005/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 28569/2007, per euro 3.544,75; n. 3006/07/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 28570/2007, per euro 3.544,75; n. 267/11/ GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 4371/2011, per euro 1.824,63; n. 320/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7110/2009, per euro 2.649,11; n. 320/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 261/2012, per euro 520,87; n. 321/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7107/2009, per euro 2.649,11; n. 321/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 267/2012, per euro 2.752,34; n. 2650/08/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20714/2008, per euro 4.810,40; n. 2387/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26818/2008, per euro 2.004,95. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

l) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 8.286,33 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 702, 703, 704, 705, 706, 760, 761/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 329/2013. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U 0111007 “spese per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni non rientranti nell’art. 80 L.R. n. 51/2021” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

m) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 24.167,52 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 3138/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 5.313,45; n. 3142/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 4.242,61; n. 3148/03/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 4.281,83; n. 8426/02/P per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR Puglia, sede di Bari, per euro 5.072,81; n.3484/04/GR presso il TAR Puglia, sede di Lecce, per euro 3.625,97; n. 8465/02/P presso il Consiglio di Stato, per euro 1.630,85. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

n) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 25.055,83 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 2164/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6062/2009, per euro 1.810,48; n. 2165/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6060/2009, per euro 3.871,34; n. 2166/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6061/2009, per euro 1.810,48; n. 2167/07/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 6063/2009, per euro 1.810,48; n. 1590/06/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 3198/2008, per euro 3.650,40; n. 1591/06/B presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 3201/2008, per euro 6.074,44; n. 271/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6227/2009, per euro 986,17; n. 272/09/ GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6230/2009, per euro 894,82; n. 273/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6229/2009, per euro 894,82; n. 274/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 6228/2009, per euro 894,82; n. 204/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 11914/2008, per euro 1.358,13; n. 1104/10/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 10624/2010, per euro 999,45. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

o) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 317,37 in favore della società Global Communication System, come da fattura n. 250843/2025 relativa al servizio di fornitura del fotocopiatore presso gli uffici della sede della Regione Puglia in Bruxelles, del periodo di marzo 2025. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede mediante imputazione al bilancio in corso, alla missione 1, programma 3, titolo 01, capitolo U0003500 “Spese per il noleggio di server, postazioni di lavoro, periferiche e altri apparati informatici”;

p) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 27.901,88, compresi oneri di legge, inerente ai compensi professionali spettanti all’avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativo ai seguenti contenziosi: n. 516/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 4164/2010, per euro 6.431,08; n. 517/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 4165/2010, per euro 3.855,74; n. 1450/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20429/2010, per euro 1.482,47; n. 1451/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20430/2010, per euro 1.876,43; n. 1452/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 20428/2010, per euro 1.482,47; n. 319/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7111/2009, per euro 1.609,96; n. 322/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7091/2009, per euro 1.609,96; n. 322/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 265/2012, per euro 1.582,25; n. 323/09/GA presso il Tribunale di Bari , sezione lavoro, r.g. 7090/2009, per euro 1.609,96; n. 323/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 264/2012, per euro 1.582,25; n. 324/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7106/2009, per euro 1.587,10; n. 324/09/GA presso la Corte d’appello di Bari, sezione lavoro, r.g. 266/2012, per euro 1.582,25; n. 325/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 7109/2009, per euro 1.609,96. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

q) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 30.028,44, compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai seguenti contenziosi: n. 203/09/ GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 15661/2008, per euro 2.523,24; n. 104/11/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 19647/2010, per euro 917,21; n. 349/09/DL presso il Tribunale civile di Bari, r.g. 4621/2009, per euro 1.593,60; n. 106/11/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 19646/2010, per euro 917,21; n. 1398/10/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 13433/2010, per euro 999,45; n. 1105/10/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 11368/2010, per euro 917,21; n. 1132/09/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 16776/2009, per euro 908,80; n. 230/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 29822/2007, per euro 3.337,43; n. 380/11/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 1311/2011, per euro 999,45; n. 2392/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26810/2008, per euro 2.819,14; n. 2393/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26805/2008, per euro 2.819,14; n. 2394/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26807/2008, per euro 2.819,14; n. 2395/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26808/2008, per euro 2.819,14; n. 2396/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26809/2008, per euro 2.819,14; n. 2397/08/B presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 26806/2008, per euro 2.819,14. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

r) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.120,59 compresi gli oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi n. 107/11/GA presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 19648/2010, per euro 917,21 e n. 1316/10/AV presso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, r.g. 13066/2010, per euro 203,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

s) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 33.081,32 compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 1051/89/SI presso il TAR Puglia sede di Bari, r.g. 767/1989, per euro 13.601,02; n. 1052/89/SI presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 766/1989, per euro 13.601,02; n. 5/89 presso il Pretore di Taranto, sezione distaccata di Manduria, r.g. 17/89, per euro 1.845,93; n. 13/89 presso il Pretore di Taranto, r.g. 498/89, per euro 1.922,83; n. 17/89/SA presso il Pretore di Taranto, r.g. 1117/89, per euro 883,10; n. 47/88 presso il Pretore di Taranto, r.g. 2574/88, per euro 1.227,42. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione.




CAPO 2

Disposizioni diverse





Art. 2

Modifica alla l.r. 9/2017


1. Il comma 10 octies dell’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente: “10 octies. La distribuzione dei posti letto delle RSA di mantenimento in accreditamento di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria sull’Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) deve intendersi rivolta anche alle RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di mantenimento entro il termine prescritto dall’articolo 7-bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti) nella misura di un nucleo di venti posti letto, anche se in esubero rispetto al fabbisogno.”.



Art. 3

Proroga delle graduatorie in scadenza


1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 27 (Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale) si applicano anche alle graduatorie in scadenza nell’anno 2026. 



Art. 4

Integrazione alla l. r. 19/2006


1. Alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art.6 bis
Individuazione dell’ente titolare del procedimento in relazione al procedimento per la formazione del progetto di vita
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), l’istanza per la formazione del progetto di vita è presentata al titolare del procedimento, da individuarsi nell’Ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, ovvero nel Comune capofila dell’Ambito territoriale sociale in cui ricade il Comune di residenza della persona con disabilità, qualora il relativo Ambito abbia adottato la forma associativa della convenzione ex articolo 30 del d. lgs. 267/2000.”.



Art. 5

Modifiche alla l.r. 49/2017


1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

“Art. 10 bis

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi della vigente normativa regionale.

2. Per strutture extralberghiere, ai fini della presente legge, si intendono tutte le strutture turistico ricettive diverse da quelle alberghiere.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per locazioni turistiche le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche o di breve durata ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 96/2017.

4. Le locazioni turistiche prevedono solo la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e sono regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione ai sensi dell’articolo 53 del d. lgs. 79/2011.

5. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili locati. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

6. L’attività di locazione turistica, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile ove a tale attività vengano destinati più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta, conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso il SUAP del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

8. Con provvedimento della Sezione regionale competente in materia di turismo è approvata la modulistica unificata di cui ai precedenti commi 5 e 7, che dovrà essere adottata da tutti i comuni pugliesi.

9. Il comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano o comunicano l’inizio dell’attività di locazione turistica o di affitti brevi, creando distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni o comunicazioni. Le SCIA e le CIA di cui ai precedenti commi 5 e 7 e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione sono trasmessi dal comune all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.

10. I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, sono tenuti al rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, mediante l’applicativo SPOT, alla denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, e alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno, ove istituita, secondo le modalità stabilite dal comune competente territorialmente.

11. I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.”;

b) l’articolo 10 ter è sostituito dal seguente:

“Art. 10 ter

1. Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) di cui all’articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)).

2. Il CIR è attribuito all’operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all’ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13 ter del d.l. 145/2023.

3. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024, n. 16726.

4. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia di turismo sono definite le modalità attuative e di gestione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche.”;

c) l’articolo 10 quater è sostituito dal seguente:

“Art. 10 quater

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative riportate nei successivi commi del presente articolo.

2. Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8 mila, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

3. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 6, del d. l. 145/2023 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5 mila, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/1981, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. In caso di mancata rimozione dell’annuncio, il SUAP emette provvedimento di diffida alla rimozione dell’annuncio irregolare nel termine di 15 giorni dalla notifica, trascorso inutilmente il quale emette provvedimento di sospensione dell’attività per 30 giorni e comunque sino alla rimozione dell’irregolarità accertata.

4. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, prive dei requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 13 ter del d.l. 145/2023, è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6 mila per ciascuna violazione accertata.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della l. 241/1990, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 5, della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2 mila a euro 10 mila, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/1981, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi non segnalata. Lo svolgimento della predetta attività ricettiva, senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione dell’immediata chiusura dell’attività, disposta dal SUAP con ordinanza.

6. L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla l. 96/2017, in forma non imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della CIA di cui all’articolo 10 bis, comma 7, della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2 mila e 500, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/81, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi non comunicata al SUAP. Lo svolgimento della predetta attività ricettiva senza la previa comunicazione di inizio attività comporta la sanzione dell’immediata chiusura dell’attività, disposta dal SUAP con ordinanza.

7. Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla l. 689/1981. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

8. Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA.”;

d) Gli articoli 10 quinquies e 10 sexies sono abrogati.

2. La presente norma ha carattere ordinamentale e non comporta né maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale.  




Art. 6

Modifiche e integrazioni alla l. r. 15/2002


1. Alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“3. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull’andamento del mercato del lavoro regionale e a introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l’accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.”;

b) dopo l’articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 3 bis

Offerta formativa regionale

1. L’offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica.

2. La programmazione della formazione regionale è improntata all’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze e di reti strutturali.

Art. 3 ter

Implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali

1. La programmazione dell’offerta formativa regionale è progressivamente orientata all’implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l’analisi del mercato del lavoro, anche attraverso l’elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti, derivanti dall’attività formativa, sulla base del raccordo tecnico con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all’articolo 5.”;

c) all’articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l’introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti a incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la compartecipazione di soggetti privati.”;

d) all’articolo 26, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work based learning), anche in percorsi formativi brevi, (micro-credentials), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica, anche garantendo la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali, portabili nel sistema regionale e nazionale.”;

e) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Fascicolo elettronico del lavoratore

1. Il fascicolo elettronico del lavoratore, istituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), contiene le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini dell’utilizzo di ammortizzatori sociali.

2. Il fascicolo, secondo le procedure di cui al d. lgs. 150/2015, è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.”;

f) all’articolo 30:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Sistema di riconoscimento delle competenza”;

2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione o le province, nell’ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l’acquisizione di competenze relative a una professionalità o qualificazione non compiuta, rilasciano attestazioni che consentono il riconoscimento delle competenze a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.”.




Art. 7

Modifica alla l. r. 59/2017


1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale, ripartisce il territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Per la valorizzazione delle caratteristiche di omogeneità del territorio naturalistico regionale e, a particolari condizioni territoriali e ambientali, può costituirsi un unico ATC per provincia con i confini amministrativi della stessa.”.

2. La presente norma non comporta né maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale.




Art. 8

Integrazione all’articolo 20 della l. r. 44/2012


1. Alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“20 bis.

Termini

1. Il procedimento di verifica di assoggettamento a VAS e il procedimento di VAS si concludono da parte dell’autorità competente entro il termine massimo di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza da parte dell’autorità procedente.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il termine di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti relativi a pianificazioni territoriali di rilevanza nazionale, a condizione che le stesse risultino adeguate al quadro normativo vigente.

4. Il termine di cui al comma 1 non trova applicazione ove, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, le autorità procedenti manifestino l’interesse a dare seguito alle procedure in corso, con l’impegno di adeguare i documenti oggetto di valutazione ai sopraggiunti mutamenti del contesto territoriale e alle evoluzioni normative intervenute.”.




