Anno 2021
Numero 38
Data 03/12/2021
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 3 dicembre 2021, n. 38

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.



CAPO 1

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)





Art. 1

Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009(1) 


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)sostituire le parole: “1° agosto 2020” con le seguenti: “1° agosto 2021”.


(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 2

Modifica all’articolo 7 della l.r. 14/2009(2) 


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009 sostituire le parole: “31 dicembre 2021” con le seguenti: “31 dicembre 2022”.


(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.


CAPO 2

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)





Art. 3

Modifiche alla l.r. 33/2007(3) 


1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero sottotetti, dei porticati, dei localiseminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 sostituire le parole: 30 giugno 2020” con le seguenti: “30 giugno 2021”;
b) al comma 1 dell’articolo 4 sostituire le parole: 30 giugno 2020” con le seguenti: “30 giugno 2021”.


(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 10 febbraio 2023, n. 17 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.