Legge Regionale 1 gennaio 2022, n. 32 Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).
TITOLO 1IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE
Art. 1 Spesa a carattere pluriennale.
Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
Art. 3 Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020
n. 35.
TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE
CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 4 Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia).
Art. 5 Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Art. 6 Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati.
Art. 7 Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. n. 17/2000.
Art. 8 Modifiche alla l.r. 44/1975.
Art. 9 Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di
gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
A rt. 10 Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata.
Art. 11 Modifica dell’articolo 30 della l.r. 45/2013.
Art. 12 Assistenza psicologica sperimentale caregiver.
Art. 13 Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida.
Art. 14 Modifica dell’articolo 2 della l.r. 10/2021.
Art. 15 Modifica alla l.r. 32/2021.
Art. 16 Modifiche alla l.r. 5/2022.
Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche.
Art. 18 Documento operativo regionale per la difesa del suolo.
Art. 19 Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali.
Art. 20 Riordino del reticolo idrografico regionale.
Art. 21 Concessione dei beni del demanio idrico.
Art. 22 Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000. Art. 23 Modifiche alla l.r. 4/2013.
Art. 24 Modifiche alla l.r. 9/2011.
Art. 25 Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica.
Art. 26 Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale. Art. 27 Modifica dell’articolo 34 della l.r. 51/2021. Art. 28 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati. Art. 29 Modifiche alla l.r. 1/2017. Art. 30 Modifiche alla l.r. 45/2019. Art. 31 Modifiche alla l.r. 34/2019. Art. 32 Modifica alla l.r. 25/2012.
Art. 33 Modifiche alla l.r. 28/2022.
Art. 34 Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico
Art. 35 Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici
Art.36 Incremento finanziamento regionale Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
Art. 37 Progetto “Museo delle Luminarie”
Art. 38 Conferimento del titolo “Capitale Cultura di Puglia”
Art. 39 Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II
Art. 40 Misure in materia di cabotaggio marittimo
Art. 41 Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi
Art. 42 Completamento della misura 21 del P.S.R. Puglia 2014-2022
Art. 43 Modifiche all’articolo 3 comma 4 della l.r. 42/2013
Art. 44 Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese
Art. 45 Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria
Art. 46 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 41/2017
Art. 47 Promozione e tutela dell’attività fisica adattata
Art. 48 Promozione e supporto progetti di Social Taxi
Art. 49 Modifiche all’articolo 39 della l.r. 67/2018
Art. 50 Abrogazione del comma 4 dell’articolo15 della l.r. 36/1994
Art. 51 Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese Art. 52 Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare
Art. 53 Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione
civile
Art. 54 Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti
alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi
Art. 55 Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco
Art. 56 Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della
Regione
Art. 57 Fondazione di Comunità per la realizzazione del Piano Strategico Sociale Comunitario in terra
ionica
Art. 58 Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
Art. 59 Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT)
Art. 60 Modifica all’articolo 27 della l.r. 18/2002
Art. 61 Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012
Art. 62 Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese
Art. 63 Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Apricena, Putignano, Manfredonia,
Massafra, Gallipoli, Sammichele di Bari, Bisceglie e Santeramo in Colle
Art. 64 Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi
Art. 65 Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri
Art. 66 Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2015 Art. 67 Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali
Art. 68 Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia”
Art. 69 Modifiche all’articolo 41 della l.r. 11/1999
Art. 70 Modifiche alla l.r. 49/2017
Art. 71 Modifiche alla l.r. 14/2007
Art. 72 Contributo metodo ABA e fondo autismo
Art. 73 Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli
istituti scolastici superiori pugliesi
Art. 74 Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune
di Ginosa
Art. 75 Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”
Art. 76 Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005
Art. 77 Modifica alla l.r. 17/2015
Art. 78 Progetto “Alberi per il futuro”
Art. 79 Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici
Art. 80 Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano
Art. 81 Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici
Art. 82 Contributo straordinario per il mantenimento dell’Ufficio dei Giudice di Pace e di Prossimità della
Giustizia del Gargano Nord
Art. 83 Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici
Art. 84 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica, di siti di particolare
interesse archeologico
Art. 85 Promozione del territorio attraverso le società sportive
Art. 86 Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto
Art. 87 Finanziamento della l.r. 23/2014
Art. 88 Comunità dei lettori
Art. 89 Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su
base genetica
Art. 90 Conversione in CRAP estensive delle case per la vita
Art. 91 Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020
Art. 92 Contributo per individuazione figure professionali nelle zone ZES
Art. 93 Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul
territorio regionale dal PNRR
Art. 94 Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia Lafora.
Art. 95 Modifica alla l.r. 17/2007
Art. 96 Modifica alla l.r. 2/2005
Art. 97 Incentivi alla stabilizzazione de LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse
regionali
Art. 98 Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso
Art. 99 Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata
Art. 100 Modifica alla l.r. 7/2022
Art. 101 Modifica alla l.r. 24/2022
Art. 102 Progetto “Andar per mare”. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi Art. 103 iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio
archeologico e culturale di Tuglie
Art. 104 Psicologo universitario
Art. 105 Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare
l’attività della Banca del sangue
Art. 106 Modifica alla l.r. 39/2018 Art. 107 Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nella ex sede della banca
d’Italia di Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico
Art. 108 Contributi per finanziare screening polmonari Art. 109 Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese
Art. 110 Abrogazione dell’art. 14 della l.r. 4/2003
Art. 111 Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di
pericolo per attraversamento cinghiali
Art. 112 Centro di riproduzione equina
Art. 113 Supporto alle iniziative di rievocazione storica
Art. 114 Contributo al Comune di Altamura Art. 115 Modifica alla l.r. 30/2022
Art. 116 Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio
Art. 117 Nomina Commissario straordinario della struttura speciale “Avviamento del NUE e delle strutture
territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413
Art. 118 Modifica alla l.r. 2/2007
Art. 119 Modifica alla l.r. 3/2000
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 120 Norma di rinvio
Art. 121 Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE
Art. 1Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate
nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30
dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale
2020–2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti
(BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è
reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2023 sulla base dell’aggiornamento del
cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi
concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede
con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.
2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio
2023 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a
partire dal 1° luglio 2023, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi
finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo
temporale del bilancio pluriennale 2023-2025 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.
Art. 3Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020 1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’esercizio 2023 è autorizzato
il ricorso all’indebitamento di euro 162.365.584,67 a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di
pari importo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale
30 dicembre 2021, n. 51 (Legge di stabilità 2022 della Regione Puglia), già previsto all’articolo 4 della legge
regionale 30 dicembre 2020, n.35 (Legge di stabilità 2021 della Regione Puglia).
2. Per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020 e all’articolo 4, comma 2, della l.r. 51/2021,
nonché per la realizzazione di investimenti diretti alla costruzione di immobili per esigenze istituzionali della
Regione, per l’esercizio 2023 è rinnovata l’autorizzazione all’indebitamento per un importo massimo di
euro 36.721.458,76 pari al residuo debito autorizzato e non impiegato negli esercizi 2021 e 2022 ai sensi
dell’articolo 4 della l.r. 35/2020.
3. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di
previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 162.365.584,67
di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300, ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza
di pari importo all’apposita voce denominata “disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.
4. Con riferimento al finanziamento di cui al comma 2 restano confermate le modalità di impiego e di
contabilizzazione delle risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 4 della l.r. 35/2020.
5. I mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far
fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d. lgs. 118/2011,
per una durata massima di anni trenta, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla
comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato
ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate
dalla Cassa Depositi e Prestiti.
6. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro
8,6 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2024, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2023-
2025, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione
50, programmi 1 e 2. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le
successive leggi di bilancio.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE
CAPO 1Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 4Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia) 1. Per la realizzazione del progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia), finalizzato allo sviluppo a livello preclinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati su Advanced Therapeutical
Medicinal Products, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro
1.948.036,00. In termini di competenza è assegnata, per l’esercizio finanziario 2024, una dotazione finanziaria
di euro 6.948.036,00 e, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 11.648.036,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1.
Art. 5Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 1. Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio regionale e provvedere
all’attuazione degli interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento
del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia regionale di prevenzione, gestione e contrasto del
fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946 (Approvazione Documento
Strategico per contrastare il fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) in Puglia), nel bilancio regionale
autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e
cassa, di euro 430 mila nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, e di euro 70 mila nell’ambito della
missione 9, programma 2, titolo 2. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, provvede alla sottoscrizione di specifico
accordo con gli enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica, individuate
con apposito atto della struttura regionale competente, al fine di collocare le fototrappole per il rilevamento
delle infrazioni conseguenti all’abbandono di rifiuti nel territorio regionale e contribuire con interventi di
bonifica delle aree di cui al comma 1.
3. Nell’accordo di cui al comma 2 è stabilita inoltre la compartecipazione della Regione ai proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’abbandono di rifiuti, elevate dal Nucleo di Vigilanza
Ambientale della Regione Puglia.
Art. 6Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica di interventi in materia di siti contaminati e chiusura di discariche di rifiuti urbani e speciali(1) 1. In attuazione del Piano regionale bonifica delle aree inquinate, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 14 dicembre 2021 n. 68 (Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo
della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate
(Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)), al fine di sostenere finanziariamente gli enti
locali o i oppure la Regione – per interventi a titolarità (2) nell’elaborazione di studi di fattibilità tecnica economica di interventi
prioritari e di chiusura, secondo la normativa applicabile, di impianti di discarica di rifiuti urbani e speciali, (3) nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
9, programma 8, titolo 2, è assegnata, quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
(1) Rubrica sostituita dalla l.r. 34/2023, art. 12, comma 1, lett. a). (2) Parole sostituite dalla l.r. 34/2023, art.12, comma 1, lett.b) (3) Parole sostituite dalla l.r. 34/2023, art.12, comma 1, lett.b).
