Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)



INDICE

INDICE


TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1 Spesa a carattere pluriennale

Art. 2 Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021- 2027

Art. 3 Rinnovo autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 3 della l.r. 37/2023 e dall’articolo 4 della l.r. 39/2024

Art. 4 Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia di igiene e sanità

Art. 5 Tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse.

Art. 6 Disposizioni per la costituzione dell’Ente Autonomo Ospedaliero Giovanni XXIII

Art. 7 Interpretazione e modifiche alla l.r. 9/2017

Art. 8 Progetto pilota sperimentale per il miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero

Art. 9 Misure in materia di mobilità sanitaria

Art. 10 Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/2012

Art. 11 Modifiche alla l.r. 6/2023

Art. 12 Modifica alla l.r. 59/2017

Art. 13 Promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili

Art. 14 Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2023

Art. 15 Modifica alla l.r. 28/2024

Art. 16 Modifica alla l.r. 48/1975

Art. 17 Modifiche agli articoli 52 e 53 della l.r. 24/2015

Art. 18 Modifiche alla l.r. 31/2008

Art. 19 Modifiche alla l.r. 30/2021

Art. 20 Funzioni di polizia idraulica

Art. 21 Valorizzazione e fruizione della fontana monumentale di Santa Maria di Leuca

Art. 22 Disposizioni per l’ampliamento delle attività della fondazione Notte della Taranta e Dal Salento ad Aquileia

Art. 23 Programma di apprendimento prescolare della lingua inglese

Art. 24 Sostegno alla sperimentazione delle comunità formative

Art. 25 Sostegno a nuove iniziative di impresa

Art. 26 Modifica alla l.r. 17/2015

Art. 27 Modifica all’articolo 11 della l.r. 24/2012

Art. 28 Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alla l.r. 22/2013

Art. 29 Progetto di formazione e sensibilizzazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nel nuovo ospedale di San Cataldo

Art. 30 Laboratorio di teatro terapia, fotografia e videoripresa

Art. 31 Osservatorio georischi

Art. 32 Contributo straordinario per l’istituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il fischietto di Rutigliano

Art. 33 Istituzione del cine market voucher Puglia

Art. 34 Integrazione regionale al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Art. 35 Supporto alle attività del Sea turtle clinic

Art. 36 Sostegno al progetto di impianto di un vigneto e un oliveto e realizzazione di linee guida e orientamento sul territorio

Art. 37 Sostegno al progetto pilota la scuola del contadino

Art. 38 Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di Civitate

Art. 39 Riqualificazione urbana di San Marco in Lamis

Art. 40 Norme in materia di preservazione della fertilità per fini sociali

Art. 41 Contributo straordinario per interventi di riqualificazione naturalistica del lago di Sassano

Art. 42 Iniziative per il Giubileo 2025

Art. 43 Contributo straordinario per la tutela e promozione della blue economy nello spazio costiero del litorale jonico tarantino

Art. 44 Contributo straordinario per la tutela e sicurezza del lavoro

Art. 45 Contributo straordinario per il sostegno per la promozione dell’igiene orale

Art. 46 Contributo straordinario per l’incentivo alla cultura della legalità e dell’antimafia

Art. 47 Contributo straordinario per il Museo civico di paleontologia e dell’uomo di Lizzano

Art. 48 Contributo straordinario per la prevenzione antincendio nel territorio di Pulsano

Art. 49 Contributo straordinario per l’adeguamento informatico e strutturale della sede municipale del Comune di Roccaforzata

Art. 50 Contributo straordinario alla diocesi di Castellaneta per restauro dipinti

Art. 51 Contributo straordinario per l’UIM ABP aquabike class pro world championship grand prix of Regione Puglia

Art. 52 Contributo straordinario al Parco naturale regionale “Costa Ripagnola”

Art. 53 Contributo straordinario per l’intervento di recupero e restauro presso il convento di Maria Santissima della croce di Francavilla Fontana

Art. 54 Contributo straordinario per il sostegno all’organizzazione del festival internazionale degli aquiloni

Art. 55 Istituzione del corso di laurea in medicina e ingegneria biomedica presso l’Università del Salento

Art. 56 Istituzione di corsi di laurea in logopedia e terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso la Facoltà di Medicina di Taranto

Art. 57 Contributo per le unità di psicologia scolastica

Art. 58 Potenziamento azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Art. 59 Contributo straordinario per la manifestazione “Il mio nome è Odisseo”

Art. 60 Contributo straordinario per il progetto Pineta in Contrada “Marinella” all’interno del SIC “Pineta dell’Arco Ionico” nel Comune di Ginosa

Art. 61 Contributo straordinario per la valorizzazione delle tradizioni “Vivi il borgo – Briganti in festa” e “San Giovanni u Jacc” di Celenza Valfortore

Art. 62 Contributo straordinario per la ristrutturazione antiquarium comunale e archivio storico di Celenza Valfortore

Art. 63 Contributi straordinari per iniziative culturali, sociali e solidali

Art. 64 Contributo straordinario all’associazione “5 Porte storiche Città di Lucera”

Art. 65 Contributo straordinario al programma “Poggio d’Estate 2025” di Poggio Imperiale

Art. 66 Contributo straordinario alle attività culturali e storiche dell’Autoclub Storico Dauno

Art. 67 Contributo straordinario alle attività dell’associazione “ODV Le ragioni del cuore”

Art. 68 Interventi di contrasto alla povertà educativa mediante la promozione dello sport

Art. 69 Contributo straordinario per la valorizzazione del sentiero via dei Piloni nell’ambito dei Cammini della via Sveva

Art. 70 Misure per il welfare aziendale in agricoltura

Art. 71 Contributo straordinario per il sostegno alle attività di taxi sociale

Art. 72 Contributo straordinario per l’evento teatrale “Ab Origine” nel Comune di Castellana Grotte

Art. 73 Contributo straordinario per la realizzazione della seconda edizione del Festival del Levante

Art. 74 Contributo straordinario per eventi destinati alla promozione del rispetto per l’ambiente nel Comune di Gioia del Colle

Art. 75 Contributo straordinario per la valorizzazione del patrimonio rupestre del Comune di Laterza

Art. 76 Sostegno ai comuni che hanno adottato i PEBA nell’attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 77 Scuola di alta formazione antimafia sociale

Art. 78 Contributo straordinario per il miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini

Art. 79 Contributo straordinario per il potenziamento dell’apparato comunale di primo intervento antincendio del Comune di Maruggio

Art. 80 Contributo straordinario per il centro pilota sperimentale Semi di innovazione: Gravina e il Futuro delle Colture Tradizionali

Art. 81 Contributo straordinario per la valorizzazione delle tradizioni murgiane

Art. 82 Contributo straordinario al Comune di Acquaviva delle Fonti per la costruzione del canile comunale

Art. 83 Contributo straordinario “Sagra de Lu Noce”, Pro Loco “Farnese” di Nociglia

Art. 84 Contributo straordinario festa patronale San Rocco Confessore

Art. 85 Contributo straordinario per il Festival MOLFEST

Art. 86 Scuola d’amore. Educazione all’affettività e all’emotività.

Art. 87 Contributo straordinario per la memoria storica e valorizzazione del territorio di Copertino

Art. 88 Contributo straordinario per la tutela del patrimonio archeologico, memoria storica e valorizzazione dei territori. Parco archeologico di Muro Tenente.

Art. 89 Contributo straordinario per la memoria storica del territorio di Mesagne.

Art. 90 Contributo straordinario per la Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi professor Michele Melillo

Art. 91 Contributo straordinario per FRU – Festival delle Radio Universitarie

Art. 92 Contributo straordinario per gli scavi archeologici dell’antica città di Siponto

Art. 93 Contributo straordinario per rimozione ecoballe arenile di Siponto

Art. 94 Contributo straordinario al Comune di Spinazzola per apertura ambulatorio di medicina generale

Art. 95 Contributo straordinario per la partecipazione della Regione all’Associazione di Promozione Sociale – E.T.S. Giovanissimi del Salento

Art. 96 Piantumazione di alberi e piante autoctone per la rigenerazione urbana

Art. 97 Aree giochi per la rigenerazione urbana

Art. 98 Promozione della realtà virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie

Art. 99 Contributo straordinario per il sostegno al progetto pilota la cura è in tavola, assistenza nutrizionistica per pazienti con carcinoma mammario

Art. 100 Modifiche alla l.r. 19/1997

Art. 101 Modifiche alla l.r. 15/2007

Art. 102 Modifiche alla l.r. 30/2020

Art. 103 Modifiche alla l.r. 11/1999

Art. 104 Modifiche alla l.r. 23/2007

Art. 105 Modifica alla l.r. 20/2012

Art. 106 Modifica all’articolo 16 della l.r. 24/2015

Art. 107 Modifiche alla l.r. 14/2004

Art. 108 Trasferimento della gestione relativa agli acquedotti rurali ad Acquedotto pugliese s.p.a.

Art. 109 Modifica alla l.r. 32/2022

Art. 110 Modifica all’articolo 26 della l.r. 1/2023

Art. 111 Modifica alla l.r. 18/2007

Art. 112 Modifiche alla l.r. 15/2004

Art. 113 Modifiche alla l.r. 4/2007

Art. 114 Modifiche alla l.r. 6/1999

Art. 115 Modifiche alla l.r. 3/2010

Art. 116 Modifiche alla l.r. 1/2002

Art. 117 Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento Alimentare

Art. 118 Modifiche all’articolo 10 della l.r. 29/2018

Art. 119 Modifica all’articolo 7 della l. r. 15/2021

Art. 120 Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della l.r. 20/2001

Art. 121 Modifiche alla l.r. 22/2014

Art. 122 Modifiche alla l.r. 21/2008

Art. 123 Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della l.r. n. 8/2015

Art. 124 Modifica alla l.r. 37/2023

Art. 125 Modifica al r.r. 9/2022

Art. 126 Implementazione del sostegno ai pazienti affetti da IDP e alle famiglie

Art. 127 Modifica alla l. r. 31/2023

Art. 128 Modifica all’articolo 14 della l. r. 24/2012

Art. 129 Piano straordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare

Art. 130 Disposizioni per la diagnosi precoce dell’autismo

Art. 131 Modifiche alla l.r. 51/2021

Art. 132 Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016

Art. 133 Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

Art. 134 Modifiche alla l.r. 14/1985

Art. 135 Modifiche alla l.r. 24/1996

Art. 136 Disposizioni in materia di TAC

Art. 137 Modifiche alla l.r. 16/1996

Art. 138 Modifiche alla l.r. 8/2017

Art. 139 Contributo straordinario per la promozione di eventi culturali e naturalistici nel Comune di Martina Franca

Art. 140 Modifiche alla l.r. 34/1980 

Art. 141 Contributo straordinario per il Festival di chitarra città di Manfredonia

Art. 142 Contributo straordinario per il Mònde - festa del cinema sui cammini

Art. 143 Sostegno ai comuni per il miglioramento della qualità dell’aria

Art. 144 Contributo straordinario per la festa della Madonna della Stella

Art. 145 Contributo straordinario per la sagra da far’nedd e dei sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino

Art. 146 Contributo straordinario per la valorizzazione e promozione del dolce “sospiro”

Art. 147 Contributo straordinario in favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile APS

Art. 148 Contributo straordinario per la promozione del benessere degli animali di affezione

Art. 149 Modifiche alla l.r. 2/2023

Art. 150 Contributo straordinario per la campagna di scavi archeologici all’interno della fortezza svevo angioina

