Anno 2019
Numero 20
Data 11/10/2019
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Regolamento Regionale 11 ottobre 2019, n. 20

Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regionale 27 marzo 2018 n. 9 ‘Disposizioni in materia di agricoltura sociale



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1714 del 23/09/2019 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
 



Art. 1

 Oggetto


1.         Il presente Regolamento è previsto all’art. 2 comma 6 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
 



Art. 2

 Principi generali


1.         La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina i procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9,, conformandoli ai principi costituzionali, all’ordinamento Comunitario, alle garanzie al cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, cosi come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché al regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 ‘Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo’. Per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra quelli previsti dall’ordinamento.
2.         Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3.         Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.
 



Art. 3

 Finalità


1. Il presente Regolamento regionale:
§  definisce i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, art. della legge regionale n. 9/2018;
§  definisce le procedure e le modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’art. 3 della medesima legge, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso;
§  stabilisce le modalità con cui le fattorie sociali inviano al Comune dove sono ubicati i fabbricati destinati all’attività di agricoltura sociale la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
§  disciplina le modalità di concessione e d’uso del contrassegno di cui all’art. della LR. n. 9/2018 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie per il suo utilizzo in difformità alla norma;
§  prevede ulteriori modalità applicative inerenti la sospensione e cessazione dell’attività di agricoltura sociale, di cui all’art. 12 della legge regionale n. 9/2018;
§  stabilisce le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell’agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2018 già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, di cui all’art. 14.
 



Art. 4

 Definizioni


1.         Ai fini del presente regolamento, si intende per agricoltura sociale l’esercizio in forma organizzata di almeno una delle attività previste dall’art.comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9/2018.
2.         Ai fini del presente regolamento, si intendono per “fattorie sociali” le imprese agricole e le cooperative sociali di cui all’art.  comma 1 lett. b) della legge regionale n. 9/2018, il cui titolare e/o rappresentante legale sia iscritto all’elenco regionale di cui all’art. 6.
 



Art. 5

 Requisiti e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale


1.         Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a), comma 1 art.  della legge regionale n. 9/2018, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della I. 141/2015, attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
2.         Le attività di cui al comma 1 dell’art.  della l.r. 9/2018 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
3          L’attività di inserimento socio-lavorativo di cui al punto 1 lettera a), comma 1 art.  della legge regionale n. 9/2018, è destinata ai lavoratori con disabilità, ai lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n. 651/2014 e alle persone svantaggiate nell’ambito delle cooperative agricole sociali come definite dall’articolo 4 della legge n. 381 del 1991.
Per “lavoratore con disabilità” si intende:
a)     chiunque sia riconosciuto tale dall’ordinamento nazionale;
b)    chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali che, in combinazioni con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con altri lavoratori.
Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a)     non avere un impiego regolarmente retribuito entro sei mesi;
b)    avere un’età compresa tra i 15 e 24 anni;
c)     non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale, o aver completato la formazione a tempo da non più di due anni e non aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d)    aver superato i 50 anni d’età;
e)     essere adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f)     essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno il 25% la media di disparità uomo-donna;
g)    appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione per avere accesso ad una occupazione stabile.
h)    ed ancora gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
L’attività di inserimento socio-lavorativo di cui al punto 1 lettera a), comma 1 art. della legge regionale n. 9/2018, è destinata altresì agli invalidi fisici, psichici e sensoriali, agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ai condannati e agli internati ammessi alla misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Le attività comprendono percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti destinatari, mediante l’utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.
Il numero dei destinatari di detti percorsi è costituito da almeno n. 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, da almeno n. 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti compreso tra 16 e 20 unità, mentre per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità il numero dei soggetti destinatari deve essere pari ad almeno il 10% del totale degli addetti.
4.         Per le prestazioni e le attività sociali di servizio per le comunità locali di cui al punto 2 lettera a), comma 1 art.  della legge regionale 27 marzo 2018 n. 9, mediante l’utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura, le fattorie sociali possono avvalersi, ed ove previsto per legge, di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi e aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore, ed operano anche attraverso forme di inserimento indiretto.
5.         Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative e interventi educativi, di cui al punto 3) lettera a), comma 1 art.   della legge regionale 27 marzo 2018 n. 9,, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti destinatari, devono tenere conto di quanto indicato nel Piano Sanitario Regionale e devono essere erogate da figure professionali in possesso di specifici requisiti di idoneità ai sensi della normativa vigente. La presenza delle figure professionali idonee può essere anche dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni, ovvero tramite stipula di appositi accordi di collaborazione.
Sono riconducibili alle attività di cui al presente comma anche le tipologie di intervento previste dalle “Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, richiamate dalla legge regionale n. 24/2016.
L’avvio delle attività di cui al presente comma deve essere previamente notificato alle Autorità competenti in materia socio-sanitaria, ove previsto dalla normativa applicabile.
6.         I progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, di cui al punto 4) lettera a), comma 1 art.   della legge regionale 27 marzo 2018 n. 9,, , sono rivolti a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, anche attraverso accordi di collaborazione con scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
7.         Le attività di cui ai commi precedenti devono essere svolte presso l’azienda agricola nonché, in misura non prevalente, all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 6 del presente regolamento, purché siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.
8.         Le fattorie sociali svolgono le attività di cui al presente articolo regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, almeno per tre anni consecutivi e almeno per tre mesi all’anno e possono svolgere una o più di dette attività, purché soddisfino i requisiti indicati nei commi precedenti.
9.         Qualora nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.
10.       Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti applicabili.
11.       L’iscrizione nell’elenco delle masserie didattiche di cui alla legge regionale n. 2/2008 non costituisce titolo per la realizzazione dei progetti e per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale.
 