Art. 7Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. 17/2000
Art. 8Modifiche alla l.r. 44/1975 1. Alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle
acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
”Art. 30
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020) e requisiti di capacità tecnica ed economica, almeno dodici mesi prima della scadenza
della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali
e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione
attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di
entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.
2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a quindici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere
proposta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.”;
b) all’articolo 31, dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma2 bis:
”2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state
avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora
tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può
presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino
alla conclusione delle procedure avviate.”.
Art. 9Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione
in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale 1. Al fine di effettuare attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del
modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 10Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo
Unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in
termini di competenza e cassa, di euro 35 mila.
Art. 11Modifica alla l.r. 45/2013 1. Dopo il comma 4 sexies dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) sono
aggiunti i seguenti commi:
“4 septies. A far data dal 1° gennaio 2023, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 24,
comma 5 bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, e dall’articolo 4, comma 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore
degli enti locali stanziate sul capitolo di spesa n. 552053 continueranno a essere riconosciute per
il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette risorse saranno ripartite in proporzione alle quote già
precedentemente definite in ossequio ai criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale, e da confermare o modificare col provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3 della l.r.
18/2002.
4 octies. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati
in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31
dicembre 2026. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in
scadenza oltre il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 della presente disposizione, si provvede nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.
Art. 12Assistenza psicologica sperimentale caregiver 1. La Regione Puglia promuove percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari finalizzati
al conseguimento ed al mantenimento dell’equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto
familiare e con l’utilizzo di consulenze a distanza.
2. Gli psicologi operano in collaborazione con l’assistente sociale, il medico di distretto, le associazioni
di terzo settore o che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica preventiva, con particolare
riguardo alla promozione del benessere psicologico ed al contrasto del disagio psichico lieve e che svolgono
attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi, inviando i casi che necessitano di un intervento
specialistico ai servizi competenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le singole ASL presentano alla Regione apposito progetto.
4. Per l’attuazione del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 13Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida 1. Al fine di agevolare la dotazione ai cittadini non vedenti di un cane guida, all’Unione italiana ciechi
della Regione Puglia è concesso, per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario di
euro 50 mila finalizzato alla gestione di un progetto di addestramento dei cani guida. A tale fine l’Unione
italiana ciechi dovrà presentare al Dipartimento Welfare apposito progetto, elaborato anche d’intesa con
le scuole nazionali di addestramento dei cani, che definisca il numero dei cani da addestrare e i criteri per
l’assegnazione a titolo gratuito dei cani agli aventi diritto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 14Modifica dell’articolo 2 della l.r. 10/2021 1. L’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore dei soggetti fragili per
l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati)
è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Modalità di assegnazione dei contributi).
1. L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del
beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a
seguito di istanza dell’amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice. L’istanza
dell’amministratore di sostegno è da questi presentata ai comuni che hanno competenza sia sulla
attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai comuni le risorse
finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.
2. L’intervento finanziario è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando
per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il giudice ha constatato l’impossibilità di
riconoscere un compenso all’amministratore di sostegno.
3. Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento
economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure annue e, comunque, non può accedere
al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per
accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune
di residenza dell’amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti
emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di
sostegno, corredata dal provvedimento di nomina del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma
di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei
requisiti previsti dalla legge ovvero:
a) di non avere vincoli di parentela con l’amministrato;
b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento
della domanda;
c) l’importo complessivamente riconosciuto e assegnato per le precedenti istanze;
d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la
presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà
essere riferita anche all’annualità 2021.
4. I comuni sono tenuti ad effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico
delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno
complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione Inclusione sociale
attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP
del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il successivo 30 aprile e dovrà riportare, nel
dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello
stesso nonché dell’importo assegnatogli.
5. La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno
risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione
nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte
a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in
cui, in corso d’anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente
integrati.”.
Art. 15Modifica alla l.r. 32/2021 1. All’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Norme in materia di accesso a internet e superamento del digital divide), come modificato dall’articolo 73 della legge regionale 30 dicembre 2021,
n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) sono apportale le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole “contributo annuale” sono inserite le seguenti “sino ad” ed è soppressa la
parola “di”;
b) la lettera c), comma 1, dell’articolo 4, è sostituita dalla seguente:
“c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare
richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o altre certificazioni
informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base),
entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.”;
c) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per le annualità successive alla prima, i comuni, nella
definizione delle graduatorie dei soggetti ritenuti ammissibili, prevedono criteri premiali per coloro i
quali non hanno avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti”;
d) al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle
risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto e in ragione di quanto effettivamente
sostenuto dagli ammessi al beneficio, sino alla concorrenza di euro 500 mila, previa dimostrazione,
da parte dei beneficiari stessi:
a) della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;
b) nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto;
c) del costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di cui all’art.
4, comma 1, lett. c).”.
Art. 16Modifiche alla l.r. 5/2022 1. Alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5 (Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale
e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “La Regione, per la realizzazione delle attività di cui
all’articolo 2, eroga nei limiti delle somme stanziate in bilancio contributi finanziari in favore
dell’Unione italiana ciechi a totale o parziale copertura dei costi connessi ai progetti presentati
dalla predetta associazione anche in partenariato con altri soggetti no profit”;
b) l’articolo 4 è abrogato.
Art. 17Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche(4) [1. Per favorire l’incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché per recuperare
la mobilità passiva delle province frontaliere, a decorrere dall’anno 2023, le aziende sanitarie locali (ASL)
possono incrementare il limite di spesa stabilito dall’articolo 45, comma 1 ter, del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), fino a un massimo del
2 per cento, purché sia assicurato l’equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento
ordinario della spesa corrente. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del riequilibrio delle assegnazioni
dei fondi unici di remunerazione delle singole Aziende sanitarie che risultano essere sperequati rispetto alla
popolazione residente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, con effetti a valere sul fondo unico di remunerazione
di ogni singola ASL, sono da intendersi non assorbenti, e quindi aggiuntive, rispetto alle altre disposizioni
eventualmente emanate a livello nazionale.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo
sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale. ]
(4) Articolo abrogato dalla l.r. n. 9/2023, art. 8, comma 1.
Art. 18Documento operativo regionale per la difesa del suolo 1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo
53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tenuto conto dei piani, anche
stralcio, di cui all’articolo 65 del d.lgs. 152/2006, sono definiti gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, approva il documento operativo
regionale per la difesa del suolo.
3. Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma
1, definisce gli ambiti prioritari di intervento e descrive le proposte progettuali di interventi dedicati alla
mitigazione dei dissesti idrogeologici ed alla riduzione dei livelli di rischio.
4. Al processo di definizione del documento operativo regionale per la difesa del suolo partecipano gli
enti locali.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 19Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell’articolo 24, comma 2, lettere h) ed m),
della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di tutela ambientale), fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e fatte salve le
competenze dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia
di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) ed alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), concorre al finanziamento di interventi di
manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali di difesa di competenza dei comuni ai sensi
dell’articolo 26 della l.r. 17/2000.
2. L’attuazione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con i piani di cui agli articoli 65, 117 e 121
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è finalizzata al mantenimento
della migliore officiosità idraulica ponendo la massima attenzione all’ambiente e all’ecosistema fluviale, alla
conservazione dei processi di dinamica dei sedimenti, alla funzione di corridoio ecologico del corso d’acqua,
nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico. 3. La Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture, sentita la competente autorità
distrettuale di bacino, approva direttive e indirizzi, ispirati ai principi di cui al comma 2, volti alla manutenzione
degli alvei dei corsi d’acqua.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, approva e finanzia, in attuazione del
comma 1, interventi proposti dai comuni, anche associati tra loro, selezionati secondo i principi di pubblicità,
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
5. Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione del comma 9 dell’articolo 36 ter del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), possono essere proposti
anche dal commissario ex articolo 10, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria,
il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e articolo 7, comma 2, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attività produttive).
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 20Riordino del reticolo idrografico regionale 1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, ai sensi degli articoli 86 e 89 del d. lgs.
112/1998 e in coerenza con i piani, anche stralcio, di cui all’articolo 65 del d. lgs. 152/2006, adotta proprie
deliberazioni finalizzate a definire criteri ed indirizzi per il riordino e la gerarchizzazione del reticolo idrografico
regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 21Concessione dei beni del demanio idrico 1. Con regolamento regionale, secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta
dell’assessore competente, sono disciplinate ai sensi dell’articolo 86 del d.lgs. 112/1998 ed in attuazione
dell’articolo 24, comma 2, lettera f), della l.r. 17/2000 le concessioni del demanio idrico in materia di utilizzo
delle pertinenze idrauliche.
Art. 22Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000 1. Il comma 2 bis dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia
di opere e lavori pubblici) si interpreta nel senso che l’attribuzione delle funzioni tecnico-amministrative è
limitata alle funzioni ed ai compiti esercitati dalla Regione ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 17/2000. 2. La lettera e), comma 1, dell’articolo 25 della l.r. 17/2000 si interpreta nel senso che l’attribuzione alle
province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e
compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche
al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.
