Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 3 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell’enoturismo), modifiche alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela
e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge
regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del
territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme
generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche
alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e
delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque
sotterranee.
CAPO 1MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 29
Art. 1Modifiche all’articolo 2 della l.r. 29/2021 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina
dell’enoturismo) è sostituita dalla seguente:
“d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli anche
attraverso l’acquisizione della materia prima e/o del vino da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188
del codice civile.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 29/2021 le parole: “, previa acquisizione del certificato di iscrizione
all’elenco regionale dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio,” sono soppresse.
Art. 2Modifiche all’articolo 3 della l.r. 29/2021 1. All’articolo 3 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole: “in qualità di addetto al vigneto o alla cantina” sono soppresse;
b) alla lettera e) dopo le parole: “l’attività vitivinicola” sono aggiunte le seguenti: “e/o l’enologia, e/o il
marketing del vino, e/o il wine management”;
c) alla lettera g) dopo le parole: “da sommelier” sono aggiunte le seguenti: “o da degustatore
professionale”.
Art. 3Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2021 1. All’articolo 5 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità
per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla
degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche
manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei
requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali
e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP),
Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei
sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali
della regione Puglia, presenti nell’elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di
ristorazione.
Art. 4Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2021 1. All’articolo 6 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “L’iscrizione all’elenco è condizione necessaria per la SCIA di cui all’articolo 2,
comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “La SCIA è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco
regionale degli operatori delle attività enoturistiche.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per
l’attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il
Comune accerta la presenza deirequisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione
mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza
della connessione all’attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all’articolo 2135, comma
3, del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135
del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole
rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel
corso dell’anno solare. All’esito dell’istruttoria di competenza e ferma l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura
regionale competente in materia di agricoltura e all’interessato le proprie determinazioni. A seguito
della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura regionale provvede
all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori enoturistici.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web
regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura.”;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è abrogato; f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 8,
comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di
agricoltura.”
Art. 5Modifiche all’articolo 8 della l.r. 29/2021 1. All’articolo 8 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 6Modifiche all’articolo 9 della l.r. 29/2021 1. All’articolo 9 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “dispone la revoca delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “adotta un
provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e lo comunica alla struttura regionale
competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall’elenco”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 7Modifiche all’articolo 10 della l.r. 29/2021 1. Al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.
CAPO 2MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 59
Art. 8Modifiche all’articolo 6 della l.r. 59/2017 1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali e per il prelievo venatorio) è aggiunta la seguente:
“e bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie.
Art. 9Modifiche all’articolo 31 della l.r. 59/2017 1. Al comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 59/2017 eliminare le parole: “,gli agenti del corpo dei carabinieri
forestali”.
CAPO 3MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2021, N. 39
Art. 10Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2021 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale
31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6
agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive
ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia di
derivazione acque sotterranee”, è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e della deliberazione della Giunta
regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, per ampliamento delle attività produttive si intende l’aumento, di
qualsivoglia percentuale, della dimensione dell’attività già esistente, in termini di superficie coperta o di
volume.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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