Regolamento Regionale

Regolamento attuativo dell’art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese).




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1157 del 07/08/2024 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni


1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese) d’ora innanzi per brevità, citata nel testo come legge.

2. Le disposizioni regolamentari sono adottate nel rispetto delle seguenti norme:

‐ il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);

‐ l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

‐ l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

‐ il decreto‐legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche   e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);

‐ la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

‐ la legge regionale 19 giugno 2018, n. 26, (Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”);

3. Ai fini del presente regolamento per iscrizione all’Albo si intende l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e l’iscrizione in separata sezione dell’albo artigiani previste dall’art. 8 della legge.




Art. 2

Iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo regionale Imprese artigiane


1. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) esercitano le funzioni amministrative relative all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane conformemente alle disposizioni vigenti in materia, in modo da assicurare trasparenza, completezza, organicità e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

2. L’istanza di iscrizione all’Albo imprese artigiane è presentata esclusivamente in modalità telematica mediante Comunicazione Unica ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, corredata della ‘Dichiarazione di possesso requisiti Impresa Artigiana’, da trasmettere contestualmente allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

3. Con la ‘Dichiarazione di possesso requisiti Impresa Artigiana’ di cui al comma 2, l’imprenditore rilascia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall’art. 9, comma 1, della legge regionale che attestano il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’impresa artigiana dalla normativa statale e regionale.

4. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell’attività artigiana, le leggi speciali di settore prevedano la sussistenza di requisiti tecnico-professionali ulteriori, l’istanza di cui al comma 2 è corredata, altresì, della SCIA prevista dall’art. 19 della l. n. 241/1990. Analoga SCIA, ovvero SCIA unica ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, della l. n. 241/1990, è presentata quando occorre effettuare uno o più adempimenti sanitari, edilizi e/o ambientali.

5. I laboratori artigianali alimentari, compresi quelli con consumazione sul posto, trasmettono al SUAP, contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, la Notifica Sanitaria per la registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 della l.r. n. 7/2023.

6. Le comunicazioni relative a modificazioni dello stato di fatto o di diritto dell’impresa, comprese relative quelle comportanti la perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione, nonché le istanze di cancellazione dall’Albo imprese artigiane sono presentate in modalità telematica mediante Comunicazione Unica ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 7/2007.

7. Il SUAP, che riceve le Scia e le comunicazioni di cui ai commi precedenti, verifica la contestualità dell’invio delle dichiarazioni di cui al comma 2 e assicura l’acquisizione della documentazione al fascicolo informatico d’impresa di cui all’articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e all’art. 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

8. La CCIAA provvede all’iscrizione, modifica e cancellazione sulla base della comunicazione ricevuta. L’iter del procedimento può essere sospeso fino a un massimo di trenta giorni al fine di consentire eventuali integrazioni della documentazione o approfondimenti istruttori. In caso di carenza dei requisiti, o di mancato riscontro entro il termine fissato per produrre integrazioni, la CCIAA competente per territorio dispone il rigetto.

9. La presentazione della comunicazione consente l’immediato avvio dell’attività di impresa e dà luogo  all’attribuzione del numero di iscrizione nell’Albo con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 7/2023 .

10. Le CCIAA adottano ogni procedura necessaria per assicurare l’effettiva iscrizione all’Albo regionale delle imprese artigiane delle imprese che hanno i requisiti prescritti, anche attivando le procedure d’ufficio di cui all’art. 10 della l.r. n. 7/2023.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate per l’attuazione dell’articolo 9, comma 7 del Decreto legge 31/01/2007, n. 7).




Art. 3

Tenuta dell’Albo delle imprese artigiane


1. L’Albo delle imprese artigiane contiene l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata Sezione dell’Albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni concernenti i consorzi, le società consortili, anche in forma cooperativa, le reti di cui agli articoli 4 e 5 e all’art. 9 della l.r. n. 7/2023.

2. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è riportata nella certificazione relativa all’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici).

 




Art. 4

Vigilanza e controllo


1. Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate, anche avvalendosi del Comune territorialmente competente, e adottano gli eventuali provvedimenti conseguenti con le modalità stabilite dall’articolo 11 della l.r. 7/2023.

2. Il Comune è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle CCIAA dell’esistenza di eventuali cause ostative allo svolgimento dell’attività dichiarata, nonché di ogni possibile circostanza da cui si ricavi la non veridicità di quanto autocertificato dal legale rappresentante dell’impresa.

3. Al fine della regolare tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, il Comune è tenuto a comunicare gli esiti degli accertamenti e dei controlli eseguiti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della CCIAA.

