Legge Regionale 17 agosto 2016, n. 19 Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese
Art. 1Istituzione e finalità 1. È
istituita una Commissione consiliare d’indagine ex articolo
31, legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)
sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese al fine di
verificare modalità di implementazione dei bandi di gara, sul perché degli
annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse e aggiudicate
provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui
danni erariali consumatisi.
Art. 2Composizione e insediamento 1. La
Commissione è composta da nove Consiglieri regionali, di cui cinque in
rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza del
Consiglio regionale.
2.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e
all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3Poteri 1. La
Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente
legge, ha la facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della Giunta
regionale e degli assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi
assessorati, dei direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie, dei
collegi dei sindaci revisori, dei componenti della rappresentanza dei sindaci,
di rappresentanti e dirigenti sindacali, di liberi professionisti e di
imprenditori.
2. La
Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene
opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
3. La
Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all’atto della
votazione.
Art. 4Elezione del Presidente - Validità delle riunioni 1. La
Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente,
un vice presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la
maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
2. Il
Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.
3. In caso
di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal
Vice Presidente.
4. La
Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana.
5. L’avviso
di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato
ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.
Art. 5Termine 1. La
Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua
costituzione.
2. Al
termine dell’indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da
trasmettere al Consiglio regionale.
3. I
commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
4. La
presente legge non comporta oneri di spesa in quanto nulla è dovuto ai
commissari per l’espletamento del mandato.
Disposizioni finali La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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