Art. 23Modifiche alla l.r. 4/2013 1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma
fondiaria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5, la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Documento”;
b) al comma 4 dell’articolo 7 bis, le parole: “soprintendenza e” sono sostituite dalle seguenti:
“Soprintendenza è”;
c) al primo capoverso del comma 3 dell’articolo 8 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente:
“Documenti”;
d) il comma 5 bis dell’articolo 9 è abrogato;
e) al primo capoverso del comma dell’articolo 13 la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente:
“Documento”;
f) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di
cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole “definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la
realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti
locali di valorizzazione di cui all’articolo 16”;
g) all’articolo 16, la parola “Piano” contenuta nella rubrica della disposizione, nel primo e nel secondo
comma è sostituita dalla seguente: “Documento” e, al primo comma, le parole “denominato
Piano di valorizzazione” sono soppresse;
h) all’articolo 17 la parola: “Piano” contenuta nella rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento”;
le parole: “Documento di valorizzazione” nel primo e secondo comma sono sostituite dalle
seguenti: “Documento regionale di valorizzazione”; le parole: “Piano di valorizzazione” nel
primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto comma della disposizione sono
sostituite dalle seguenti:“ Documento locale di valorizzazione”; al primo comma le parole: “quale
piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente” sono
soppresse; al comma 6 la parola: “varianti” è sostituita dalla seguente: “modifiche”; i commi 7 e
8 sono abrogati; al comma 9 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente: “Documenti”;
i) all’articolo 18, la parola: “Piani” contenuta nella rubrica della disposizione è sostituita dalla
seguente: “Documenti”; il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli interventi di valorizzazione
sono attuati sulla base dei Documenti Locali”; al secondo comma le parole “i programmi” sono
sostituite dalle parole “gli interventi” e le parole “della Regione e dei comuni interessati” sono
soppresse.
Art. 24Modifiche alla l.r. 9/2011 1. Alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 (Istituzione dell’Autorità Idrica Pugliese) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell’articolo 5 le parole: “nei limiti del 50 per cento dell’indennità lorda spettante ai
consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”;
b) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante
ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento
degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di
dipartimento”;
c) al comma 4 dell’articolo 7 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante
ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento
degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di
dipartimento”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale
Art. 25Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica 1. Al fine di garantire la copertura assicurativa della Regione Puglia per danni causati dall’attraversamento
stradale di fauna selvatica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza
e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 26Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale 1. Al fine di garantire ogni iniziativa utile al depopolamento del cinghiale in Puglia, ivi comprese le attività
di monitoraggio e censimento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza
e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 27Modifica dell’articolo 34 della l.r. 51/2021 1. All’articolo 34 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale
2022), dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:
“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione sono strutture associative, senza scopo di lucro,
che nell’ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all’attività di caccia
collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di raccolta selvaggina (CRS)
nel territorio di competenza.”
Art. 28Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati 1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2017, n.
1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 9 milioni, per l’esercizio finanziario 2023 ed è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r.
1/2017.
2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo
12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n.
38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).
Art. 29Modifiche alla l.r. 1/2017 1. Alla l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 3, dopo le parole: “La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni
pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “e da società partecipate della Regione Puglia”;
b) al comma 6 dell’articolo 3 dopo la parola: “articolo” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresi i
debiti maturati fino al 31 dicembre 2021.”
Art. 30Modifiche alla l.r. 45/2019 1. All’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 (Promozione dell’istituzione delle comunità
energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Finalità ed oggetto”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di
un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità
intergenerazionale.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di
sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla
direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nonché in
attuazione dell’articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce, promuove e sostiene l’istituzione
di comunità energetiche rinnovabili al fine di:
a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di
energia rinnovabile per l’autoconsumo;
b) contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050;
c) contrastare il fenomeno della povertà energetica;
d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;
e) favorire l’accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie
rinnovabili.”.
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le disposizioni della presente legge, ove applicabili, si estendono anche agli
autoconsumatori di energia rinnovabile di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 199/2021.”.
2. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo dopo le parole: “comunità energetiche” è aggiunta la seguente:
“rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della presente legge la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di
diritto autonomo, ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021.”;
c) i commi da 2 a 5 sono soppressi.
3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno delle comunità
energetiche rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Tenuto conto delle finalità e dei principi di cui al precedente articolo 1, la Regione
Puglia favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche
rinnovabili.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In particolare, la Regione:
a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali
e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione
delle CER;
b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto
informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche
rinnovabili;
c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017
n.117 (Codice del terzo settore);
e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale
e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei
progetti e della documentazione correlata, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di
produzione ed accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi
di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico.”.
d) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Ai fini della presente legge,si considerano comunità energetiche rinnovabili a forte valenza
sociale e territoriale quelle aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sono composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare il
fenomeno della povertà energetica;
b) coinvolgono enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica o sociale;
c) coinvolgono enti locali che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti
degli edifici pubblici o le aree pubbliche di cui al successivo comma 4;
d) prevedono la promozione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di
modelli di uso razionale dell’energia, anche grazie all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
2ter. Si considerano altresì autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e
territoriale quelli riconducibili alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del reddito
energetico regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la cui casistica è valorizzata secondo
i criteri di cui all’articolo 4 comma 3 della medesima legge.
2 quater. Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile, sono individuati i
tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di rispettiva appartenenza della Regione e degli
Enti locali, da mettere a disposizione, anche di terzi, per l’installazione degli impianti a servizio
delle comunità̀energetiche rinnovabili, al fine di pubblicare un sistema georiferito dei soggetti
promotori delle CER.
2 quinquies. La Giunta regionale definisce modalità̀e criteri per l’attuazione degli interventi di
cui al presente articolo.”.
4. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Registro regionale delle comunità energetiche
rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito il Registro delle
comunità energetiche rinnovabili della Regione Puglia, la cui disciplina è demandata ad una
deliberazione della Giunta regionale.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Registro di cui al precedente comma 1 contiene:
a) i dati identificativi della comunità energetica;
b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla
comunità energetica;
c) le quote di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della
comunità̀ ed i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.”.
5. L’articolo 5 è abrogato.
6. L’articolo 6 è abrogato.
7. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “biennale” è sostituita con la seguente: “annuale”;
b) le parole: “sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5”
sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi
hanno aderito, nonché dati ed informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione
dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta,
autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità̀ energetiche rinnovabili.”.
8. Agli adempimenti previsti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Puglia.
Art. 31Modifiche alla l.r. 34/2019 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione
dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di
edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “con la programmazione europea” sono aggiunte le seguenti: “e nazionale”;
b) dopo le parole: “in materia di energia e trasporti,” sono aggiunte le seguenti: “nonché specificatamente
in materia di idrogeno”;
c) le parole: “e quella nazionale in materia di trasporti” sono soppresse;
d) la parola: “triennale” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) individua ed analizza gli ambiti di intervento, lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive
di sviluppo dell’idrogeno”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) definisce gli obiettivi da raggiungere per ogni ambito di intervento di cui alla lettera a) del presente
articolo, nel medio-lungo periodo, coerentemente con le pianificazioni strategiche regionali, nazionali
ed europee, per favorire la transizione energetica con benefici trasversali a tutti i settori della filiera”; c) alla lettera e) dopo la parola: “evidenzia” sono aggiunte le seguenti: “, per ogni obiettivo, i target, le
azioni e”;
d) alla lettera f) la parola: “verifica” è sostituita con la seguente: “monitoraggio”;
e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“g) assicura un modello di coinvolgimento territoriale a rete, su scala regionale, nazionale ed
internazionale ed attivando funzionalmente scambi per incrementare conoscenze e competenze e
diversificare il patrimonio di competenze e servizi.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, scontato un ampio processo di partecipazione, adotta la Strategia Regionale
per l’Idrogeno, la visione di alto livello dell’amministrazione regionale, quale documento preliminare e
programmatico ai fini dell’effettiva redazione del PRI.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“4. Il PRI è adottato, aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale a seguito di
nuovi scenari, direttive e riforme su scala europea, nazionale e regionale, all’esito di una procedura di
consultazione dell’Osservatorio di cui al successivo articolo 4.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 3, dopo le parole “alle presenti disposizioni,” sono aggiunte le parole “nonché dei
contenuti della Strategia Regionale per l’idrogeno di cui al comma 3 del presente articolo,”
Art. 32Modifica alla l.r. 25/2012 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili) è aggiunto il seguente: “7 bis. E’ altresì in capo al proponente l’impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta
rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino
dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, secondo la disciplina vigente, in favore del comune
o dei comuni interessati dall’intervento, tenuti ad eseguire le opere di messa in pristino in caso di
inerzia del soggetto inadempiente.”.
Art. 33Modifiche alla l.r. 28/2022 1. All’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla
transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili)” sono sostituite con le seguenti: “A tal fine, qualora ricorrano i presupposti
previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”;
b) al comma 2, le parole: “a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti
e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese” sono sostituite con le seguenti: “a carico dei
proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese”; c) al comma 2 le parole: “anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili
di natura fossile” sono sostituite con le seguenti: “anche alimentate con combustibili di natura
fossile”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma
della presente legge, individuate e definite nel corso dell’iter autorizzativo di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono
un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell’intervento con gli obiettivi di
qualità di cui all’articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico
territoriale regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga
prevista dall’articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti.”.
