Legge Regionale 3 dicembre 2021, n. 38 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.
CAPO 1Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
Art. 1Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009(1) 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)sostituire le parole: “1° agosto 2020” con le seguenti: “1° agosto 2021”.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 2Modifica all’articolo 7 della l.r. 14/2009(2) 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009 sostituire le parole: “31 dicembre 2021” con le seguenti: “31 dicembre 2022”.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
CAPO 2Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
Art. 3Modifiche alla l.r. 33/2007(3) 1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero sottotetti, dei porticati, dei localiseminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 sostituire le parole: 30 giugno 2020” con le seguenti: “30 giugno 2021”; b) al comma 1 dell’articolo 4 sostituire le parole: 30 giugno 2020” con le seguenti: “30 giugno 2021”.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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