Art. 6

 Procedure e modalità di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali


1.         All’elenco regionale delle fattorie sociali, istituito ai sensi dell’art. della legge regionale n. 9/2018 e tenuto presso l’Assessorato all’agricoltura della Regione Puglia, è iscritto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 2), della  legge regionale n. 9/2018 , il titolare e/o rappresentante legale dell’azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all’art. 2 comma 4 legge 141/2015.
2.         L’elenco regionale delle fattorie sociali ha l’obiettivo di favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Puglia e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti, ai sensi dell’art. 4 della  legge regionale n. 9/2018 
3.         I soggetti di cui al comma 1 possono essere iscritti all’elenco regionale anche nelle forme giuridiche associate.
4.         Il titolare e/o rappresentante legale dell’azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all’art. 2 comma 4 legge 141/2015, interessata ad ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali produce istanza al competente Servizio Territoriale della Regione Puglia e per conoscenza alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, per via Posta Elettronica Certificata (PEC) corredata da:
a)     dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (“Testo unico elle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., il possesso del numero di partita IVA e la relativa indicazione, l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato competente per territorio, con l’indicazione del numero REA;
b)    copia del titolo di proprietà o altro titolo di possesso dei fabbricati rurali o delle porzioni dei medesimi da destinare all’esercizio dell’attività di agricoltura sociale. Nel caso di altro titolo di possesso, copia del contratto (di fitto, comodato, ecc.) con durata minima residua di 3 anni;
c)     per le forme giuridiche associate copia dell’atto costitutivo, e/o del contratto e/o dello statuto, e/o del regolamento;
d)    copia di polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi alla presenza di ospiti e visitatori negli spazi aziendali.
e)     dichiarazione resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
f)     piano triennale delle attività di agricoltura sociale, riguardante una o più delle tipologie di cui all’art. 5, predisposto in coerenza con i piani e programmi di cui al comma 5 art. 2 e/o al comma 2, art. 4 della legge regionale n. 9/2018 
5.         Nei casi di forme giuridiche associate, il rappresentante legale deve produrre istanza nelle forme e nei modi suindicati per ciascuno dei soci che svolgeranno le attività di cui all’art. 2, della legge regionale n. 9/2018  
6.         I soggetti iscritti all’elenco regionale sono tenuti a comunicare al competente Servizio Territoriale della Regione Puglia per via Posta Elettronica Certificata (PEC) e per conoscenza alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ogni variazione dei propri requisiti soggettivi, nonché ogni modifica delle circostanze dichiarate o della documentazione presentata all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata la sola documentazione riguardante le situazioni mutate.
7.         I controlli sulla verifica della sussistenza dei requisiti idonei al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale sono svolti dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali della Regione Puglia. Il Servizio Territoriale che effettua l’attività di controllo comunica gli esiti alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
8.         Qualora, da parte dei servizi territoriali e dei Comuni siano riscontrate difformità dei requisiti di cui al presente regolamento, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia comunica via PEC al titolare dell’iscrizione all’elenco regionale i motivi di dette difformità, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. In mancanza di controdeduzioni e/o di invio di documentazione giustificativa da parte del titolare dell’iscrizione all’elenco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di cancellazione dall’elenco, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari procede alla cancellazione.
9.         La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia provvede all’istituzione, alla tenuta dell’elenco regionale e all’aggiornamento delle informazioni ivi contenute, nonché alla pubblicità, anche con mezzi telematici, nel rispetto della normativa sulla privacy.
10.       L’iscrizione nell’elenco regionale non è cedibile a terzi.
 



