Anno 2008
Numero 21
Data 29/07/2008
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 124 dell'1 agosto 2008
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Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21

Norme per la rigenerazione urbana



Art. 1

(Finalità e ambiti di applicazione)(1)


1. “1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione urbana in coerenza con il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e con le strategie comunitarie, nazionali, regionali, comunali e intercomunali, finalizzate al miglioramento della qualità degli insediamenti urbani e periurbani, in relazione alle condizioni abitative, socio-economiche e culturali, favorendo il contrasto al consumo di suolo, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei rischi antropici e naturali, l’inclusione e la coesione sociale, l’uso condiviso dei beni pubblici, mediante strumenti elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, anche grazie a concorsi di idee per la componente giuridico economica e di progettazione urbana. (2) 

2. Gli ambiti oggetto degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge sono i contesti individuati all’interno del perimetro urbano della città, totalmente o prevalentemente edificati, periferici o marginali, interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate; i contesti che, in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, si prestano ad una riconversione e riutilizzo, favorendo il contrasto al consumo di suolo in un’ottica di transizione ecologica. (3) 

2 bis. Tutti gli interventi realizzati ai sensi della presente legge sono conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici; gli interventi sono coerenti con gli indirizzi e le direttive e conformi alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del PPTR e, ove previsto, acquisiscono l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 90 delle Norme tecniche di attuazione(NTA) del PPTR o l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle medesime norme.  (4) 



(1) Vedi la l.r. 26/2009, art. 5, comma 1  che così dispone: “1. La Regione Puglia, al fine di favorire l’utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva l’inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), e in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana. Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell’erogazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.”
(2) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(3) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
(4) Comma aggiunto dall'art. 122, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024


Art. 2

Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana (5) 


1. Il Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana (DSRU) definisce gli obiettivi, le strategie e le prestazioni attese per la rigenerazione di ambiti di città o di sistemi urbani e periurbani, caratterizzati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico, che necessitano di un insieme coordinato ed organico di interventi in grado di attivare processi di rigenerazione urbana. I comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti possono definire il DSRU in modalità coordinata con i comuni adiacenti o possono definire congiuntamente un DSRU unico per tutti i comuni interessati.

2. Il DSRU viene definito all’esito di un processo partecipativo coerente con i principi, le definizioni e gli obiettivi definiti dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).

3. I processi partecipativi finalizzati alla definizione del DSRU possono essere sostenuti dalla Regione secondo le modalità previste dall’art. 14 della l.r. n. 28/2017. Nella selezione dei processi partecipativi di cui al presente articolo, la Regione dà priorità alle proposte relative ai DSRU definiti in modalità coordinata o a quelli unici definiti congiuntamente tra comuni adiacenti aventi popolazione non superiore a 15.000 abitanti.

4. Basandosi sull’identificazione e sull’analisi dei problemi di degrado fisico e di disagio abitativo e socio-economico, il DSRU:

a) riconosce ed evidenzia le cause che contribuiscono a determinare i problemi di degrado e le forme di disagio identificate a livello comunale;

b) individua gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità economica ed ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e, in generale, con le strategie, i piani e gli strumenti di programmazione regionale e comunale in materia, economica, sociale, ambientale e di governo del territorio;

c) definisce le strategie che, in ragione delle problematiche evidenziate e dei potenziali scenari evolutivi nel breve, medio e lungo periodo, consentono il perseguimento degli obiettivi individuati. Nella definizione delle strategie sono ritenuti necessari, al fine di garantire la realizzazione e la gestione degli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU:

1) gli strumenti operativi e le misure premiali di natura urbanistico-edilizia ed economico-finanziaria;

2) gli attori;

3) gli strumenti di governance per il partenariato pubblico e privato: regole d’ingaggio, strumenti di selezione, partecipazione, concertazione e cooperazione;

d) individua gli ambiti localizzati in contesti urbani periferici, marginali o comunque interessati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico che, anche in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, necessitano di interventi di rigenerazione urbana;

e) definisce il perimetro urbano della città in cui tali ambiti di rigenerazione sono inclusi;

f) definisce i criteri e gli indicatori per valutare la coerenza degli interventi di rigenerazione urbana negli ambiti individuati, con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU, nonché il valore economico corrispondente da attribuire alle trasformazioni sociali e immateriali, ai fini della valutazione del contributo straordinario, ove dovuto;

g) verifica il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967) all’interno del perimetro urbano.

