Legge Regionale 1 gennaio 2022, n. 32

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).



TITOLO 1


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1 Spesa a carattere pluriennale.

Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.

Art. 3 Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35.

TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

 

Art. 4 Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia).

Art. 5 Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Art. 6 Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati.

Art. 7 Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. n. 17/2000.

Art. 8 Modifiche alla l.r. 44/1975.

Art. 9 Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale. A

rt. 10 Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata.

Art. 11 Modifica dell’articolo 30 della l.r. 45/2013.

Art. 12 Assistenza psicologica sperimentale caregiver.

Art. 13 Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida.

Art. 14 Modifica dell’articolo 2 della l.r. 10/2021.

Art. 15 Modifica alla l.r. 32/2021.

Art. 16 Modifiche alla l.r. 5/2022.

Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche.

Art. 18 Documento operativo regionale per la difesa del suolo.

Art. 19 Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali.

Art. 20 Riordino del reticolo idrografico regionale.

Art. 21 Concessione dei beni del demanio idrico.

Art. 22 Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000.

Art. 23 Modifiche alla l.r. 4/2013.
 
Art. 24 Modifiche alla l.r. 9/2011.
 
Art. 25 Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica.
 
Art. 26 Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale.
 
Art. 27 Modifica dell’articolo 34 della l.r. 51/2021.
 
Art. 28 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati.
 
Art. 29 Modifiche alla l.r. 1/2017.
 
Art. 30 Modifiche alla l.r. 45/2019.
 
Art. 31 Modifiche alla l.r. 34/2019.
 
Art. 32 Modifica alla l.r. 25/2012.
 
Art. 33 Modifiche alla l.r. 28/2022.
 
Art. 34 Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico
 
Art. 35 Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici
 
Art.36 Incremento finanziamento regionale Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
 
Art. 37 Progetto “Museo delle Luminarie”
 
Art. 38 Conferimento del titolo “Capitale Cultura di Puglia”
 
Art. 39 Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II Art.
 
40 Misure in materia di cabotaggio marittimo
 
Art. 41 Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi
 
Art. 42 Completamento della misura 21 del P.S.R. Puglia 2014-2022
 
Art. 43 Modifiche all’articolo 3 comma 4 della l.r. 42/2013
 
Art. 44 Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese
 
Art. 45 Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria
 
Art. 46 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 41/2017
 
Art. 47 Promozione e tutela dell’attività fisica adattata
 
Art. 48 Promozione e supporto progetti di Social Taxi
 
Art. 49 Modifiche all’articolo 39 della l.r. 67/2018
 
 Art. 50 Abrogazione del comma 4 dell’articolo15 della l.r. 36/1994
 
Art. 51 Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese
 
Art. 52 Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare
 
Art. 53 Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile
 
Art. 54 Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi
 
Art. 55 Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco
 
Art. 56 Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione
 
Art. 57 Fondazione di Comunità per la realizzazione del Piano Strategico Sociale Comunitario in terra ionica
 
Art. 58 Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
 
Art. 59 Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT)
 
Art. 60 Modifica all’articolo 27 della l.r. 18/2002
 
Art. 61 Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012
 
Art. 62 Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese
 
Art. 63 Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Apricena, Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli, Sammichele di Bari, Bisceglie e Santeramo in Colle
 
Art. 64 Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi
 
Art. 65 Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri
 
Art. 66 Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2015
 
Art. 67 Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali
 
Art. 68 Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia”
 
Art. 69 Modifiche all’articolo 41 della l.r. 11/1999
 
Art. 70 Modifiche alla l.r. 49/2017
 
Art. 71 Modifiche alla l.r. 14/2007
 
Art. 72 Contributo metodo ABA e fondo autismo
 
Art. 73 Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti scolastici superiori pugliesi
 
Art. 74 Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa
 
Art. 75 Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”
 
Art. 76 Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005
 
Art. 77 Modifica alla l.r. 17/2015
 
Art. 78 Progetto “Alberi per il futuro”
 
Art. 79 Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici
 
Art. 80 Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano
 
Art. 81 Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici
 
Art. 82 Contributo straordinario per il mantenimento dell’Ufficio dei Giudice di Pace e di Prossimità della Giustizia del Gargano Nord
 
Art. 83 Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici
 
Art. 84 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica, di siti di particolare interesse archeologico
 
Art. 85 Promozione del territorio attraverso le società sportive
 
Art. 86 Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto
 
Art. 87 Finanziamento della l.r. 23/2014
 
Art. 88 Comunità dei lettori
 
Art. 89 Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica
 
Art. 90 Conversione in CRAP estensive delle case per la vita
 
Art. 91 Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020
 
Art. 92 Contributo per individuazione figure professionali nelle zone ZES
 
Art. 93 Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul territorio regionale dal PNRR
 
Art. 94 Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia Lafora.
 
Art. 95 Modifica alla l.r. 17/2007
 
Art. 96 Modifica alla l.r. 2/2005
 
Art. 97 Incentivi alla stabilizzazione de LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali
 
Art. 98 Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso
 
Art. 99 Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata
 
Art. 100 Modifica alla l.r. 7/2022
 
Art. 101 Modifica alla l.r. 24/2022
 
Art. 102 Progetto “Andar per mare”. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi
 
Art. 103 iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie
 
Art. 104 Psicologo universitario
 
Art. 105 Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue
 
Art. 106 Modifica alla l.r. 39/2018
 
Art. 107 Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nella ex sede della banca d’Italia di Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico
 
Art. 108 Contributi per finanziare screening polmonari
 
Art. 109 Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese
 
Art. 110 Abrogazione dell’art. 14 della l.r. 4/2003
 
Art. 111 Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali
 
Art. 112 Centro di riproduzione equina
 
Art. 113 Supporto alle iniziative di rievocazione storica
 
Art. 114 Contributo al Comune di Altamura
 
Art. 115 Modifica alla l.r. 30/2022
 
Art. 116 Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio
 
Art. 117 Nomina Commissario straordinario della struttura speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413
 
Art. 118 Modifica alla l.r. 2/2007
 
Art. 119 Modifica alla l.r. 3/2000 CAPO II - Disposizioni finali
 
Art. 120 Norma di rinvio
 
Art. 121 Entrata in vigore
 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.



Art. 2

Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020


1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2023 sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2023 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2023, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2023-2025 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.




Art. 3

Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020


1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’esercizio 2023 è autorizzato il ricorso all’indebitamento di euro 162.365.584,67 a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di pari importo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Legge di stabilità 2022 della Regione Puglia), già previsto all’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 (Legge di stabilità 2021 della Regione Puglia).

2. Per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020 e all’articolo 4, comma 2, della l.r. 51/2021, nonché per la realizzazione di investimenti diretti alla costruzione di immobili per esigenze istituzionali della Regione, per l’esercizio 2023 è rinnovata l’autorizzazione all’indebitamento per un importo massimo di euro 36.721.458,76 pari al residuo debito autorizzato e non impiegato negli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 35/2020.

3. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 162.365.584,67 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300, ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all’apposita voce denominata “disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

4. Con riferimento al finanziamento di cui al comma 2 restano confermate le modalità di impiego e di contabilizzazione delle risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 4 della l.r. 35/2020.

5. I mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d. lgs. 118/2011, per una durata massima di anni trenta, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

6. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro 8,6 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2024, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2023- 2025, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE





CAPO 1

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse





Art. 4

Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia)


1. Per la realizzazione del progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia), finalizzato allo sviluppo a livello preclinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati su Advanced Therapeutical Medicinal Products, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1.948.036,00. In termini di competenza è assegnata, per l’esercizio finanziario 2024, una dotazione finanziaria di euro 6.948.036,00 e, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 11.648.036,00.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.




Art. 5

Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.


1. Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio regionale e provvedere all’attuazione degli interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia regionale di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946 (Approvazione Documento Strategico per contrastare il fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) in Puglia), nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 430 mila nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, e di euro 70 mila nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, provvede alla sottoscrizione di specifico accordo con gli enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica, individuate con apposito atto della struttura regionale competente, al fine di collocare le fototrappole per il rilevamento delle infrazioni conseguenti all’abbandono di rifiuti nel territorio regionale e contribuire con interventi di bonifica delle aree di cui al comma 1.