2. All’articolo 2 della l.r. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo
1, comma 4, della lettera f), della l. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle
famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d’indennizzo o
investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura
a elevato impatto territoriale” sono sostituite con le seguenti: ”Fuori dai casi di cui all’articolo 1
della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. n. 239/2004, al
fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi, al ricorrere dei presupposti di
cui alla medesima lettera f)”;
b) al comma 2 le parole: “I soggetti si cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto
locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare
della compensazione disposta dal comma 1” sono sostituite con le seguenti: “I soggetti di cui
al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della
compensazione disposta dal comma 1”;
c) al comma 3 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative
di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del
presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso
di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo
adempimento entro i successivi 30 giorni.” sono sostituite con le seguenti: “La Giunta regionale
stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle
modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta
giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono
un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La
verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla
Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine
indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi trenta
giorni.”.
3. All’articolo 3 della l.r. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: “utenze civili e produttive del territorio regionale” sono aggiunte
le seguenti: “, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le
misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione.”.
Art. 34Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico 1. Al fine di esplorare gli elementi di coerenza storico-teologica, religiosa e folkloristica che accomunano le
tradizioni protocristiane sviluppatesi, in età tardo antica, tra la Regio II (Apulia et Calabria) e la Regio X (Venetia et Histria), è istituito il progetto “Da Alessandria ad Aquileia. La leggenda marciana e la cristianizzazione
dell’Adriatico tardo antico”.
2. Il progetto di cui al comma 1 ha l’obiettivo di ricostruire la storia della prima diffusione del Vangelo
lungo le sponde dell’Adriatico, ponendo a oggetto d’analisi sia i caratteri primigeni della tradizione cristiana
aquileiese sia la loro persistenza in distretti culturali ormai distanti, Regio II e Regio X, ma accomunati dalla
“matrice marciana”, soffermando l’attenzione elettivamente su:
a) la riconsiderazione di alcuni caratteri salienti del cristianesimo aquileiese e della loro origine;
b) la coreusi e le musicalità estatiche come prassi religiosa “marciana” e come eredità di lungo periodo
della comune matrice cristiana tra Puglia e Friuli.
3. La realizzazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 ha durata triennale ed è affidata alla “Società italiana
per gli studi neotestamentari – ISNeTS”, operante presso il Centro studi educativi riconosciuto con d.p.r. 4
febbraio 1965, n. 175 previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto a regolare le modalità e i tempi
di realizzazione del progetto e la pubblicazione dei risultati di ricerca, nonché ad assicurare il coinvolgimento
scientifico dei Conservatori di musica pugliesi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
5, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa,
una dotazione finanziaria di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 35Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici 1. Al fine di migliorare la sicurezza e la protezione dalle mareggiate dei porti regionali assegnatari di
finanziamento POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per interventi di dragaggio dei fondali, è assegnato un
contributo per la progettazione esecutiva avente ad oggetto gli interventi necessari sulle opere marittime
esistenti.
2. La condizione di precarietà delle opere marittime e la necessità degli interventi devono risultare da
attestazione del comune interessato, da cui risulti anche la stretta funzionalità della realizzazione delle opere
d’arte alla riduzione dei fenomeni d’accumulo dei sedimenti con relativa vanificazione dell’attività di dragaggio
di cui al comma 1.
3. Il contributo è assegnato ai comuni sulla base di apposita istanza da presentare entro e non oltre
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con i criteri di cui ai commi
1 e 2.
4. In caso le richieste presentate eccedano le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2023, il
finanziamento sarà erogato sulla base di una motivata graduatoria che tenga conto prioritariamente della
sussistenza di tutti i criteri indicati nei commi precedenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 36Incremento finanziamento regionale scuole di specializzazione di area sanitaria 1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria
delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, il
finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento
concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è integrato assegnando, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500 mila. . La medesima
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le discipline per le quali finanziare i contratti
aggiuntivi regionali di formazione specialistica ed il relativo numero
Art. 37Progetto “Museo delle luminarie” 1. Al fine di qualificare e rendere fruibile al pubblico la conoscenza del patrimonio storico, testimoniale e
culturale rappresentato dai saperi e dai mestieri legati alle luminarie di Puglia, è assegnato un finanziamento
all’istituendo Museo delle luminarie del Comune di Scorrano.
2. Il Museo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di offrire un percorso espositivo adeguato agli standard museali
contemporanei che aiuti il visitatore a comprendere il significato autentico delle luminarie in rapporto alla
storia socio-economica del territorio.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 38Conferimento del titolo “Capitale cultura di Puglia” 1. La Regione Puglia istituisce il titolo di Capitale cultura di Puglia conferito alla città che sia stata riconosciuta,
dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del
suddetto titolo.
2 Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato un premio dell’importo di euro 300 mila in favore della
città della Puglia che si aggiudica detto titolo.
3 Il contributo di cui al comma 2, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di bilancio
previsto, è corrisposto altresì a quella città, o a quelle città che, pur non avendo vinto tale titolo nazionale,
siano arrivate in finale e che, pertanto, hanno diritto al riconoscimento di Capitale cultura di Puglia.
4. Nel caso in cui vi siano una o più città della Regione Puglia che siano arrivate a competere per il titolo di
Capitale italiana della cultura e che siano giunte in finale, il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra di esse
in parti eguali.
5. Il fine di detto premio è quello di incentivare l’offerta socio economica, culturale, artistica e turistica,
delle città che saranno insignite del titolo, arricchendo le rispettive peculiarità ed esaltando i rispettivi territori
pugliesi.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
5, programma 2, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa,
una dotazione finanziaria di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse di cui al comma 7.
Art. 39Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II 1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una fondazione, da parte della Regione medesima e
degli enti territoriali della Capitanata. La fondazione, aperta alla partecipazione delle istituzioni culturali e
accademiche e ai soggetti privati interessati, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il grande patrimonio
storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
5, programma 2, titolo 3, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa,
una dotazione finanziaria di euro 250 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, nell’ambito della
missione 5, programma 2, titolo 1, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e
2025.
Art. 40Misure in materia di cabotaggio marittimo 1. Al fine di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’Arcipelago delle Isole Tremiti
mediante ripristino, anche stagionale, del servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario ManfredoniaIsole Tremiti, con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. La delega amministrativa
dell’istituendo servizio stagionale sarà affidata con apposito bando.
Art. 41Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi 1. Al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima ventiquattro mesi dei
danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Al sostegno di cui al comma 1 non possono accedere gli allevatori di bovini da latte che hanno beneficiato
della medesima provvidenza di cui all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore
degli allevatori di bovini da latte pugliesi, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022,
n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo
di cui al comma 1.
Art. 42Completamento della misura 21 del PSR Puglia 2014-2022 1. Al fine di ristorare le imprese che hanno partecipato alla misura 21 (Sostegno a favore di agricoltori
e PMI colpiti dalla crisi di COVID-19) del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2022 e per le quali non
è stato possibile erogare il relativo aiuto nei tempi fissati dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE)
n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata, per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 86.398,65.
Art. 43Modifiche alla l.r. 42/2013 1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) è così
modificato:
“4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l’ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per
cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici
e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti ordinamenti urbanistici. Gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi,
in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche
autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente.”.
Art. 44Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dell’uva da tavola pugliese è concesso dai comuni (5) un contributo, in regime
di de minimis, alle imprese agricole di detto comparto che hanno avviato alla distillazione le produzioni di uva
da tavola non vendute nell’anno 2022. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini dì
competenza e cassa, di euro 300 mila.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il ripartona i Comuni del finanziamento per le finalità (6) di cui al comma 1.
(5) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2023, art. 13, comma 1, lett. a). (6) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2023, art. 13, comma 1, lett. b).
Art. 45Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria 1. Al fine di promuovere la rigenerazione del territorio e la riconversione colturale della Valle d’Itria,
rilanciandone la vocazionalità vitivinicola soprattutto nel comparto dei “bianchi”, anche in riferimento alla
recente classificazione in zona infetta da Xyilella fastidiosa ed ai rischi legati al global warming, è realizzato il
progetto pilota “Zonazione viticola e sviluppo di strumenti per la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse
territoriali e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel territorio della Valle d’Itria”. Il progetto,
attraverso un approccio partecipativo, mira al raggiungimento di numerosi risultati innovativi: la prima mesozonazione viticola di un territorio regionale secondo le procedure ufficiali OIV, un’infrastruttura capillare di
ricerca con campi sperimentali nelle aziende agricole; la valorizzazione di germoplasma autoctono, l’avvio
di un programma per la costituzione di varietà resistenti/tolleranti da vitigni locali; lo sviluppo di strumenti
di promozione e comunicazione per favorire la conoscenza dei prodotti, l’enoturismo e per attrarre nuovi
investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, e fino alla concorrenza dell’importo stanziato per le
finalità del comma 1, le risorse sono assegnate all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di
Bari, del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del
progetto di cui al comma 1, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 46Modifica alla l.r. 41/2017 1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia
regionale per la mobilità nella Regione Puglia: istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio - ASSET), dopo le parole: ”La Giunta regionale” vengono soppresse le seguenti: “,
sentita la competente commissione consiliare,”.
