Legge Regionale Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33
(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate).
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
CAPO 1NORME PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Art. 1Finalità ed obiettivi 1. Le presenti norme promuovono la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine
di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica
e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale,
paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.
2. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, i Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici,
promuovono il riuso del patrimonio edilizio esistente congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate
a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi di cui alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18
(Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione
del consumo di suolo e disposizioni diverse).
3. In conformità alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e
paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici, le presenti
norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della
destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1, dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia).
4. Le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con d.p.r. 380/2001 e si
avvalgono della facoltà concessa dal comma 1 dell’articolo 2-bis, del medesimo d.p.r. 380/2001.
Art. 2Ambiti d’intervento 1. I Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all’interno delle zone omogenee B e C come
identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) compresi i programmi di fabbricazione, caratterizzati
da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e
di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione
e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se
legittimi o legittimati.
2. L’individuazione di cui al comma1,da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale,
deve contenere elaborati grafici riportanti la predetta individuazione. La deliberazione del Consiglio comunale
segue il procedimento di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio). 3. La deliberazione di cui al comma 2 può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali
(zone omogenee E di cui al d.m. 1444/1968) interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento
e di demolizione e ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque non oltre 200 metri cubi,
se finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell’intero edificio, con salto
di categoria di almeno due classi , ovvero , qualora per gli ampliamenti non risulti possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/
CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) precedente e posteriore all’intervento, rilasciato da tecnico
abilitato nelle forme della dichiarazione asseverata, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al
Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). E’ assicurato l’incremento della superficie permeabile del
lotto e sono migliorate le connessioni ecologiche esistenti.
4. La deliberazione di cui al comma 2 può altresì ridurre gli incentivi volumetrici e l’applicabilità della
disciplina prevista per gli interventi edilizi della presente legge.
5. Sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata
la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sono computate ai fini della determinazione della
volumetria complessiva esistente; si computano altresì ai fini della volumetria complessiva anche i volumi
effettivamente esistenti per cuisia riconosciuto lo stato legittimo aisensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.
6. Il calcolo delle volumetrie è effettuato sulla base di quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati
in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.
7. Gli interventi edilizi disciplinati dalla presente legge, non possono derogare la pianificazione
paesaggistica del PPTR e devono rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute
nelle relative norme tecniche d’attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto,
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 90 del PPTR ovvero dall’accertamento di compatibilità
paesaggistica di cui all’articolo 91 del PPTR.
8. Qualora i comuni non provvedano all’assunzione della deliberazione del consiglio comunale di cui
al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’intervento può
essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del
consiglio comunale.
Art. 3Interventi di ampliamento 1. Al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, possono essere
ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non
oltre 300 metri cubi.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è condizionato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) è realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all’edificio e nel rispetto delle distanze
minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In
mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano le altezze massime e distanze minime
previste dal d.m. 1444/1968;
b) l’immobile ampliato, ovvero la singola unità immobiliare ampliata, dovrà ottenere il salto di
categoria energetica di almeno due classi rispetto all’esistente, ovvero, qualora non risulti possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
energetica di cui all’articolo 6 del d.lgs. 192/2005, precedente e posteriore all’intervento, rilasciato da
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
c) la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell’intervento è destinata a residenza e a
usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono
ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10
aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese
artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette
alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo
durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività
rumorose, inquinanti o comunque moleste.
3. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui al d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici
a standard i comuni possono consentire la monetizzazione, che sarà sempre destinata alla realizzazione di
standard urbanistici, con assoluta priorità, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di
rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni
fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR “La rete ecologica regionale” e “Il patto città
campagna”.
Art. 4Interventi di demolizione e ricostruzione 1. Negli ambiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi sono qualificati ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera d), del d.p.r. 380/2001.
2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli
ambiti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, aventi altezze interpiano superiori a metri 3,50, l’aumento
di volumetria è riferito alla superficie lorda di pavimento.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono condizionati al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) che l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione della
sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare
sostenibile) e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima della presentazione
della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001;
b) che l’intervento contempli la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20
per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, compensazioni con piantumazioni nello spazio pubblico, da concordare con l’amministrazione comunale;
c) che l’intervento contempli l’applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008,
ottenendo punteggio pari a 3 nei seguenti criteri dello strumento di valutazione della sostenibilità
ambientale in vigore:
1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico (criteri B.5.1 e B.5.2) e per la riduzione e/o trattamento
delle acque grigie (criterio C.4.1);
2) interventi sull’albedo e uso del verde (criteri C.6.8 e R.P.1) per diminuire l’effetto “isola di calore”;
3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica
che di energia elettrica(criteri B.3.2 e B.3.3);
4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e di materie prime
rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili (criteri B.4.6, B.4.7 e B.4.8).
4. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del ministro per i lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
5. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli
strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell’art. 3 del d.p.r.
380/2001. La diversa sistemazione plano-volumetrica all’interno dell’area di pertinenza deve essere orientata
a soddisfare i requisiti di cui al comma 3.
6. Le superfici a standard da cedere sono reperite prioritariamente nel lotto di intervento; laddove
questo non sia possibile, in tutto o in parte, possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e
sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe
anche in lotti interclusi, aree degradate o in stato di abbandono, relitti o aree da riqualificare. In subordine
il comune, utilizzando le risorse rinvenienti dalla monetizzazione, o il diretto interessato previa stipulazione
di apposita convenzione con il comune, realizza per il valore equivalente alla cessione delle aree a standard,
interventi di riqualificazione di aree a verde urbano, o interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli
interamente permeabili in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in coerenza con gli obiettivi e le
indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici “4.2.1 La rete ecologica regionale” e “4.2.2 Il patto città
campagna” e dalle linee guida regionali del PPTR.
7. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo
strumento urbanistico prescriva un’altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti
aventi diversa destinazione urbanistica, per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior
valore delle altezze massime tra quelle previste pe le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da
demolire.
8. Con deliberazione di cui all’articolo 2 e con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24marzo1989,n.122(Disposizioniinmateriadiparcheggi,programmatriennaleperleareeurbanemaggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), il comune può prevedere la
monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilità a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli
interventi di cui all’articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all’articolo 4 vincolando le risorse
alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.
Art. 5Interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie 1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4, è consentita la demolizione con ricostruzione in altra area degli immobili indicati al comma 1, lettere g), h), i), j) e k) e al comma 2 dell’articolo 6, salvo il parere
degli enti preposti alla tutela.
2. Le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal
fine, l’interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione
dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree; la convenzione prevede l’uso pubblico delle aree
ripristinate e può altresì prevederne la cessione al comune.
3. La ricostruzione avviene, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al comma
2, in altre aree urbanizzate dello stesso comune, che sono puntualmente indicate nella convenzione stipulata
tra il comune e l’interessato, aventi destinazione urbanistica conforme a quella della volumetria delocalizzata;
l’incremento dell’indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle
previsioni del piano urbanistico comunale.
4. Gli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in
materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo
di suolo e disposizioni varie) possono essere raggiunti dal comune interessato attraverso l’acquisizione a titolo
gratuito al proprio patrimonio dell’immobile e l’autorizzazione alla ricostruzione della relativa volumetria su
altra area anche pertinenziale. Il procedimento è concluso nelle forme previste dall’articolo 28 bis del d.p.r.
380/2001.
Art. 6Limiti di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2,sono esclusi dalla applicazione
della presente legge gli edifici:
a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo
edilizio in sanatoria, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge regionale 30
luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento
della qualità del patrimonio edilizio residenziale);
b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive,
valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall’applicazione della presente
legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950. Il Comune può
autorizzare l’intervento, previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio che valuti
i caratteri dell’edificio anche in rapporto ai caratteri storico-testimoniali e architettonici del contesto
di appartenenza;
c) all’interno delle zone territoriali omogenee A di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse
assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio
comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
d) inclusi negli elenchi di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno
della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all’articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);
e) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); f) all’interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 1444/1968, o
a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali; g) ubicati in area sottoposta a vincolo con eccezione delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136 e dell’articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;
h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000,siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale
(ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali
istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree
protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione
e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di
salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, perla tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità
geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi
edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con
interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del
parere favorevole vincolante dell’autorità di bacino distrettuale.
2. I Comuni possono disporre ulteriori esclusioni dalla applicazione della presente norma per zone le cui
condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo
12 della l.r. 13/2008.
Art. 7Monitoraggio 1. Le amministrazioni comunali pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno,
in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web
regionale, l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all’anno precedente. Il
suddetto elenco indica, per ciascun tipo di intervento:
a) la localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione;
b) l’entità del volume originario e la consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato;
c) le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, comma 6.;
In sede di monitoraggio annuale i Comuni verificano, altresì, il rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968.
2. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di governo del territorio,
approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le
modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, tali informazioni sono comunque trasmesse
all’assessorato regionale competente con periodicità quadrimestrale.
Art. 8Abrogazione
Art. 9Disposizione transitoria 1. Le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli
unici per l’edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le
prescrizioni della medesima legge regionale.
CAPO 2MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007, N. 33
Art. 10Integrazione all’articolo 1 della l.r. 33/2007 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) è inserito il
seguente: 1 bis. Le previsioni della presente legge sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) e del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) elaborato attraverso
co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015,
n. 176, ovvero della disciplina d’uso dei beni paesaggistici di cui al medesimo codice.
Art. 11Modifica all’articolo 1 della l.r. 33/2007 1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 33/2007 le parole: “alla data del 30 giugno 2021
sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrate in vigore della presente disposizione.”
Art. 12Modifica all’articolo 2 della l.r. 33/2007 1. L’articolo 2 della l.r. 33/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni uniformi di cui all’allegato A del Regolamento edilizio
tipo (RET) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250.”
Art. 13Modifica all’articolo 3 della l.r. 33/2007 1. L’articolo 3 della l.r. 33/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 Limiti di applicazione
1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge rispettano le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non possono derogare il Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR), elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e rispettano le prescrizioni, indirizzi, misure
di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche di attuazione. Il rilascio dei titoli
edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, da nulla osta comunque denominato delle amministrazioni
competenti alla tutela paesaggistica.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale può essere
disposta motivatamente la ulteriore esclusione di ambiti territoriali e di determinate tipologie edilizie
dall’applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico–culturali, morfologiche,
paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. In ogni caso, sono esclusi interventi ricadenti in aree
soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a
pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludono interventi di ampliamento volumetrico o di
superficie.
3. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 2 sono
obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti
locali.”.
Art. 14Modifica all’articolo 4 della l.r. 33/2007 1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2007 le parole: “al 30 giugno 2021”, sono sostituite dalle
seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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