5. Sulla scorta delle analisi e delle valutazioni relative alle specifiche condizioni degli ambiti da rigenerare individuati ai sensi del comma 4, lettera d) e delle relative dinamiche evolutive, per ciascuno degli ambiti individuati il DSRU indica:

a) il set di obiettivi, individuati ai sensi del comma 4, lettera c), da perseguire nello specifico ambito; tali obiettivi contengono necessariamente almeno una finalità per ciascuna delle quattro dimensioni della rigenerazione urbana: fisica, ambientale, economica e sociale;

b) le strategie definite ai sensi del comma 4, lettera c) ritenute efficaci ai fine del perseguimento del set di obiettivi individuati per lo specifico ambito;

c) i target minimi e i target di qualità riferiti al set di obiettivi individuati per lo specifico ambito. I target minimi costituiscono il livello minimo prestazionale che l’intervento di rigenerazione deve raggiungere affinché possa ritenersi coerente con gli obiettivi di rigenerazione definiti per il contesto. I target di qualità consentono l’accesso agli strumenti operativi indicati in ciascuna strategia, graduati sulla base dei livelli di qualità della rigenerazione;

d) gli eventuali “interventi-guida” ritenuti prioritari ai fini del perseguimento del set di obiettivi di cui alla lettera a), in coerenza con le strategie di cui alla lettera b).

6. Gli “interventi-guida” si fondano su un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze manifestati nel corso del processo partecipativo da cui trae origine il DSRU. Essi comportano necessariamente un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato i problemi di degrado fisico e disagio socio-economico evidenziati che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

a) la riqualificazione dell’ambiente costruito attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale;

b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione, verificando il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968 nel perimetro urbano nel caso di redazione del DSRU, nell’ambito di rigenerazione nel caso del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU);

c) il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. Ciascun “intervento-guida” deve consentire almeno il raggiungimento dei target minimi riferiti al set di obiettivi individuati per lo specifico ambito.

7. La Giunta regionale può approvare una strategia regionale sulla rigenerazione urbana al fine di:

a) definire gli obiettivi prioritari e i target minimi che i Comuni devono perseguire negli interventi di rigenerazione urbana;

b) specificare gli standard qualitativi per la rigenerazione urbana utili ad articolare le misure premiali previste dalla presente legge in ragione del raggiungimento dei target minimi e dei target di qualità;

c) elaborare specifiche linee guida finalizzate alla definizione delle strategie di rigenerazione urbana nei DSRU, con particolare riferimento agli strumenti operativi di cui all’art. 2, co. 4, lett. c. 1) ed agli strumenti di governance di cui all’art. 2, co. 4, lett. c. 3);

d) indicare modalità e tecniche operative per il riconoscimento e l’analisi dei problemi di degrado e delle forme di disagio da evidenziare nel DSRU identificate a livello comunale e per l’analisi dei processi evolutivi dei sistemi urbani;

e) precisare le modalità di svolgimento dei processi partecipativi di cui all’art. 2, co. 2.

8. In assenza della Strategia Regionale sulla Rigenerazione Urbana, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), le misure premiali previste dalla presente legge vanno graduate in ragione dei livelli prestazionali degli interventi di rigenerazione urbana, ossia dei target minimi o di qualità raggiunti, secondo le modalità richiamate negli artt. 7, 7bis, 7ter, 7quater.

9. L’applicazione delle misure premiali previste dalla presente legge, nei limiti definiti dai DSRU, approvati ai sensi dell’art. 3, non costituisce variante urbanistica anche ai fini della corresponsione del contributo straordinario di cui all’articolo 9 della l.r. n. 18/2019.



