Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 12 Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno
Art. 1Finalità (•) [1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana,
nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con
l’ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza
della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica
attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura
della legalità, intesa come osservanza alle regole scritte, e della pace, con
particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell’impegno
sull’osservanza di tutte le norme di diritto e contro ogni forma di criminalità
e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel
tessuto sociale ed economico regionale.
2. In particolare, la Regione
Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso:
a) interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca;
b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della
legalità presso le imprese; c) interventi per la promozione di politiche
locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato; d) interventi
per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità
organizzata; e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere; f) interventi per
rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell’impegno; g)
l’obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui
all’articolo 118, secondo comma, della Costituzione, gli interventi di cui alla
presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia,
ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in
collaborazione con cittadini singoli o associati. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 2Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca (•) [1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere
come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e
diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla
criminalità organizzata.
2. La Regione, attraverso la pubblicazione di
specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni
pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti
e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente
legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e
testimonianze provenienti dal territorio pugliese.
3. Le iniziative di
cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono
riguardare:
a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della
memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani; b) attività di
educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo
finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel
perseguimento delle finalità della presente legge; c) attività di ricerca e
formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui
fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale; d)
attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e
operatori sociali e culturali; e) produzione di materiale didattico e di
orientamento metodologico per l’elaborazione di percorsi di educazione alla
legalità nelle scuole di ogni ordine e grado; f) progetti finalizzati al
recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;
g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni
confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata; h) scambi
interscolastici e viaggi d’istruzione sui temi della memoria e dell’impegno. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 3Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della
legalità (•) [1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di
cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della
cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il
contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio
regionale.
2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi
avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati
da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi
informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della
presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta
regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:
a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della
cittadinanza responsabile e della convivenza civile; b) attività di
informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità
regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di
destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della
criminalità organizzata; c) attività culturali quale veicolo per la
diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore
sensibilità sui temi della legalità.
4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla
concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali
elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l’esperienza del
soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo
radicamento territoriale, l’eventuale appartenenza a reti nazionali e
internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il
reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o
l’autosostenibilità nel tempo degli interventi.]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 4Rating legalità per le imprese (•) [1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l’individuazione delle modalità
in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese
ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), riconosce il “rating di legalità” quale
strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di
legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza,
trasparenza ed eticità.
2. Per i fini di cui al comma 1, nell’ambito dei
procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dal
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997,
n. 59), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e
applica concrete modalità tra quelle previste dal comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 57/2014 (preferenza in
graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle
risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il
valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono. 3. La
Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di
indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali,
agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario regionale e
promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese
pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento
del rating stesso. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 5Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto
al crimine organizzato (•) [1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli
obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e
diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il
contrasto al crimine organizzato.
2. La Regione istituisce, con apposito
regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un “Rating di legalità degli enti locali”
finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli
enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con
particolare riferimento a:
a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre
informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli
amministratori; b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per
le imprese, così come previsto dal d.l. 1/2012; c) attuazione degli obblighi
di legge in materia di trasparenza e anticorruzione; d) promozione della
conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata
iscritti al proprio patrimonio; e) attuazione di iniziative di contrasto al
gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili
della città; f) individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica
delega ai beni confiscati e alla legalità.
3. La Regione può utilizzare il rating di legalità degli
enti locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini
dell’assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.
4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad
amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del
contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso
sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In
particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di
polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di
lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di
accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.
5. La Regione Puglia istituisce il “Premio Fonte-Marcone-Carnicella” per
le buone pratiche amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo
della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il
premio è assegnato per le categorie:
a) ambiente e territorio (premio “Renata Fonte”); b)
trasparenza e anticorruzione (premio “Francesco Marcone”); c) buone pratiche
per la diffusione della cultura della legalità (premio “Gianni Carnicella”).]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 6Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla
criminalità organizzata (•) [1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i
proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della
comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del
territorio, attraverso:
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari
di tali beni; b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la
diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente
disponibili per progetti di riuso sociale; c) azioni di sensibilizzazione
degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni
confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a
organizzazioni del terzo settore attraverso bando pubblico; d) promozione di
interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati
ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori
sociali; e) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la
messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori
protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati; f) sostegno
a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni
confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una
prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche
premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle
organizzazioni del terzo settore; g) erogazione di contributi per la
rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni
confiscati; h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle
organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni
di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.
