Regolamento Regionale 22 novembre 2017, n. 21 Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1750 del 30/10/2017 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1 Caccia al cinghiale in forma collettiva 1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle
seguenti forme:
a) Caccia in braccata.
L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra)
mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con
relativi conduttori anch’essi armati all’interno della “zona” assegnata. Le
squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 15 cacciatori
fino ad un massimo di 40, residenti in Puglia, abilitati alla caccia collettiva
(art. 1 comma 2). Per ogni singola battuta di caccia in braccata il numero
minimo di partecipanti è pari a 10 cacciatori; non vi sono limiti per il numero
di cani da utilizzare. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in
ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. b)
Possono partecipare alla battuta/braccata, oltre ai predetti componenti della
squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del
presente articolo, sino ad un massimo di n. 5 “ospiti” invitati dal caposquadra. (1)
b) Caccia in girata.
L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo)
mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario
abilitato (limiere) con relativo conduttore abilitato. Il cane limiere deve
essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto se non nella parte
finale dell’azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli
operatori e l’efficacia dell’azione. d) Ciascun gruppo di
girata è composto da: a) un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo,
che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 4 a 20
cacciatori abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2), residenti in
Regione. Il conduttore di cui alla lettera a), anch’esso residente in Regione,
nomina due suoi sostituti scelti tra i componenti del gruppo. Ad ogni singola
azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un
numero variabile da 4 a 10 cacciatori. e) Possono inoltre
partecipare all’azione di girata un massimo di 3 invitati designati dal
conduttore, comunque in possesso della abilitazione di cui all’art. 1 comma 2. (2)
2. La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) è
praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica.
Tale idoneità è acquisita previa partecipazione a specifici corsi di formazione
e aggiornamento e superamento di apposito esame.
La figura del conduttore di cane limiere è abilitata mediante apposita
prova d’esame, previa frequentazione di specifico
corso.
I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti,
oltre che dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, dalle associazioni
di protezione ambientale e dalle organizzazioni professionali agricole,
riconosciute ai sensi delle vigenti normative, nonchè da altri soggetti pubblici
o privati in possesso di specifica esperienza in materia, previo parere
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed
autorizzazione della Regione. I corsi di formazione e aggiornamento devono
essere effettuati utilizzando unicamente professionisti esperti in materia. (3)
3. Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia
al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di
cui al precedente comma, regolarmente iscritti al Registro Regionale dei
cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto
d’armi uso caccia.
4. Le squadre saranno univocamente individuate mediante l’assegnazione di
una denominazione, numero o codice
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere comunicata all’ATC
competente l’iscrizione della squadra di braccata e del gruppo di girata
unitamente ai nominativi del suo responsabile e dei suoi sostituti (massimo
2);
l’elenco dei componenti la squadra deve essere presentato entro il 31
maggio di ogni anno. L’ATC stabilisce la eventuale (4) quota economica annuale per
squadra.
6. Il Comitato di Gestione dell’ATC competente, su proposta della
Commissione tecnica, composta, oltre che da un rappresentante
dell’ATC, dai capisquadra delle squadre regolarmente iscritte ed autorizzate o
loro delegati, (5) suddivide, in tempo utile per
la programmazione della stagione venatoria, il distretto in “zone” di caccia da
assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata
di almeno una stagione venatoria. L’ATC comunica all’Amministrazione Regionale
le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle
squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di
ogni stagione venatoria.
7. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare
riferimento alla prevenzione e minimizzazione dei danni all’agricoltura, ai
gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di
caccia ove esercitare la propria attività. Per le predette finalità
l’ATC potrà, nei casi di urgenza e per far fronte a nuove circostanze create da
presenza di cinghiali, assegnare ai gruppi di girata ulteriori zone non
rientranti tra quelle di cui al comma 6, previa comunicazione alla Regione. (6)
8. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in forma
collettiva sono definiti dal Calendario venatorio regionale
(1) Lettera sostituita dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 1.(2) Lettera sostituita dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 2.(3) Capoverso sostituito dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 3.(4) Parola aggiunta dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 4.(5) Parole aggiunte dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 5.(6) Parole aggiunte dalla R.R.
11/2021, art.1,
comma 6.
Art. 2Caccia al cinghiale in battuta o braccata 1. Il Comitato di Gestione dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente
all’approvazione della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta
o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza e che ne fanno richiesta (art 1 comma 4).
2. Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle
popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano
faunistico‑venatorio regionale.
3. Ciascuna squadra può esercitare l’attività venatoria in un solo ATC, e nell’ambito di questo in un solo
distretto di gestione degli ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere
svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.
5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della
concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra.
6. Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate
nell’allegato tecnico al presente regolamento.