3. Nell’accordo di cui al comma 2 è stabilita inoltre la compartecipazione della Regione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’abbandono di rifiuti, elevate dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.




Art. 6

Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica di interventi in materia di siti contaminati e chiusura di discariche di rifiuti urbani e speciali(1) 


1. In attuazione del Piano regionale bonifica delle aree inquinate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 2021 n. 68 (Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)), al fine di sostenere finanziariamente gli enti locali o i oppure la Regione – per interventi a titolarità (2)  nell’elaborazione di studi di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari e di chiusura, secondo la normativa applicabile, di impianti di discarica di rifiuti urbani e speciali, (3)   nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata, quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.


(1) Rubrica sostituita dalla l.r. 34/2023, art. 12, comma 1, lett. a).
(2) Parole sostituite dalla l.r. 34/2023, art.12, comma 1, lett.b)
(3) Parole sostituite dalla l.r. 34/2023, art.12, comma 1, lett.b).


Art. 7

Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. 17/2000


1. All’articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate.



Art. 8

Modifiche alla l.r. 44/1975


1. Alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

”Art. 30

    1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e requisiti di capacità tecnica ed economica, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.

     2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.”;

b) all’articolo 31, dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma2 bis:

”2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate.”.




Art. 9

Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale


1. Al fine di effettuare attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.



Art. 10

Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata


1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo Unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila.



Art. 11

Modifica alla l.r. 45/2013


1. Dopo il comma 4 sexies dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) sono aggiunti i seguenti commi:

“4 septies. A far data dal 1° gennaio 2023, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 24, comma 5 bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall’articolo 4, comma 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali stanziate sul capitolo di spesa n. 552053 continueranno a essere riconosciute per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette risorse saranno ripartite in proporzione alle quote già precedentemente definite in ossequio ai criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, e da confermare o modificare col provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2002.

4 octies. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 della presente disposizione, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.




Art. 12

Assistenza psicologica sperimentale caregiver


1. La Regione Puglia promuove percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell’equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con l’utilizzo di consulenze a distanza.

2. Gli psicologi operano in collaborazione con l’assistente sociale, il medico di distretto, le associazioni di terzo settore o che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico ed al contrasto del disagio psichico lieve e che svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi competenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le singole ASL presentano alla Regione apposito progetto.

4. Per l’attuazione del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 13

Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida


1. Al fine di agevolare la dotazione ai cittadini non vedenti di un cane guida, all’Unione italiana ciechi della Regione Puglia è concesso, per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario di euro 50 mila finalizzato alla gestione di un progetto di addestramento dei cani guida. A tale fine l’Unione italiana ciechi dovrà presentare al Dipartimento Welfare apposito progetto, elaborato anche d’intesa con le scuole nazionali di addestramento dei cani, che definisca il numero dei cani da addestrare e i criteri per l’assegnazione a titolo gratuito dei cani agli aventi diritto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 14

Modifica dell’articolo 2 della l.r. 10/2021


1. L’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Modalità di assegnazione dei contributi).

1. L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice. L’istanza dell’amministratore di sostegno è da questi presentata ai comuni che hanno competenza sia sulla attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.

2. L’intervento finanziario è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il giudice ha constatato l’impossibilità di riconoscere un compenso all’amministratore di sostegno.

3. Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure annue e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell’amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di sostegno, corredata dal provvedimento di nomina del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero:

a) di non avere vincoli di parentela con l’amministrato;

b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda;

c) l’importo complessivamente riconosciuto e assegnato per le precedenti istanze;

d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all’annualità 2021.

4. I comuni sono tenuti ad effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione Inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il successivo 30 aprile e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell’importo assegnatogli.

5. La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d’anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati.”.




Art. 15

Modifica alla l.r. 32/2021


1. All’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Norme in materia di accesso a internet e superamento del digital divide), come modificato dall’articolo 73 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) sono apportale le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “contributo annuale” sono inserite le seguenti “sino ad” ed è soppressa la parola “di”;

b) la lettera c), comma 1, dell’articolo 4, è sostituita dalla seguente:

“c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.”;

c) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per le annualità successive alla prima, i comuni, nella definizione delle graduatorie dei soggetti ritenuti ammissibili, prevedono criteri premiali per coloro i quali non hanno avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti”;

d) al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto e in ragione di quanto effettivamente sostenuto dagli ammessi al beneficio, sino alla concorrenza di euro 500 mila, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari stessi:

a) della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;

b) nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto;

c) del costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di cui all’art. 4, comma 1, lett. c).”.




Art. 16

Modifiche alla l.r. 5/2022


1. Alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5 (Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, eroga nei limiti delle somme stanziate in bilancio contributi finanziari in favore dell’Unione italiana ciechi a totale o parziale copertura dei costi connessi ai progetti presentati dalla predetta associazione anche in partenariato con altri soggetti no profit”;

b) l’articolo 4 è abrogato.




Art. 17

Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche(4) 


[1. Per favorire l’incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché per recuperare la mobilità passiva delle province frontaliere, a decorrere dall’anno 2023, le aziende sanitarie locali (ASL) possono incrementare il limite di spesa stabilito dall’articolo 45, comma 1 ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), fino a un massimo del 2 per cento, purché sia assicurato l’equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente.  

2. Le disponibilità di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del riequilibrio delle assegnazioni dei fondi unici di remunerazione delle singole Aziende sanitarie che risultano essere sperequati rispetto alla popolazione residente.
 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, con effetti a valere sul fondo unico di remunerazione di ogni singola ASL, sono da intendersi non assorbenti, e quindi aggiuntive, rispetto alle altre disposizioni eventualmente emanate a livello nazionale.
 
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale. ]


(4) Articolo abrogato dalla l.r. n. 9/2023, art. 8, comma 1.


Art. 18

Documento operativo regionale per la difesa del suolo


1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tenuto conto dei piani, anche stralcio, di cui all’articolo 65 del d.lgs. 152/2006, sono definiti gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, approva il documento operativo regionale per la difesa del suolo.

3. Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 1, definisce gli ambiti prioritari di intervento e descrive le proposte progettuali di interventi dedicati alla mitigazione dei dissesti idrogeologici ed alla riduzione dei livelli di rischio.

4. Al processo di definizione del documento operativo regionale per la difesa del suolo partecipano gli enti locali.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 19

Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali


1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell’articolo 24, comma 2, lettere h) ed m), della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e fatte salve le competenze dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) ed alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), concorre al finanziamento di interventi di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali di difesa di competenza dei comuni ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 17/2000.

2. L’attuazione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con i piani di cui agli articoli 65, 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è finalizzata al mantenimento della migliore officiosità idraulica ponendo la massima attenzione all’ambiente e all’ecosistema fluviale, alla conservazione dei processi di dinamica dei sedimenti, alla funzione di corridoio ecologico del corso d’acqua, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

 
3. La Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture, sentita la competente autorità distrettuale di bacino, approva direttive e indirizzi, ispirati ai principi di cui al comma 2, volti alla manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua.
 
4. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, approva e finanzia, in attuazione del comma 1, interventi proposti dai comuni, anche associati tra loro, selezionati secondo i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
 
5. Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione del comma 9 dell’articolo 36 ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), possono essere proposti anche dal commissario ex articolo 10, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
 
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025. 



Art. 20

Riordino del reticolo idrografico regionale


1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, ai sensi degli articoli 86 e 89 del d. lgs. 112/1998 e in coerenza con i piani, anche stralcio, di cui all’articolo 65 del d. lgs. 152/2006, adotta proprie deliberazioni finalizzate a definire criteri ed indirizzi per il riordino e la gerarchizzazione del reticolo idrografico regionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 21

Concessione dei beni del demanio idrico


1. Con regolamento regionale, secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, sono disciplinate ai sensi dell’articolo 86 del d.lgs. 112/1998 ed in attuazione dell’articolo 24, comma 2, lettera f), della l.r. 17/2000 le concessioni del demanio idrico in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche.