Art. 151 Modifiche alla l.r. 18/2002

Art. 152 Attività di stoccaggio e utilizzazione delle acque dei frantoi oleari

Art. 153 Contributo straordinario per la valorizzazione dell’antica via Barsentana

Art. 154 Creatività urbana e competenze professionali

Art. 155 Modifiche al r.r. 5/2021

Art. 156 Promozione della ricerca sanitaria nelle ASL pugliesi

Art. 157 Strutture connesse alla balneazione

Art. 158 Accesso al Sistema CIFRA

Art. 159 Contributo straordinario per la messa in sicurezza della base scout di Carmiano

Art. 160 Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese

Art. 161 Contributo straordinario per messa in sicurezza e impianto di pubblica illuminazione Comune di Melendugno

Art. 162 Contributo straordinario a sostegno dei Comuni titolari del riconoscimento di “Città del Tartufo”

Art. 163 Contributo straordinario per studi di teologia del femminile negli affreschi della chiesa di Santo Stefano di Soleto

Art. 164 Sostegno all’organizzazione di eventi sportivi di corsa dilettantistica

Art. 165 Finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto G. Lisa di Foggia

Art. 166 Contributo straordinario aggiuntivo per il Carnevale di Putignano

Art. 167 Misure finanziarie a sostegno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia a Taranto

Art. 168 Contributo straordinario per l’accreditamento di un Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport”

Art. 169 Contributo straordinario per la rievocazione della Battaglia del XI Secolo

Art. 170 Contributo straordinario per la promozione, sviluppo e diffusione della cultura ad opera dell’Orchestra della Magna Grecia di Taranto

Art. 171 Alberi per il futuro

Art. 172 Interventi in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici

Art. 173 Contributo straordinario per la riqualificazione del teatro comunale di Crispiano

Art. 174 Contributo straordinario per il progetto “Prossimo negozio”

Art. 175 Prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche

Art. 176 Norme in materia di Presidenti delle Commissioni speciali, d’indagine o d’inchiesta

Art. 177 Contributo straordinario per i festeggiamenti in onore della Madonna della Madia di Monopoli

Art. 178 Interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 27/2024 e proroga delle graduatorie in scadenza anno 2025

Art. 179 Servizi di sharing mobility

Art. 180 Progetti di vita indipendente e di inclusione lavorativa per cittadini pugliesi in situazione di fragilità permanente  

Art. 181 Contributo straordinario al Comune di Galatina per promuovere la cultura immateriale legata al fenomeno del tarantismo

Art. 182 Contributo straordinario per la cavalcata di Sant’Oronzo di Ostuni

Art. 183 Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque

Art. 184 Contributo straordinario per l’albergo diurno del comune di Gravina in Puglia

Art. 185 Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico

Art. 186 Modifica all’articolo 7 bis della l.r. 53/2017

Art. 187 Istituzione dell’Ufficio della difesa civica

Art. 188 Contributo straordinario per la riqualificazione del campo da calcio della Parrocchia Angeli Custodi del rione Tamburi di Taranto

Art. 189 Contributo straordinario per il Festival della Filosofia nella Terra di Archita

Art. 190 Contributo straordinario per la riqualificazione e valorizzazione dell’area del fiume Galeso

Art. 191 Contributo straordinario per la manifestazione sportiva “Il Palio di Taranto”

Art. 192 Contributo straordinario per interventi nel parco comunale “Cimino” di Taranto

Art. 193 Contributo straordinario in favore del Comune di Sava per interventi in materia di reflui

Art. 194 Contributi straordinari per il potenziamento di Masseria Russoli ai fini dei progetti terapeutici per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico

Art. 195 Contributo straordinario per finanziare la rotatoria alle Colonne Grassi presso il Comune di Martina Franca

Art. 196 Contributo straordinario per l’evento contro la violenza sulle donne

Art. 197 Contributo straordinario destinato agli ambulatori integrati di celiachia del Policlinico di Bari

Art. 198 Progetto sperimentale diagnosi precoce per il carcinoma della prostata

Art. 199 Applicazione dell’articolo 14 del d.p.r. 380/2001

Art. 200 Norma interpretativa sul PRGRU e PRGRS

Art. 201 Produzione centralizzata di radiofarmaci per terapia metabolica

Art. 202 Modifica alla all’articolo 11 l.r. 29/2024

Art. 203 Intervento straordinario di test e sistemi di alert su tratte ferroviarie del Gargano

Art. 204 Contributi straordinari in favore delle scuole paritarie

Art. 205 Contributo straordinario per la valorizzazione del Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Motta Montecorvino

Art. 206 Contributo straordinario per il restauro e la messa in sicurezza del Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia

Art. 207 Contributo straordinario per la ASP di Terra Jonica

Art. 208 Criteri localizzativi del PRGRU e del PRGRS

Art. 209 Modifica alla l.r. 18/2002

Art. 210 Finanziamento l. r. 9/2018

Art. 211 Disposizioni per sostenere la candidatura di San Giovanni Rotondo nella lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale Culturale dell’UNESCO

Art. 212 Finanziamento l.r.13/2017

Art. 213 Finanziamento l.r. 14/2020

Art. 214 Modifiche alla l.r. 17/2023

Art. 215 Assegnazione temporanea del personale di ruolo dell’ARESS all’Assessorato alla Sanità, al Benessere Animale e allo Sport per tutti

Art. 216 Contributo straordinario alla Festa della Calata dei Magi Parrocchia Regina Pacis nel Comune di Taranto

Art. 217 Disposizioni in materia di CRAP

Art. 218 Modifiche alla l. r. 37/2011

Art. 219 Modifiche alla l.r. 2/2005

Art. 220 Contributo straordinaria alla Notte Bianca di Poggiardo

Art. 221 Modifiche alla l.r. 23/2024

Art. 222 Utilizzo degli avanzi dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali per progetti sperimentali di natura socio sanitaria

Art. 223 Contributo straordinario per la realizzazione del progetto “Le orecchiette che vorrei”

Art. 224 Contributo straordinario per il restauro dell’obelisco di san Vito Martire in San Vito dei Normanni

Art. 225 Contributo straordinario per l’evento “La Piazza” di Ceglie Messapica

Art. 226 Contributo straordinario per la palestra dell’ex Istituto via Tatulli del Comune di Erchie

Art. 227 Contributo straordinario per il festival “Un sogno per volare”

Art. 228 Contributo straordinario per l’evento “Penne Libere Festival”

Art. 229 Contributo per l’attuazione della l.r. 15/2022

Art. 230 Contributo per l’attuazione della l.r. 8/2024

Art. 231 Contributo per l’attuazione della l.r. 17/2024

Art. 232 Contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia S.p.A.

Art. 233 Modifica alla l.r. 23/2022

Art. 234 Contributo straordinario per San Marké Fest – Il festival delle radici

Art. 235 Contributo straordinario per una rotatoria nel Comune di Porto Cesario

Art. 236 Contributo straordinario per la manutenzione straordinaria quartiere fieristico di Miggiano

Art. 237 Interventi a sostegno delle attività di pesca e protezione della fauna marina

Art. 238 Oneri istruttori l.r.26/2022

Art. 239 Oneri istruttori per l’avvio procedimenti di Autorizzazione Unica

Art. 240 Modifiche all’art. 26 della l.r. 39/2024

Art. 241 Modifiche alla l.r. 14/2024

Art. 242 Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 243 Norma di rinvio

Art. 244 Entrata in vigore 




TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.


Art. 2

Cofinanziamento regionale dei Programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027


1.  Al fine di concorrere al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2004), il ricorso all’indebitamento entro il limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. L’indebitamento di cui al comma 1 del presente articolo è contratto, previa deliberazione della Giunta regionale in relazione alle effettive necessità di cofinanziamento, attraverso uno o più prestiti per una durata massima di ammortamento di anni venti e a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, da sottoscrivere con istituto finanziatore individuato sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

3. Alla contabilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, mediante assegnazione di una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in parte entrata al titolo 6, tipologia 300 e in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell’ambito dei fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2025 e in termini di competenza per gli anni 2026 e 2027.

4. La Giunta regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte dell’Unione europea o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata a apportare le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, per adeguare glistanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari.

6. Alla copertura degli oneri derivanti della contrazione dei prestiti di cui al presente articolo, valutati in euro 3,7 milioni nel 2026 e euro 7,4 milioni nel 2027, si provvede mediante stanziamento nel bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 rispettivamente, in termini di competenza, di euro 2,1 milioni nell’anno 2026 ed euro 4,1 milioni nell’anno 2027, alla missione 50, programma 1, titolo 1 per quanto attiene alla quota interessi e di euro 1,6 milioni nell’anno 2026 e 3,3 milioni nell’anno 2027 alla missione 50, programma 2, titolo 4 per quanto attiene alla quota capitale. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.




Art. 3

Rinnovo autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 3 della l.r. 37/2023 e dall’articolo 4 della l.r. 39/2024


1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’esercizio 2025 il ricorso all’indebitamento, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del presunto disavanzo di amministrazione determinato in euro 149.201.110,89, derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2025, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024. Il suddetto disavanzo di euro 149.201.110,89 rinviene per euro 104.201.110,89 dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2024) e per euro 45 milioni dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 4, della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026).

2. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 149.201.110,89 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300 e in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all’apposita voce denominata “Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

3. I mutui di cui al comma 1 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d.lgs. 118/2011, per una durata massima di ammortamento di anni trenta per l’importo di euro 101.201.110,89 e di anni quindici per l’importo di euro 48 milioni a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro 10,55 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2026, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2025- 2027, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 




Art. 4

Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia di igiene e sanità


1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le tariffe di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) sono incrementate del 50 per cento. Le medesime tariffe sono rideterminate con cadenza triennale a partire dal 1° gennaio 2029 sulla base dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo mese disponibile.

2. Con provvedimento amministrativo del dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente sono calcolate con arrotondamento all’unità e approvate le tariffe di cui al comma 1, dandone evidenza ai soggetti tenuti al pagamento.




Art. 5

Tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca


1. Le tariffe di cui ai numeri d’ordine 5 e 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali caccia e pesca allegata alla l.r. 31/2001, sono soppresse.

2. La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall’articolo 50 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio).

3. La disciplina delle tasse di concessione in materia di pesca nelle acque interne è così stabilita:

a) euro 87,00 per la licenza di tipo A, pesca professionale riservata ai pescatori di mestiere;

b) euro 45,00 per la licenza di tipo B, pesca dilettantistica/sportiva;

c) euro 17,00 per la licenza di tipo D, pesca dilettantistica per gli stranieri in soggiorno nel territorio della repubblica italiana.

4. Le licenze di tipo A e B hanno durata di 5 anni dalla data di rilascio, mentre la licenza di tipo D ha validità 3 mesi.

5. Per esercitare l’attività, il pescatore è tenuto ad effettuare il pagamento annuale della tassa di concessione regionale. Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.

6. Ogni anno il detentore della licenza deve inviare copia del versamento alla sezione regionale competente al fine di aggiornare la validità dell’elenco del registro delle licenze. Entro il 31 dicembre di ogni anno la sezione competente provvede mediante atto amministrativo a fornire il suddetto elenco alle autorità 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE





CAPO 1

Disposizioni di rilievo finanziario





Art. 6

Disposizioni per la costituzione dell’Ente autonomo ospedaliero Giovanni XXIII


1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e nelle more della costituzione in ente ospedaliero autonomo con capacità attrattiva extra-regionale, è autorizzato il trasferimento in via transitoria delle unità operative riferite alle discipline ospedaliere del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, all’Azienda sanitaria locale di Bari, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera d), sub lettera a), del regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 (Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017), garantendo, ove necessario, e a mezzo di protocolli d’intesa previsti dall’ordinamento, il permanere delle attività di didattica e ricerca svolte, ovvero protocolli d’intesa per garantire il mantenimento degli inscrivibili ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione.