Art. 7

Procedure per l’esercizio dell’agricoltura sociale


1.         A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali, previa acquisizione dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 5 del presente regolamento, il titolare e/o rappresentante legale della fattoria sociale deve inviare al Comune, dove sono ubicati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, destinati allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale la SCIA, che consente l’avvio immediato dell’esercizio delle attività.
2.         L’utilizzo dei fabbricati per le attività di agricoltura sociale deve conformarsi a quanto disposto all’art. della legge regionale n. 9/2018  .
3.         Il titolare e/o legale rappresentante della fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza da cui deriva la modifica stessa.
4.         L’iscrizione all’elenco regionale non libera in alcun modo il soggetto iscritto da tutti gli obblighi di legge connessi alle attività svolte.
 



Art. 8

Obblighi amministrativi


1.         I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
a)     esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali;
b)    rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione;
c)     osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
d)    inviare entro il 31 marzo di ogni anno all’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale i dati statistici relativi all’attività svolta.
 



Art. 9

Modalità di concessione ed uso del contrassegno delle fattorie sociali di Puglia


1.         Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 9/2018  la Regione Puglia istituisce il contrassegno con la dicitura “Fattoria sociale di Puglia” e ne individua il logo identificativo.
2.         Il contrassegno e relativo logo identificativo sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale e sono di proprietà esclusiva della Regione Puglia.
3.         L’uso del contrassegno è concesso, a titolo gratuito, alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al possesso dell’iscrizione all’elenco regionale del titolare e/o legale rappresentante della fattoria sociale.
4.         Nel caso di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali in forma giuridica associata, l’uso del contrassegno è concesso al soggetto giuridico iscritto e non ai singoli soggetti associati, soci o componenti.
5.         La specificazione dell’attività svolta fra quelle previste dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 9/2018   dovrà sempre accompagnare il contrassegno di cui al comma 1 in ogni caso d’uso.
6.         Il diritto di concessione d’uso del contrassegno ha durata illimitata, salvo rinuncia all’uso da parte della fattoria sociale avente causa ovvero di revoca da parte della Regione Puglia in tutti i casi di cui all’art 12 del presente regolamento. La fattoria sociale perde il diritto di concessione d’uso del contrassegno nei casi in cui non abbia rinnovato prima della scadenza il piano triennale delle attività di agricoltura sociale di cui alla lettera f) comma 4 art. 6 del presente regolamento.
 



Art. 10

 Divieti


1.         È vietato l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale in assenza di iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali.
2.         È vietato l’uso del contrassegno in assenza di iscrizione all’elenco regionale e in difformità a quanto previsto all’art. 9 del presente regolamento.
3.         In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo, al soggetto responsabile della violazione saranno irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 11, commi 1, 2 e  3 della legge regionale n. 9/2018  
 




Art. 11

Sanzioni amministrative pecuniarie


1.         Nei casi di violazioni o difformità inerenti l’applicazione della legge regionale n. 9/2018  sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 11 della medesima legge regionale.
 




Art. 12

Cancellazione dall’elenco regionale delle fattorie sociali


1.         Nei casi di cui al comma 8 dell’art. 6 e al comma 2 dell’art. 10 del presente regolamento, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procede a cancellare la fattoria sociale dall’elenco regionale.
2.         Nei casi di cancellazione di cui al comma 1 del presenta articolo, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari comunica via PEC all’interessato il preavviso di cancellazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. In mancanza di controdeduzioni e/o di invio di documentazione giustificativa da parte dell’interessato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di cancellazione dall’elenco, la Sezione procede alla cancellazione della fattoria sociale dall’elenco regionale.
 



Art. 13

Modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell’agricoltura sociale


1.         La Regione Puglia iscrive in una sezione speciale dell’elenco regionale delle fattorie sociali i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2018 risultano già operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale da almeno due anni.
2.         Il titolare o legale rappresentante dell’azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all’art. 2 comma 4 legge 141/2015, interessato al riconoscimento provvisorio presenta, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento presenta istanza via PEC al Servizio Territoriale della Regione Puglia competente con le medesime modalità definite dall’art. 6 comma 4, allegando i documenti di cui alle lett. a) ed f), unitamente ad una dettagliata relazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 riguardante l’attività svolta nell’ultimo biennio nel settore dell’agricoltura sociale.
3.         Entro 12 mesi dalla data del riconoscimento provvisorio, i soggetti di cui al comma 1, che intendano ottenere l’iscrizione alla sezione ordinaria dell’elenco regionale dovranno inoltrare apposita istanza ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento. In mancanza, l’iscrizione provvisoria cesserà di avere effetto dal giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.