Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 49

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici



CAPO I

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione.





Art. 1

Finalità


1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ricettive a uso pubblico gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.



Art. 2

Soggetti destinatari 


1. Sono soggetti alla disciplina delle presenti disposizioni tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.



Art. 3

Comunicazione dei prezzi


1. Ai soggetti di cui all’articolo 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l’apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione.
 
2. I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili.
 
3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.



Art. 4

Procedure


1. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore
.
2. La raccolta dei dati e l’istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai prezzi sono espletate dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
 
3. La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all’articolo 3 va presentata all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l’Agenzia trasmette gli esiti a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale.
 
4. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
 
5. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di apertura oltre la data del 1° ottobre la comunicazione va effettuata anche per l’anno successivo.
 
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 è comunicata anche la eventuale cessazione dell’esercizio o la sospensione dell’attività e la riattivazione.



Art. 5

Modalità


1. La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle presenti disposizioni comporta la conferma dei prezzi dichiarati nell’ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui all’articolo 8.
 
2. Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive dichiarano anche i dati sui servizi.
 
3. Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dallAgenzia regionale del turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell›esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 30 giorni dall’invito.



Art. 6

Convalida delle comunicazioni dei prezzi


1. Espletate le procedure di cui all’articolo 4, comma 2, l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione convalida le comunicazioni dei prezzi.
 
2. Ultimate le operazioni di convalida l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico “SIR-Tur”.



Art. 7

Pubblicità dei prezzi e dei servizi turistici


1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all’articolo 2 nonché gli enti, i consorzi, le associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici ubicati nella regione, si uniformano alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività.
 
2. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione vidimata ai sensi delle presenti disposizioni.
 
3. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 2.
 
4. La tabella e il cartellino dei prezzi che recano le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese, devono essere conformi a quelli approvati dalla Regione.
 
5. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un’apposita teca, collocata all’esterno dell’ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.



Art. 8

Sanzioni amministrative


1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la competenza in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai comuni.
 
2. L’istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
 
3. Salva l’applicazione delle norme previste dal codice penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00, oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell›ultima comunicazione regolarmente convalidata.
 
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
 
5. Chiunque violi la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, è passibile di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00.
 
6. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all’articolo 2 che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il comune competente per il territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l’attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all’obbligo



CAPO II

Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici 





Art. 9

Trasmissione dati statistici sul movimento turistico


1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i bed and breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).
 
2. La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze , assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, entro il giorno 10(•)  di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente. 
 
3. Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
 
4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre – dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.(1) 
 
5. Gli esiti sono trasmessi a ciascun comune in ragione della relativa competenza territoriale


(•) Parole sostituite dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. a).
(1) Comma sostituito dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. b).


Art. 10

Sanzioni amministrative(•) 


1. La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
         a) da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul  movimento turistico;
         b) da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati sul    movimento turistico;
         c) da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
2.  La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
3.   La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. c).


CAPO 2 BIS

(2) 




(2) Capo inserito dalla l.r. 57/2018, art. 1, comma 1.


Articolo 10 bis


1.    Sono soggetti alle disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). ubicate nei territori in cui l’amministrazione pubblica ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e ha adempiuto agli ulteriori obblighi di sua competenza. L’obbligo decorre trascorsi due mesi dall’adempimento della pubblica amministrazione.(3) 
  2.     Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo. 


(3) Parole aggiunte dalla l.r. 26/2020, art. 26, comma 1.


Articolo 10 ter


1.     Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS).
  2.     Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. 



Articolo 10 quater


 1.     Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.
    2.     I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.
   3.      Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.
  4.       I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
   5.      I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.  



Articolo 10 quinquies


 1.     Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.
   2.      Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.
    3.     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte



Articolo 10 sexties


1. La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter.


CAPO III

Norme finali





Art. 11

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza


1. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l’esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla capitaneria di porto territoriale. 

3. Il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla I. 689/1981.



Art. 12

Abrogazion


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 
a) la legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
 
b) l’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012);
 
c) l’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).



Art. 13

Norma finale 


1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alla legislazione statale e regionale di riferimento.
 
2. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai comuni.
 
3. La presente norma, nella parte attutiva, si applica dal 1° ottobre 2018.



Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.