2. Le Unità operative a direzione universitaria del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII rientrano nell’offerta assistenziale dell’Azienda ospedaliera consorziale Policlinico di Bari, salvo la sottoscrizione di protocolli interaziendali per la migliore erogazione dei servizi assistenziali.

3. L’Ospedale Giovanni XXIII garantisce, ove necessario, il permanere delle attività di didattica e ricerca attualmente svolte.

4. Il direttore generale della ASL di Bari, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, incarica un dirigente di ruolo della medesima Azienda della gestione giuridico–amministrativa del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII, al quale sono conseguentemente attribuite le funzioni e i compiti inerenti alla gestione amministrativa del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII, per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tale incarico comprende anche il completamento dell’istruttoria necessaria alla costituzione dell’ente ospedaliero autonomo.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari.




Art. 7

Interpretazione e Modifiche alla l.r. 9/2017


1. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così interpretata e modificata:

a) il comma 6 bis dell’articolo 7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;

b) dopo il comma 6 ter dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “6 quater Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell’interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: “o al comune”, sono aggiunte le parole: “nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.”;

2) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.”;

3) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7 bis. I soggetti autorizzati che operano attraverso più sedi o branche specialistiche e che sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare, indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei limiti della ASL di appartenenza, punti prelievo presso le strutture dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto al laboratorio di analisi.”;

d) alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 9, dopo le parole: “a tutela dei lavoratori.”, sono aggiunte le seguenti: “Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell’autorizzazione l’amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.”;

e) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

2) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) comunica alla Regione o al comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sostituzioni o integrazioni delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014 (Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate) e delle apparecchiature per attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.”.

f) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale del 2 maggio 2017 n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono soppresse le parole “e dell’autorizzazione regionale all’esercizio”;

2) al comma 3 dell’articolo 24, dopo le parole: “Giunta regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, e sono finalizzati al potenziamento delle attività dell’Organismo tecnicamente accreditante, ovvero all’ampliamento della relativa dotazione organica, al pagamento delle prestazioni professionali dei Valutatori iscritti all’Albo regionale e formalmente incaricati, all’acquisto di automezzi ed attrezzature informatiche, al finanziamento di progetti mirati e sperimentali di attività di audit, alla formazione specialistica dei Valutatori iscritti all’Albo regionale e alla partecipazione a congressi scientifici nazionali ed internazionali finalizzata alla pubblicazione di lavori e articoli scientifici.”;

g) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 26, dopo le parole: “a tutela dei lavoratori.”, sono aggiunte le parole: “Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell’autorizzazione l’amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.”

h) all’articolo 29 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “con esclusione delle” sono sostituite dalle parole “ivi incluse le”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Fermo il rispetto della normativa statale e regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e accreditamento, le strutture che erogano le prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. della presente legge, interessate, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 1384 (Approvazione definitiva Regolamento regionale “Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015 - Approvazione schema di Regolamento avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020””. Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2024), da variazione nosologica di posti letto già accreditati o autorizzati e da ampliamento dell’accreditamento di posti letto per la stessa nosolog già autorizzati e in parte accreditati, s’intendono transitoriamente accreditate o autorizza all’esercizio con riferimento ai posti letto oggetto di sola variazione nosologica, o di ampliamento della stessa nosologia, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, fino al rilascio di provvedimenti definitivi di autorizzazione all’esercizio e accreditamento. Detta autocertificazione deve essere resa in ordine al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, con riferimento al quadro normativo e regolamentare vigente.”;

3) al comma 2, dopo le parole: “le strutture di cui al comma 1”,sono aggiunte le seguenti “a esclusione di quelle di cui al comma 1 bis”;

4) al comma 3, dopo le parole: “le strutture di cui al comma 1”, sono aggiunte le parole “a esclusione di quelle di cui al comma 1 bis”;

5) il comma 5 bis, è sostituito dal seguente: “5 bis. Alle strutture socio sanitarie di cui al comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi ed ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”;

6) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente: “5 ter. Alle strutture disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affetta da una dipendenza patologica. Fabbisogno), sono confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali entro due anni dall’entrata in vigore della presente norma.”. 




Art. 8

Progetto pilota sperimentale per il miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero


1. Al fine di individuare, per finalità sociali, percorsi sperimentali finalizzati al miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero, anche mediante ricorso all’ipnosi medica, la Regione promuove la realizzazione di un progetto pilota sperimentale da elaborarsi e espletarsi a cura dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari, quale azienda capofila, con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere relative alle aziende pubbliche del sistema sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 75 mila. 




Art. 9

Misure in materia di mobilità sanitaria


1. Nel rispetto del principio della libera scelta del luogo di cura, con particolare riferimento alle prestazioni di complessità medio alta, rilevate nell’ambito della matrice di mobilità sanitaria, è riconosciuta a favore degli erogatori la spesa sostenuta per le prestazioni sanitarie erogate a pazienti residenti in altre Regioni.

2. Fermo restando il principio della libera scelta del luogo di cura, ai fini della riduzione della mobilità passiva, sono riconosciute agli erogatori le prestazioni di complessità medio alta ed il relativo valore economico, riconducili ai DRG fuga, rese in favore dei pazienti pugliesi, previa comunicazione alle altre regioni della quota di prestazioni che non sarà oggetto di riconoscimento in attuazione della scheda 4 del Patto salute 2019-2021.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i DRG fuga e le modalità attuative.




Art. 10

Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/2012


1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h bis) supporta la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento”.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.




Art. 11

Modifiche alla l.r. 6/2023


1. All’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente: “1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila e, in termini di competenza, di euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.”.




Art. 12

Modifica alla l.r. 59/2017


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 59/2017, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC possono essere utilizzate anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia.”. 




Art. 13

Promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili


1. Al fine di sostenere l’attività di ricerca di tutela ambientale con la produzione di mitili ed alghe e ottenere crediti di carbonio nel mare di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

2. Al fine di sostenere azioni sperimentali per lo sviluppo di buone pratiche di contrasto alla moria dei mitili in Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2.




Art. 14

Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2023


1. All’articolo 44 della legge regionale 21 marzo 2023 n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è soppressa;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “le seguenti disposizioni” sono aggiunte le parole “legislative e”;

c) al comma 2, dopo la lettera h) è inserita la seguente: “h bis) articolo 37 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004);”.




Art. 15

Modifica alla l.r. 28/2024


1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n.25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt), come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2024, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt e disposizioni diverse”), è sostituito dal seguente:

“6. La Regione è autorità competente per i procedimenti autorizzativi previsti nell’articolo 4, comma 1, relativi a reti ed impianti facenti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oppure destinati alla funzionalizzazione di opere nominalmente individuate nel Piano o dallo stesso finanziate.”.




Art. 16

Modifica alla l.r. 48/1975


1. L’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano Fieristico Regionale ed attività promozionali della Regione in materia di fiere e mercati) è sostituito dal seguente:

“Art. 6

1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, promuove azioni di attrazione degli investimenti e di marketing territoriale integrato. Per marketing territoriale integrato si intende l’insieme di iniziative e progettualità integrate avviate da enti pubblici, in collaborazione con soggetti privati e del privato sociale, tese a promuovere il territorio di riferimento e la vendita di prodotti e servizi.

2. Agli enti pubblici e ai soggetti privati e del privato sociale che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale integrato della Puglia di cui al comma 1, può essere riconosciuto un contributo finanziario nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.

3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, approva i criteri per il riconoscimento del contributo alle iniziative promozionali e di marketing territoriale integrato e demanda alla struttura regionale competente per materia la successiva adozione dell’avviso pubblico di partecipazione in cui saranno specificati gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

4. Il contributo di cui al comma 2 non si configura come aiuto di Stato in quanto relativa ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza alcuna sugli scambi tra Stati membri. Il contributo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE e ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C262/01) punto 6.3, considerato 196 e 197, è ritenuto di impatto prettamente locale e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.”. 




Art. 17

Modifiche agli articoli 52 e 53 della l.r. 24/2015


1. Alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del Commercio), come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, e al comma 4 dell’articolo 52, dopo le parole: “consente l’”, la parola “immediato” è soppressa;

b) al comma 2,secondo periodo, dell’articolo 52 le parole “fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento” sono sostituite dalle seguenti: “ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti”;

c) alla fine del comma 4 dell’articolo 52 sono aggiunte le parole: “, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti”;

d) alla rubrica dell’articolo 53, dopo la parola “impianti”, le parole “di lavorazione e” sono soppresse;

e) al comma 1 dell’articolo 53, dopo la parola “impianti”, le parole “di lavorazione o” sono soppresse.

f) al comma 2 dell’articolo 53 dopo le parole “consente l’”, la parola “immediato” è soppressa;

g) alla fine del comma 2 dell’articolo 53 sono aggiunte le parole: “, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.”




Art. 18

Modifiche alla l.r. 31/2008


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)

è inserito il seguente:

“3 bis. Gli importi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 2 sono ridefiniti con deliberazione della Giunta regionale al fine di sostenere l’implementazione dell’agrivoltaico di cui al comma 1 quater dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) attraverso l’applicazione di parametri che tengano conto dei criteri impiantistici, localizzativi e ambientali, anche attraverso il supporto di Arpa Puglia.”.

2. La deliberazione di cui all’articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 31/2008, come aggiunto dal comma 1, è adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 


Art. 19

Modifiche alla l.r. 30/2021


1. All’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) dei commi 1, 2 e 3, la parola “quartiere” è sostituita dalla parola “Comune”;

b) alle lettere b) dei commi 1, 2, e 3, dopo le parole “sede fisica” sono aggiunte le seguenti: “o in sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via o piazza)”.




Art. 20

Funzioni di polizia idraulica


1. Al fine di concorrere all’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia idraulica di cui all’articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e all’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023), nell’ambito di accordi di collaborazione da concludere con le province e la Città Metropolitana di Bari, la Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, le attività di controllo e vigilanza sull’utilizzo dei beni del demanio idrico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 300 mila.




Art. 21

Valorizzazione e fruizione della fontana monumentale di Santa Maria di Leuca


1. Al fine di divulgare la storia dell’acquedotto pugliese e di preservare i luoghi, le loro caratteristiche artistiche, architettoniche, la funzionalità continuativa diurna e notturna e gli usi turistici, culturali e spettacolari, AQP s.p.a. assume, previa sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 2, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la regolamentazione degli accessi e degli usi perle predette finalità della fontana monumentale di Santa Maria di Leuca, utilizzando prioritariamente le risorse finanziarie destinate alle attività di promozione e comunicazione comunque denominate, le liberalità conseguenti ad iniziative connesse alla valorizzazione del sito e, in via residuale, gli utili di esercizio.

2. Le funzioni previste dal comma 1 sono esercitate previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Castrignano del Capo, proprietario dell’infrastruttura, con scadenza non oltre il termine del periodo di affidamento del servizio idrico integrato a AQP s.p.a., con la possibilità di estenderla non oltre il termine del periodo di eventuale affidamento in house providing




Art. 22

Disposizioni per l’ampliamento delle attività della fondazione Notte della taranta e Dal Salento ad Aquileia


1. Al fine di redigere uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura della pizzica salentina nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale (Representative list of the intangible cultural heritage of humanity) dell’UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 125 mila.

