Legge Regionale 9 febbraio 2018, n. 1 Interventi
per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco.
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del
patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali strumenti di
sviluppo dell’immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la conoscenza e
lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali, anche al fine
di favorire:
a) la ricerca storica,
culturale, la diffusione e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
regionale;
b) la promozione della
qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi,
quali arredi, manufatti, costumi, musiche di carattere storico e folkloristico,
strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei
centri storici, sedi delle manifestazioni;
d) il coinvolgimento di
soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria,
l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
e) l’aggregazione e la
coesione sociale;
f) il coinvolgimento, la
partecipazione del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento scolastico
Art. 2Elementi
e caratteristiche dei rituali festivi legati al fuoco 1. Ai fini delle presenti
disposizioni, sono rituali festivi legati al fuoco:
a) le rappresentazioni
rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla
unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da
fonti documentali;
b) le celebrazioni che
ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine
e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del
fuoco, caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale,
strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le
contraddistingue, da almeno venti anni.
Art. 3Istituzione
registro dei rituali festivi legati al fuoco 1. È istituito il
registro dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul territorio
regionale della Puglia, alla cui tenuta
provvede la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo.
Art. 4Promozione
dei rituali festivi legati al fuoco 1. I rituali festivi
legati al fuoco iscritti al registro di cui all’articolo 3, concorrono a
formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono
contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia per la
comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli
stanziamenti annualmente previsti nelle leggi del bilancio, concede contributi
per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative dirette a
realizzare:
a) circuiti fra
manifestazioni storiche di interesse locale;
b) celebrazioni e
rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le loro
tradizioni e culture, favorendo la
promozione turistica dei rispettivi territori.
Art. 5Regolamento 1. La Giunta regionale,
con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento
nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei
contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e
la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 6Norma
finanziaria 1. Per le finalità di cui
all’articolo 4, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con prelevamento del predetto
importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali
che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3,
titolo 1, secondo le previsioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 30
dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2017).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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