Art. 47Promozione e tutela dell’attività fisica adattata 1. In attuazione della legge 18 maggio 2017, n. 14 (Norme in materia di riconoscimento, svolgimento,
promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA)) e del regolamento in materia di riconoscimento,
somministrazione, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA), approvato con deliberazione di
Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 306, al fine di promuovere l’AFA, con specifico riferimento ai pazienti
con patologie croniche stabilizzate, condizioni di fragilità, fattori di rischio, per combattere l’ipomobilità,
favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 nei limiti e sino alla concorrenza dello stanziamento
di bilancio, attraverso l’erogazione di contributi destinati ad enti del Terzo settore che promuovono le attività
di cui al comma 1, anche in partenariato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché, previa
intesa, anche con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le
Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva
(EPS), le Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI.
3. Gli enti beneficiari garantiscono il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati che abbiano maturato
specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e le modalità di sperimentazione,
assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 48Promozione e supporto progetti di social taxi 1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di progetti aventi ad oggetto il servizio di trasporto
sociale e di accompagnamento di persone fragili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023,
è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 2, in termini di
competenza e di cassa, di euro 50 mila e nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, in termini di
competenza e cassa di euro 25 mila. 3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse
sono assegnate, in via sperimentale, alla Azienda Sanitaria Locale di Bari:
a) per l’acquisto del mezzo da destinare al servizio di taxi sociale, da affidare, previa stipula di apposita
convenzione, ad organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte al Registro unico nazionale del terzo
settore (RUNTS), con sede in Puglia;
b) per il finanziamento dei progetti presentati dalle stesse Organizzazioni di volontariato (OdV) affidatarie
del mezzo di trasporto sociale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 49Modifica alla l.r. 67/2018 1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - legge di
stabilità regionale 2019), dopo le parole: “contributo straordinario finalizzato” sono aggiunte le seguenti: “alla
ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture adibite o da adibire a mercato ittico nonché”
Art. 50Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 36/1994 1. Il comma 4 dell’
articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il
riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), come sostituito dall’articolo 30 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e successivamente integrato dall’articolo 30 della legge regionale 4
agosto 2004, n. 14 e dall’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è abrogato.
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le Unità operative complesse obbligatorie del
Servizio sanitario regionale.
Art. 51Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese 1. Al fine di promuovere il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, l’attuazione di attività di
ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore e delle
risorse umane impegnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione, in particolare nell’ambito del
comparto frutticolo, con particolare riferimento a quello cerasicolo, nonché favorire l’internalizzazione del
comparto stesso, è realizzato il progetto di un Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese,
sotto il coordinamento e la gestione dei Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
(CRSFA) “Basile Caramia”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023,
è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, in termini di
competenza e cassa, di euro 35 mila e, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di
competenza e cassa, di euro 40 mila.
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al CRSFA “Basile Caramia”, associazione riconosciuta con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 dicembre 1994, n. 65.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del
progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delie risorse di cui al comma 2.
Art. 52Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare 1. La Regione Puglia, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove buone pratiche di gestione del trauma
familiare, avvia un progetto di ricerca triennale mediante sottoscrizione di apposita convenzione con
l’Università degli studi di Bari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12,
programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50
mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2024 e 2025.
Art. 53Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile 1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione degli operatori di protezione civile, promuove e
sostiene l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile.
2. Con deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attivazione e implementazione della scuola secondo
quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema
regionale di protezione civile).
Art. 54Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle
organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi 1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione di cui all’articolo 17, comma 6, della l.r. 53/2019, si
fa carico degli oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori appartenenti
alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi.
2. La relativa domanda è presentata a cura dell’organizzazione di appartenenza dei volontari entro il 30
aprile di ogni anno alla competente struttura regionale, che provvede all’assegnazione delle risorse nei limiti
dello stanziamento di bilancio.
Art. 55Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco 1. La Regione Puglia sostiene con propri contributi i Comuni rientranti nella rete dei fuochi, come da
legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1 (Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco).
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7,
programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa,
una ulteriore dotazione finanziaria di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata,
in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 56Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione 1. La Regione Puglia promuove, sostiene e potenzia le attività di conservazione e di restauro dei beni
archeologici conservati presso i musei pugliesi e del patrimonio storico-artistico appartenente alle collezioni
dei poli biblio museali, agli enti ecclesiastici e ai musei civici delia Regione.
2. Per l’attuazione delle attività di conservazione e di restauro di cui al comma 1, la Regione finanzia, nei
limiti della dotazione di bilancio, specifici progetti proposti dai poli biblio museali pugliesi, i quali dovranno
operare, in coerenza con la vigente normativa di tutela e conservazione dei beni culturali, di intesa con le
soprintendenze, istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM), (7) enti ecclesiastici e comuni interessati. 3. Per le finalità dì cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, pari ad euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
(7) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. a).
Art. 57Fondazione di comunità per la realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica 1. Al fine di agevolare il percorso di realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica
e per la realizzazione di una fondazione di comunità per consolidare i sistemi di risposta sociale alle fragilità
del territorio ionico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1,
è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di
euro 200 mila.
2. La Regione Puglia, con successivo avviso, individua il soggetto che opera sul territorio di specifica
competenza secondo le finalità di cui al comma 1.
Art. 58Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) 1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di contrasto della povertà
di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
in Puglia), la Regione Puglia sostiene la spesa delle coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei
percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA).
2. Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA
le coppie in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
3. La domanda di contributo economico è formulata alla Direzione generale della azienda sanitaria
locale (ASL) nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data
dell’intervento. La Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per le modalità attuative
della misura di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla
data del 1° gennaio 2023.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, pari ad euro 1 milione 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in
termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 4, entro il termine massimo di 60 giorni.
6. E’ abrogato l’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia).
Art. 59Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT) 1. La Regione Puglia intende sostenere e migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti,
in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici,
attraverso l’accesso allo strumento dell’implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di
limitare i rischi afferenti all’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l’amniocentesi.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione si definiscono:
a) NIPT test: test prenatale non invasivo, anche denominato test del DNA fetale circolante su sangue
materno, basato sulla ricerca nel sangue della paziente del DNA fetale libero (cffDNA), a partire
dalla decima settimana di gravidanza;
b) Test combinato: esame, non invasivo, che fornisce una stima del rischio (test di screening) che il
feto sia affetto da alcune malattie presenti prima della nascita (prenatali). Il test si compone dì
un’ecografia (traslucenza nucale) e di un prelievo di sangue;
c) Aneuploidie fetali: anomalie cromosomiche caratterizzate da alterazioni del numero dei cromosomi
fetali;
d) Trisomia 21: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21, anche conosciuta come
Sindrome di Down;
e) Trisomia 18: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 18, conosciuta anche come
Sindrome di Edwards, associata ad una elevata abortività;
f) Trisomia 13: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 13.
3. La Regione Puglia, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di
quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, dispone un contributo
di euro 500 per l’erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21,
per le seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:
a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test
combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;
b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento;
c) donne con nucleo familiare avente reddito ISEE pari o inferiore a euro 30 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni, saranno definite le modalità
di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo.
5. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12,
programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di 300 mila euro. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 60Modifica all’articolo 27 della l.r. 18/2002 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:
“e) per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana.”
Art. 61Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012 1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione e la
tutela delle lingue minoritarie in Puglia) è sostituito dal seguente:
“2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall’articolo
1, con sede sociale in tali comuni o contermini e operatività in essi da almeno un anno dalla
presentazione della richiesta di contributo previsto dalla presente legge.”
Art. 62Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese 1. Al fine di implementare e sostenere la promozione e la valorizzazione della tradizione artigianale
pugliese, la Regione sostiene i comuni già riconosciuti o in fase di riconoscimento come “Comune di affermata
tradizione ceramica”, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e
della ceramica italiana di qualità).
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e
rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 63Contributi straordinari per i Carnevali storici pugliesi (8) 1. La Regione Puglia promuove e sostiene i carnevali storici della Puglia, con priorità per quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché di iscrizione dei carnevali storici nell’ambito dell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese di cui alla legge regionale n. 17/2013.
(8) Articolo sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 33, comma 1.
Art. 64Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi 1. La Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative a supporto della cultura e della valorizzazione dei giovani
talenti, contribuisce alla crescita delle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi con esperienza pluriennale in
attività concertistiche e di alta formazione nazionali e internazionali, attestate anche da premi e riconoscimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è previsto un sostegno economico e la concessione all’utilizzo
gratuito, previa richiesta e positiva valutazione, degli spazi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo nella
diretta gestione della Regione Puglia 3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 150 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al
comma 2
Art. 65Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri 1. La Regione Puglia, in attuazione della lettera b), comma 1, dell’articolo 28 dello Statuto, al fine di dare
esecuzione alle disposizioni di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia dì tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n.53), adotta misure per sostenere la conciliazione dell’attività istituzionale dei consiglieri con la gravidanza e
con la maternità e paternità anche relativamente all’adozione o all’affidamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentita la partecipazione da remoto o l’assenza giustificata alle
attività consiliari, in fattispecie preventivamente individuate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 66Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2015(9) [1. All’articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f), comma 1, le parole “di cordoni dunali e” sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli
interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia.”]