Art. 9

Modifica alla l. r. 21/2008


1. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), le parole: “entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, previo adeguamento alle decisioni assunte dalla stessa, il DSRU è approvato definitivamente dalla Giunta Regionale” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, il Consiglio comunale, prende atto dell’adeguamento del DSRU alle decisioni assunte dalla stessa e trasmette il DSRU adeguato alla Giunta regionale, che lo approva definitivamente entro i trenta giorni successivi al ricevimento”.



Art. 10

Modifiche e integrazioni alla l. r. 33/2007


1. Alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera a), del comma 3, dell’articolo 1, è sostituita dalla seguente:

“a) siano stati legittimamente realizzati alla data del 28 luglio 2025;”; 

b) al comma 1, dell’articolo 4, le parole “alla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 28 luglio 2025”;

c) il comma 1 dell’articolo 5 è così sostituito:

“1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda assentiti dal titolo che ne ha previsto la costruzione né l’inclinazione delle falde, ed è consentito anche quando l’intervento non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio”;

d) all’articolo 8 bis:

1. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La delibera del Consiglio comunale di cui al precedente comma individua altresì le zone nelle quali le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate”; 2. al comma 3, dopo le parole: “con o senza opere,”, sono aggiunte le seguenti: “ferme restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001,”. 




Art. 11

Modifiche e integrazioni alla l. r. 48/2017


1. All’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 48(Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001.”;

b) al comma 3, le parole: “I mutamenti di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso”;

c) al comma 4, le parole “I mutamenti di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso”;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette norme in contrasto”.




Art. 12

Integrazione alla l. r. 26/2022


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 8 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.), è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’articolo 8, comma 1, della presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”




Art. 13

Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui dei soppressi Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e del Consorzio di bonifica della Capitanata e del Consorzio di bonifica del Gargano


1. In considerazione dell’aumento dei costi energetici dovuto alla guerra Russo-Ucraina che, in specifici territori della Regione Puglia, ha acuito le già gravi condizioni in cui versa l’agricoltura, alle aziende agricole utilizzatrici dei servizi irrigui del soppresso Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, del Consorzio di bonifica della Capitanata e del Consorzio di bonifica del Gargano è concesso, per l’annualità 2022, un contributo calcolato sulla differenza massima tra il corrispettivo derivante dall’applicazione della tariffa prevista per l’annualità medesima e la ripartizione dei maggiori oneri determinati dagli aumenti dei costi energetici registrati nello stesso esercizio.

2. L’aiuto in questione è erogato in regime di de minimis.

3. L’aiuto regionale alle aziende agricole interessate, così come stabilito ai sensi del comma 1, è erogato direttamente al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia - subentrato dal 01/01/2024 senza soluzione di continuità, nell’esercizio delle funzioni dei Consorzi di bonifica soppressi, ai sensi della legge regionale 6 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) e della DGR n. 1100/2023 - al Consorzio di bonifica della Capitanata e al Consorzio di bonifica del Gargano, completate le istruttorie in corso.

4. Il Consorzio procederà all’espletamento di tutte le verifiche previste per l’applicazione del regime de minimis del comparto agricolo ai beneficiari del contributo di cui trattasi, con la contestuale registrazione degli stessi sull’apposita sezione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 1 milione 300 mila, previa riduzione dello stesso importo dalla missione 1, programma 3, titolo 1.




Art. 14

Modifiche e integrazioni alla l. r. 7/2025


1. Alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “in attuazione” sono aggiunte le seguenti: “del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5);

b) al comma 3 dell’articolo 1, le parole: “nell’articolo 2, lettera h), comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera h)”;

c) al comma 3 dell’articolo 1, le parole: “di cui all’articolo 2, lettera g), comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g)”;

d) al punto 9 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “tutti gli altri usi” sono aggiunte le seguenti “di cui al successivo articolo 3, comma 2, lettere i), k), l), m), n), o), p)”;

e) il comma 9 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“9. La concessione è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell’articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche di cui all’articolo 27, entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi derivazioni.”;

f) al comma 4 dell’articolo 11, dopo le parole: “per le piccole derivazioni”, sono aggiunte le seguenti:

 “ad usi diversi da quello idroelettrico” e, dopo le parole: “per le grandi derivazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ad usi diversi da quello idroelettrico”;

g) al comma 10 dell’articolo 11, dopo le parole: “relative a piccole derivazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ad usi diversi da quello idroelettrico” e, dopo le parole: “relative a grandi derivazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ad usi diversi da quello idroelettrico”;

h) dopo il comma 10 dell’articolo 11, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Decorsi i termini di cui al comma 10 si applica l’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 7 del r. d. 1775/1933.”;

i) alla fine del comma 1 dell’articolo 14, dopo la parola “concessione”, è aggiunto il seguente periodo:

“, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) - Testo Unico sulle Fonti di Energie Rinnovabili – TUFER - e fermi restando gli eventuali adempimenti di cui alla l. 464/1984”;

j) il comma 2 dell’articolo 14 è abrogato;

k) al comma 1 dell’articolo 21, la parola: “massima” è soppressa.




Art. 15

Modifiche e integrazioni alla l. r. 1/2002


1. Alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Funzioni della regione

1. La Regione è titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa statale e comunitaria, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nell’ambito del sistema turistico regionale;

b) accrescimento della qualità dell’informazione e dell’accoglienza turistica, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori, dei lavoratori e degli utenti;

c) crescita della complessiva attrattività della Puglia quale destinazione turistica e della competitività delle imprese del settore;

d) gestione dei flussi turistici per assicurare una crescita equilibrata e sostenibile del turismo, orientato all’innalzamento del benessere e della qualità della vita dei cittadini residenti e temporanei;

e) innalzamento degli standard organizzativi e qualitativi dei servizi e delle infrastrutture – materiali e immateriali - connessi all’intera filiera del turismo regionale;

f) formazione continua per la qualificazione delle competenze e della professionalità dei lavoratori, degli operatori e delle imprese del settore;

g) sostegno ai processi di aggregazione tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi di norma della Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione e della collaborazione degli enti locali, delle Camere di Commercio, del Partenariato economico e sociale di settore e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando direttamente alla realizzazione di specifici programmi e progetti regionali, nazionali ed internazionali.”;
 

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: 

“Art. 2

Soggetti del Sistema Turistico Regionale - S.T.R.

1. Sono soggetti del Sistema Turistico Regionale:

a) la Regione Puglia;

b) gli enti locali;

c) l’A.Re.T. Pugliapromozione;

d) le Destination Management Organization (DMO);

e) Le Pro loco, come disciplinate dalla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) e successive modifiche e integrazioni.”;

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Destination Management Organization (D.M.O.)

1. La Destination Management Organization (D.M.O.) è l’organizzazione finalizzata al coordinamento e alla gestione integrata della destinazione turistica, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio.

2. La D.M.O., come definita dal comma 1, è lo strumento di governo, organizzazione e gestione di una Destinazione Turistica Locale (D.T.L.)

3. La Destinazione Turistica (D.T.) è l’ambito territoriale dotato di un complesso di attività, attrattori, infrastrutture, servizi e un’identità riconoscibile, in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. A seconda della sua dimensione territoriale, essa può essere regionale (D.T.R.) o locale (D.T.L.).

4. La Giunta regionale riconosce le D.M.O., sulla base delle proposte pervenute dai soggetti proponenti in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati e valutate come coerenti con le linee guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O. della Regione Puglia di cui al presente articolo.

5. I soggetti proponenti la D.M.O., in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, definiscono autonomamente la modalità organizzativa più idonea alla gestione e al governo della destinazione, sottoponendola alla valutazione ai fini del successivo riconoscimento regionale.

6. Ciascuna D.M.O. opera secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dell’ambito turistico locale, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica, sviluppo del prodotto turistico, miglioramento della qualità dell’esperienza turistica e promozione delle risorse e dei servizi turistici della destinazione, nel rispetto delle vigenti normative e della programmazione regionale.

7. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O.