Art. 22

Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000


1. Il comma 2 bis dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) si interpreta nel senso che l’attribuzione delle funzioni tecnico-amministrative è limitata alle funzioni ed ai compiti esercitati dalla Regione ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 17/2000.
 
2. La lettera e), comma 1, dell’articolo 25 della l.r. 17/2000 si interpreta nel senso che l’attribuzione alle province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.



Art. 23

Modifiche alla l.r. 4/2013


1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5, la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Documento”;

b) al comma 4 dell’articolo 7 bis, le parole: “soprintendenza e” sono sostituite dalle seguenti: “Soprintendenza è”;

c) al primo capoverso del comma 3 dell’articolo 8 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente: “Documenti”;

d) il comma 5 bis dell’articolo 9 è abrogato;

e) al primo capoverso del comma dell’articolo 13 la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Documento”;

f) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole “definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti locali di valorizzazione di cui all’articolo 16”;

g) all’articolo 16, la parola “Piano” contenuta nella rubrica della disposizione, nel primo e nel secondo comma è sostituita dalla seguente: “Documento” e, al primo comma, le parole “denominato Piano di valorizzazione” sono soppresse;

h) all’articolo 17 la parola: “Piano” contenuta nella rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento”; le parole: “Documento di valorizzazione” nel primo e secondo comma sono sostituite dalle seguenti: “Documento regionale di valorizzazione”; le parole: “Piano di valorizzazione” nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto comma della disposizione sono sostituite dalle seguenti:“ Documento locale di valorizzazione”; al primo comma le parole: “quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente” sono soppresse; al comma 6 la parola: “varianti” è sostituita dalla seguente: “modifiche”; i commi 7 e 8 sono abrogati; al comma 9 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente: “Documenti”;

i) all’articolo 18, la parola: “Piani” contenuta nella rubrica della disposizione è sostituita dalla seguente: “Documenti”; il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti Locali”; al secondo comma le parole “i programmi” sono sostituite dalle parole “gli interventi” e le parole “della Regione e dei comuni interessati” sono soppresse.




Art. 24

Modifiche alla l.r. 9/2011


1. Alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 (Istituzione dell’Autorità Idrica Pugliese) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell’articolo 5 le parole: “nei limiti del 50 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti previsti dalla Regione  Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”;

b) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”;

c) al comma 4 dell’articolo 7 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale




Art. 25

Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica


1. Al fine di garantire la copertura assicurativa della Regione Puglia per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.



Art. 26

Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale


1. Al fine di garantire ogni iniziativa utile al depopolamento del cinghiale in Puglia, ivi comprese le attività di monitoraggio e censimento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.



Art. 27

Modifica dell’articolo 34 della l.r. 51/2021


1. All’articolo 34 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione sono strutture associative, senza scopo di lucro, che nell’ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all’attività di caccia collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di raccolta selvaggina (CRS) nel territorio di competenza.”




Art. 28

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati


1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 9  milioni, per l’esercizio finanziario 2023 ed è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).




Art. 29

Modifiche alla l.r. 1/2017


1. Alla l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 3, dopo le parole: “La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “e da società partecipate della Regione Puglia”;

b) al comma 6 dell’articolo 3 dopo la parola: “articolo” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2021.”




Art. 30

Modifiche alla l.r. 45/2019


1. All’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Finalità ed oggetto”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce, promuove e sostiene l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili al fine di:

a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo;

b) contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050;

c) contrastare il fenomeno della povertà energetica;

d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; e) favorire l’accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili.”.

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Le disposizioni della presente legge, ove applicabili, si estendono anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 199/2021.”.

2. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo dopo le parole: “comunità energetiche” è aggiunta la seguente: “rinnovabili”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          “1. Ai fini della presente legge la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo, ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021.”;
 
c) i commi da 2 a 5 sono soppressi.
 
3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili”;
 
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Tenuto conto delle finalità e dei principi di cui al precedente articolo 1, la Regione Puglia favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.”;
 
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In particolare, la Regione:
 
a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
 
b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche rinnovabili;
 
c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
 
d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore);
 
e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti e della documentazione correlata, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico.”.
 
d) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 
“2 bis. Ai fini della presente legge,si considerano comunità energetiche rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale quelle aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) sono composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare il fenomeno della povertà energetica; b) coinvolgono enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
 
c) coinvolgono enti locali che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o le aree pubbliche di cui al successivo comma 4;
 
d) prevedono la promozione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di modelli di uso razionale dell’energia, anche grazie all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
 
2ter. Si considerano altresì autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale quelli riconducibili alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del reddito energetico regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la cui casistica è valorizzata secondo i criteri di cui all’articolo 4 comma 3 della medesima legge.
 
2 quater. Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile, sono individuati i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di rispettiva appartenenza della Regione e degli Enti locali, da mettere a disposizione, anche di terzi, per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità̀energetiche rinnovabili, al fine di pubblicare un sistema georiferito dei soggetti promotori delle CER.
 
2 quinquies. La Giunta regionale definisce modalità̀e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.”.
 
4. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili”;
 
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Puglia, la cui disciplina è demandata ad una deliberazione della Giunta regionale.”;
 
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 
“2. Il Registro di cui al precedente comma 1 contiene:
 
a) i dati identificativi della comunità energetica;
 
b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
 
c) le quote di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità̀ ed i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.”.
 
5. L’articolo 5 è abrogato.
 
6. L’articolo 6 è abrogato.
 
7. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) la parola: “biennale” è sostituita con la seguente: “annuale”;
 
b) le parole: “sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5” sono soppresse;
 
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 
 “c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati ed informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità̀ energetiche rinnovabili.”.
 
8. Agli adempimenti previsti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.



Art. 31

Modifiche alla l.r. 34/2019


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “con la programmazione europea” sono aggiunte le seguenti: “e nazionale”;

b) dopo le parole: “in materia di energia e trasporti,” sono aggiunte le seguenti: “nonché specificatamente in materia di idrogeno”;

c) le parole: “e quella nazionale in materia di trasporti” sono soppresse;

d) la parola: “triennale” è soppressa.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) individua ed analizza gli ambiti di intervento, lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo dell’idrogeno”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) definisce gli obiettivi da raggiungere per ogni ambito di intervento di cui alla lettera a) del presente articolo, nel medio-lungo periodo, coerentemente con le pianificazioni strategiche regionali, nazionali ed europee, per favorire la transizione energetica con benefici trasversali a tutti i settori della filiera”;

c) alla lettera e) dopo la parola: “evidenzia” sono aggiunte le seguenti: “, per ogni obiettivo, i target, le azioni e”;
 
d) alla lettera f) la parola: “verifica” è sostituita con la seguente: “monitoraggio”;
 
e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) assicura un modello di coinvolgimento territoriale a rete, su scala regionale, nazionale ed internazionale ed attivando funzionalmente scambi per incrementare conoscenze e competenze e diversificare il patrimonio di competenze e servizi.”.
 
3. Il comma 3 dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:
 
“3. La Giunta regionale, scontato un ampio processo di partecipazione, adotta la Strategia Regionale per l’Idrogeno, la visione di alto livello dell’amministrazione regionale, quale documento preliminare e programmatico ai fini dell’effettiva redazione del PRI.”.
 
4. Il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
 
“4. Il PRI è adottato, aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale a seguito di nuovi scenari, direttive e riforme su scala europea, nazionale e regionale, all’esito di una procedura di consultazione dell’Osservatorio di cui al successivo articolo 4.”.
 
5. Al comma 5 dell’articolo 3, dopo le parole “alle presenti disposizioni,” sono aggiunte le parole “nonché dei contenuti della Strategia Regionale per l’idrogeno di cui al comma 3 del presente articolo,”



Art. 32

Modifica alla l.r. 25/2012


1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) è aggiunto il seguente:

“7 bis. E’ altresì in capo al proponente l’impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, secondo la disciplina vigente, in favore del comune o dei comuni interessati dall’intervento, tenuti ad eseguire le opere di messa in pristino in caso di inerzia del soggetto inadempiente.”.




