Anno 2024
Numero 1
Data 19/02/2024
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 1

Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate.



Art. 1

Finalità


1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la promozione della salute dei cittadini, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attività di screening ai fini dell’eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate.

2. In ottemperanza a quanto previsto dai programmi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di salute globale e per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2023-2025 e del nuovo Calendario nazionale vaccinale approvati con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la Regione si impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano acquisito il diritto alla vaccinazione, nell’interesse prioritario della salute collettiva.




Art. 2

Oggetto


1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, garantisce e promuove l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno acquisito il diritto.

2. La Regione sviluppa percorsi integrati e coordinati di prevenzione e presa in carico della malattia nel suo complesso, che vanno dalla prevenzione primaria (vaccinazione, promozione di comportamenti volti a ridurre il rischio di contrarre l’infezione da HPV nella popolazione sia femminile che maschile) alla prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce), fino alla riduzione delle perdite al follow up e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti colpite dalla neoplasia. Tale intervento è garantito nel rispetto delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).




Art. 3

Informazione e comunicazione


1. La Regione promuove interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei punti di ritrovo per i giovani e giovanissimi, delle strutture sanitarie pubbliche e private, specialmente negli sportelli di informazione al pubblico e nei reparti di pediatria, con particolare riferimento ai consultori femminili. Tali interventi sono attuati con risorse interne oppure all’interno del Piano regionale di comunicazione della prevenzione (PRCP).



Art. 4

Clausola valutativa


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta irisultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. A decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione regionale competente una relazione contenente:

a) i risultati emersi in termini di copertura vaccinale nell’anno solare precedente;

b) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge;

c) le informazioni in merito all’attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai soggetti interessati e al personale sanitario.




4 bis

 (Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano)(1) 



1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.
 
2. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge.


(1) Articolo aggiunto dalla l.r. 22/2024, art. 1, comma 1.


Art. 5

Obiettivi di screening e conseguenze per il mancato raggiungimento


1. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di salute assistenziale di estensione totale degli inviti alla popolazione target per lo screening del carcinoma della cervice uterina e di programmazione a data fissa per l’esecuzione dei test successivi al primo, comporta la decadenza per dettato di legge del direttore generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L’accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato dal direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dal termine dell’anno solare di riferimento. Il mancato accertamento nel termine fissato determina la competenza del direttore generale a provvedere senza indugio e ad avviare il procedimento di decadenza del direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.




Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria


1. La presente proposta di legge non comporta variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.