(9) Articolo abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.
Art. 67Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali 1. Al fine di contrastare i processi erosivi dei cordoni dunali legati a fattori naturali ed antropici e favorire la
conservazione degli habitat naturali ivi presenti, la Regione concede un contributo ai comuni per promuovere
la progettazione e l’esecuzione di interventi di salvaguardia, conservazione, recupero, risanamento delle aree
interessate dalla presenza di cordoni dunali consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nel rispetto delle norme per l’accertamento di
compatibilità paesaggistica.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per la presentazione delle
domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le modalità di erogazione e
rendicontazione delle somme, le forme di controllo.
3. Ai fini di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1,
programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 68Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia” 1. La Regione Puglia attua azioni di comunicazione e informazione, anche attraverso portali web o altri strumenti telematici, attinenti al proprio patrimonio culturale immateriale, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da prodotti da forno regionali, della tradizione gastronomica agro-pastorale, della memoria di usi e costumi di tali specialità artigianali. (10) 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
[3. Con deliberazione di Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, erogazione
e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.] (11)
(10) Comma sostituito dalla l.r. n. 7/2023, art. 28, comma 1, lett. a) (11) Comma abrogato dalla l.r. n. 7/2023, art. 28, comma 1, lett. b)
Art. 69Modifiche alla l.r. 11/1999 1. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:
“3. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno
o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La
gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di
tre immobili ubicati nel territorio regionale.”.
Art. 70Modifiche alla l.r. 49/2017 1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi
delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime
di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) come modificata da ultimo
dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica del Capo II bis, all’articolo 10 bis, comma 1, alla rubrica dell’articolo 10 ter, all’articolo
10 ter, commi 1 e 2, le parole “non alberghiere” sono abrogate;
b) all’articolo 10 quater, comma 1, le parole “non alberghiere” sono sostituite con le parole
“ricettive”;
c) all’articolo 10 sexties, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le strutture alberghiere l’obbligo di cui al precedente comma 1 decorre dal 30 giugno
2023”.
Art. 71Modifiche alla l.r. 14/2007 1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e
valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), dopo le parole “all’articolo 5.” sono inserite
le seguenti “Tale termine è da intendersi dimezzato per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse
nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.”. 2 Al comma 5 dell’articolo 12 dopo le parole “successivo reimpianto.” Sono inserite le seguenti: “Per le
opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata
incolumità, l’UPA competente è tenuta a rilasciare detta autorizzazione entro i 30 giorni dalla presentazione
della relativa istanza. Spirato tale termine, l’autorizzazione è da intendersi concessa.”
3. Il comma 6 bis dell’articolo 12 è abrogato
Art. 72Contributo metodo ABA e fondo autismo 1. L’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) è sostituito dal
seguente:
“Art. 38 (Contributo metodo ABA e fondo autismo)
1. Nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro
autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria
e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti
organizzativi, tecnologici e strutturali), la Regione partecipa, con la concessione di un contributo,
alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia,
che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza
scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, da operatori con comprovata
e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale. Nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di 5 milioni di euro.
2. Al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie
dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al r.r. 9/2016 si provvede a valere
sulle risorse del fondo sanitario regionale.
3. Al fine di consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016 nelle more di programmare
una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti, si rende necessario prevedere
l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 12 mesi delle figure professionali previste
dal r.r. 9/2016. In particolare, i professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale ex
d.m. 17 gennaio 1997, n. 136, d.m. 27 luglio 2000, educatore professionale ex d.m. 8 ottobre 1998,
n. 520, d.m. 27 luglio 2000, tecnico delia riabilitazione neuropsichiatrica), nonché la figura dello
psicologo possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in
trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità riportato
nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui al comma 9.3 dell’articolo 4 del r.r. 9/2016, che la presenza delle figure
professionali di cui al comma 9.2.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione
dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 73Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti
scolastici superiori pugliesi 1. Al fine di promuovere la conoscenza delle più essenziali manovre salvavita e di poter intervenire nei
casi in cui fossero necessarie, in particolare in presenza di episodi di fibrillazione ventricolare, la Regione
sostiene la formazione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti in via sperimentale corsi pilota di BLS (Basic Life Support),
per l’insegnamento delle tecniche salvavita di base, secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Salute. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri, modalità, costi ed eventuali protocolli
d’intesa e/o accordi quadro, da sottoscrivere con l’Ufficio scolastico regionale (USR) e le Direzioni strategiche
delle ASL pugliesi per l’attivazione dei suddetti corsi.
Art. 74Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel
Comune di Ginosa 1. Al fine di valorizzare e assicurare l’accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto”
nel Comune di Ginosa, con l’obiettivo di preservarne il valore storico-culturale ed il potenziale attrattivo e di
garantirne la conservazione e una migliore fruibilità, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento
dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e
cassa, di euro 100 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attribuzione e rendicontazione
delle risorse di cui al comma 1.
Art. 75Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria” 1. Ai fini della valorizzazione delle identità territoriali e del patrimonio materiale e immateriale, la
Regione promuove la costituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”, che
si occuperà di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di
ricerca, nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi altrove operanti per favorire l’integrazione delle attività
programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 150 mila.
3. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede a formalizzare e a rendere operativa l’istituzione
della fondazione, a disciplinarne le modalità organizzative e a individuare le strutture della Regione chiamate
a collaborare all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di
Andria”.
4. La fondazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati
e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.
Art. 76Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale “Terra delle gravine”), come modificato dall’articolo 2, della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 52
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18), è sostituito con il seguente:
“3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31,
comma 2, del d.lgs. 267/2000 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con
propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo degli enti rimasti
inerti. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico. È dato, altresì, mandato al Commissario di coordinare
il procedimento e gli atti finalizzati alla nuova perimetrazione del parco ai sensi del comma 5
quater dell’articolo 4, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
e successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 52. Alla
copertura degli oneri per il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico del
Commissario e per ogni altra spesa utile alla costituzione del consorzio si provvede con le risorse
stanziate ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2022).”.
Art. 77Modifica alla l.r. 17/2015 1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della
costa), è inserito il seguente:
“Art. 14 bis (Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili)
1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree
demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge
libere con servizi di cui al comma 7 dell’articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero
prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare
l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità
e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura
prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee
guida previste nel comma 2.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle
spiagge e le modalità di affidamento dell’area.”
Art. 78Progetto “Alberi per il futuro” 1. Al fine di migliorare la qualità dell’aria, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di contrastare
le ondate di calore, l’inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e
l’artificializzazione del suolo, nonché di beneficiare del valore estetico connesso alla coabitazione con elementi
del patrimonio naturale, la Regione promuove il progetto “Alberi per il futuro” volto a sostenere i comuni che
intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo ai comuni per la progettazione e
l’esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi in ambito urbano e periurbano.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per
la presentazione delle domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le
modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e controllo.
4. Ai fini di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9,
programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 79Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici 1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la
somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 è destinata alla copertura
degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici (atto
consiliare n. 650).
Art. 80Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano 1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la
somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e nel limite massimo di euro
10 mila per ogni intervento, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia
di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (a.c. n. 104/A).
Art. 81Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici 1. Al fine di convertire l’attuale Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università degli studi
di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione
finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di borse di studio biennali
destinate agli studenti per la frequenza della suddetta scuola e, per un massimo del 20 per cento, alla
costituzione di un fondo di funzionamento, finalizzato a coprire spese per la mobilità dei docenti, la copertura
di contratti di insegnamento per docenti esterni, per attività sul campo degli allievi.
3. L’utilizzo del contributo di cui al comma 1 sarà oggetto di rendicontazione ed apposita relazione che
comprovi l’efficacia della misura.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale al diritto
allo studio, scuola e università, individuerà la sede operativa della scuola di cui al comma 1.
Art. 82Contributo straordinario per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace e di
prossimità della giustizia del Gargano nord 1. Nell’ottica della tutela del diritto di accesso alla giustizia delle popolazioni in zone disagiate e per la
tutela della sicurezza e integrità dei cittadini della zona del nord Gargano, in un territorio a forte presenza di
criminalità organizzata e non, è concesso in favore del Comune di Rodi Garganico, Provincia di Foggia, quale
capofila tra i comuni costituenti il bacino di utenza Gargano Nord, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici
e Vico del Gargano, per l’anno 2023, un contributo straordinario di euro 200 mila a titolo di partecipazione
alle spese di gestione dell’ufficio del giudice di pace e per l’apertura e il successivo mantenimento dell’ufficio
di prossimità della giustizia di assoluta necessità per le persone più fragili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 83Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici 1. Al fine di consentire l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici
comprensivi di centraline meteo per il monitoraggio delle molestie olfattive, in base alle segnalazioni
pervenute attraverso il portale dell’Agenzia regionale per l’ambiente, in attuazione della legge regionale 16
luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023,
in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 84Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica del sistema archeologico
del Pulo nel Comune di Molfetta 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la manutenzione
ordinaria e straordinaria, al fine di preservare il valore storico-culturale e il potenziale attrattivo, in coerenza
con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, del sistema Pulo, composto dalla
dolina carsica di forma ovoidale e profonda trenta metri, dalla superficie superiore (cava di San Leonardo)
dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri e dal museo archeologico civico del Pulo di Molfetta.