8. La Regione favorisce e sostiene la progettazione e la formazione delle D.M.O., attivando tavoli di confronto con gli enti locali, le Camere di commercio, il partenariato economico e sociale di settore, nonché con tutti gli ulteriori soggetti pubblici e privati che operano nel sistema turistico regionale.

9. Ai fini del riconoscimento regionale, ferma restando l’autonomia degli enti locali nel definire le forme giuridiche e le modalità organizzative più idonee agli specifici contesti di riferimento, alle D.M.O. saranno assegnate le seguenti funzioni:

a) gestione dell’informazione e accoglienza turistica, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Regione;

b) coordinamento e ideazione delle attività di animazione svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli eventi di destinazione;

c) definizione delle attività di promozione turistica locale, in coordinamento con le attività di promozione regionale;

d) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche per la progettazione dei prodotti che compongono l’offerta turistica territoriale, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta;

e) sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito al fine di favorire il miglioramento della qualità dell’esperienza turistica, in coordinamento con le politiche regionali;

f) promozione dei valori e dell’identità dell’ambito territoriale di riferimento;

g) valorizzazione dell’utilizzo delle produzioni e delle esperienze locali;

h) affiancamento e sostegno degli operatori turistici con riferimento al coinvolgimento nella costruzione del prodotto turistico, definizione delle proposte tematiche stagionali, utilizzo delle piattaforme digitali di sistema, coerenza tra posizionamento della struttura e quello della località, programmi di formazione;

i) sostegno alle attività e ai programmi incentrati sul tema della sostenibilità;

j) promozione di azioni volte al miglioramento dei servizi di mobilità;

k) valorizzazione delle infrastrutture del territorio, compresa la gestione di impianti e servizi sportivi, culturali e di interesse turistico ivi presenti.

10. Per le suddette finalità ogni D.M.O. riconosciuta predispone un Piano turistico di sviluppo della destinazione a valenza quinquennale che, sulla base degli elementi distintivi della destinazione, stabilisce le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici e generali della programmazione turistica locale, individuando almeno i seguenti aspetti:

a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche locali e l’analisi della domanda e delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;

b) gli obiettivi e le strategie dell’attività locale di medio periodo;

c) le linee di intervento per lo sviluppo dell’offerta turistica locale;

d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività della D.T.L. e dei servizi turistici di base;

e) i risultati attesi dall’attuazione in termini sia quantitativi che qualitativi;

f) i criteri per la valutazione dei risultati attesi.

11. Il Piano turistico di sviluppo della destinazione si declina in piani attuativi annuali nei quali sono indicate:

a) le attività puntuali di organizzazione e gestione dei servizi turistici di base;

b) le attività sui diversi ambiti e mercati della domanda;

c) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche locali;

d) le iniziative per lo sviluppo della gamma di servizi turistici della destinazione;

e) le risorse da destinare all’attuazione del piano e le relative coperture finanziarie;

f) i criteri di ripartizione dei costi;

g) la metodologia di monitoraggio delle attività svolte;

h) il sistema degli indicatori di risultato.

12. Ai soggetti e agli enti locali parte di una D.M.O., ovvero alle D.M.O. stesse, è riconosciuta, con le modalità stabilite nei singoli bandi, una premialità nell’attribuzione di finanziamenti, contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi comunque disponibili destinati agli enti locali per interventi, iniziative in campo turistico, culturale, ambientale, paesaggistico e nei piani e programmi aventi ad oggetto interventi di riqualificazione e trasformazione urbana.”;

d) l’articolo 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Sistema informativo regionale del turismo - Ecosistema digitale del turismo

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.l.R.Tur.), quale parte del complessivo sistema informativo regionale della Puglia.

2. La gestione operativa, manutentiva ed evolutiva del S.l.R.Tur., nelle sue diverse componenti e funzionalità, è affidata all’A.Re.T. Pugliapromozione che vi provvede nell’ambito degli atti di indirizzo della competente struttura regionale.

3. Il S.l.R.Tur. è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico pugliese, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;

b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell’attività amministrativa regionale.