Art. 3Caccia al cinghiale con metodo della girata 1. Il Comitato di Gestione dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente
all’approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata che ne fanno richiesta (art 1
comma 4). Tale domanda deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiiere responsabile del gruppo,
quello dei suoi sostituti (due) e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). 2. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal
titolare della concessione. 3. Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell’allegato
tecnico al presente regolamento.
Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva 1. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna
rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall’art. 13 LN
157/92 e s.m.i.. E’ altresì ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. Le armi possono essere dotate di strumenti di
puntamento. 2. Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,0 mm; (7) il calibro minimo nel caso di
utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20. 3. Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.
Art. 5Segnalazione delle zone di caccia 1. Almeno 24 ore prima della braccata/girata, le zone di caccia, a cura del caposquadra, dovranno essere
delimitate con una apposita segnaletica ubicate sulle principali viabilità di accesso alle stesse zone. La
segnaletica dovrà avere una dimensione minima del formato A4 (21 x 29,7) riportante con colori vivaci la
denominazione, numero o codice della squadra e la scritta “ATTENZIONE Battuta/Girata al cinghiale in corso”. 1bis.
L’adempimento di cui al comma 1, obbligatorio per tutte le attività considerate
(battuta o braccata/girata), costituisce parte integrante del Regolamento di cui
ogni squadra deve dotarsi con particolare riferimento agli aspetti della
sicurezza, per i quali sono recepite ed osservate le indicazioni formulate dagli
uffici regionali competenti in materia. (8)
Art. 6 Controllo sanitario dei capi abbattuti(9) 1. I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo
sanitario al fine di accertare la presenza di eventuali patologie. I Servizi
veterinari, salvo diversa indicazione, accertano almeno la presenza della
patologia denominata “trichinosi”.
2. I risultati degli accertamenti operati sono comunicati agli
A. T. C. o agli Istituti Faunistici pubblici e privati.
3. Lo smaltimento dei rifiuti avviene in ogni caso nel rispetto
della vigente normativa in materia sanitaria.
4. Il costo dello smaltimento dei rifiuti (visceri e residui
della scuoiatura ecc.) rivenienti dalla attività di caccia è a carico di ogni
singola squadra
Art. 7 Resoconto attività di caccia (10) 1. A conclusione della stagione venatoria, le attività di
caccia di cui al presente regolamento sono illustrate in uno specifico
resoconto-diario che contiene obbligatoriamente: la descrizione generale delle
operazioni di caccia e lo svolgimento della battuta, il numero dei capi
abbattuti, il numero dei capi feriti recuperati, il referto in originale dei
controlli sanitari eseguiti sui capi abbattuti, copia della documentazione
fiscale di ciascun smaltimento dei rifiuti effettuato o, in alternativa,
l’autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 455/2000 dal
caposquadra.
2. Il resoconto-diario è sottoscritto dal caposquadra,
responsabile della squadra, o dal conduttore, responsabile del gruppo della
caccia in girata, ed è consegnato all’ATC di competenza. Il resoconto-diario
contiene obbligatoriamente la segnalazione di eventuali incidenti verificatisi
e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi o, in alternativa, l’espressa
dichiarazione che non si sono verificati incidenti e non sono stati arrecati
danni a terzi. Degli eventuali danni rispondono solidamente i componenti la
squadra (caccia in braccata) o il gruppo (caccia in girata). Salvo che il fatto
non sia valutabile sotto ulteriori profili, nel caso in cui il resoconto ometta
la segnalazione di danni a beni e cose di terzi, il capogruppo e i componenti la
squadra, nonché il conduttore e i componenti il gruppo della caccia in girata,
per l’annata successiva, non saranno ammessi alla composizione di nuove squadre
o gruppi.
3.Entro sessanta giorni dal termine della stagione venatoria,
gli ATC trasmettono alla Struttura regionale competente il resoconto complessivo
dell’attività di tutte le squadre, in uno alla segnalazione delle problematiche
eventualmente riscontrate o di eventi di particolare rilevanza. Il resoconto e
la documentazione sono trasmessi in formato digitale.
Art. 7 bisEquipollenza del titolo abilitante(11) L’equipollenza del titolo abilitante conseguito al di fuori del territorio della
Regione Puglia, in possesso dei cacciatori di “caccia collettiva al cinghiale”,
è accertata, ad istanza dell’interessato, verificando la corrispondenza dei
contenuti didattici dei percorsi formativi sostenuti con quelli indicati
dall’ISPRA. A corredo dell’istanza di equipollenza, da redigere in modalità
telematica sull’apposito modulo predisposto dalla Sezione regionale competente,
il cacciatore richiedente produce, nei termini di legge, la documentazione
necessaria per la valutazione dei requisiti in possesso.