2. Il contributo di cui al comma 1 può anche essere utilizzato per azioni di promozione turistica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e di cassa, di euro 300 mila.
4. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo, così come previsto nei
commi 1 e 2, anche al parco archeologico di Muro Tenente, posto al confine tra i territori comunali d Mesagne
e di Latiano in provincia Brindisi. Le sue mura monumentali si estendono per oltre due chilometri e mezzo,
racchiudendo un insediamento messapico ampio circa cinquanta ettari.
5. Per le finalità di cui al comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 85Promozione del territorio attraverso le società sportive 1. La Regione Puglia valorizza la promozione del territorio anche attraverso le società sportive dotate di
maggiore attrazione mediatica, determinata sulla base della relativa audience.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione
un contributo straordinario di euro 300 mila, con imputazione a valere sul bilancio regionale autonomo per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 7, programma 1,
titolo 1.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono trasferite a Puglia Promozione entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, affinché entro i successivi 15 giorni siano assegnate alle società sportive dotate
dei requisiti di cui al comma 1, a valere sull’anno sportivo 2022-2023, fatta eccezione per le società sportive che per il medesimo anno sportivo abbiano già ricevuto contributi allo stesso titolo.
4. La medesima dotazione finanziaria di cui al comma 2 è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, ed è utilizzata con i criteri e le modalità temporali di cui ai
commi precedenti e per gli anni sportivi 2023-2024 e 2024-2025.
Art. 86Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto 1. Al fine di consentire la piena integrazione delle persone con disabilità e favorire loro l’accesso e la
fruibilità nei luoghi di culto che insistono in particolare nei centri storici su tutto il territorio regionale, in
attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
13 dicembre 2006 ratificata con legge del 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dall’articolo 6 della legge 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è concesso un
contributo straordinario per l’attuazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nel
limite massimo di euro 15 mila per ogni singolo intervento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 87Finanziamento della l.r. 23/2014 1. Al fine di incentivare e di consolidare le cooperative di comunità istituite con legge regionale 20
maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità), la dotazione di cui all’articolo 70 della legge
regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), prevista nell’ambito della
missione 12, programma 8, titolo 1, è incrementata di euro 100 mila per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno
degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1 sono specificati i requisiti per
ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza che dovranno essere ispirati ai
principi di innovazione sociale e a quanto previsto nella l.r. 23/2014 e nel regolamento regionale 15 novembre
2017, n. 22, disciplinante l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di comunità.
Art. 88Comunità dei lettori 1. Al fine di promuovere nuove forme di lettura mettendo in relazione tutti gli attori della filiera del
libro, dall’autore al lettore, in grado di sviluppare e consolidare la creazione diffusa di comunità di lettori, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di realizzazione delle iniziative
di cui al comma 1.
Art. 89Genoma-Puglia. Programma dl ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare
su base genetica 1. Per finanziare la proposta di legge istitutiva del progetto di ricerca per la diagnosi precoce e la cura
delle malattie rare su base genetica (a.c. 656/A), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione.
2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1 è diretto all’esecuzione del test di profilazione genomica in
favore del più largo contingente di bambini nati in Puglia e consiste nell’estensione dell’attività di diagnosi
precoce attraverso il sequenziamento dell’esoma, affinché il sistema sanitario pugliese risulti sempre più
allineato con il progresso scientifico, tecnologico e normativo nelle scienze omiche.
3. Il test di profilazione di cui al comma 2 è specificamente rivolto allo studio delle varianti genetiche
dotate d’impatto clinico concreto e in particolare all’identificazione di ogni possibile mutazione correlata a:
a) malattie per cui si dispone di terapie di cura anche in via di sperimentazione;
b) malattie per cui la diagnosi precoce risulti funzionale alla preparazione del paziente a più ponderati
ed efficaci percorsi di assistenza sanitaria o sociale.
Art. 90Conversione in CRAP estensive delle case per la vita 1. Le case per la vita di cui all’articolo 70 del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 (Legge regionale
10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini di Puglia) che ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale
e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono classificate come
strutture socio sanitarie, possono chiedere la conversione in Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica
(CRAP) estensive, previa approvazione di regolamento regionale che determini il fabbisogno di posti letto per
tale setting assistenziale e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.
Art. 91Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020(12) [1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di
stabilità regionale 2021) si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza
oneri a carico del bilancio autonomo regionale.]
(12) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett b).
Art. 92Contributo per individuazione figure professionali nei comuni di Martina Franca e Molfetta 1. Al fine di sopperire alle accertate carenze di personale tecnico e amministrativo di elevata professionalità presso i comuni di Martina Franca e Molfetta, e in tal modo, garantire continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila da ripartire in eguale misura tra i citati comuni.
(•) Articolo sostituito dalla l.r. 19/2023, art. 3, comma 1
Art. 93Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati
sul territorio regionale dal PNRR 1. La Regione, al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione della spesa dei fondi derivati dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché la verifica dello stato di avanzamento degli interventi
finanziati, istituisce, attraverso l’attivazione di un portale web, un sistema sperimentale di monitoraggio in
tempo reale, a disposizione di cittadini, imprese ed enti locali, implementato dalla Regione stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1,
programma 11, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e di cassa, di euro 30 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 94Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia di Lafora 1. Al fine di assicurare ai pazienti pugliesi affetti dalla malattia di Lafora il sostegno socio sanitario e
psicologico alle relative famiglie, oltre che l’assistenza qualificata a domicilio, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione
delle risorse di cui al comma 1.
Art. 95Modifica alla l.r. 17/2007 1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale,
anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) è cosi sostituito:
“3. In ogni caso, l’ente o l’ufficio competente rende disponibile il provvedimento rilasciato a norma del
presente articolo alla Regione Puglia, la quale esercita le funzioni di alta vigilanza secondo modalità
stabilite con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge”.
Art. 96Modifica alla l.r. 2/2005(13) 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
“Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle
ipotesi previste dal primo comma dall’articolo 126 della Costituzione, si procede all’indizione delle
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine
decorre dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza
delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla
presentazione delle stesse.”.
(13) La Corte Costituzionale con sentenza del
24 ottobre 2023, n. 203, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui introduce il terzo e il
quarto periodo al comma 2, dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 ( Norme per l'elezione
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Art. 97Incentivi alla stabilizzazione dei LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali 1. Al fine di garantire parità di trattamento ai Lavoratori socialmente utili (LSU), di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n.144), stabilizzati dai
comuni pugliesi, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 (Ripartizione
delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei
lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili), così come previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 (Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili), è concesso un
contributo straordinario, a titolo di incentivo una tantum, di euro 4 mila e 700 per ogni assunzione effettuata,
su richiesta dei comuni interessati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15,
programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 450 mila.
Art. 98Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso 1. Al fine di consentire la messa in sicurezza e il restauro della torre di avvistamento risalente al XVI
secolo posta su uno sperone della costa nella frazione Marina di Melendugno denominata Torre dell’Orso,
tutelando il valore storico-architettonico del manufatto e l’integrità del paesaggio, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.
Art. 99Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata 1. A far data dal 1° gennaio 2023, i farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate
con il Servizio sanitario regionale (SSR), possono accedere al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per il
recupero dell’elenco delle ricette dematerializzate.
2. Al momento della generazione della ricetta dematerializzata da parte del medico prescrittore, l’assistito
può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione dell’identificativo
della ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo
11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 - Progetto Tessera Sanitaria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
12 novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato, in forma pdf o immagine, a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di
posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione, tramite SMS, dell’identificativo della ricetta dematerializzata con SMS o con
applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi
al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore dell’identificativo della ricetta
dematerializzata su numero telefonico indicato dall’assistito. In alternativa, il medico prescrittore invia
all’assistito l’identificativo della ricetta dematerializzata o l’immagine del codice a barre dello stesso
identificativo, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico
prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
3. A far data dal 1° gennaio 2023, l’assistito che ha ricevuto la ricetta dematerializzata farmaceutica
da parte del medico prescrittore con le modalità di cui al comma 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla
farmacia prescelta.
4. Per le finalità di cui al comma 3, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020 (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario
nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime
che nel corso della fase emergenziale da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, 15
gennaio 2021, n. 11, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della propria ricetta dematerializzata,
dietro presentazione della tessera sanitaria, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure
estratto dal proprio FSE, ovvero, inviando l’identificativo della ricetta dematerializzata unitamente al
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini,
inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui comma 2, lettera b);
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico l’identificativo della ricetta dematerializzata, lo
comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta dematerializzata;
d) alternativamente alla presentazione del promemoria o dell’identificativo della ricetta dematerializzata,
il farmacista può accedere, dietro presentazione della sola tessera sanitaria, al FSE per il recupero
delle ricette dematerializzate non ancora erogate degli ultimi 30 giorni, qualora l’assistito abbia
consentito la consultazione del proprio FSE al farmacista.
Art. 100Modifica alla l.r. 7/2022 1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2022, n. 7 (Misure per il contenimento della
spesa farmaceutica), dopo le parole: “comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore sanitario”,
sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).”.
Art. 101Modifica alla l.r. 24/2022 1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del
vino e dell’olio extravergine di oliva), dopo le parole: “esercizi finanziari successivi”, sono aggiunte le seguenti:
“al 2024”.