4. Gli enti locali e i soggetti dell’organizzazione turistica regionale come individuati dall’articolo 2 della presente legge, concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del S.l.R.Tur., assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al precedente comma 3, secondo le forme e le modalità stabilite dalla competente struttura regionale. 5. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative.”;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Informazione e accoglienza turistica

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte dagli enti locali, anche tra loro associati nelle forme previste dalle vigenti normative, o dalle D.M.O., ove esistenti, secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina:

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;

b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c) l’eventuale concessione di contributi;

d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all’intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali aeroporti, grandi stazioni ferroviarie e porti di attracco per turismo crocieristico.

4. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.

5. Le attività di informazione e accoglienza turistica di interesse regionale sono svolte dall’A.Re.T. Pugliapromozione, previa individuazione da parte della Giunta regionale dei siti di interesse di cui al precedente comma 3. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse annualmente assegnate alla medesima agenzia.

6. Le attività di informazione e accoglienza turistica locale sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle D.M.O.”;

f) dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis

Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Le strutture regionali interessate e gli enti strumentali regionali provvedono agli adempimenti previsti dal Titolo I della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per le medesime finalità è possibile ricorrere altresì, nei limiti delle spese eleggibili, ai fondi strutturali e di investimento europei e statali di competenza regionale.”;

g) l’articolo 15 bis è abrogato.

2. Le presenti disposizioni abrogano e modificano qualsiasi altra norma regionale antecedente con esse in contrasto.  




Art. 16

Obbligo di manutenzione e pulizia delle aree fronte strada dei terreni agricoli


1. I proprietari, pubblici e privati, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico sono tenuti a mantenere in buono stato di manutenzione e pulizia le aree fronte strada dei terreni stessi, incluse le banchine, le scarpate, le siepi, le cunette e gli accessi carrabili.

2. È fatto obbligo di provvedere periodicamente al taglio della vegetazione infestante, alla rimozione di rifiuti, detriti e materiale che possa ostacolare la visibilità, compromettere la sicurezza stradale o arrecare danno al decoro urbano e rurale.

3. Gli enti pubblici proprietari delle strade possono emanare appositi regolamenti attuativi per stabilire le modalità, le tempistiche e i periodi dell’anno in cui è obbligatoria la manutenzione, in funzione delle caratteristiche del territorio.

4. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l’ente proprietario della strada diffida il soggetto obbligato a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il precitato ente può procedere d’ufficio all’esecuzione degli interventi, con addebitamento delle spese al soggetto inadempiente, fatto salvo l’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la disciplina regolamentare adottata dagli enti proprietari.




Art. 17

Sospensione dei procedimenti autorizzatori e della realizzazione di nuovi impianti crematori


1. Al fine di garantire una più equa e razionale distribuzione degli impianti crematori sul territorio regionale, nelle more dell’approvazione del programma regionale in materia, è disposta la sospensione su tutto il territorio della Regione Puglia, dei procedimenti autorizzatori in corso relativi alla realizzazione di nuovi impianti di cremazione, come normati dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri).

2. È altresì sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori non ancora attivati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino all’approvazione del suddetto programma regionale.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 ha lo scopo di consentire l’adeguamento dei procedimenti autorizzatori e dei progetti in corso ai principi, criteri e indirizzi che saranno stabiliti nel programma regionale, garantendo coerenza con gli obiettivi di pianificazione territoriale, sostenibilità ambientale e rispetto del principio di equità nell’accesso al servizio di cremazione.

4. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia dalla data di approvazione del programma regionale.




Art. 18

Disposizioni in materia di griglie di valutazione per le strutture private accreditate


1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, dispone l’eliminazione della disapplicazione della valorizzazione delle figure professionali ultrasettantenni nelle “griglie di valutazione” previste per le strutture private accreditate con il servizio sanitario regionale (S.S.R.).

2. Gli effetti di tale determinazione decorrono a far data dall’adozione del provvedimento della Giunta. 




Art. 19

Potenziamento interventi di sostegno della relazione tra genitori detenuti e figli


1. Al fine di garantire gli interventi di sostegno della relazione tra genitori detenuti e figli, si provvede, per l’esercizio finanziario 2025 ad una integrazione delle risorse previste in bilancio regionale nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, per un importo di euro 50 mila, previa riduzione dello stesso importo della missione 12 programma 1, titolo 1, di complessivi euro 50 mila.



