Legge Regionale 20 aprile 2023, n. 6 Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare.
Art. 1Finalità (1) 1. Con la presente legge la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari
regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio
di estinzione dovuto ai massicci prelievi.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2024, n. 16 (in G.U. n. 8 del 21 febbraio 2024 ) ha dichiarato "l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 ( Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare ), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare << nei mari regionali >>, anziché << nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale >>".
Art. 2Termini 1. Nel mare territoriale della Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di
riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni. (3) 2. La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti (con certificazioni
e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia. (2)
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2024, n. 16 (in G.U. n. 8 del 21 febbraio 2024 ) ha dichiarato "l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 ( Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare ), nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti << da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia >>, anziché << dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale >>". (3) La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2024, n. 16 (in G.U. n. 8 del 21 febbraio 2024 ) ha dichiarato "l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 ( Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare ), nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare << Nel mare territoriale della Puglia >>, anziché << Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale >>".
Art. 3Disciplina 1. Con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati:
a) le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli operatori
collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale;
b) le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario;
c) le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale;
d) il piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l’immissione di post larve.
Art. 4Norma finanziaria 1. La presente proposta di legge non comporta oneri in aumento nel bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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