ALLEGATO TECNICO MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA Metodo della battuta o braccata Ciascuna squadra deve
dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle braccate,
con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il Regolamento
della Squadra dovrà essere trasmesso all’ATC competente entro il 28
febbraio di ogni anno. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume
la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata,
collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività
gestionali.
Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi
al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a
compilare puntualmente, prima dell’inizio di ogni battuta, una scheda delle
presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli
eventuali altri dati.
Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda
di abbattimento al termine della giornata di caccia.
Tali schede, contenute in registri a più copie forniti
dalla Regione, debbono essere inviate periodicamente alla Commissione tecnica
dell’ATC in cui la squadra opera.
L’ATC competente provvede a rilasciare, insieme al
libretto di caccia della squadra e ai contrassegni da applicare agli animali
abbattuti, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione alla squadra, il modulo
per l’indicazione dell’uso degli apparati radiotrasmittenti, il modulo per
l’indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli,
correttamente compilati, dovranno essere consegnati all’ATC almeno 7 giorni
prima della apertura della caccia al cinghiale.
L’apposizione dei contrassegni all’orecchio del capo
abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di
abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più
vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.
Le squadre hanno l’obbligo, oltre a registrare i capi
abbattuti, di effettuare i rilevamenti biometrici previsti dalla apposita
scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici abilitati.
Al termine di ogni battuta o braccata effettuata il
caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il
coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l’avvio delle procedure
di recupero attraverso l’uso del cane da traccia abilitato.
Nell’esercizio delle proprie funzioni il caposquadra
deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se
richiesta, al personale incaricato della vigilanza:
a) documento attestante la composizione della squadra,
vidimato dalla Regione;
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel
territorio di caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall’ATC;
c) scheda giornaliera della battuta.
Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo
preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione
di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più
efficaci. Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con
opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso
all’area di svolgimento della battuta o braccata.
I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata
debbono raggiungere le poste con l’arma scarica.
I partecipanti devono caricare l’arma al segnale di
inizio battuta e scaricarla al segnale di fine.
Il cacciatore non deve abbandonare la posta
assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i
partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad
alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice
della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo. Al fine
di ridurre l’impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della
braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l’aspetto
numerico che qualitativo. I cani utilizzati durante la braccata dovranno essere
muniti degli appositi contrassegni stabiliti dalla legge per la loro
identificazione (tatuaggi, microchips, etc)
Metodo della girata
Ciascun gruppo di girata deve dotarsi di un
Regolamento finalizzato al regolare svolgimento dell’azione di caccia, con
particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il Regolamento del
Gruppo di Girata dovrà essere trasmesso all’ATC competente entro il 28
febbraio di ogni anno.
Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di
girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
Ogni gruppo di girata dovrà essere registrato
nell’apposito registro dell’ATC competente, insieme ai propri cani limieri
abilitati E.N.C.I. e al conduttore abilitato.
I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati
dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di
lavoro.
Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per
la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia
all’interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito
lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.
L’ATC competente provvede a rilasciare, insieme al
libretto di caccia del gruppo di girata e ai contrassegni da applicare agli
animali abbattuti, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione al gruppo di
girata, il modulo per l’indicazione dell’uso degli apparati radiotrasmittenti,
il modulo per l’indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I
moduli, correttamente compilati, dovranno essere consegnati all’ATC almeno 7
giorni prima della apertura della caccia al cinghiale.
L’apposizione dei contrassegni all’orecchio del capo
abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di
abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più
vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.
I gruppi di girata hanno l’obbligo, oltre a registrare
i capi abbattuti, di effettuare í rilevamenti biometrici previsti dalla
apposita scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici
abilitati.
Al termine di ogni azione di caccia effettuata, in
caso di sospetto ferimento, il responsabile del gruppo è tenuto a contattare il
coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l’avvio delle procedure
di recupero attraverso l’uso del cane da traccia abilitato.
Nell’esercizio delle proprie funzioni il responsabile
del gruppo deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla,
se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:
d) documento attestante la composizione del gruppo di
girata, vidimato dalla Regione;
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 130 suppl.
del 16-11-2017 21
e) autorizzazione alla girata nel territorio di
caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall’ATC;
f) scheda giornaliera della battuta.
Il responsabile del gruppo è tenuto ad informare, con
congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola
azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più
efficaci. Il responsabile, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con
opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso
all’area di svolgimento della girata.
I cacciatori che partecipano alla girata debbono
raggiungere le poste con l’arma scarica. I partecipanti devono caricare l’arma
al segnale di inizio e scaricarla al segnale di fine.
Il cacciatore non deve abbandonare la posta
assegnatagli dal responsabile del gruppo, fino al segnale di fine battuta
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i
partecipanti alla girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta
visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della
strada. E’ compito del responsabile accertarsi del loro utilizzo.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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