(5) Articolo così sostituito dall'art. 122, comma 2 della l.r. 42/2024


Art. 3

Procedimento di approvazione del Documento Strategico di Rigenerazione Urbana (6) 


1. La Giunta comunale propone al Consiglio comunale l’adozione della proposta di DSRU redatta in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 a valle del processo partecipativo di cui al comma 2 dell’articolo 2, avviato dal comune, anche su sollecitazione di privati, sulla scorta degli indirizzi operativi definiti dalla giunta. La proposta di DSRU è corredata dagli elaborati necessari all’avvio contestuale della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) il cui parere motivato è rilasciato nei termini previsti dalle vigenti norme.

2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di DSRU entro trenta giorni dal ricevimento. La proposta di DSRU adottata dal Consiglio comunale è depositata presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito istituzionale del comune. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

3. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al DSRU, anche ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), entro trenta giorni dalla data del deposito.

4. Il Consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 3 e decide in ordine alle stesse, adeguando il DSRU alle osservazioni accolte.

5. Il sindaco, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di adozione della proposta del DSRU, promuove una conferenza di servizi, ai sensi della l. n. 241/1990, alla quale partecipano i rappresentati delle amministrazioni regionali, metropolitane e provinciali titolari di strategie, piani, programmi e politiche pubbliche in materia: economica, sociale, ambientale e di governo del territorio, nonché un rappresentante del Ministero della Cultura per gli aspetti di competenza in materia paesaggistica, al fine di attestare la coerenza del DSRU con le strategie, i piani, i programmi e le politiche di rispettiva competenza, ovvero definire congiuntamente, nel rispetto del principio di copianificazione, le eventuali modifiche necessarie ai fini dell’attestazione di coerenza. La mancata convocazione della conferenza di servizi nei termini indicati comporta l’automatica archiviazione della proposta di DSRU.

6. La conferenza di servizi, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’avvio dei lavori, assume le proprie determinazioni ai fini della coerenza del DSRU con le strategie, i piani, i programmi e le politiche regionali, metropolitane e provinciali in materia: economica, sociale, ambientale e di governo del territorio, rappresentando gli eventuali motivi ostativi all’attestazione di coerenza. Il DSRU non può ritenersi coerente e, pertanto, non può essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale, se non supera i motivi ostativi evidenziati dalla conferenza di servizi.

7. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, previo adeguamento del DSRU alle decisioni assunte dalla stessa, approva definitivamente il DSRU.

8. Ove il DSRU comporti variante allo strumento urbanistico generale vigente: Piano Urbanistico Generale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio); Piano Regolatore Generale, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio); Programma di Fabbricazione, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, previo adeguamento alle decisioni assunte dalla stessa, il DSRU è approvato definitivamente dalla Giunta Regionale.

9. La deliberazione di approvazione del DSRU è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP).

10. Il DSRU acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP.

11. Le varianti al DSRU sono approvate con la medesima procedura prevista per l’approvazione del DSRU. 



(6) Articolo così sostituito dall'art. 122, comma 3 della l.r. 42/2024


Art. 4

Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (7) 


1. L’attuazione della strategia di rigenerazione urbana delineata nel DSRU è affidata ai PIRU, che realizzano gli obiettivi individuati per ciascun ambito nel DSRU in coerenza e in conformità con lo stesso, attuando in via prioritaria, ove individuati, gli “interventi-guida” di cui all’articolo 2, comma 6. A prescindere dalla presenza di interventi-guida, gli interventi di rigenerazione urbana da realizzare nell’ambito dei PIRU sono quelli definiti per gli “interventi-guida” all’art. 2, co. 6, lett. a), b), c) e d).

2. Ciascun PIRU interessa uno o più ambiti individuati ai sensi dell’art. 2, co. 4, lett. d), anche in modo parziale, e consente almeno il raggiungimento dei target minimi riferiti al set di obiettivi individuati per gli ambiti interessati.