Art. 20

Potenziamento interventi per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti


1. Al fine di garantire il potenziamento degli interventi in favore delle persone con disabilità, si provvede, per l’esercizio finanziario 2025 a un’integrazione delle risorse previste in bilancio regionale nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, per un importo di euro 2.527.682,15 previa riduzione dello stesso importo nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, della missione 12, programma 4, titolo 1, della missione 12, programma 5, titolo 1, della missione 12, programma 7, titolo 2, della missione 12, programma 8, titolo 1, e della missione 12, programma 10, titolo 1, per complessivi € 2.527.682,15.



Art. 21

Modifica della l.r. 9/2025


1. La lettera h), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 (Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse) è abrogata



Art. 22

Modifica della l.r. 39/2024


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026) le parole: “di euro 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 48 milioni”.

2. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.




Art. 23

Contributi regionali per attività finalizzate alla promozione e valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali


1. Al fine di garantire un maggiore cofinanziamento regionale di attività finalizzate alla promozione e valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali e alla razionalizzazione delle stesse nell’ambito del “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)) si provvede, per l’esercizio finanziario 2025, a una integrazione delle risorse previste nel bilancio regionale, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per un importo complessivo pari a euro 1.490 mila previa riduzione di euro 550 mila dalla missione 5, programma 2, titolo 1, di euro 175 mila dalla missione 5, programma 1, titolo 1, di euro 100 mila dalla missione 5, programma 2, titolo 3, di euro 100 mila dalla missione 5, programma 1, titolo 2, di euro 565 mila dalla missione 7, programma 1, titolo 1. 



Art. 24

Misure straordinarie per combattere ed eliminare il virus dell’epatite C


1. Al fine di combattere e debellare il virus dell’epatite C (HCV) non oltre il 2030, in coerenza con il Goal 3 - Target 3.3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, i centri di prelievo ematologico e i laboratori di analisi ematochimici comunque denominati del servizio sanitario regionale, ovvero privati convenzionati, accreditati e autorizzati, sono obbligati a proporre a tutti i cittadini residenti nel territorio della Puglia, nati in data antecedente al 1° gennaio 1990, il test per la ricerca degli anticorpi anti-HCV, nell’ambito di qualsiasi attività necessaria per la formulazione di una diagnosi o di semplice prevenzione abituale o sporadica.

2. La proposta di test di cui al comma 1 può essere rifiutata, ma sia gli esiti del test che l’eventuale rifiuto, vanno comunicati al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine dell’aggiornamento del rispettivo database sugli inviti effettuati e sui test eseguiti.

3. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottano senza indugio le più utili modalità informative, per consentire ai centri di prelievo ematologico e ai laboratori di analisi ematochimiche di cui al comma 1 di accedere al database aziendale, nella parte relativa all’avvenuto espletamento del test, così da evitare l’obbligo di proporlo a coloro che l’abbiano già eseguito.

4. I tempi di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 3 non comportano comunque la sospensione delle attività previste dai commi 1 e 2.




Art. 25

Uniformità dei criteri di determinazione dei budget tra le diverse branche della sanità privata accreditata con il S.S.R.


1. La Regione Puglia, al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse ed una corretta pianificazione delle attività sanitarie, si impegna a recepire e uniformare i criteri di determinazione dei budget delle strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale (S.S.R.).

2. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione della presente legge, una delibera che stabilisce criteri omogenei e condivisi tra tutte le branche e discipline interessate, in modo da evitare disparità e differenze di trattamento tra le varie strutture e settori da valersi anche per l’anno in corso.

3. Tali criteri prevedono modalità di calcolo trasparenti, obiettive e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del S.S.R.

4. La presente disposizione si configura come un impegno che le autorità regionali assumono al fine di garantire un’equa regolamentazione e un’efficace gestione delle risorse sanitarie private accreditate.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.