Anno 2018
Numero 41
Data 27/07/2018
Abrogato No
Materia
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 41

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)



Art. 1

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59


1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:
                  a) all’articolo 5, il comma 10 è così sostituito: “10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”;
                  b) all’articolo 6, comma 7, dopo le parole: “pesca e foreste”, sono aggiunte le seguenti: “, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).”;
                  c) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “l centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;
                  d) all’articolo 11, comma 5, dopo le parole: “dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento”, sono inserite le parole “, così come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente,”;
                  e) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: “l centri privati di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;
                  f) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: “La Regione regolamenta”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;
                  g) all’articolo 13, comma 1, lettera c), è soppressa la parola “esotica”;
                  h) all’articolo 14, comma 7, dopo le parole: “gestione e funzionamento”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;
                  i) all’articolo 15, comma 11, dopo le parole: “addestramento cani”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;
                  j) all’articolo 18, comma 3, dopo le parole: “controlli sanitari”, è inserita la seguente: “ufficiali”;
                  k) all’articolo 19, comma 3, sono soppresse le parole: “e, comunque con armi pronte per l’uso e cariche”;
                  l) all’articolo 19, il comma 4 è così sostituito: “4. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all’articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”;
                  m) all’articolo 27, comma 1, le parole: “titolari delle licenze di caccia”, sono sostituite dalle seguenti: “cacciatori operanti annualmente in Puglia”;
                  n) all’articolo 27, comma 2, sono soppresse le parole: “, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso di caccia,” e, dopo le parole: “tesserino venatorio regionale”, sono inserite le seguenti: “e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali”;
                  o) all’articolo 30, comma 7, dopo i due punti, sono reintrodotte le seguenti lettere a) e b):
 
“a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento
regionale;
                  b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.”;
                  p) all’articolo 31, comma 8, sono soppresse le parole: “, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch’esso di porto d’armi e compreso in appositi elenchi
 
o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC”;
                  q) all’articolo 31, comma 9, le parole da: “può essere autorizzato” a: “al comune interessato.”, sono sostituite dalle seguenti: “può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.”;
                  r) all’articolo 31, il comma 11 è soppresso;
                  s) all’articolo 32, comma 10, sono soppresse le parole: “o uccide accidentalmente”, e dopo la parola: “esemplari”, sono inserite le seguenti: “in difficoltà o morti”;
                  t) all’articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: “regolarmente tabellate”, sono sostituite dalle seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 21 della l. 157/1992”, e dopo le parole: “cinquanta metri dagli stessi”, sono aggiunte le seguenti: “, purché opportunamente tabellate”;
                  u) all’articolo 40, comma 1, lettera z), punto 2), la lettera dd) è sostituita dalla seguente:
                  “dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;”;
                  v) all’articolo 41, comma 2, lettera a), le parole: “A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la”, sono sostituite dalle seguenti: “Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della”, e le parole: “Detti agenti”, sono sostituite dalle seguenti: “Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,”;
                  w) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
 
Art. 45 Sanzioni penali
1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all’articolo 30 della l. 157/1992.”;
x) all’articolo 47, sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all’articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente.”.
 



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.