2. Al fine approfondire il legame tra la Regione Puglia e la Regione Friuli Venezia Giulia sulle comuni matrici cristiane espresse attraverso la coreusi e la musicalità estatica come prassi religiosa marciana, in particolare attraverso la pizzica e la furlana, la Regione promuove il programma “Dal Salento ad Aquileia”, realizzato attraverso un protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Notte della taranta, da sottoscriversi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e avente a oggetto iniziative e attività comuni, in particolare l’organizzazione di spettacoli divulgativi delle due tradizioni da svolgersi in Puglia e in Friuli Venezia Giulia.

3. Per le finalità di cui al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

4. Per l’adeguamento del fondo di dotazione della fondazione “Notte della taranta”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.




Art. 23

Programma di apprendimento prescolare della lingua inglese


1. Al fine di favorire l’apprendimento della lingua inglese sin dai primi anni di vita è istituito un programma di sperimentazione delle forme di apprendimento della lingua inglese, quali la pratica dell’ascolto o la gamification, rivolto ai bambini fino a sei anni inseriti [negli asili nido] nei nidi (1)  e nelle scuole dell’infanzia a gestione pubblica, anche a mezzo di convenzioni.

2. Il programma di cui al comma 1, da affiancarsi a eventuali altri programmi in corso di esecuzione, sarà eseguito dal Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia sulla base di criteri e modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse definiti con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di un apposito accordo da stipularsi con l’ufficio scolastico regionale della Puglia.

3. Il programma di cui al comma 1 deve essere organizzato prescrivendo le più avanzate modalità, anche recependo studi di livello universitario già applicati, e i risultati devono essere costantemente monitorati raccogliendo anche i dati rilevati dagli eventuali altri programmi in esecuzione, se compatibili.

4. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila.



(1) Parole così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2025


Art. 24

Sostegno alla sperimentazione delle comunità formative


1. Al fine di accrescere, aggiornare e innovare le conoscenze e le competenze per lo sviluppo produttivo della Puglia, la Regione promuove l’istituzione delle comunità formative, definite come luoghi di formazione aziendale, ricerca e innovazione, produzione e condivisione di conoscenza e competenze, creazione di valore materiale e immateriale e di occupazione, all’interno dell’impresa e all’esterno, nelle imprese collegate e nel territorio di riferimento.

2. Per l’avvio dei percorsi sperimentali di istituzione delle comunità formative di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1. 




Art. 25

Sostegno a nuove iniziative di impresa


1. Al fine di favorire processi di riconversione industriale nel settore delle plastiche monouso e dei materiali alternativi ai sensi del Regolamento (CE) n. 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020, la Regione sostiene l’aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende che han dato vita a cooperative acquisendo le società preesistenti attraverso il meccanismo del workers buyout (WBO) ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), con particolare privilegio delle aree che sono state interessate da strumenti di programmazione negoziata e risultano escluse dalle strategie delle aree interne.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo​ 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini competenza e cassa, di euro 250 mila.

3. Con deliberazione della Giunta ​regionale sono stabiliti ​i criteri ​e le modalità di assegnazione, ut e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 26

Modifica alla l.r. 17/2015


1. L’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Riparto risorse economiche)

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone, il cui importo è quantificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, e dell’imposta regionale, calcolata nella misura del 10 per cento del canone.

2. L’imposta regionale è tributo distinto e autonomo rispetto al canone. Essa è applicata anche alle somme corrisposte a titolo di indennizzo.

3. I Comuni verificano l’esatto pagamento del canone e degli indennizzi, dell’imposta regionale aggiuntiva e delle spese d’istruttoria.

4. Per l’esercizio delle funzioni conferite sono assegnati ai comuni il 75 per cento dell’imposta regionale riscossa e le spese di istruttoria. I comuni incassano l’intero importo dell’imposta regionale, anche con eventuale attivazione delle procedure esecutive, e riversano alla Regione la quota parte a essa spettante, fornendo il prospetto analitico dell’imposta incassata e riversata.

5. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i prospetti relativi alle concessioni demaniali marittime e agli indennizzi per occupazioni e/o innovazioni abusive del demanio marittimo, secondo le indicazioni fornite dalla competente struttura regionale.”




Art. 27

Modifica all’articolo 11 della l.r. 24/2012


1. Alla l.r. 24/2012 dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis (Contributo ambientale)

1. La Giunta regionale, sentita l’Agenzia di cui all’articolo 9, emana direttive e criteri per determinare l’entità del contributo ambientale quale componente della tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti, inteso come ristoro compensativo ambientale dovuto ai comuni sede di impianti di trattamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai comuni che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’esercizio dei medesimi impianti. L’indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto.

2. I criteri di cui al comma 1 provvedono a:

a) individuare le tipologie di impianti in relazione ai quali il ristoro è dovuto;

b) stabilire l’entità dell’indennità in funzione della tipologia degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;

c) determinare le modalità per la ripartizione dell’indennità fra i comuni effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di trattamento di cui al punto precedente.

3. L’Agenzia provvede all’adozione delle determinazioni conseguenti alla definizione da parte della Giunta regionale dell’entità del contributo ambientale di cui al comma 1 e dispone con cadenza almeno triennale l’eventuale aggiornamento dell’entità del contributo ambientale.

4. Il contributo ambientale è utilizzato dai comuni esclusivamente per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti di cui al comma 2 e per realizzare misure ed interventi di prevenzione, riduzione ed eliminazione del disagio collegato agli impatti ambientali generati dall’esercizio degli impianti.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i comuni comunicano all’Agenzia la destinazione del contributo dell’anno precedente.”.

2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare gli atti di indirizzo di cui al comma 1. 


Art. 28

Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alla l.r. 22/2013


1. Alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, la parola “2019” è sostituita con la seguente “2025”;

b) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 1, è sostituita dalla seguente: “a) euro 25 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a cinquecento abitanti e di euro 16 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra cinquecentouno e mille abitanti;”;

c) all’articolo 1, comma 1, lettera b), le parole “euro 8 mila” sono sostituite con le seguenti “euro 9,5 mila”;

d) all’articolo 1, comma 1, lettera c), le parole “euro 6 mila” sono sostituite con le seguenti “euro 7 mila”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione 450 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. Per le annualità successive si provvede con le rispettive leggi di bilancio.


Art. 29

Progetto di formazione e sensibilizzazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nel nuovo ospedale di San Cataldo


1. Per supportare il progetto di formazione e sensibilizzazione sull’uso dell’intelligenza artificiale, integrare le competenze e la professionalità dei dipendenti delle aziende sanitarie locali e degli studenti di medicina, ottimizzare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie e amministrative del nuovo ospedale San Cataldo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila. 


Art. 30

Laboratorio di teatro terapia, fotografia e videoripresa


1. Per favorire il benessere psichico e la socializzazione dei minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, contrastare i vissuti legati alla solitudine, alla devianza e ai maltrattamenti di adolescenti che chiedono cura e sostegno al Servizio di psicologia clinica della Azienda sanitaria locale di Taranto, la Regione sostiene progettualità comprendenti laboratori di teatro-terapia, fotografia e videoripresa.

2. Perle finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 40 mila.




Art. 31

Osservatorio georischi


1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) istituisce l’Osservatorio georischi per la gestione della banca dati unificata sui monitoraggi e sugli interventi di messa in sicurezza ambientale, dissesto idrogeologico, frane, rischio idraulico, rischio sismico, bonifiche.

2. La Regione, le agenzie, le province, i comuni, le università, l’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale, gli uffici statali ed ogni altro ufficio operante in Puglia nei settori della tutela e messa in sicurezza del territorio e dei beni culturali, comunicano all’Osservatorio regionale georischi le attività di monitoraggio e gli interventi di messa in sicurezza effettuati sul territorio regionale e trasmettono i relativi risultati ai fini dell’aggiornamento della banca dati regionale sui georischi. La banca dati è a disposizione degli stessi soggetti pubblici per consentire gli interventi di messa in sicurezza del territorio e dei beni culturali.

3. L’Osservatorio raccoglie le informazioni e i dati sui monitoraggi effettuati dai vari soggetti che operano per motivi di ricerca o di analisi propedeutica ad interventi di messa in sicurezza.

4. Al termine degli interventi di monitoraggio effettuati dai soggetti pubblici indicati al comma 2, nel caso di dismissione, l’Osservatorio può proseguirne la lettura e assicurarne il mantenimento laddove necessario ad acquisire ulteriori informazioni tecniche e scientifiche.

5. L’Osservatorio georischi provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere ed interventi di analisi per la messa in sicurezza del territorio, mettendo a disposizione la propria banca dati ed aggiornando la mappa regionale dei georischi, mediante sistemi informatici georeferenziati.

6. L’ASSET è autorizzata ad implementare la propria dotazione organica di dieci unità: sette funzionari tecnici, di cui cinque geologi, un geotecnico, un archeologo, e tre funzionari amministrativi. Le risorse economiche per il personale ed i mezzi necessari all’Osservatorio georischi sono individuate con entrate autonome dell’ASSET.




Art. 32

Contributo straordinario per l’istituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il fischietto di Rutigliano


1. La Regione promuove, con il Comune di Rutigliano, la costituzione di una fondazione aperta alla partecipazione delle istituzioni culturali e accademiche e ai soggetti interessati, con lo scopo di promuovere e valorizzare il fischietto di Rutigliano.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2 , titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 




Art. 33

Istituzione del cine market voucher Puglia


1. La Regione Puglia promuove e sostiene l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) del settore cine audiovisivo pugliese mediante il “cine-market voucher Puglia”, un contributo alle spese sostenute dalle imprese del settore cine audiovisivo, con sede operativa nel territorio regionale, per la partecipazione ai mercati di settore.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 34

Integrazione regionale al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza


1. La Regione incrementa le risorse del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall’articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le risorse sono trasferite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale ente erogatore del reddito di libertà, secondo le modalità procedurali dallo stesso stabilite.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.




Art. 35

Supporto alle attività del Sea turtle clinic


1. Per promuovere e supportare le attività condotte dalla Sea turtle clinic (STC) del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione concorre, mediante l’erogazione di contributi economici, alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e cura delle tartarughe marine.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate all’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Medicina veterinaria, previa deliberazione della Giunta regionale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. 




Art. 36

Sostegno al progetto miglioramento fondiario di impianto di un vigneto e un oliveto e realizzazione di linee guida e orientamento sul territorio


1. La Regione sostiene l’Istituto professionale statale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (I.I.S.S.) Luigi Einaudi di Manduria e l’Istituto Tecnico “Pantanelli-Monnet” di Ostuni, nella realizzazione del progetto “Miglioramento fondiario di impianto di un vigneto e un oliveto per sperimentazione e ricerca-azione didattica e realizzazione di linee guida e orientamento sul territorio”, finalizzato a mettere a punto la sperimentazione di impianto di nuovi cloni della cultivar primitivo realizzati dal C.R.S.F.A. Basile Caramia di Locorotondo, e delle nuove cultivar di olivo resistenti a xylella, che stanno sostituendo quelle autoctone, con criteri replicabili nei diversi areali della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di definizione e presentazione del progetto, di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nonché di monitoraggio e di diffusione dei risultati conseguiti.