Art. 102“Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi” 1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio sommerso regionale e in particolare di quello della provincia
di Brindisi, la Regione Puglia promuove l’avvio del progetto “Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di
Brindisi”, mirato specificatamente a garantire l’accessibilità ampliata a tale patrimonio, solitamente sconosciuto
o riservato a pochi, sia attraverso la fruizione diretta, sia con l’ausilio di tecnologie innovative che ne consentano
la fruizione da remoto. Il progetto consiste nella ideazione e realizzazione di un percorso di turismo culturale,
esperienziale e sostenibile per la fruizione di quei beni costieri sommersi che possano configurarsi come
esemplificativi delle valenze storiche della Provincia e della sua forte vocazione mediterranea e al contempo
particolarmente significativi per un turismo ad alta redditività come quello subacqueo. Comprende inoltre
interventi espositivi che possano consentire a coloro che non possono o non vogliono immergersi di fruire in
maniera attiva del patrimonio. Il progetto sarà condotto dal Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei
Paesaggi Costieri e Subacquei (ESAC), incardinato nella struttura dei Poli biblio-museali della Regione, che ha
sede nel Polo biblio-museale di Brindisi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e
cassa, di euro 100 mila.
3. La Giunta regionale adotta gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativo il progetto,
disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare allo
svolgimento del progetto nei Poli biblio-museali.
4. L’ESAC, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati e le
informazioni relativi alle attività di progetto attraverso la loro pubblicazione sul proprio portale.
Art. 103Iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio
archeologico e culturale di Tuglie 1. Al fine di promuovere iniziative volte alla conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio
archeologico e culturale di Tuglie (LE), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 60 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 104Psicologo universitario 1. Al fine di promuovere e sostenere il diritto allo studio e il benessere mentale delle studentesse e
degli studenti delle istituzioni della formazione superiore (Università e istituzioni AFAM), (14) la Regione Puglia intende rafforzare il servizio di assistenza
psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli atenei. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 304 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
(14) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett c).
Art. 105Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e
incrementare l’attività della Banca del sangue 1. Al fine di diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività
della Banca del sangue cordonale istituita presso la Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo,
tutti i dirigenti medici dei punti nascita pubblici abilitati al prelievo sono tenuti a proporre la donazione alle
donne in gravidanza all’atto della presa in carico in vista del parto, anche qualora tale attività sia svolta in
regime di attività libero professionale intramuraria o extramuraria. L’accettazione [o il rifiuto alla donazione](15) non dev’essere motivata, deve essere sottoscritta e allegata alla cartella clinica. (16) 2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il responsabile della
struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali adotta, [sentito il responsabile della Banca
cordonale,] (17) i protocolli operativi (18) sulle modalità di donazione e prelievo del sangue cordonale, definiti dalla Banca di riferimento in linea con le indicazioni previste dalle normative vigenti; (19) nonché sul
procedimento d’informazione alla donazione e conseguimento del consenso [o dissenso,] (20) coerente con tutte
le finalità di cui al comma 1 e utilizzando standard organizzativi fondati sulla semplicità, non aggravamento e
appropriatezza delle procedure. 3. Il protocollo operativo di cui al comma 2 deve comunque garantire il costante monitoraggio sulle
proposte di donazione, avendo cura di assicurare in ogni momento la verifica sulla coincidenza tra il numero
dei parti e le dichiarazioni di accettazione [o rifiuto] (21) e lo stato dell’attività della Banca cordonale. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie
locali (ASL) provvedono all’aggiornamento di tutti gli atti aziendali per regolare, ai sensi delle leggi statali e del
Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) vigenti, le conseguenze per la mancata proposta di donazione
da parte dei dirigenti medici o la mancata allegazione alla cartella clinica della relativa dichiarazione di
consenso [o dissenso.](22)
(•) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e) (15) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. d). (16) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. d). (17) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023,art. 1, comma 1, lett. e) (18) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett e). (19) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e) (20) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e) (21) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. f) (22) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e)
Art. 106Modifiche alla l.r. 39/2018 1. Alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta
dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 1 dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:
“j bis) associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS.”.
b) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. IL contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno provveduto a inviare
la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla base delle disponibilità assegnate con lo
stanziamento annuo di bilancio, secondo le seguenti percentuali:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, 14 per cento;
b) Associazione nazionale vittime civili di guerra, 4 per cento;
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, 6 per cento;
d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 15 per cento;
e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 3 per cento;
f)Unione italiana ciechi, 22 per cento;
g) Associazione italiana ciechi di guerra, 4 per cento;
h) Associazione italiana stomizzati, 5 per cento;
i) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 12 per cento;
j)Unione nazionale mutilati per servizio, 14 per cento;
J bis) Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS, 1 per cento.”
Art. 107Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di
Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico 1. Ai fini dell’attivazione della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto
e dell’istituzione del Dipartimento biomedico, nell’ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel
territorio jonico, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura per il reclutamento
del personale universitario da impiegare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione 500 mila.
Art. 108Contributi per finanziare screening polmonari(23) [1. Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria, finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio del tumore
ai polmoni nella popolazione maschile e femminile tra 40 e 60 anni, nelle aree maggiormente a rischio
ambientale Crispiano, Statte, Massafra, Taranto, Montemesola, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, quale contributo straordinario,
per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione
finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.]
(23) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. h).
Art. 109Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese 1. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del Barocco leccese, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione
finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione
delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto.
Art. 110Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 4/2003 1. L’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) è abrogato.
Art. 111Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per
attraversamento cinghiali 1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali e tutelare la pubblica sicurezza, la Regione concede contributi
alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per l’attraversamento
dei cinghiali, in particolare della segnaletica luminosa sui tratti di strada di loro competenza, caratterizzati da maggior rischio di sinistri.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione deI
contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini
di competenza e cassa, di euro 120 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 112Centro di riproduzione equina 1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, nonché la tutela e la
diffusione della conoscenza delle razze equine locali, è realizzato il Centro di riproduzione equina, presso e
sotto il coordinamento e la gestione del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Bari. Le attività
del Centro di riproduzione equina sono realizzate mediante la collaborazione del Dipartimento regionale
competente nonché del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli
studi di Bari, l’Istituto di incremento ippico di Foggia della Regione Puglia, l’Associazione allevatori del cavallo
delle Murge e dell’asino di Martina Franca e l’Associazione regionale allevatori Puglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e sino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio
previsto, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Dipartimento di Medicina veterinaria
dell’Università degli studi di Bari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del
progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 113Supporto alle iniziative di rievocazione storica 1. La Regione Puglia, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali,
incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni dì rievocazione storica, nel quadro degli interventi di
valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, e sostiene le forme associative
in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità pugliesi e per la divulgazione delle
pratiche legate alla rievocazione storica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell’esercizio del proprio ruolo e in raccordo con il
sistema degli enti locali, con il mondo dell’associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno,
anche attraverso interventi dì natura contributiva, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per manifestazioni
di rievocazione storica, alle associazioni del terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle
attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica
del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 114Contributo al Comune di Altamura 1. Al fine di concorrere alle spese a cui il Comune di Altamura dovrà fare fronte per garantire l’imminente
ripresa delle lezioni scolastiche, interrotte a causa dei problemi sismici del Circolo didattico IV novembre, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le
finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Comune di Altamura.
Art. 115Modifica alla l.r. 30/2022(24) [1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024), è inserito il
seguente:
“3 bis. Al personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Puglia.]
(24) Articolo abrogato dalla l.r. n.1/2023 art. 46 comma 1.
Art. 116Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio 1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla parrocchia San Giovanni
Bosco sita in Manduria di euro 600 mila per opere di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione
o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà ai fini della realizzazione di un progetto pilota di
prevenzione e contrasto del disagio che preveda la costruzione o rifunzionalizzazione di campi sportivi, alloggi
di prima accoglienza o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture a carattere sociale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è finalizzato a creare un luogo di aggregazione che veda coinvolti i
cittadini dei Comuni di Manduria, Torricella, Sava, Avetrana, Lizzano, Oria, Erchie e Francavilla Fontana.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12,
programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di
competenza e di cassa, di euro 600 mila.
Art. 117Nomina Commissario straordinario della struttura
speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17
ottobre 2022, n. 1413 1. Le funzioni attinenti alla gestione del Numero di emergenza unico europeo (NUE). 112, nella fase
di avvio e per la durata del primo biennio, sono attribuite a un Commissario straordinario individuato con
provvedimento della Giunta regionale. 2. Il Commissario porta a termine le attività previste nel progetto NUE Puglia, completa le azioni propedeutiche di tipo strutturale, tecnologico e amministrativo dalla fase di avvio e fino al consolidamento
della piena funzionalità del Servizio NUE.
3. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già previste a
legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.
Art. 118Modifica alla l.r. 2/2007 1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo
sviluppo industriale), dopo le parole: “enti e società” aggiungere le seguenti: “,in ossequio all’articolo 1, comma
2, lettera b) e dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Art. 119Modifica alla l.r. 3/2000 1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), le parole: “per un solo mandato,
unico e non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “e sono rieleggibili una sola volta”
CAPO 2Disposizioni finali
Art. 120Norma di rinvio 1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata
alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.
Art. 121Entrata in vigore 1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Tabella IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(in milioni di euro)
Settori di intervento 2023 2024 2025 Ragioneria (mutui) 91 99 92
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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