4. In attuazione dell’art. 11, comma 4, della l.r. n. 7/2023, entro il 31 marzo di ciascun anno, le CCIAA trasmettono alla Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) l’elenco delle infrazioni rilevate nell’anno solare precedente e delle sanzioni conseguentemente irrogate, corredato da un documento di analisi delle casistiche di infrazione più ricorrenti e delle criticità emerse in fase di irrogazione e riscossione delle sanzioni.

5. La CRAP ha facoltà di attivare il controllo da parte delle CCIAA anche a seguito di segnalazione; in tal caso la CCIA competente per territorio provvede a comunicare l’esito dei controlli entro 60 giorni dalla trasmissione della segnalazione.




Art. 5

Commissione Regionale per l’artigianato pugliese


1. La Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) di cui all’articolo 21 della legge è costituita con atto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici di CCNL dell’artigianato;

c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori delle imprese artigiane.

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è designato anche un supplente. Le designazioni dei componenti, titolari e supplenti, devono essere comunicate al Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

4. La CRAP dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto di costituzione. La CRAP scaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione della nuova.

5. In caso di mancata o tardiva designazione di uno o più componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si provvede ugualmente alla costituzione dell’organo con i componenti già designati e con rappresentanti regionali esperti in materie giuridiche e artigianali. I rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei rappresentanti mancanti.

6. I componenti della CRAP decadono dall’incarico in caso di:

a) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione;

b) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

7. La decadenza è dichiarata con atto del Dirigente del Servizio competente.

8. Alla convocazione della CRAP provvede il Presidente o il suo delegato. L’avviso di convocazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai componenti, non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.

9. Per la validità delle riunioni della CRAP, che possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista, è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno quattro componenti; nel computo è incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. In caso di accertata impossibilita di funzionamento della CRAP, di grave disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono adottate dal Dirigente della struttura regionale competente per materia, sentite le CCIAA e previo assenso dell’Avvocatura Regionale.

11. Le funzioni del segretario della CRAP sono svolte da un funzionario del Servizio regionale competente. Il segretario provvede:

a) alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;

c) alla redazione di relazioni periodiche e alla elaborazione di dati statistici sull’attività della CRAP;

d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della CRAP.

12. È vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle riunioni della CRAP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010. A tal fine tutti i partecipanti sono tenuti a rilasciare al segretario della CRAP, prima dell’inizio di ciascuna seduta, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010 e di altre situazioni di conflitto di interesse. Il segretario dà espressamente atto nel verbale dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei componenti presenti, allegandole al verbale.




Art. 6

Ricorsi alla CRAP


1. Avverso i provvedimenti in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla CRAP, ai sensi dell’articolo 12 della legge, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

2. La CRAP, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare alla CRAP deduzioni e documenti.

3. Il ricorso alla CRAP, redatto in bollo e sottoscritto dal titolare o dal legale dell’impresa, è inviato in copia alla Camera di Commercio ed ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

4. La CCIAA competente per territorio fornisce, su richiesta, alla CRAP informazioni, pareri ed ogni utile documentazione.

5. Ai ricorsi alla CRAP si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le CCIAA eseguono d’ufficio le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della CRAP entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dandone contestuale notizia al Registro Imprese della Camera di Commercio.

7. Avverso le decisioni della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio. La difesa in giudizio e il patrocinio della Regione sono assunti, di norma, dalla Avvocatura regionale




Art. 7

Irrogazione delle sanzioni


1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni, la CCIAA competente per territorio irroga le sanzioni amministrative corrispondenti alle seguenti fattispecie in applicazione degli artt. 23 e 24 della l.r. n. 7/2023:

- omessa presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo imprese artigiane;

- tardiva istanza di iscrizione all’Albo imprese artigiane;

- utilizzo arbitrario della qualifica ‘artigiana/artigianale’ da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, reti non iscritte all’Albo regionale delle imprese artigiane, nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione o nei prodotti, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio;

- omessa o tardiva comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa artigiana;

- omessa o tardiva comunicazione della cessazione dell’impresa artigiana. 




Art. 8

Funzioni dei Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato


1. I Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato (CATA) istituiti dall’articolo 14 della legge concorrono all’attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane attraverso l’erogazione di servizi diretti:

‐ al sostegno della creazione di nuove imprese artigiane;

‐ a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l’accompagnamento all’utilizzo di moderne forme di aggregazione (es. contratti di rete);

‐ a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, la successione d’impresa e la sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

‐ a fornire l’assistenza tecnica e la consulenza, da svolgersi anche attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;

‐ a favorire pratiche virtuose per il trasferimento tecnologico, l’innovazione di organizzazione, di processo e di  prodotto e la transizione tecnologica, energetica e digitale;

a tutelare le imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo;

‐ a tutelare e promuovere le lavorazioni artistiche e tradizionali e delle attività storiche;

‐ a favorire la presenza delle imprese artigianali pugliesi sui mercati nazionali e internazionali;

‐ a supportare il riconoscimento delle Maestre e dei Maestri artigiani e delle botteghe scuola di cui alla l.r. 26/2018.