Art. 33

Modifiche alla l.r. 28/2022


1. All’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)” sono sostituite con le seguenti: “A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”;

b) al comma 2, le parole: “a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese” sono sostituite con le seguenti: “a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese”;

c) al comma 2 le parole: “anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile” sono sostituite con le seguenti: “anche alimentate con combustibili di natura fossile”;
 
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 
“2 bis. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell’iter autorizzativo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell’intervento con gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall’articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti.”.
 
2. All’articolo 2 della l.r. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) al comma 1 le parole: “Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d’indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale” sono sostituite con le seguenti: ”Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. n. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi, al ricorrere dei presupposti di cui alla medesima lettera f)”;
 
b) al comma 2 le parole: “I soggetti si cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1” sono sostituite con le seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1”;
 
c) al comma 3 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.” sono sostituite con le seguenti: “La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi trenta giorni.”.
 
3. All’articolo 3 della l.r. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a) al comma 2 dopo le parole: “utenze civili e produttive del territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione.”.  



Art. 34

Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico


1. Al fine di esplorare gli elementi di coerenza storico-teologica, religiosa e folkloristica che accomunano le tradizioni protocristiane sviluppatesi, in età tardo antica, tra la Regio II (Apulia et Calabria) e la Regio X (Venetia et Histria), è istituito il progetto “Da Alessandria ad Aquileia. La leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico”.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha l’obiettivo di ricostruire la storia della prima diffusione del Vangelo lungo le sponde dell’Adriatico, ponendo a oggetto d’analisi sia i caratteri primigeni della tradizione cristiana aquileiese sia la loro persistenza in distretti culturali ormai distanti, Regio II e Regio X, ma accomunati dalla “matrice marciana”, soffermando l’attenzione elettivamente su: a) la riconsiderazione di alcuni caratteri salienti del cristianesimo aquileiese e della loro origine; b) la coreusi e le musicalità estatiche come prassi religiosa “marciana” e come eredità di lungo periodo della comune matrice cristiana tra Puglia e Friuli.

3. La realizzazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 ha durata triennale ed è affidata alla “Società italiana per gli studi neotestamentari – ISNeTS”, operante presso il Centro studi educativi riconosciuto con d.p.r. 4 febbraio 1965, n. 175 previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto a regolare le modalità e i tempi di realizzazione del progetto e la pubblicazione dei risultati di ricerca, nonché ad assicurare il coinvolgimento scientifico dei Conservatori di musica pugliesi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 35

Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici 


1. Al fine di migliorare la sicurezza e la protezione dalle mareggiate dei porti regionali assegnatari di finanziamento POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per interventi di dragaggio dei fondali, è assegnato un contributo per la progettazione esecutiva avente ad oggetto gli interventi necessari sulle opere marittime esistenti.

2. La condizione di precarietà delle opere marittime e la necessità degli interventi devono risultare da attestazione del comune interessato, da cui risulti anche la stretta funzionalità della realizzazione delle opere d’arte alla riduzione dei fenomeni d’accumulo dei sedimenti con relativa vanificazione dell’attività di dragaggio di cui al comma 1.

3. Il contributo è assegnato ai comuni sulla base di apposita istanza da presentare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso le richieste presentate eccedano le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2023, il finanziamento sarà erogato sulla base di una motivata graduatoria che tenga conto prioritariamente della sussistenza di tutti i criteri indicati nei commi precedenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.




Art. 36

Incremento finanziamento regionale scuole di specializzazione di area sanitaria


1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, il finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi  dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è integrato assegnando, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500 mila. . La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica ed il relativo numero




Art. 37

Progetto “Museo delle luminarie”


1. Al fine di qualificare e rendere fruibile al pubblico la conoscenza del patrimonio storico, testimoniale e culturale rappresentato dai saperi e dai mestieri legati alle luminarie di Puglia, è assegnato un finanziamento all’istituendo Museo delle luminarie del Comune di Scorrano.

2. Il Museo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di offrire un percorso espositivo adeguato agli standard museali contemporanei che aiuti il visitatore a comprendere il significato autentico delle luminarie in rapporto alla storia socio-economica del territorio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.




Art. 38

Conferimento del titolo “Capitale cultura di Puglia”


1. La Regione Puglia istituisce il titolo di Capitale cultura di Puglia conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo.

2 Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato un premio dell’importo di euro 300 mila in favore della città della Puglia che si aggiudica detto titolo.

3 Il contributo di cui al comma 2, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di bilancio previsto, è corrisposto altresì a quella città, o a quelle città che, pur non avendo vinto tale titolo nazionale, siano arrivate in finale e che, pertanto, hanno diritto al riconoscimento di Capitale cultura di Puglia.

4. Nel caso in cui vi siano una o più città della Regione Puglia che siano arrivate a competere per il titolo di Capitale italiana della cultura e che siano giunte in finale, il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra di esse in parti eguali. 5. Il fine di detto premio è quello di incentivare l’offerta socio economica, culturale, artistica e turistica, delle città che saranno insignite del titolo, arricchendo le rispettive peculiarità ed esaltando i rispettivi territori pugliesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 7.




Art. 39

Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II


1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una fondazione, da parte della Regione medesima e degli enti territoriali della Capitanata. La fondazione, aperta alla partecipazione delle istituzioni culturali e accademiche e ai soggetti privati interessati, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il grande patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 250 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025. 




Art. 40

Misure in materia di cabotaggio marittimo


1. Al fine di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’Arcipelago delle Isole Tremiti mediante ripristino, anche stagionale, del servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario ManfredoniaIsole Tremiti, con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. La delega amministrativa dell’istituendo servizio stagionale sarà affidata con apposito bando.



Art. 41

Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi


1. Al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima ventiquattro mesi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

2. Al sostegno di cui al comma 1 non possono accedere gli allevatori di bovini da latte che hanno beneficiato della medesima provvidenza di cui all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 1.




Art. 42

Completamento della misura 21 del PSR Puglia 2014-2022


1. Al fine di ristorare le imprese che hanno partecipato alla misura 21 (Sostegno a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID-19) del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2022 e per le quali non è stato possibile erogare il relativo aiuto nei tempi fissati dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 86.398,65.



Art. 43

Modifiche alla l.r. 42/2013


1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) è così modificato:

“4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l’ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti ordinamenti urbanistici. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente.”.




Art. 44

Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese


1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dell’uva da tavola pugliese è concesso dai comuni  (5) un contributo, in regime di de minimis, alle imprese agricole di detto comparto che hanno avviato alla distillazione le produzioni di uva da tavola non vendute nell’anno 2022. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini dì competenza e cassa, di euro 300 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il ripartona i Comuni del finanziamento per le finalità (6) di cui al comma 1.



(5) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2023, art. 13, comma 1, lett. a).
(6) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2023, art. 13, comma 1, lett. b).


Art. 45

Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria


1. Al fine di promuovere la rigenerazione del territorio e la riconversione colturale della Valle d’Itria, rilanciandone la vocazionalità vitivinicola soprattutto nel comparto dei “bianchi”, anche in riferimento alla recente classificazione in zona infetta da Xyilella fastidiosa ed ai rischi legati al global warming, è realizzato il progetto pilota “Zonazione viticola e sviluppo di strumenti per la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse territoriali e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel territorio della Valle d’Itria”. Il progetto, attraverso un approccio partecipativo, mira al raggiungimento di numerosi risultati innovativi: la prima mesozonazione viticola di un territorio regionale secondo le procedure ufficiali OIV, un’infrastruttura capillare di ricerca con campi sperimentali nelle aziende agricole; la valorizzazione di germoplasma autoctono, l’avvio di un programma per la costituzione di varietà resistenti/tolleranti da vitigni locali; lo sviluppo di strumenti di promozione e comunicazione per favorire la conoscenza dei prodotti, l’enoturismo e per attrarre nuovi investimenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini  di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, e fino alla concorrenza dell’importo stanziato per le finalità del comma 1, le risorse sono assegnate all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari, del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 1, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 46

Modifica alla l.r. 41/2017


1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia: istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - ASSET), dopo le parole: ”La Giunta regionale” vengono soppresse le seguenti: “, sentita la competente commissione consiliare,”.