Art. 37

Sostegno al progetto pilota la scuola del contadino


1. Per promuovere interventi destinati a persone fragili e favorire l’avvicinamento dei giovani alla ter e alle attività agricole, per contrastare la povertà educativa, con particolare riferimento a ragazzi BES e DSA, la Regione sostiene la Società cooperativa sociale Tracceverdi di Bari, nella realizzazione del progetto pilota “la scuola del contadino”, finalizzato a fornire alle famiglie delle persone fragili un’alternativa extrascolastica, complementare agli obiettivi formativi utili nel processo educativo del bambino e del giovane, e replicabile in ogni provincia della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2026.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di definizione e presentazione del progetto, di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nonché di monitoraggio e di diffusione dei risultati conseguiti.




Art. 38

Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di Civitate


1. Al fine di riconoscere l’unicità storica e militare della battaglia di Civitate è concesso in favore del Comune di San Paolo di Civitate, per l’anno 2025, un contributo straordinario a titolo di partecipazione alle spese di gestione della rievocazione storica dell’evento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenze e cassa, di euro 50 mila.




Art. 39

Riqualificazione urbana di San Marco in Lamis


1. Al fine di restituire decoro urbano, valorizzare il contesto architettonico e funzionale della zona, e favorire la fruibilità degli spazi pubblici da parte della comunità, migliorando la qualità della vita dei cittadini e il patrimonio urbanistico, è concesso, in favore del Comune di San Marco in Lamis, un contributo straordinario destinato alla riqualificazione dell’area compresa tra le vie N. Copernico, via salita della Carriera e via F. Petrarca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenze e cassa, di euro 250 mila. 




Art. 40

Norme in materia di preservazione della fertilità per fini sociali


1. La Regione, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, quali diritti costituzionalmente garantiti, e allo scopo di combattere il calo demografico, disciplina con il presente articolo le modalità di accesso a tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali.

2. Per tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali si intende la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale: social freezing.

3. Il social freezing è una tecnica di preservazione della fertilità che può essere richiesta dalle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro e che abbiano le condizioni mediche per farlo, garantendosi una maggiore probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, si vada incontro a difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.

4. La presente norma riconosce il diritto di accesso alle tecniche previste al comma 2 alle donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni residenti in Puglia da almeno un anno con nucleo familiare avente reddito ISEE non superiore a euro 30 mila.

5. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di welfare regionali, allo scopo di incentivare l’accesso al social freezing, considerata la necessità di limitare i danni causati dalla depressione demografica, procede all’assegnazione di risorse in favore delle aziende sanitarie locali pugliesi aderenti, in base al numero di donne di età compresa tra 27 e 37 anni, residenti nelle province pugliesi nell’annualità precedente a quella del riparto.

6. Il contributo può essere concesso ed erogato una sola volta nella vita e avrà un valore massimo di euro 3 mila, da rendicontare a costi reali sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per la crioconservazione degli ovociti, con esclusione delle spese farmaceutiche.

7. Le aziende sanitarie locali provvedono ad erogare il contributo economico in favore delle donne beneficiarie di cui al comma 3, tenendo conto delle istanze presentate a seguito di apposito avviso pubblico emesso dalle ASL, utilizzando quale criterio di priorità il valore dell’ISEE più basso.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.




Art. 41

Contributo straordinario per interventi di riqualificazione naturalistica del lago di Sassano


1. Al fine di finanziare il progetto di riqualificazione naturalistica dell’area della Riserva naturale orientata regionale Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, funzionale alla realizzazione di un parco urbano esteso a servizio dell’intera comunità, è assegnato un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. 




Art. 42

Iniziative per il Giubileo 2025


1. Al fine di diffondere la conoscenza dei luoghi dello spirito, delle cattedrali, dei santuari, dei monasteri, delle chiese e dei beni culturali ecclesiastici situati nel territorio pugliese, in occasione del Giubileo 2025, è supportata la realizzazione del catalogo denominato “da Roma alla Puglia” a cura della Conferenza episcopale pugliese. Per le finalità i cui al presente comma, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. In funzione propedeutica alla partecipazione al Giubileo 2025, per favorire i momenti di confronto e la crescita, è promosso lo svolgimento di un ciclo di convegni, organizzati dalla Conferenza episcopale pugliese, improntato al coinvolgimento dei fedeli su tutto il territorio regionale. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila.

3. Per celebrare l’anno del Giubileo, è promossa l’organizzazione, a cura della Conferenza episcopale pugliese, di una serie di concerti d’orchestra nelle cattedrali, nelle basiliche, nei santuari e in altri luoghi del territorio pugliese. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

4. In occasione della giornata mondiale del fair play indetta dall’ONU, in concomitanza con il Giubileo 2025 è prevista, nella giornata del 19 maggio 2025, una cerimonia di premiazione delle personalità che si sono distinte quali portatrici di tale valore. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

4 bis. Le attività di cui al presente articolo sono demandate all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con specifico protocollo di intesa, si avvale della conferenza episcopale pugliese. (2) 



(2) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 1/2025


Art. 43

Contributo straordinario per la tutela e promozione della blue economy nello spazio costiero del litorale jonico tarantino


1. Al fine di sostenere il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici nella realizzazione del progetto “Tutela e promozione della blue economy e valorizzazione dello spazio costiero e marittimo del litorale jonico tarantino”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.


Art. 44

Contributo straordinario per la Tutela e sicurezza del lavoro


1. Al fine di sostenere il progetto messo in campo dal Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici sul tema della modalità di attuazione del regionalismo differenziato nella Regione Puglia, con particolare riferimento alla materia concorrente della tutela e sicurezza del lavoro, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.


Art. 45

Contributo straordinario Sostegno per la promozione dell’igiene orale


1. Per promuovere la salute orale della popolazione, ridurre l’incidenza delle malattie orali e incrementare la consapevolezza sull’importanza di un’adeguata igiene orale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziar 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila, da destinare a una delle ASL pugliesi che presenti un progetto sperimentale, con il coinvolgimento dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP) della provincia di Brindisi e dell’albo degli igienisti dentali afferente all’ordine.


Art. 46

Contributo straordinario Incentivo alla cultura della legalità e dell’antimafia


1. Alfinediincentivarelaculturadellalegalitàedell’antimafia,attraversol’utilizzodiluoghidiaggregazione per l’elaborazione di progetti di vita alternativi rivolti ai giovani, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila da destinare alla ristrutturazione di beni immobili acquisiti da enti pubblici o ecclesiastici per le suddette finalità, documentate e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.


Art. 47

Contributo straordinario per il Museo civico di paleontologia e dell’uomo di Lizzano


1. Al fine di favorire la formazione giovanile sull’interculturalità e l’integrazione, con particolare riguardo alle culture dei popoli, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 40 mila in favore del Comune di Lizzano, per il miglioramento e l’ampliamento degli spazi espositivi del museo civico di paleontologia e dell’uomo di Lizzano.


Art. 48

Contributo straordinario per la prevenzione antincendio nel territorio di Pulsano


1. Al fine di prevenire il rischio di incendi nelle aree boschive del territorio comunale e di potenziare l’apparato di primo intervento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 60 mila in favore del Comune di Pulsano, per l’acquisto di un veicolo pickup con modulo antincendio e per l’implementazione della videosorveglianza nelle aree comunali maggiormente esposte al rischio di incendi.


Art. 49

Contributo straordinario per l’adeguamento informatico e strutturale della sede municipale del Comune di Roccaforzata


1. Per l’adeguamento informatico e strutturale della sede del Comune di Roccaforzata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.


Art. 50

Contributo straordinario alla diocesi di Castellaneta per restauro dipinti


1. Per il restauro di sei dipinti del XVIII secolo, di pregio artistico, storico e culturale, raffiguranti la vita del santo Nicola da Bari, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila in favore della diocesi di Castellaneta. 


Art. 51

Contributo straordinario per l’UIM ABP aquabike class pro world championship grand prix of Regione Puglia


1. Perla promozione dell’evento “UIM ABP aquabike class pro world championship grand prix of Regione Puglia”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 150 mila.

2. Con deliberazione dellaGiunta regionale sono stabilite le emodalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 52

Contributo straordinario al Parco naturale regionale “Costa Ripagnola”


1. Per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale Costa Ripagnola di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’.), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, , di euro 100 mila in favore dei comuni di Monopoli e di Polignano.


Art. 53

Contributo straordinario per intervento di recupero e restauro presso il convento di Maria Santissima della Croce di Francavilla Fontana


1. Per recuperare e restaurare l’opera murale “Cena a casa di Simone” presso il convento di Maria Santissima della Croce di Francavilla Fontana, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.


Art. 54

Contributo straordinario per il sostegno all’organizzazione del festival internazionale degli aquiloni


1. Per sostenere l’organizzazione del festival internazionale degli aquiloni nel territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata al Comune di Margherita di Savoia (•) una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila. 

(•) Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, lett. b), della l.r. 4/2025


Art. 55

Istituzione del corso di laurea in medicina e ingegneria biomedica presso l’Università del Salento


1. Per istituire un corso di laurea in medicina e ingegneria biomedica, gestito dall’Università del Salento in collaborazione con l’ASL di Brindisi e la Regione Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. Per le annualità successive si provvede con le rispettive leggi di bilancio. 


Art. 56

Istituzione corsi di laurea in logopedia terapia della neuro psicomotricità dell’età evolutiva presso la Facoltà di Medicina di Taranto


1. La Regione promuove e sostiene l’istituzione dei corsi di laurea in logopedia e terapia della neuro psicomotricità dell’età evolutiva al fine di potenziare l’offerta universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede di Taranto, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, collaborare con le Università, rafforzare, nei programmi universitari, i contenuti indirizzati alla conoscenza e alla competenza nei disturbi pervasivi dello sviluppo e nella pedagogia speciale, e formare figure professionali in grado di gestire tali problematiche.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.




Art. 57

Contributo per le unità di psicologia scolastica


1. Al fine di dare attuazione al Titolo II “Unità regionale di psicologia scolastica” della legge 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionale per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), la Regione sostiene i servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante il coinvolgimento di professionisti psicologi tramite attività in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico e nelle unità regionali di psicologia scolastica.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.




Art. 58

Potenziamento azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo


1. Al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, prevenire il rischio di fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), nell’ambito delle iniziative avviate con il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in sostegno di azioni di formazione specifica per docenti e team bullismo, la Regione potenzia le risorse regionali per le attività di sensibilizzazione e di informazione dedicate a studenti e famiglie, nonché l’istituzione di sportelli di ascolto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.




Art. 59

Contributo straordinario per la manifestazione “Il mio nome è Odisseo”


1. Per incrementare i flussi turistici, valorizzare e promuovere il territorio attraverso eventi culturali e di spettacolo unici nel loro genere, nell’ ottica di diversificazione e qualificazione dell’offerta, internazionalizzazione e destagionalizzazione, nel solco delle radici culturali dell’Europa, ponendo al centro il mare di Puglia, con il sostegno dell’Agenzia regionale del Turismo Puglia Promozione, la Regione assegna un contributo straordinario per la Manifestazione “Il mio nome è Odisseo”.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. 




Art. 60

Contributo straordinario per il progetto Pineta in Contrada “Marinella” all’interno del SIC “Pineta dell’Arco Ionico” nel Comune di Ginosa


1. La Regione contribuisce al progetto di regolamentazione della fruizione della Pineta in Contrada “Marinella”, all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC), “Pineta dell’Arco Ionico”, nel Comune di Ginosa, redatto in attuazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia (ARIF), Federparchi e Aree Naturali Protette regionali pugliesi”.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila in favore di ARIF.