3. Al fine di verificare la coerenza con il DSRU, il PIRU:

a) individua le parti degli ambiti, o anche interi ambiti, di cui all’art. 2, co. 4, lett. d), oggetto degli interventi di rigenerazione urbana;

b) evidenzia i problemi di degrado e le forme di disagio presenti che gli interventi di rigenerazione previsti concorrono a mitigare;

c) dichiara gli obiettivi perseguibili tra quelli contenuti nel set di obiettivi di cui all’art. 2, co. 5, lett. a), evidenziando il livello prestazionale del PIRU attraverso il richiamo dei target raggiungibili, minimi o di qualità, in ragione degli interventi previsti;

d) richiama le strategie di cui all’art. 2, co. 5, lett. b) che ritiene opportuno utilizzare al fine di perseguire gli obiettivi dichiarati, specificando in particolare, tra quelli richiamati nel DSRU:

1) gli strumenti operativi e le misure premiali di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 1);

2) gli attori di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 2);

3) gli strumenti di governance per il partenariato pubblico-privato di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 3);

4. Il PIRU è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

a) l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

c) il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968 nell’ambito di rigenerazione oggetto del PIRU;

d) la verifica delle aree impermeabilizzate e degli spazi verdi urbani nelle zone di ecosistemi urbani prima e dopo la proposta di PIRU incentivando l’incremento di tali superfici, anche con riferimento al Regolamento (UE) 2024/1991, in modo da dimostrare il miglioramento dell’ecosistema urbano con la realizzazione del PIRU;

e) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l’esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;

f) l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;

g) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

h) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

i) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

j) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;

k) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste. 



(7) Articolo così sostituito dall'art. 122, comma 4 della l.r. 42/2024


Art. 5

Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana (8) 


1. I PIRU si configurano come piani esecutivi del DSRU e possono essere proposti:

a) dal Comune;

b) dai proprietari rappresentanti, in base alla superficie catastale, di almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la competente struttura comunale effettua una valutazione preliminare del PIRU al fine di verificare la completezza documentale in relazione ai contenuti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 4 e di valutare se la stessa risulti coerente e conforme con il DSRU.

3. Ove ritenuta coerente e conforme con il DSRU, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di PIRU viene adottata dalla Giunta comunale. La proposta di PIRU adottata viene depositata presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito istituzionale comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

4. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PIRU, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

5. La Giunta comunale, entro i successivi venti giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 4 e si pronuncia in merito alle stesse.

6. Una volta adeguata la proposta di PIRU alle osservazioni accolte, il Sindaco promuove una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di assenso, comunque denominati.

7. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 6, la Giunta comunale approva in via definitiva il PIRU.

8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul BURP.

9. Il PIRU acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP.

10. Nel caso in cui, all’esito della verifica di coerenza di cui al comma 3, il PIRU non risulti coerente o conforme con il DSRU, la sua approvazione avviene secondo le modalità definite dall’articolo 3 della presente legge e costituisce variante al DSRU. 



(8) Articolo così sostituito dall'art. 122, comma 5 della l.r. 42/2024


Art. 6

[(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana in variante agli strumenti urbanistici generali comunali)] (9) 


[1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Il sindaco, dopo l’adozione del programma integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per lacquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.

3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell’iter del programma mediante l’approvazione dell’accordo di programma.

4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.

5. L’effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l’affissione di un avviso allalbo pretorio con l’annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, il sindaco del comune interessato chiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell’accordo.

9. L’accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l’adozione della deliberazione consiliare di ratifica delladesione del sindaco allaccordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo.]



(9) Articolo abrogato dall'art. 122, comma 6 della l.r. 42/2024


Art. 7

(Incentivi)



1. L’inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana e la previsione di programmi intercomunali sono criteri di valutazione assunti dalla Regione nell’erogazione di finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.