Art. 47

Promozione e tutela dell’attività fisica adattata


1. In attuazione della legge 18 maggio 2017, n. 14 (Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA)) e del regolamento in materia di riconoscimento, somministrazione, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA), approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 306, al fine di promuovere l’AFA, con specifico riferimento ai pazienti con patologie croniche stabilizzate, condizioni di fragilità, fattori di rischio, per combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 nei limiti e sino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio, attraverso l’erogazione di contributi destinati ad enti del Terzo settore che promuovono le attività di cui al comma 1, anche in partenariato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché, previa intesa, anche con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI.

3. Gli enti beneficiari garantiscono il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e le modalità di sperimentazione, assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 48

Promozione e supporto progetti di social taxi


1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di progetti aventi ad oggetto il servizio di trasporto sociale e di accompagnamento di persone fragili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023, è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 2, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila e nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, in termini di competenza e cassa di euro 25 mila.

 
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse sono assegnate, in via sperimentale, alla Azienda Sanitaria Locale di Bari:
 
a) per l’acquisto del mezzo da destinare al servizio di taxi sociale, da affidare, previa stipula di apposita convenzione, ad organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), con sede in Puglia;
 
b) per il finanziamento dei progetti presentati dalle stesse Organizzazioni di volontariato (OdV) affidatarie del mezzo di trasporto sociale.
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 49

Modifica alla l.r. 67/2018


1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2019), dopo le parole: “contributo straordinario finalizzato” sono aggiunte le seguenti: “alla ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture adibite o da adibire a mercato ittico nonché”



Art. 50

Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 36/1994


1. Il comma 4 dell’ articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), come sostituito dall’articolo 30 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e successivamente integrato dall’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e dall’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è abrogato.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le Unità operative complesse obbligatorie del Servizio sanitario regionale.




Art. 51

Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese


1. Al fine di promuovere il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, l’attuazione di attività di ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore e delle risorse umane impegnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione, in particolare nell’ambito del comparto frutticolo, con particolare riferimento a quello cerasicolo, nonché favorire l’internalizzazione del comparto stesso, è realizzato il progetto di un Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese, sotto il coordinamento e la gestione dei Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023, è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila e, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al CRSFA “Basile Caramia”, associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 dicembre 1994, n. 65.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delie risorse di cui al comma 2.




Art. 52

Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare


1. La Regione Puglia, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove buone pratiche di gestione del trauma familiare, avvia un progetto di ricerca triennale mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l’Università degli studi di Bari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 53

Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile


1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione degli operatori di protezione civile, promuove e sostiene l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile.

2. Con deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attivazione e implementazione della scuola secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile).




Art. 54

Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi


1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione di cui all’articolo 17, comma 6, della l.r. 53/2019, si fa carico degli oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi.

2. La relativa domanda è presentata a cura dell’organizzazione di appartenenza dei volontari entro il 30 aprile di ogni anno alla competente struttura regionale, che provvede all’assegnazione delle risorse nei limiti dello stanziamento di bilancio.




Art. 55

Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco


1. La Regione Puglia sostiene con propri contributi i Comuni rientranti nella rete dei fuochi, come da legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1 (Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una ulteriore dotazione finanziaria di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 56

Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione


1. La Regione Puglia promuove, sostiene e potenzia le attività di conservazione e di restauro dei beni archeologici conservati presso i musei pugliesi e del patrimonio storico-artistico appartenente alle collezioni dei poli biblio museali, agli enti ecclesiastici e ai musei civici delia Regione.

2. Per l’attuazione delle attività di conservazione e di restauro di cui al comma 1, la Regione finanzia, nei limiti della dotazione di bilancio, specifici progetti proposti dai poli biblio museali pugliesi, i quali dovranno operare, in coerenza con la vigente normativa di tutela e conservazione dei beni culturali, di intesa con le soprintendenze, istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM),  (7)  enti ecclesiastici e comuni interessati.

3. Per le finalità dì cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.



(7) Parole sostituite  dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. a).


Art. 57

Fondazione di comunità per la realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica


1. Al fine di agevolare il percorso di realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica e per la realizzazione di una fondazione di comunità per consolidare i sistemi di risposta sociale alle fragilità del territorio ionico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.

2. La Regione Puglia, con successivo avviso, individua il soggetto che opera sul territorio di specifica competenza secondo le finalità di cui al comma 1.




Art. 58

Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA)


1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), la Regione Puglia sostiene la spesa delle coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA).

2. Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

3. La domanda di contributo economico è formulata alla Direzione generale della azienda sanitaria locale (ASL) nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per le modalità attuative della misura di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla data del 1° gennaio 2023.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 1 milione 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e  rendicontazione del contributo di cui al comma 4, entro il termine massimo di 60 giorni.

6. E’ abrogato l’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia).




Art. 59

Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT)


1. La Regione Puglia intende sostenere e migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, attraverso l’accesso allo strumento dell’implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti all’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l’amniocentesi.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione si definiscono:

a) NIPT test: test prenatale non invasivo, anche denominato test del DNA fetale circolante su sangue materno, basato sulla ricerca nel sangue della paziente del DNA fetale libero (cffDNA), a partire dalla decima settimana di gravidanza;

b) Test combinato: esame, non invasivo, che fornisce una stima del rischio (test di screening) che il feto sia affetto da alcune malattie presenti prima della nascita (prenatali). Il test si compone dì un’ecografia (traslucenza nucale) e di un prelievo di sangue;

c) Aneuploidie fetali: anomalie cromosomiche caratterizzate da alterazioni del numero dei cromosomi fetali;

d) Trisomia 21: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21, anche conosciuta come Sindrome di Down;

e) Trisomia 18: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 18, conosciuta anche come Sindrome di Edwards, associata ad una elevata abortività;

f) Trisomia 13: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 13.

3. La Regione Puglia, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, dispone un contributo di euro 500 per l’erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, per le seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:

a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;

b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento;

c) donne con nucleo familiare avente reddito ISEE pari o inferiore a euro 30 mila.

4. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni, saranno definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo.

5. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di 300 mila euro. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 60

Modifica all’articolo 27 della l.r. 18/2002


1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

“e) per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana.”




Art. 61

Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012


1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia) è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall’articolo 1, con sede sociale in tali comuni o contermini e operatività in essi da almeno un anno dalla presentazione della richiesta di contributo previsto dalla presente legge.”




Art. 62

Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese


1. Al fine di implementare e sostenere la promozione e la valorizzazione della tradizione artigianale pugliese, la Regione sostiene i comuni già riconosciuti o in fase di riconoscimento come “Comune di affermata tradizione ceramica”, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.




Art. 63

Contributi straordinari per i Carnevali storici pugliesi (8) 


1. La Regione Puglia promuove e sostiene i carnevali storici della Puglia, con priorità per quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché di iscrizione dei carnevali storici nell’ambito dell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese di cui alla legge regionale n. 17/2013.


(8) Articolo sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 33, comma 1.


Art. 64

Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi


1. La Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative a supporto della cultura e della valorizzazione dei giovani talenti, contribuisce alla crescita delle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi con esperienza pluriennale in attività concertistiche e di alta formazione nazionali e internazionali, attestate anche da premi e riconoscimenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è previsto un sostegno economico e la concessione all’utilizzo gratuito, previa richiesta e positiva valutazione, degli spazi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo nella diretta gestione della Regione Puglia 

 
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 2



Art. 65

Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri


1. La Regione Puglia, in attuazione della lettera b), comma 1, dell’articolo 28 dello Statuto, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia dì tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53), adotta misure per sostenere la conciliazione dell’attività istituzionale dei consiglieri con la gravidanza e con la maternità e paternità anche relativamente all’adozione o all’affidamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentita la partecipazione da remoto o l’assenza giustificata alle attività consiliari, in fattispecie preventivamente individuate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.