2. Lo svolgimento da parte dei CATA di attività formative è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. I CATA collaborano con la Regione per ogni iniziativa diretta a facilitare il rapporto tra Amministrazione ed imprese utenti.




Art. 9

Soggetti legittimati a costituire un CATA


1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge, i CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’artigianato e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia, rappresentate all’interno dei Consigli camerali di almeno due CCIAA pugliesi.

2. Possono altresì far parte dei Centri di assistenza tecnica:

a) gli enti e le società di formazione professionale;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

d) gli istituti di credito e le società finanziarie;

e) enti bilaterali settoriali. 




Art. 10

Struttura e requisiti dei CATA


1. Ai fini dell’autorizzazione prevista dall’articolo 14, comma 4, della legge, deve essere garantita l’operatività della sede per almeno 5 giorni a settimana, oltre alla presenza all’interno del CATA delle seguenti figure professionali nel rispetto del principio delle pari opportunità:

‐ responsabile dell’unita organizzativa;

‐ responsabile amministrativo;

‐ addetti all’accoglienza ed informazione agli utenti.

2. Il CATA deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, di un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed avere, da parte del legale rappresentante, un certificato di firma digitale, in corso di validità. Deve altresì disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 




Art. 11

Modalità di presentazione della domanda


1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei CATA è presentata alla struttura regionale competente per materia, sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dalla seguente documentazione:

‐ atto costitutivo e statuto del CATA che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si  chiede l’autorizzazione e il rispetto dei principio di non discriminazione tra le imprese avvalgono destinatarie dei servizi del Centro;

‐ numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

‐ documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14 della legge e del presente regolamento, e precisamente:

• dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di insussistenza, nei confronti dei rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione derivanti dall’applicazione della normativa “antimafia”;

• copia dello Statuto o dell’atto costitutivo di ciascuno dei soggetti costituenti;

• documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento da parte dei soggetti costituenti i CATA, corredata da dettagliata relazione sul sistema di rappresentanza e sull’articolazione organizzativa della struttura associativa, con l’indicazione del numero di imprese rappresentate;

• contrattazione collettiva del settore artigianato sottoscritta dall’associazione nazionale di appartenenza;

• relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa articolata sul territorio in grado di fornire servizi di livello qualificato, con regolarità e capillarità sul territorio;

• documentazione comprovante la competenza professionale e l’assenza di conflitti di interessi delle risorse utilizzate per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.

2. Ogni dichiarazione trasmessa con la domanda deve essere sottoscritta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

3. I CATA sono autorizzati con provvedimento della struttura regionale competente per materia, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali, la domanda si intende accolta.

4. I CATA autorizzati devono esporre al pubblico nella sede operativa ed utilizzare nello svolgimento dell’attività e nelle iniziative promozionali la dicitura “Centro di assistenza tecnica per l’artigianato“ riportante gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

5. I Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato presentano alla struttura regionale competente per materia entro il 30 giugno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed entro il 30 novembre il programma di attività dell’anno successivo. La relazione presentata entro giugno deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti ed indicare le eventuali variazioni intervenute.

6. L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica per l’artigianato rilasciata ai sensi del presente regolamento decade o viene revocata nei seguenti casi:

‐ per la perdita dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione;

‐ qualora non vengano applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

‐ qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche di derivazione eurounitaria;

‐ per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento.




Art. 12

Imprese dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale


1. In attuazione dell’art. 19 della l.r. 7/2023, le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate nell’elenco allegato 1 al presente regolamento possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore, inoltrando apposita domanda alla CRAP redatta secondo la modulistica di cui all’allegato 2 corredata da dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle tecniche di lavorazione utilizzate.

2. La CRAP può disporre sopralluoghi, verifiche e accertamenti d’ufficio al fine di valutare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle imprese dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale.

3. Il riconoscimento di impresa dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale è condizione per l’applicazione dei limiti dimensionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2023, subordinatamente alla richiesta di riconoscimento effettuata nella forma e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.




Art. 13

Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese


1. In attuazione dell’art. 20, comma 2, della l.r. n. 7/2023, la Regione adotta provvedimenti tesi alla certificazione e al riconoscimento delle imprese e delle produzioni storiche, artistiche e tradizionali, che definiscono requisiti e procedure per l’utilizzo di specifiche denominazioni/marchi/loghi identitari e/o di qualità, in collaborazione con le articolazioni regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



Art. 14

Disposizioni finali


1. Il Regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese - Regolamento attuativo) è abrogato.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti sulla semplificazione amministrativa e, con riferimento ai requisiti professionali, alle specifiche discipline di settore.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.