Art. 61

Contributo straordinario per la valorizzazione delle tradizioni “Vivi il borgo – Briganti in festa” e “San Giovanni u Jacc” di Celenza Valfortore


1. La Regione, nell’ambito delle politiche di promozione delle tradizioni locali e dei prodotti tipici, sostiene le manifestazioni “Vivi il borgo – Briganti in festa” e “San Giovanni u Jacc”, organizzate ogni anno dalla Pro loco di Celenza Valfortore, al fine di rafforzare la partecipazione dei cittadini e dei turisti, con sostenibilità e inclusività dell’evento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 62

Contributo straordinario per la ristrutturazione antiquarium comunale e archivio storico di Celenza Valfortore


1. Per la promozione e valorizzazione culturale e turistica del patrimonio di Celenza Valfortore, la Regione Puglia contribuisce alla ristrutturazione dell’antiquarium comunale e dell’archivio storico, al fine di migliorare le infrastrutture, gli arredi, gli spazi e le attrezzature nonché valorizzare i beni culturali in essi conservati, incentivando l’accesso di turisti e studiosi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila in favore del comune di Celenza Valfortore.  




Art. 63

Contributi straordinari per iniziative culturali, sociali e solidali


1. La Regione Puglia destina euro 50 mila per le iniziative culturali, sociali e solidali:

a) per il sostegno e la realizzazione del Palio delle Contrade di Serracapriola (FG), al fine di supportare l’organizzazione e la logistica del Palio, incluso il coinvolgimento delle contrade e della popolazione, promuovere la rievocazione storica e le competizioni tradizionali legate all’evento e incentivare il turismo culturale e la partecipazione regionale e nazionale;

b) per il supporto a iniziative di promozione del territorio e potenziamento turistico, manifestazioni fieristiche, celebrazioni musicali, valorizzazione delle risorse storiche, valorizzazione delle tradizioni locali a Sant’Agata di Puglia (FG);

c) per la Festa del Soccorso di San Severo (FG), a sostegno delle iniziative culturali, religiose e folkloristiche che caratterizzano questa storica manifestazione, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e promuovere il turismo nel territorio di San Severo;

d) in favore della organizzazione di volontariato (ODV) Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mieloma (AIL) Foggia, per iniziative di supporto ai malati oncoematologici e alle loro famiglie, con particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione e assistenza sanitaria;

e) in favore della ODV Musicare Insieme, per progetti dedicati alla valorizzazione della musica come strumento culturale e terapeutico, con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle famiglie con bambini disabili;

f) in favore della Pro Loco di Foggia per il supporto a iniziative di promozione del territorio e potenziamento turistico, manifestazioni fieristiche, celebrazioni musicali, valorizzazione delle risorse storiche, valorizzazione delle tradizioni locali;

g) in favore dell’associazione di promozione sociale (APS) CerBelli, per sostenere le attività di promozione dell’inclusione sociale e dell’empowerment delle persone neurodivergenti e delle loro famiglie. Il contributo sarà destinato alla realizzazione di progetti innovativi che favoriscano la crescita culturale e sociale della collettività, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo e alla partecipazione attiva di persone con disturbi dello spettro autistico, ADHD e DSA;

h) in favore dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) Real Fight Academy Foggia, per il potenziamento delle attività sportive e formative volte a contrastare il disagio giovanile e a promuovere la disciplina dello sport come strumento di inclusione. Il contributo sarà anche utilizzato per corsi di autodifesa dedicati alle donne, finalizzati a migliorare la sicurezza e la consapevolezza personale.

i) in favore dell’ASD Nuova Accademia Pugilistica, per promuovere l’inclusione sociale attraverso il pugilato, con programmi dedicati al recupero di giovani a rischio di marginalizzazione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile. Il contributo sarà impiegato per attività di formazione sportiva, percorsi educativi e iniziative volte a sviluppare autostima, disciplina e spirito di squadra tra i partecipanti, favorendo così l’integrazione e il benessere psicofisico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo:

a) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 15 mila per il supporto all’attività di cui alla lettera a);

b) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 7 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera b);

c) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila per il supporto all’attività di cui alla lettera c);

d) nell’ambito della missione5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per  l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila per il supporto all’attività di cui alla lettera d);

e) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, pari a euro 2 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera e);

f) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 2 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera f);

g) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 2 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera g);

h) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 2 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera h);

i) nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 2 mila e 500 per il supporto all’attività di cui alla lettera i).

3. Nell’ipotesi in cui taluna delle iniziative di cui alle lettere b) e c) non trovi realizzazione, gli importi ivi rispettivamente previsti sono assegnati all’iniziativa di cui alla lettera a).


Art. 64

Contributo straordinario all’associazione “5 Porte storiche Città di Lucera”


1. Al fine di promuovere le tradizioni storiche e culturali del Comune di Lucera, la Regione sostiene l’attività dell’associazione “5 Porte storiche Città di Lucera” e l’organizzazione del “Torneo delle Chiavi” e del corteo storico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.




Art. 65

Contributo straordinario al programma “Poggio d’Estate 2025” di Poggio Imperiale


1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico e musicale del Comune di Poggio Imperiale, la Regione sostiene il programma “Poggio d’Estate 2025” e la realizzazione di rievocazioni storiche, concerti, premi culturali, gare tradizionali e festival interculturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 66

Contributo straordinario alle attività culturali e storiche dell’Autoclub Storico Dauno


1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, e automobilistico, la Regione Puglia supporta le attività dell’Autoclub Storico Dauno, per l’organizzazione di eventi culturali e raduni di auto storiche, la conservazione e il restauro di veicoli storici di rilevanza culturale, nonché la promozione di iniziative educative e formative sul patrimonio automobilistico pugliese e nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila. 




Art. 67

Contributo straordinario alle attività dell’associazione “ODV Le ragioni del cuore”


1. Al fine di consentire le attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, delle pari opportunità e di aiuto reciproco, dell’associazione “ODV Le ragioni del cuore” di Foggia, la Regione contribuisce a migliorare le infrastrutture, gli arredi, gli spazi e le attrezzature, valorizzando le iniziative di integrazione sociale di persone con disabilità, non autosufficienti, in stato di difficoltà fisica o emotiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila.




Art. 68

Interventi di contrasto alla povertà educativa mediante la promozione dello sport


1. La Regione, anche in attuazione della Strategia regionale per il contrasto alla povertà educative, promuove attività sportive e motorie dirette a prevenire e contrastare i fenomeni di isolamento sociale, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni nonché disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene i seguenti interventi:

a) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dei DNA o di ritiro sociale, nonché azioni dirette a promuovere corretti stili di vita, anche al fine di ridurre i rischi di disagio sociale, e azioni a favore della pratica sportiva ecosostenibile;

b) iniziative dirette alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo, sia in relazione ai loro effetti rispetto al rischio di abbandono sportivo e sia in relazione al ruolo che la pratica sportiva può esercitare nel superamento delle discriminazioni e dei rischi di marginalità e nell’educazione alla legalità;

c) iniziative dirette al contrasto delle discriminazioni, in relazione alle possibili implicazioni sul rischio di abbandono sportivo;

d) azioni finalizzate alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, sia intellettive che fisiche;

e) progetti rivolti, in particolare ai giovani, che vivono in contesti di disagio sociale ed economico, al fine di favorire l’integrazione e la coesione sociale e di sostenere percorsi di educazione alla legalità, anche attraverso la promozione delle attività di presidi sportivi ed educativi in aree, quartieri e contesti connotati da perifericità o da criticità e problematiche sociali.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere messe in atto da enti del terzo settore, associazioni sportive, enti di promozione sportiva ed altri enti privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore.

4. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, individua termini, criteri e modalità di accesso ai contributi regionali.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.  




Art. 69

Contributo straordinario per la valorizzazione del sentiero Via dei Piloni nell’ambito dei Cammini della Via Sveva


1. La Regione, in attuazione della strategia regionale di valorizzazione dei cammini e degli itinerari culturali, promuove il cammino “Via Sveva” nel tratto compreso tra il Ponte acquedotto di Gravina in Puglia e la fontana d’Ogna di Poggiorsini, mediante azioni di valorizzazione e promozione della Via Sveva e , in particolare, del sentiero “Via dei Piloni”, in essa compreso, nella tappa da Poggiorsini a Gravina in Puglia, attraverso attività turistico-culturali, integrate con le strategie regionali in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, la somma di euro 30 mila.




Art. 70

Misure per il welfare aziendale in agricoltura


1. La Regione Puglia promuove misure di welfare aziendale in agricoltura attraverso la presentazione di un progetto da parte dell’ente bilaterale, soggetto più qualificato a raggiungere e supportare le piccole medie imprese pugliesi, finalizzato alla realizzazione di attività di animazione, divulgazione, sensibilizzazione e servizi nel tessuto produttivo regionale, per favorire l’adozione di modelli virtuosi di organizzazione family friendly da parte delle imprese del settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 200 mila. 3. Con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 71

Contributo straordinario per il sostegno alle attività di taxi sociale


1. Per favorire l’inclusione sociale e supportare le fasce più deboli della popolazione, la Regione sostiene le attività di taxi sociale al Comune di Stornara, e garantire la mobilità e l’accesso alle attività sociali, culturali, assistenziali e sanitarie, essenziali per la promozione del benessere e per il contrasto all’isolamento sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, pari a 50 mila euro.




Art. 72

Contributo straordinario per l’evento teatrale “Ab Origine” nel Comune di Castellana Grotte


1. La Regione Puglia, per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale regionale, la promozione turistica del territorio e l’innovazione artistica, di utilità sociale, sia sotto l’aspetto economico che occupazionale, contribuisce all’organizzazione e la realizzazione dell’evento culturale “Ab Origine”, promosso e svolto nel Comune di Castellana Grotte (BA).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila in favore del Comune di Castellana Grotte. 




Art. 73

Contributo straordinario per la realizzazione della seconda edizione del Festival del Levante


1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale attraverso la realizzazione a Bari della seconda edizione del festival internazionale di musica pop e dj set denominato “Festival del Levante”, alla Nuova Fiera del Levante, in occasione dell’ottantesima Campionaria internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.




Art. 74

Contributo straordinario per eventi destinati alla promozione del rispetto per l’ambiente nel Comune di Gioia del Colle


1. La Regione Puglia promuove, nel periodo natalizio, la realizzazione nel Comune di Gioia del Colle di eventi culturali per diffondere l’importanza della tutela ambientale e della raccolta differenziata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 2.




Art. 75

Contributo straordinario per la valorizzazione del patrimonio rupestre del Comune di Laterza


1. Per promuovere e valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico riferito alle evidenze più significative della civiltà rupestre della città di Laterza, parte integrante del Parco naturale regionale Terra delle Gravine, istituito con legge regionale 20 dicembre 2005 n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’), la Regione sostiene le iniziative del Comune per il recupero conservativo, la manutenzione e la valorizzazione del proprio patrimonio rupestre, nonché l’integrazione tra le risorse naturali, le attività umane, le risorse storico-architettoniche, i valori antropologici, le espressioni culturali, le identità delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 mila.




Art. 76

Sostegno ai comuni che hanno adottato i PEBA nell’attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche


1. Per sostenere i comuni che hanno adottato i PEBA nell’attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche in essi individuate, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. Le modalità e i criteri di assegnazione del contributo sono definite con provvedimento della struttura regionale competente. 


