Anno 1996
Numero 16
Data 05/08/1996
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 agosto 1996, n. 86.
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Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16

Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.



Art. 1


1. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando risultino interventi sostanziali mutamenti della popolazione del Comune o dell area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/ abitanti stabilito dallart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta.

3. Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad acta, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune o dell area metropolitana o a seguito di domanda presentata da in singolo titolare o suo avente diritto.




Art. 2


ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area metropolitana, il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate dal trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle zone individuate per il trasferimento.




Art. 3


1. Il bando di cui all art. 2 deve indicare le sedi messe a concorso, i termini e le modalita per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, notificato l esito del concorso, deve essere comunicata l accettazione formale al trasferimento.

2. La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell esito del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l assegnazione deve far conoscere il locale dove sara aperta la farmacia.




Art. 4


1. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa di interventi mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell art. 380 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto effettivo farmacie/ abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano.




Art. 5


1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una Commissione composta da:

a) un dirigente regionale dell Assessorato alla sanita, che la presiede;

b) un farmacista designato dall Ordine dei farmacisti territorialmente competente;

c) un titolare di farmacia designato dall Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;

d) il responsabile del Servizio farmaceutico dell Unita sanitaria locale competente per territorio;

e) un segretario nominato tra i funzionari dell Assessorato alla sanita della Regione, di qualifica non inferiore all ottava.

2. I farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle Associazioni provinciali non devono esercitare la professione ne avere la residenza nel Comune interessato al concorso interno.




Art. 6


1. La Commissione di cui all art. 5 ha a propria disposizione, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) minor rapporto farmacia/ abitanti nella zona di competenza: fino a punti 60;

b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: fino a punti 30;

c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu breve: fino a punti 30;

d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti 20;

e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarita della farmacia nei locali in cui e gestita all atto della domanda: fino a punti 10.

2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.

4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.




Art. 7


1. Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta regionale, l Assessorato regionale alla sanita procede all assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione.




Art. 8


1. Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda alle autorita sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo bando di concorso interno.




Art. 9


1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell ultimo quinquennio;

b) una distanza dall esercizio o dagli esercizi farmaceutici piu vicini inferiore ai duecento metri;

c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell ultimo quinquennio;

d) un rapporto farmacia/ abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell ambito comunale o dell area metropolitana, puo presentare alla Giunta regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell ambito comunale o dell area metropolitana.




Art. 10


1. La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per trasferimento, sentiti il Comune, l Unita sanitaria locale e l Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potra assegnare la zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda, demandando all autorita sanitaria locale competente l esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle farmacie.

2. Nel caso di presentazione di due o piu domande di assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all art. 5 e seguenti della presente legge.

3. La Giunta regionale, nell esaminare la domanda di assegnazione per trasferimento, dovra tenere debitamente conto dell esigenza che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell attivita farmaceutica, l ubicazione dellesercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.