Art. 66

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2015(9) 


[1. All’articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), comma 1, le parole “di cordoni dunali e” sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.”]



(9) Articolo abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.


Art. 67

Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali


1. Al fine di contrastare i processi erosivi dei cordoni dunali legati a fattori naturali ed antropici e favorire la conservazione degli habitat naturali ivi presenti, la Regione concede un contributo ai comuni per promuovere la progettazione e l’esecuzione di interventi di salvaguardia, conservazione, recupero, risanamento delle aree interessate dalla presenza di cordoni dunali consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme, le forme di controllo.

3. Ai fini di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 68

Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia”


1. La Regione Puglia attua azioni di comunicazione e informazione, anche attraverso portali web o altri strumenti telematici, attinenti al proprio patrimonio culturale immateriale, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da prodotti da forno regionali, della tradizione gastronomica agro-pastorale, della memoria di usi e costumi di tali specialità artigianali. (10) 

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

[3. Con deliberazione di Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.] (11) 



(10) Comma sostituito dalla l.r. n. 7/2023, art. 28, comma 1, lett. a)
(11) Comma abrogato dalla l.r.  n. 7/2023, art. 28, comma 1, lett. b)


Art. 69

Modifiche alla l.r. 11/1999


1. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:

“3. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale.”.




Art. 70

Modifiche alla l.r. 49/2017


1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) come modificata da ultimo dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica del Capo II bis, all’articolo 10 bis, comma 1, alla rubrica dell’articolo 10 ter, all’articolo 10 ter, commi 1 e 2, le parole “non alberghiere” sono abrogate;

b) all’articolo 10 quater, comma 1, le parole “non alberghiere” sono sostituite con le parole “ricettive”;

c) all’articolo 10 sexties, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Per le strutture alberghiere l’obbligo di cui al precedente comma 1 decorre dal 30 giugno 2023”.




Art. 71

Modifiche alla l.r. 14/2007


1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), dopo le parole “all’articolo 5.” sono inserite le seguenti “Tale termine è da intendersi dimezzato per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.”.
 
2 Al comma 5 dell’articolo 12 dopo le parole “successivo reimpianto.” Sono inserite le seguenti: “Per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, l’UPA competente è tenuta a rilasciare detta autorizzazione entro i 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Spirato tale termine, l’autorizzazione è da intendersi concessa.”
 
3. Il comma 6 bis dell’articolo 12 è abrogato



Art. 72

Contributo metodo ABA e fondo autismo


1. L’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Contributo metodo ABA e fondo autismo)

1. Nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), la Regione partecipa, con la concessione di un contributo, alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia, che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale. Nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di 5 milioni di euro.

2. Al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al r.r. 9/2016 si provvede a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

3. Al fine di consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016 nelle more di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti, si rende necessario prevedere l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 12 mesi delle figure professionali previste dal r.r. 9/2016. In particolare, i professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale ex d.m. 17 gennaio 1997, n. 136, d.m. 27 luglio 2000, educatore professionale ex d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, d.m. 27 luglio 2000, tecnico delia riabilitazione neuropsichiatrica), nonché la figura dello psicologo possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui al comma 9.3 dell’articolo 4 del r.r. 9/2016, che la presenza delle figure professionali di cui al comma 9.2.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.”.




Art. 73

Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti scolastici superiori pugliesi


1. Al fine di promuovere la conoscenza delle più essenziali manovre salvavita e di poter intervenire nei casi in cui fossero necessarie, in particolare in presenza di episodi di fibrillazione ventricolare, la Regione sostiene la formazione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti in via sperimentale corsi pilota di BLS (Basic Life Support), per l’insegnamento delle tecniche salvavita di base, secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Salute.

 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri, modalità, costi ed eventuali protocolli d’intesa e/o accordi quadro, da sottoscrivere con l’Ufficio scolastico regionale (USR) e le Direzioni strategiche delle ASL pugliesi per l’attivazione dei suddetti corsi.



Art. 74

Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa


1. Al fine di valorizzare e assicurare l’accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa, con l’obiettivo di preservarne il valore storico-culturale ed il potenziale attrattivo e di garantirne la conservazione e una migliore fruibilità, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attribuzione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 75

Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”


1. Ai fini della valorizzazione delle identità territoriali e del patrimonio materiale e immateriale, la Regione promuove la costituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”, che si occuperà di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca, nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi altrove operanti per favorire l’integrazione delle attività programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

3. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede a formalizzare e a rendere operativa l’istituzione della fondazione, a disciplinarne le modalità organizzative e a individuare le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”.

4. La fondazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.




Art. 76

Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005


1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”), come modificato dall’articolo 2, della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 52 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18), è sostituito con il seguente:

“3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del d.lgs. 267/2000 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo degli enti rimasti inerti. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico. È dato, altresì, mandato al Commissario di coordinare il procedimento e gli atti finalizzati alla nuova perimetrazione del parco ai sensi del comma 5 quater dell’articolo 4, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 10 e successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 52. Alla copertura degli oneri per il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico del Commissario e per ogni altra spesa utile alla costituzione del consorzio si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022).”.




Art. 77

Modifica alla l.r. 17/2015


1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili)

1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi di cui al comma 7 dell’articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee guida previste nel comma 2.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle spiagge e le modalità di affidamento dell’area.”




Art. 78

Progetto “Alberi per il futuro”


1. Al fine di migliorare la qualità dell’aria, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di contrastare le ondate di calore, l’inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e l’artificializzazione del suolo, nonché di beneficiare del valore estetico connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale, la Regione promuove il progetto “Alberi per il futuro” volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo ai comuni per la progettazione e l’esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi in ambito urbano e periurbano.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e controllo.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 79

Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici


1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici (atto consiliare n. 650).



Art. 80

Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano


1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e nel limite massimo di euro 10 mila per ogni intervento, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (a.c. n. 104/A).



Art. 81

Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici


1. Al fine di convertire l’attuale Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università degli studi di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di borse di studio biennali destinate agli studenti per la frequenza della suddetta scuola e, per un massimo del 20 per cento, alla costituzione di un fondo di funzionamento, finalizzato a coprire spese per la mobilità dei docenti, la copertura di contratti di insegnamento per docenti esterni, per attività sul campo degli allievi.

3. L’utilizzo del contributo di cui al comma 1 sarà oggetto di rendicontazione ed apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale al diritto allo studio, scuola e università, individuerà la sede operativa della scuola di cui al comma 1.




Art. 82

Contributo straordinario per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace e di prossimità della giustizia del Gargano nord


1. Nell’ottica della tutela del diritto di accesso alla giustizia delle popolazioni in zone disagiate e per la tutela della sicurezza e integrità dei cittadini della zona del nord Gargano, in un territorio a forte presenza di criminalità organizzata e non, è concesso in favore del Comune di Rodi Garganico, Provincia di Foggia, quale capofila tra i comuni costituenti il bacino di utenza Gargano Nord, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano, per l’anno 2023, un contributo straordinario di euro 200 mila a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell’ufficio del giudice di pace e per l’apertura e il successivo mantenimento dell’ufficio di prossimità della giustizia di assoluta necessità per le persone più fragili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3,  programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 83

Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici


1. Al fine di consentire l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici comprensivi di centraline meteo per il monitoraggio delle molestie olfattive, in base alle segnalazioni pervenute attraverso il portale dell’Agenzia regionale per l’ambiente, in attuazione della legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.



Art. 84

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica del sistema archeologico del Pulo nel Comune di Molfetta


1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di preservare il valore storico-culturale e il potenziale attrattivo, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, del sistema Pulo, composto dalla dolina carsica di forma ovoidale e profonda trenta metri, dalla superficie superiore (cava di San Leonardo) dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri e dal museo archeologico civico del Pulo di Molfetta.

2. Il contributo di cui al comma 1 può anche essere utilizzato per azioni di promozione turistica.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila.

4. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo, così come previsto nei commi 1 e 2, anche al parco archeologico di Muro Tenente, posto al confine tra i territori comunali d Mesagne e di Latiano in provincia Brindisi. Le sue mura monumentali si estendono per oltre due chilometri e mezzo, racchiudendo un insediamento messapico ampio circa cinquanta ettari.

5. Per le finalità di cui al comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 85

Promozione del territorio attraverso le società sportive


1. La Regione Puglia valorizza la promozione del territorio anche attraverso le società sportive dotate di maggiore attrazione mediatica, determinata sulla base della relativa audience.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione un contributo straordinario di euro 300 mila, con imputazione a valere sul bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono trasferite a Puglia Promozione entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, affinché entro i successivi 15 giorni siano assegnate alle società sportive dotate dei requisiti di cui al comma 1, a valere sull’anno sportivo 2022-2023, fatta eccezione per le società sportive  che per il medesimo anno sportivo abbiano già ricevuto contributi allo stesso titolo.

4. La medesima dotazione finanziaria di cui al comma 2 è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, ed è utilizzata con i criteri e le modalità temporali di cui ai commi precedenti e per gli anni sportivi 2023-2024 e 2024-2025.




Art. 86

Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto


1. Al fine di consentire la piena integrazione delle persone con disabilità e favorire loro l’accesso e la fruibilità nei luoghi di culto che insistono in particolare nei centri storici su tutto il territorio regionale, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata con legge del 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dall’articolo 6 della legge 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è concesso un contributo straordinario per l’attuazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nel limite massimo di euro 15 mila per ogni singolo intervento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 87

Finanziamento della l.r. 23/2014


1. Al fine di incentivare e di consolidare le cooperative di comunità istituite con legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità), la dotazione di cui all’articolo 70 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), prevista nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è incrementata di euro 100 mila per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1 sono specificati i requisiti per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza che dovranno essere ispirati ai principi di innovazione sociale e a quanto previsto nella l.r. 23/2014 e nel regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 22, disciplinante l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di comunità.




Art. 88

Comunità dei lettori


1. Al fine di promuovere nuove forme di lettura mettendo in relazione tutti gli attori della filiera del libro, dall’autore al lettore, in grado di sviluppare e consolidare la creazione diffusa di comunità di lettori, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di realizzazione delle iniziative di cui al comma 1. 




Art. 89

Genoma-Puglia. Programma dl ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica


1. Per finanziare la proposta di legge istitutiva del progetto di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica (a.c. 656/A), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1 è diretto all’esecuzione del test di profilazione genomica in favore del più largo contingente di bambini nati in Puglia e consiste nell’estensione dell’attività di diagnosi precoce attraverso il sequenziamento dell’esoma, affinché il sistema sanitario pugliese risulti sempre più allineato con il progresso scientifico, tecnologico e normativo nelle scienze omiche.

3. Il test di profilazione di cui al comma 2 è specificamente rivolto allo studio delle varianti genetiche dotate d’impatto clinico concreto e in particolare all’identificazione di ogni possibile mutazione correlata a:

a) malattie per cui si dispone di terapie di cura anche in via di sperimentazione;

b) malattie per cui la diagnosi precoce risulti funzionale alla preparazione del paziente a più ponderati ed efficaci percorsi di assistenza sanitaria o sociale.




Art. 90

Conversione in CRAP estensive delle case per la vita


1. Le case per la vita di cui all’articolo 70 del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) che ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono classificate come strutture socio sanitarie, possono chiedere la conversione in Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) estensive, previa approvazione di regolamento regionale che determini il fabbisogno di posti letto per tale setting assistenziale e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.



Art. 91

Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020(12) 


[1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021) si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza oneri a carico del bilancio autonomo regionale.]

(12) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett b).


Art. 92

Contributo per individuazione figure professionali nei comuni di Martina Franca e Molfetta


1. Al fine di sopperire alle accertate carenze di personale tecnico e amministrativo di elevata professionalità presso i comuni di Martina Franca e Molfetta, e in tal modo, garantire continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila da ripartire in eguale misura tra i citati comuni.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 19/2023, art. 3, comma 1


Art. 93

Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul territorio regionale dal PNRR


1. La Regione, al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione della spesa dei fondi derivati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché la verifica dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, istituisce, attraverso l’attivazione di un portale web, un sistema sperimentale di monitoraggio in tempo reale, a disposizione di cittadini, imprese ed enti locali, implementato dalla Regione stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 11, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 30 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 94

Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia di Lafora


1. Al fine di assicurare ai pazienti pugliesi affetti dalla malattia di Lafora il sostegno socio sanitario e psicologico alle relative famiglie, oltre che l’assistenza qualificata a domicilio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 95

Modifica alla l.r. 17/2007


1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) è cosi sostituito:

“3. In ogni caso, l’ente o l’ufficio competente rende disponibile il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo alla Regione Puglia, la quale esercita le funzioni di alta vigilanza secondo modalità stabilite con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge”.




Art. 96

Modifica alla l.r. 2/2005(13) 


1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dall’articolo 126 della Costituzione, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.”.



(13) La Corte Costituzionale con sentenza del 24  ottobre 2023, n. 203, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo al comma 2, dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 ( Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).


Art. 97

Incentivi alla stabilizzazione dei LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali


1. Al fine di garantire parità di trattamento ai Lavoratori socialmente utili (LSU), di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n.144), stabilizzati dai comuni pugliesi, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 (Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili), così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 (Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili), è concesso un contributo straordinario, a titolo di incentivo una tantum, di euro 4 mila e 700 per ogni assunzione effettuata, su richiesta dei comuni interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila.




Art. 98

Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso


1. Al fine di consentire la messa in sicurezza e il restauro della torre di avvistamento risalente al XVI secolo posta su uno sperone della costa nella frazione Marina di Melendugno denominata Torre dell’Orso, tutelando il valore storico-architettonico del manufatto e l’integrità del paesaggio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.



Art. 99

Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata


1. A far data dal 1° gennaio 2023, i farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario regionale (SSR), possono accedere al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per il recupero dell’elenco delle ricette dematerializzate.

2. Al momento della generazione della ricetta dematerializzata da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione dell’identificativo della ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 - Progetto Tessera Sanitaria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato, in forma pdf o immagine, a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione, tramite SMS, dell’identificativo della ricetta dematerializzata con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore dell’identificativo della ricetta dematerializzata su numero telefonico indicato dall’assistito. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito l’identificativo della ricetta dematerializzata o l’immagine del codice a barre dello stesso identificativo, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.

3. A far data dal 1° gennaio 2023, l’assistito che ha ricevuto la ricetta dematerializzata farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui al comma 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.

4. Per le finalità di cui al comma 3, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020 (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, 15 gennaio 2021, n. 11, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della propria ricetta dematerializzata, dietro presentazione della tessera sanitaria, secondo le seguenti modalità:

a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio FSE, ovvero, inviando l’identificativo della ricetta dematerializzata unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;

b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui comma 2, lettera b);

c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico l’identificativo della ricetta dematerializzata, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta dematerializzata;

d) alternativamente alla presentazione del promemoria o dell’identificativo della ricetta dematerializzata, il farmacista può accedere, dietro presentazione della sola tessera sanitaria, al FSE per il recupero delle ricette dematerializzate non ancora erogate degli ultimi 30 giorni, qualora l’assistito abbia consentito la consultazione del proprio FSE al farmacista.




Art. 100

Modifica alla l.r. 7/2022


1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2022, n. 7 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica), dopo le parole: “comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore sanitario”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).”.



Art. 101

Modifica alla l.r. 24/2022


1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva), dopo le parole: “esercizi finanziari successivi”, sono aggiunte le seguenti: “al 2024”.