[2. Non costituisce variante ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti l’approvazione di programmi integrati di rigenerazione urbana che comportino:

a)      adeguamento e/o rettifica di limitata entità del perimetro delle aree assoggettate a piani urbanistici esecutivi dovuti alla maggiore scala di rappresentazione grafica;

b)      modifiche del perimetro di comparti o unità di minimo intervento stabiliti dagli strumenti urbanistici generali.(10) 

3. I comuni possono prevedere la riduzione da un minimo del 20 per cento, in caso di raggiungimento del target minimo, ad un massimo del 80 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità, dell’imposta municipale unica (IMU), o di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, graduando gli stessi allo scopo di favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale e insediamenti sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale. (11) 

4. In aggiunta agli incentivi di cui al comma 3, per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell’ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica:

a)        mutamenti di destinazione d’uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all’edilizia residenziale sociale;

b)      incrementi fino al 10 per cento, in caso di raggiungimento del target minimo o fino al 30 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità, della capacità insediativa residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali vigenti riservati a interventi di edilizia residenziale sociale. (12) 

5. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.




(10) Comma abrogato dall'art. 122, comma 7 della l.r. 42/2024
(11) Comma così modificato dall'art. 122, comma 7 della l.r. 42/2024
(12) Lettera sostituita dall'art. 122, comma 7 della l.r. 42/2024


7 bis

Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative volumetrie.   (13) (14) 


1. I comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, i PIRU(16)   prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento , in caso di raggiungimento del target mimino, o del 60 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità,(•)  di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni: 

a) ledificio da demolire deve essere collocato allinterno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma 6;

b) linteressato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione delledificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza delledificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dellinteressato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e linteressato;

e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni duso omogenee, secondo la classificazione di cui allarticolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici, a quelle delledificio demolito;

f) la destinazione duso dellimmobile ricostruito deve essere omogenea a quella delledificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per labitare sostenibile). A tal fine, ledificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. n. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui allarticolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.(15) 

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al 45 per cento , in caso di raggiungimento del target mimino, o del 70 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità,  (17) della volumetria preesistente qualora lintervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nellipotesi di interventi che interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per una quota minima pari al 30 per cento   (18) della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente soddisfare le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g). (19) 

5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R. n. 13/2008 e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui ledificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) all’interno elle aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici, di cui all’articolo 38 della NTA del PPTR; (20) 

c) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

d) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria);

e) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide dimportanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

a) ubicati allinterno delle zone territoriali omogenee A) di cui allarticolo 2 del D.M. n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

c) inclusi nellelenco di cui allarticolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

d) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte. II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. . Il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2 e 3 all’interno dei PIRU coerenti e conformi con il DSRU non comporta l’approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti. (21) 

[8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di interventi demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria è subordinata allapplicazione del procedimento di cui al comma 10 dellarticolo 16 della L.R. n. 20/2001; la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di demolizione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.(22) 

[9. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 4, possono essere autorizzati dal comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale si applica il procedimento disciplinato dallarticolo 6.».(23) 



(•) Parole aggiunte dall'art. 122, comma 8, lett. b) della l.r. 42/2024
(13) Articolo aggiunto dall'art. 9 , della l.r. 14/2009
(14) Rubrica così modificata dalla l.r.  21/2011, art. 8
(15) Parole sostituite dall'art. 3, della l.r.  48/2017
(16) Parole sostituite dall'art. 122, comma 8, lett. a) della l.r. 42/2024
(17) Parole aggiunte dall'art. 122, comma 8, lett. c) della l.r. 42/2024
(18) Parole sostituite dall'art. 122, comma 8, lett. d) della l.r. 42/2024
(19) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 8, lett. e) della l.r. 42/2024
(20) Lettera così sostituita dall'art. 122, comma 8, lett. f) della l.r. 42/2024
(21) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 8, lett. g) della l.r. 42/2024
(22) Comma abrogato dall'art. 122, comma 8, lett. h) della l.r. 42/2024
(23) Comma abrogato dall'art. 122, comma 8, lett. i) della l.r. 42/2024


7 ter

 Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali (24)


1.    Per favorire interventi di riqualificazione degli ambiti individuati nel DSRU, i comuni possono consentire la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.(25) 

2.    Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 35 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o 55 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità,  (26) della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)    gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere ubicati all’interno dei centri abitati;

b)    la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis della presente legge;

c)    la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;

d)    la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;

e)    ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine, l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;

f)     ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l’interessato;

g)    la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell’edificio demolito;

h)    la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla l.r. 13/2008. Atal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