2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi
per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione,
conversione dell’attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità
delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell’ambito
della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento
a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni
professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio
aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.
3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e
valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole
confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore
agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza.
4. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono
attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale
di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i finanziamenti e i
contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui
al presente articolo. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 7Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere (•) [1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata),
assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello
contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.
2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto
al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle
assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e
continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali
di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale
rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di
accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il diritto al
collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti
aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20
ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata), sulla base dell’ordine seguente:
a) vittima sopravvissuta; b) coniuge superstite; c)
convivente more uxorio; d) figli della vittima; e) genitori della
vittima; f) germani della vittima. (1)
4. Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al
collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo
l’ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto
appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al
collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una
valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla
posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.
5. Il diritto al
collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato
dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione
Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché
dalle aziende e unità sanitarie locali.
6. Ai fini del riconoscimento
del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la
sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1
della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le
modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1. (1) La Corte costituzionale,ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui annovera
anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento
obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo e del dovere -Sentenza n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n.
29, 1a serie speciale.
Art. 8Permessi retribuiti (•) [1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all’articolo 7 della presente legge
è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero
massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche
presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della
legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità
organizzata, del terrorismo e del dovere. (2)
2. Il diritto ad assentarsi
viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la
produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra
qualificati.
3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative
pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche
ai fini previdenziali.] (3)
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1. (2) La Corte costituzionale ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui accorda,
ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per
cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a
normali ore di lavoro. Sentenza n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29,
1a serie speciale. (3) La Corte costituzionale ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui accorda,
ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per
cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a
normali ore di lavoro. Sentenza n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29,
1a serie speciale.
Art. 9Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo e del dovere (•) [1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di
mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere” finalizzato a
erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata,
del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle
seguenti misure:
a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00
annui; b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2 mila
annui; c) sino al compimento dì un corso di studi universitario presso una
università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi
dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4 mila
annui; d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello,
di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o
legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5
mila annui.
2. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è
subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.
3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati
in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla
base dei dati ufficiali ISTAT.
4. L’erogazione dei contributi cessa nel
momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o
intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a euro
10 mila annui.
5. L’erogazione dei contributi di cui al presente
articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l.
407/1998.
6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua
le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei
benefici agli aventi titolo. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 10Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute (•) [1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990, e ai loro
familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o
psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture
sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi a un professionista
privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di
euro 2 mila 500 annui, previa apposita istanza corredata di documenti
giustificativi delle spese prodotte in originale.
2. Gli invalidi
vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere
individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari
dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti,
ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo
di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il
prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 11Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale (•) [1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 7,
secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di
requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali
ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che
assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o
vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 12Divieto di cumulo dei benefici (•) [1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente
stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o
da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 13Giornata regionale per l’impegno contro le mafie (•) [1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia,
la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’impegno al fine
di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di
legalità su tutto il territorio regionale. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 14Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia (•) [1. E’ fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti
quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della
Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di
citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all’articolo
416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi
avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale,
ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso
articolo.
2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste
dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima
dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti
penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella
richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di
cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo
stesso articolo.
3. La Giunta regionale valuta e promuove la
costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati
legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio
pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità
regionale.
4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di
risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative
promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 15Norma finanziaria (•) [1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015, con gli stanziamenti già previsti a
legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio pluriennale e, ove
compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione dei
Fondi europei 2014-2020.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la
dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 16Abrogazioni (•) [1. Sono abrogate le disposizioni della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per
contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e
antiracket), incompatibili con la presente legge. ]
(•) Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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