Art. 102

“Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi”


1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio sommerso regionale e in particolare di quello della provincia di Brindisi, la Regione Puglia promuove l’avvio del progetto “Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi”, mirato specificatamente a garantire l’accessibilità ampliata a tale patrimonio, solitamente sconosciuto o riservato a pochi, sia attraverso la fruizione diretta, sia con l’ausilio di tecnologie innovative che ne consentano la fruizione da remoto. Il progetto consiste nella ideazione e realizzazione di un percorso di turismo culturale, esperienziale e sostenibile per la fruizione di quei beni costieri sommersi che possano configurarsi come esemplificativi delle valenze storiche della Provincia e della sua forte vocazione mediterranea e al contempo particolarmente significativi per un turismo ad alta redditività come quello subacqueo. Comprende inoltre interventi espositivi che possano consentire a coloro che non possono o non vogliono immergersi di fruire in maniera attiva del patrimonio. Il progetto sarà condotto dal Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei (ESAC), incardinato nella struttura dei Poli biblio-museali della Regione, che ha sede nel Polo biblio-museale di Brindisi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 3.

La Giunta regionale adotta gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativo il progetto, disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare allo svolgimento del progetto nei Poli biblio-museali.

4. L’ESAC, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati e le informazioni relativi alle attività di progetto attraverso la loro pubblicazione sul proprio portale.




Art. 103

Iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie


1. Al fine di promuovere iniziative volte alla conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie (LE), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 104

Psicologo universitario


1. Al fine di promuovere e sostenere il diritto allo studio e il benessere mentale delle studentesse e degli studenti delle istituzioni della formazione superiore (Università e istituzioni AFAM),  (14) la Regione Puglia intende rafforzare il servizio di assistenza psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli atenei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 304 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.



(14) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett c).


Art. 105

Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue


1. Al fine di diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue cordonale istituita presso la Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, tutti i dirigenti medici dei punti nascita pubblici abilitati al prelievo sono tenuti a proporre la donazione alle donne in gravidanza all’atto della presa in carico in vista del parto, anche qualora tale attività sia svolta in regime di attività libero professionale intramuraria o extramuraria. L’accettazione [o il rifiuto alla donazione](15)  non dev’essere motivata, deve essere sottoscritta e allegata alla cartella clinica. (16) 

2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il responsabile della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali adotta, [sentito il responsabile della Banca cordonale,]  (17) i protocolli operativi (18)  sulle modalità di donazione e prelievo del sangue cordonale, definiti dalla Banca di riferimento in linea con le indicazioni previste dalle normative vigenti; (19) nonché sul procedimento d’informazione alla donazione e conseguimento del consenso [o dissenso,(20) coerente con tutte le finalità di cui al comma 1 e utilizzando standard organizzativi fondati sulla semplicità, non aggravamento e appropriatezza delle procedure.

3. Il protocollo operativo di cui al comma 2 deve comunque garantire il costante monitoraggio sulle proposte di donazione, avendo cura di assicurare in ogni momento la verifica sulla coincidenza tra il numero dei parti e le dichiarazioni di accettazione [o rifiuto]  (21) e lo stato dell’attività della Banca cordonale.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali (ASL) provvedono all’aggiornamento di tutti gli atti aziendali per regolare, ai sensi delle leggi statali e del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) vigenti, le conseguenze per la mancata proposta di donazione da parte dei dirigenti medici o la mancata allegazione alla cartella clinica della relativa dichiarazione di consenso [o dissenso.](22) 



(•) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e)
(15) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. d).
(16) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. d).
(17) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023,art. 1, comma 1, lett. e)
(18) Parole sostituite dalla l.r. 32/2023, art.1, comma  1, lett e).
(19) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e)
(20) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e)
(21) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. f)
(22) Parole soppresse dalla l.r. 32/2023, art.1, comma 1, lett. e)


Art. 106

Modifiche alla l.r. 39/2018


1. Alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1 dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:

“j bis) associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS.”.

b) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“2. IL contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno provveduto a inviare la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla base delle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio, secondo le seguenti percentuali:

a) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, 14 per cento;

b) Associazione nazionale vittime civili di guerra, 4 per cento;

c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, 6 per cento;

d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 15 per cento;

e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 3 per cento;

f)Unione italiana ciechi, 22 per cento;

g) Associazione italiana ciechi di guerra, 4 per cento;

h) Associazione italiana stomizzati, 5 per cento;

i) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 12 per cento;

j)Unione nazionale mutilati per servizio, 14 per cento;

J bis) Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS, 1 per cento.”




Art. 107

Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico


1. Ai fini dell’attivazione della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto e dell’istituzione del Dipartimento biomedico, nell’ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio jonico, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura per il reclutamento del personale universitario da impiegare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione 500 mila.




Art. 108

Contributi per finanziare screening polmonari(23) 


[1. Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria, finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio del tumore ai polmoni nella popolazione maschile e femminile tra 40 e 60 anni, nelle aree maggiormente a rischio ambientale Crispiano, Statte, Massafra, Taranto, Montemesola, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, quale contributo straordinario, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.]


(23) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2023, art. 1, comma 1, lett. h).


Art. 109

Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese


1. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del Barocco leccese, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto.



Art. 110

Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 4/2003


1. L’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) è abrogato.



Art. 111

Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali


1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali e tutelare la pubblica sicurezza, la Regione concede contributi alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per l’attraversamento dei cinghiali, in particolare della segnaletica luminosa sui tratti di strada di loro competenza, caratterizzati da  maggior rischio di sinistri.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione deI contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.




Art. 112

Centro di riproduzione equina


1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, nonché la tutela e la diffusione della conoscenza delle razze equine locali, è realizzato il Centro di riproduzione equina, presso e sotto il coordinamento e la gestione del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Bari. Le attività del Centro di riproduzione equina sono realizzate mediante la collaborazione del Dipartimento regionale competente nonché del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli studi di Bari, l’Istituto di incremento ippico di Foggia della Regione Puglia, l’Associazione allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca e l’Associazione regionale allevatori Puglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e sino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio previsto, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 113

Supporto alle iniziative di rievocazione storica


1. La Regione Puglia, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni dì rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità pugliesi e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell’esercizio del proprio ruolo e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell’associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, anche attraverso interventi dì natura contributiva, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.




Art. 114

Contributo al Comune di Altamura


1. Al fine di concorrere alle spese a cui il Comune di Altamura dovrà fare fronte per garantire l’imminente ripresa delle lezioni scolastiche, interrotte a causa dei problemi sismici del Circolo didattico IV novembre, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

2. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Comune di Altamura.




Art. 115

Modifica alla l.r. 30/2022(24) 


[1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024), è inserito il seguente:

“3 bis. Al personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali”.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.]



(24) Articolo abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 46 comma 1.


Art. 116

Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio


1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla parrocchia San Giovanni Bosco sita in Manduria di euro 600 mila per opere di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà ai fini della realizzazione di un progetto pilota di prevenzione e contrasto del disagio che preveda la costruzione o rifunzionalizzazione di campi sportivi, alloggi di prima accoglienza o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture a carattere sociale.

2. L’intervento di cui al comma 1 è finalizzato a creare un luogo di aggregazione che veda coinvolti i cittadini dei Comuni di Manduria, Torricella, Sava, Avetrana, Lizzano, Oria, Erchie e Francavilla Fontana.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 600 mila. 




Art. 117

Nomina Commissario straordinario della struttura speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413


1. Le funzioni attinenti alla gestione del Numero di emergenza unico europeo (NUE). 112, nella fase di avvio e per la durata del primo biennio, sono attribuite a un Commissario straordinario individuato con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Commissario porta a termine le attività previste nel progetto NUE Puglia, completa le azioni propedeutiche di tipo strutturale, tecnologico e amministrativo dalla fase di avvio e fino al consolidamento della piena funzionalità del Servizio NUE.

3. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.




Art. 118

Modifica alla l.r. 2/2007


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), dopo le parole: “enti e società” aggiungere le seguenti: “,in ossequio all’articolo 1, comma 2, lettera b) e dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).



Art. 119

Modifica alla l.r. 3/2000


1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), le parole: “per un solo mandato, unico e non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “e sono rieleggibili una sola volta”



CAPO 2

Disposizioni finali





Art. 120

Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.



Art. 121

Entrata in vigore


1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.


Tabella


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento    2023     2024     2025

Ragioneria (mutui)       91         99         92




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.