3.  Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 50 per cento, nel caso di raggiungimento del target mimino, o del 70 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria dell’edificio esistente:

a) di un ulteriore 5 per cento, nel caso di edificio ricostruito destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima pari al 30 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune;

b) di un ulteriore 5 per cento nel caso di edificio ricostruito con almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile) e la certificazione prevista dall’articolo 9 della stessa legge conseguita prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, prevista dall’articolo 24 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia del 6 giugno 2001, n. 380;

c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito all’esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio). (27) 



(24) Art. aggiunto dalla l.r. 21/2011, art. 8
(25) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 9, lett. a) della l.r. 42/2024
(26) Parole sostituite dall'art. 122, comma 9, lett. b) della l.r. 42/2024
(27) Comma così sostituito dall'art. 122, comma 9, lett. c) della l.r. 42/2024


7 quater

Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali (28) (29) 


 1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici in aree urbane degradate, la riqualificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili, i comuni individuano all’interno del DSRU gli ambiti del territorio comunale ove è consentita:

a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente realizzati o dotati di sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;

b) la rimozione di singoli edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o dotati di sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, qualunque sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio da delocalizzare è ubicato. Tali ambiti non possono riguardare zone omogenee D, previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, in cui sono presenti aziende in attività, o zone omogenee D e F, non interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell’assenza di interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente.”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 15 per cento, nel caso di raggiungimento del target mimino, o del 30 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7bis;

b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;

c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione nel caso di edificio ubicato in aree non destinate ad attività produttive, oppure in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;

d) nel caso di delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal fine l’interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;

e) nel caso di delocalizzazione, la ricostruzione avviene successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;

f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito è omogenea o assimilabile a quella dell’edificio demolito;

g) l’edificio ricostruito è in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o del 40 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria dell’edificio esistente:

a) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;

b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito realizzato a esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della lr n. 14/2008 .

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o al 50 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della premialità massima complessivamente ottenibile.




(28) Art. aggiunto dalla l.r. 21/2011, art. 9
(29) Articolo sostituito dall'art. 122, comma 10 della l.r. 42/2024


7 quinquies

Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici(30) 


1.    Ai fini della presente legge:

a)    per centro abitato si intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 come perimetrate dallo strumento urbanistico generale vigente, quale che sia la loro nomenclatura;

b)    per edificio si intende l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;

c)    per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;

d)    per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.

2.    La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio demolito.

[3.    Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 e previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater.  Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni,  arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.(32) 

4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.(31) 

5.    La ricostruzione, nella medesima area o previa delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, delle norme relative al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema.

6.    Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008.

[7.    Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l’eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 6.(33) 

8.    Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della SCIA(34)   o dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire.

9.    Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).”.



(30) Art. aggiunto dalla l.r. 21/2011, art. 9.
(31) Comma sostituito dall'art. 3, l.r. 48/2017
(32) Comma abrogato dall'art. 122, comma 11, lett. a) della l.r. 42/2024
(33) Comma abrogato dall'art. 122, comma 11, lett. b) della l.r. 42/2024
(34) Parola sostituita dall'art. 122, comma 11, lett. c) della l.r. 42/2024


Art. 7 sexies

Disposizioni transitorie (35) 


1. Le procedure di approvazione dei DPRU e dei PIRU non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, vengono concluse ai sensi della disciplina previgente, fatta salva la possibilità di espressa rinuncia in favore della nuova disciplina.

2. L’attuazione dei DPRU già vigenti alla data di approvazione della presente legge avviene secondo le procedure definite dalla disciplina previgente.

3. I comuni già dotati di DPRU hanno comunque la facoltà di adeguare il proprio documento ai contenuti previsti dall’articolo 2 secondo le procedure previste dall’articolo 3 della presente legge. In tal caso, l’attuazione del DPRU avviene secondo la disciplina dettata dalla presente legge.



(35) Articolo aggiunto dall'art. 122, comma 12 della l.r. 42/2024