Anno 2022
Numero 6
Data 09/05/2022
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Regolamento Regionale

Ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5: L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n. 3267/1923.



1


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 495 del 11/04/2022 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Modifiche all’articolo 2 


1. AI comma 2 le lettere c. e d. sono sostituite dalle seguenti:

“c. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;

d. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;”

2. AI comma 2, dopo la lettera d., è aggiunta la seguente:

“d-bis. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.”.

3. Il comma 4 è soppresso.




Art. 2

Modifiche all’articolo 3


1. Al comma 1, dopo la lettera b., sono aggiunti le seguenti: 

b-bis. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;

b-ter. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal  1° aprile al 31 ottobre;

b-quater. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.

2. Il comma 2 è soppresso.




Art. 3

Modifica all’articolo 5


1. Al comma 2 le parole “le strade stabilite nell’autorizzazione stessa” sono sostituite dalle seguenti: “la viabilità e la sentieristica stabilite nell’autorizzazione stessa.”



Art. 4

Modifica all’articolo 8


1. Al comma 5 le parole “validità annuale” sono sostituite con “validità triennale”


Art. 5

Modifiche all’articolo 13


1. Al comma 1 le lettere a. e b. sono sostituite dalle seguenti:

a. pascolo 1 UBA ogni 0,5 Ha di superficie/anno;

b. bosco 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/anno.

2. Al comma 2 è soppresso il seguente periodo:

Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari.




Art. 6

Modifica all’articolo 15


1. Il comma 2 è soppresso


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.