Art. 77

Scuola di alta formazione antimafia sociale


1. La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale del 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare e rimuovere le cause di qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concorre, nei limiti dello stanziamento disponibile, al finanziamento di progetti di alta formazione in materia di antimafia sociale destinati ad operatori del terzo settore, impegnati nell’attività di inclusione sociale e contrasto alle povertà, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione regionale, provinciale, comunale, magistrati, amministratori locali, sindacalisti, corpo docente degli istituti scolastici di secondo grado, professori e studenti universitari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila in favore dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche, previa deliberazione della Giunta regionale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione delle risorse assegnate.




Art. 78

Contributo straordinario per il miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini


1. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento del patrimonio genetico zootecnico ovino e caprino pugliese e garantire la quantità e qualità genetica delle produzioni, tutelare la biodiversità e conservare il patrimonio genetico delle razze autoctone, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle micro e piccole medie imprese attive nel settore agricolo, comparto zootecnico, così come definite all’articolo 2, punto 52, del Reg. (UE) 2472/2022, con sede legale e/o operativa nella Regione Puglia, per l’acquisto dei riproduttori ovini e caprini iscritti al libro genealogico, secondo la normativa europeo e nazionale in materia di aiuti di Stato.(3) 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



(3) Articolo così sostituito dall'art. 40 della l.r. 7/2025


Art. 79

Contributo straordinario per il potenziamento dell’apparato comunale di primo intervento antincendio del Comune di Maruggio


1. Per potenziare la dotazione di primo intervento antincendio del Comune di Maruggio con l’acquisto di un veicolo pickup con modulo antincendio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.


Art. 80

Contributo straordinario per il centro pilota sperimentale “Semi di innovazione: Gravina e il futuro delle colture tradizionali”


1. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica, favorire attività di ricerca e divulgazione dei risultati, formazione e aggiornamento degli operatori del settore produzione, lavorazione e commercializzazione del mandorlo e della cicerchia, la Regione promuove e sostiene la realizzazione del centro pilota per la valorizzazione della coltivazione del mandorlo e cicerchia nel comprensorio del Comune di Gravina in Puglia, denominato “Semi di Innovazione: Gravina e il futuro delle colture tradizionali”, sotto il coordinamento e la gestione del Politecnico di Bari -Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (Dicatech), Fondazione ITS Academy AgriPuglia e Fondazione Ettore Pomarici Santomasi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila, in favore dei soggetti attuatori.

3.Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. 




Art. 81

Contributo straordinario per la valorizzazione delle tradizioni murgiane


1. La Regione Puglia promuove e valorizza le tradizioni artistico culturali dei Comuni dell’area murgiana con un contributo straordinario, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 75 mila in favore di Grumo Appula, euro 65 mila in favore di Toritto ed euro 60 mila in favore di Binetto.

2. Per le finalità dì cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.




Art. 82

Contributo straordinario al Comune di Acquaviva delle Fonti per la costruzione del canile comunale


1. La Regione Puglia sostiene la costruzione del canile comunale nel Comune di Acquaviva delle Fonti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 400 mila.




Art. 83

Contributo straordinario “Sagra de Lu Noce”, Pro Loco “Farnese” di Nociglia


1. La Regione Puglia, riconoscendo l’importanza di eventi culturali e gastronomici dei comuni pugliesi, sostiene la realizzazione della Sagra “de Lu Noce” alla Pro Loco “Farnese” del Comune di Nociglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila.




Art. 84

Contributo straordinario festa patronale San Rocco Confessore


1. La Regione Puglia, riconoscendo l’importanza di eventi religiosi e culturali nei comuni pugliesi, sostiene la realizzazione della 70 edizione della festa in onore di San Rocco Confessore, promossa dalla Parrocchia San Rocco Confessore e dal Comitato Festa patronale di Gagliano del Capo.

2. Perle finalità del comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila. 




Art. 85

Contributo straordinario per Festival MOLFEST


1. La Regione Puglia concede un contributo straordinario in favore del Festival MOLFEST, unico sul territorio nazionale, diretto all’inclusione e attenzione verso le realtà associative locali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.




Art. 86

Scuola d’amore. Educazione all’affettività e all’emotività


1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere la violazione dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 14 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011).

2. La Regione, per le finalità del comma 1, promuove, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione, da realizzarsi anche in orario extra-curricolare, coinvolgendo i diversi attori della comunità universitaria e scolastica, volti a perseguire da un punto di vista cognitivo e affettivo i seguenti temi:

a) attività di formazione orientate al rispetto della parità di genere e alla decostruzione degli stereotipi di genere destinate a tutti gli attori e attrici delle comunità scolastiche e universitarie. Garantisce inoltre che tali attività siano svolte da personale esperto sui temi della parità di genere e della lotta alle discriminazioni di genere del terzo settore, sulla base dell’esperienza curriculare;

b) contrasto alle discriminazioni di genere attraverso la promozione di un linguaggio inclusivo e non discriminatorio;

c) sensibilizzazione verso soluzioni non violente dei conflitti nei rapporti interpersonali per prevenire fenomeni di violenza e aggressività;

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 12, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

4. Con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni sono definite le modalità applicative di cui al comma 3.




Art. 87

Contributo straordinario per la memoria storica e valorizzazione del territorio di Copertino


1. Per tramandare la memoria storica legata ai riti storici e religiosi e ai luoghi aventi valore culturale, spirituale e identitario, è assegnato al comune di Copertino un contributo straordinario per le celebrazioni del Santo patrono, San Giuseppe da Copertino.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.  




Art. 88

Contributo straordinario per la tutela del patrimonio archeologico, memoria storica e valorizzazione dei territori. Parco archeologico di Muro Tenente


1. Per tutelare e valorizzare il Parco archeologico di Muro Tenente, posto al confine tra i territori comunali di Mesagne e Latiano, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 89

Contributo straordinario per la memoria storica del territorio di Mesagne


1. Per tramandare la memoria storica legata ai riti storici e religiosi e ai luoghi aventi valore culturale, spirituale e identitario, è assegnato al Comune di Mesagne un contributo straordinario per una manifestazione che si svolge nel centro storico della città.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambi missione 5, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e rendicontazione delle riso di cui al comma 2.




Art. 90

Contributo straordinario per la Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi prof. Michele Melillo


1. Per garantire la prosecuzione delle attività di gestione e fruizione pubblica di tutto il patrimonio bibliografico, archivistico e museografico della Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi prof. Michele Melillo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila in favore del Centro Studi Naturalistici Onlus.


Art. 91

Contributo straordinario per FRU –Festival delle Radio Universitarie


1. Per sostenere la realizzazione in Puglia del Festival delle Radio Universitarie in programma dal 7 al 9 maggio 2025, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila in favore dell’Università degli Studi di Foggia.


Art. 92

Contributo straordinario per gli scavi archeologici dell’antica città di Siponto


1. Al fine di sostenere le attività di ricerca, alta formazione, valorizzazione, promozione e partecipazione della comunità locale agli scavi del sito archeologico dell’antica città di Siponto, all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di ricerca innovazione umanistica, che ne garantirà l’utilizzo d’intesa e collaborazione con l’Università di Foggia, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. 


Art. 93

Contributo straordinario per la rimozione ecoballe arenile di Siponto


1. Al fine di procedere alla rimozione delle ecoballe rinvenute nei pressi dell’arenile del territorio di Siponto e scongiurare il verificarsi di danni gravi alla salute e all’ambiente, al comune di Manfredonia è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.


Art. 94

Contributo straordinario per l’apertura di ambulatori di medicina generale


1. Per garantire l’assistenza primaria e sopperire alla cronica carenza di medici nei comuni di Spinazzola, Margerita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in conformità alle norme previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, è assegnato, a ciascuno dei predetti Comuni, un contributo straordinario di euro 150 mila vincolato all’apertura di un ambulatorio di medicina generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila.




Art. 95

Contributo straordinario per la partecipazione della Regione all’Associazione di Promozione Sociale – E.T.S. Giovanissimi del Salento


1. La Regione Puglia, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie attività statutarie, anche ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni), partecipa in qualità di socio alla Associazione di Promozione Sociale – E.T.S. “Giovanissimi del Salento”.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità per la partecipazione e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 18 mila.




Art. 96

Piantumazione di alberi e piante autoctone per la rigenerazione urbana


1. La Regione promuove il progetto “Alberi per il futuro”, in attuazione dell’articolo 78 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023), volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano, nonché le aree pubbliche non riqualificate, mediante la piantumazione di alberi e piante autoctone. 

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assegna ai comuni pugliesi, nei limiti dello stanziamento disponibile, contributi finalizzati all’acquisto e alla piantumazione di alberi da destinare alle aree comunali da riqualificare.

3. Ciascun contributo di cui al comma 2, da riconoscere nei limiti dello stanziamento disponibile ai comuni che ne facciano istanza, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con delibera di Giunta regionale, non può eccedere la somma di euro 5mila per i comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti e la somma di euro 10mila per i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, per i comuni capoluogo di provincia e per la Città Metropolitana.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

5. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021 – 2027, o altri fondi nazionali, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo. 




Art. 97

Aree giochi per la rigenerazione urbana


1. La Regione Puglia sostiene la rigenerazione urbana dei comuni pugliesi, con particolare attenzione alle aree pubbliche non riqualificate, mediante la creazione di aree giochi destinate all’installazione di giochi per bambine e bambini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna ai comuni pugliesi, nei limiti dello stanziamento disponibile, contributi finalizzati alla creazione di aree giochi e all’acquisto dei giochi da installare nelle aree comunali da riqualificare.

3. Ciascun contributo di cui al comma 2, da riconoscere nei limiti dello stanziamento disponibile ai comuni che ne facciano istanza, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con delibera di Giunta regionale, non può eccedere la somma di euro 10 mila per i comuni che ne abbiano fatto richiesta.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2 titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

5. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021 – 2027, o altri fondi nazionali, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo.




Art. 98

Promozione della realtà virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie


1. La Regione Puglia, in coerenza con le politiche correlate alla creazione del cosiddetto “ecosistema dell’innovazione”, persegue strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore - università ed istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. La spinta fornita dal governo regionale con il supporto alla creazione di nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e corsi di laurea nelle professioni sanitarie, impongono la promozione di modalità di didattica innovativa che ottimizzi l’utilizzo delle risorse disponibili. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene i seguenti interventi:

a) progetti rivolti ad utilizzare le tecnologie innovative basate su realtà virtuale immersiva, semi-immersiva e non immersiva per la didattica e la formazione continua nell’area medica e delle professioni sanitarie;

b) la progettazione, l’adozione e l’implementazione di attività didattiche e formative che possano permettere ad una ampia platea di studenti e professionisti in formazione l’accesso a esercitazioni pratiche, come ad esempio in campo anatomico, chirurgico, di assistenza al paziente, altrimenti impossibili da realizzare;

c) la creazione di un ambiente collaborativo fra università, ITS e rete delle piccole e medie imprese pugliesi attraverso l’istituzione di canali formali di comunicazione e collaborazione;

d) iniziative formative finalizzate a promuovere la conoscenza e la progressiva familiarità da parte di studenti e professionisti in formazione con le tecnologie innovative basate sulla realtà virtuale;

e) attività di informazione e divulgazione delle attività di didattica innovative basate sulla realtà virtuale mirate anche ad aumentare l’attrattività dell’offerta formativa regionale nei confronti di un pubblico nazionale ed internazionale.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere messe in atto dalle Scuole mediche, dai Dipartimenti universitari sedi di corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, dagli ITS sedi di formazione attinenti all’area sanitaria, in collaborazione con piccole e medie imprese pugliesi con una comprovata esperienza nel settore della realtà virtuale applicata alla didattica.

4. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, individua termini, criteri e modalità di accesso ai contributi regionali.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. 




Art. 99

Contributo straordinario per il sostegno al progetto pilota la cura è in tavola, assistenza nutrizionistica per pazienti con carcinoma mammario


1. La Regione Puglia sostiene la realizzazione del progetto pilota “La cura è in tavola, assistenza nutrizionistica per pazienti con carcinoma mammario” della Breast unit oncologica dell’ospedale Sen. A. Perrino di Brindisi, finalizzato all’attivazione di un servizio di consulenza nutrizionale con l’assunzione di figure sanitarie specializzate, per le pazienti affette da carcinoma mammario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 100

Modifiche alla l.r. 19/1997


1. Alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “3. L’ordinamento amministrativo di ciascun ente parco è definito dalla legge istitutiva ed è disciplinato dallo statuto in relazione alle specificità della singola area protetta secondo criteri di efficienza, economicità e buon andamento che assicurino l’attuazione dei fini e degli specifici progetti e l’esercizio efficiente delle funzioni nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ciascun parco dispone. L’organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell’ente parco sono definiti dallo statuto che, nel rispetto delle previsioni della presente legge e della legge istitutiva, indica i criteri per la composizione del consiglio direttivo, per la designazione e la nomina del presidente e del direttore del parco, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, i poteri del revisore legale dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 9 sono aggiunti i seguenti: “3 bis. La designazione e nomina degli organi avviene, in ogni caso, secondo criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, previa adozione di procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie di selezione nell’ambito delle quali sono assicurati gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare dal d.lgs. n. 33 del 2013 e dal d.lgs. n. 39 del 2013. Nella composizione degli organi degli enti di gestione deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

3 ter. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, la Regione adegua le leggi istitutive delle aree naturali protette alle disposizioni del comma 3.

3 quater. Fino all’insediamento degli organi previsti dal comma 3 la gestione delle aree naturali protette continua ad essere assicurata dagli organi in carica, che operano sino alla loro naturale scadenza.”;

c) il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 9 sono abrogati;

d) il comma 6 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “6. Lo statuto dell’ente di gestione è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla costituzione dell’ente, ed è trasmesso agli enti locali territorialmente interessati per l’espressione dell’intesa. Acquisita l’intesa ovvero decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l’acquisizione dell’intesa, il Presidente della Giunta regionale approva lo statuto con proprio decreto.”;

e) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 sono abrogati.




Art. 101

Modifiche alla l.r. 15/2007


1. Alla legge regionale 5 giugno 2007, n. 15 (Istituzione del parco naturale regionale Lama Balice), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge, le parole “Provincia di Bari” sono sostituite con le seguenti “Città metropolitana di Bari”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Gestione)

1. La gestione del parco naturale regionale Lama Balice è affidata all’ente di diritto pubblico denominato Ente Lama Balice, istituito ai sensi della presente legge.

2. L’ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione. L’organizzazione interna dell’ente è disciplinata da apposito statuto nel rispetto delle previsioni della presente legge.”;

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Organi del parco)
1. Sono organi dell’ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la comunità del parco di Lama Balice;
d) il revisore legale dei conti.
 2. Gli organi dell’ente parco durano in carica cinque anni.
3. E’ fatto divieto di istituire organi diversi e ulteriori da quelli previsti dalla presente legge. La designazione e nomina degli organi avviene secondo criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, previa adozione di procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie di selezione nell’ambito delle quali sono assicurati gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare dal decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Nella composizione degli organi deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
4. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Lo statuto dell’ente di gestione definisce le funzioni principali dell’ente da svolgersi nel rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio e della preventiva copertura finanziaria delle spese, l’organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
6. Lo statuto dell’ente di gestione è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla costituzione dell’ente, ed è trasmesso agli enti locali territorialmente interessati per l’espressione dell’intesa. Acquisita l’intesa, ovvero decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l’acquisizione dell’intesa, il Presidente della Giunta regionale approva lo statuto con proprio decreto.”;
d) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
“Art. 5 bis (Il Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente parco e ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
2. Il Presidente dell’ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nell’ambito di un elenco di almeno tre soggetti proposti dalla comunità del parco, in possesso di comprovate professionalità ed esperienza in materia di aree protette e biodiversità o di gestione amministrativa in strutture pubbliche o private. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale della Regione e dell’ente parco.
3. Per la nomina del Presidente si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
4. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.
5. Al Presidente spetta un compenso onnicomprensivo fissato con deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi, d’intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto delle dimensioni economico patrimoniali dell’ente, della sua complessità gestionale, nonché secondo criteri di coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta, di omogeneità rispetto ad enti equivalenti per tipologia, funzioni, dimensioni e responsabilità gestionale, di rispetto delle specificità di settore e di trasparenza. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell’Ente di gestione.
6. Se la Comunità del Parco non indica i tre nominativi di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente dell’ente di gestione previo esperimento da parte della struttura regionale competente di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Art. 5 ter (Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’ente di gestione che lo presiede e da esperti in possesso di specifiche e qualificate competenze ed esperienze in materia di aree protette e biodiversità così designati:
a) due membri designati dalla comunità del parco;
b) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale previa intesa;
c) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole previa intesa;
d) un membro designato dall’assessore regionale competente in materia ambientale.
2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge tra i suoi componenti il vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
b) individua la sede legale dell’ente nel territorio del parco;
c) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente, il bilancio di previsione e bilancio di esercizio, conto consuntivo;
d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dagli articoli 20 e 21 della l.r. 19/1997;
e) adotta il regolamento del parco;
f) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente;
g) assegna gli obiettivi al direttore e ne valuta i risultati;
h) adotta i regolamenti di organizzazione, di contabilità, del personale;
i) esprime i pareri di competenza dell’organo politico; può delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all’esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell’ente di gestione;
j) può avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’ente parco;
k) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali o dallo statuto dell’ente.
5. Per la nomina dei membri del Consiglio direttivo si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013.
6. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.
7. Al vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell’ammontare fissato con deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi d’intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell’ente parco. E’ vietata la corresponsione del gettone di presenza quando l’organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.
8. Ove la comunità del parco non provveda a designare i membri del Consiglio direttivo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta Regionale provvede in via sostitutiva previo esperimento di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Art. 5 quater (Il revisore legale dei conti)
1. Il revisore legale dei conti effettua il controllo contabile sugli atti dell’ente di gestione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed effettua le verifiche di cassa. Il revisore vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e ne riferisce al Consiglio direttivo. Redige la relazione al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio.
2. Il revisore legale dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i  revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Si applicano le norme in tema di insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2397 e seguenti del c.c. e sull’assenza di situazioni di conflitti di interesse.
3. Al revisore spetta un compenso annuo onnicomprensivo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi d’intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione, in una misura percentuale rispetto all’importo complessivo spettante al Presidente dell’ente di gestione sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che tale organo in composizione monocratica riveste nell’ente. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell’ente parco.
Art. 5 quinquies (La comunità del parco di Lama Balice)
1. Per il parco Lama Balice è costituita la comunità dell’area protetta.
2. La comunità di Lama Balice è costituita dal Sindaco della città metropolitana di Bari e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue.
3. La comunità del parco è organo di indirizzo consultivo e propositivo dell’Ente gestore. Essa esprime parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento del parco, sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio.
Art. 5 sexies (Promozione della cittadinanza attiva)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del Parco, lo Statuto prevede la costituzione di un albo cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale e i singoli cittadini che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Alle riunioni del Consiglio direttivo, può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dei soggetti iscritti all’albo di cui al comma 1 al fine di contribuire alla definizione e alla programmazione delle attività e delle iniziative da svolgere autonomamente e in affiancamento al personale dell’area protetta”;
e) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
f) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Direttore del parco e personale dell’ente)
1. Al direttore dell’ente di gestione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:
a) attua le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio direttivo assicurando l’imparzialità, l’economicità, l’efficienza, il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa;
b) dirige, coordina e controlla le attività dell’ente parco e quelle inerenti alla organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della comunità del parco;
d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l’attuazione;
e) predispone la proposta di bilancio di previsione e bilancio di esercizio, conto consuntivo, sui quali il revisore legale dei conti è tenuto ad esprimere parere;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dell’ente o comunque compresa nella sua sfera di competenza, necessaria per la gestione dell’ente.

2. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo previo esperimento di procedura selettiva ad evidenza pubblica. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due; il contratto può essere rinnovato per una sola volta per la medesima durata del contratto iniziale previa valutazione dei risultati conseguiti.


3. L’incarico di direttore dell’ente di gestione è attribuito a tempo pieno a persona in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

4. I requisiti per l’affidamento di incarico di direttore sono il possesso di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibili dalla formazione universitaria e dall’aver ricoperto ruoli dirigenziali apicali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure dal possesso di qualificate esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.

5. L’ammontare del trattamento economico onnicomprensivo è determinato nell’atto di nomina con riferimento ai dirigenti regionali di ruolo.

6. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell’Ente parco.

7. L’organico dell’ente parco, tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale. L’organico è formato da personale comandato dalla Regione, dalla Città metropolitana o dai comuni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco e le aree contigue, oppure trasferito per mobilità o assunto assicurando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e delle norme sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. E’ consentito l’impiego di manodopera e di personale tecnico con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale. La Giunta regionale determina la dotazione minima di organico necessaria al funzionamento essenziale dell’area protetta.”;

g) l’articolo 9 è abrogato;

h) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Entrate dell’ente parco)

1. La Regione, la Città metropolitana e i comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue contribuiscono al bilancio economico dell’ente con una quota determinata annualmente dal Consiglio direttivo sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di intesa con gli enti territoriali interessati.

2. Oltre alle somme di cui al comma 1, costituiscono entrate dell’ente parco da destinare alle finalità istitutive:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, di Enti locali e altri enti pubblici interessati;

b) i contributi e i finanziamenti erogati per specifici progetti;

c) i proventi delle sanzioni amministrative;

d) erogazioni a qualsiasi titolo, disposte da enti o da organismi pubblici e da privati;

e) diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili appartenenti al parco o dei quali esso abbia la gestione;

f) ogni altro provento derivante dalle attività dell’ente parco.

3. Il programma annuale delle attività con proiezione triennale è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo ed evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo, con il perseguimento delle finalità istitutive dell’area protetta, con gli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale in materia di aree protette e biodiversità e con le previsioni del piano per il parco, ove approvato.”;

i) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Strumenti di attuazione)

1. Per l’attuazione delle finalità del parco, l’ente di gestione si dota del:

a) piano per il parco secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale 19/1997;

b) piano pluriennale economico e sociale secondo quanto previsto dall’articolo 21 della l.r. 19/1997;

c) regolamento del parco secondo quanto previsto dall’articolo 22 della l.r. 19/1997.”;

j) gli articoli 12, 13 e 14 sono abrogati;

k) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Nulla osta dell’ente parco)

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del parco naturale regionale “Lama Balice” è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco.

2. Il rilascio di nulla osta, di pareri e autorizzazioni dell’ente Parco è subordinato alla verifica della conformità delle opere o interventi o attività, da realizzare o svolgere con il piano territoriale e con il regolamento del parco ovvero in ogni caso, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all’articolo 2 e nel rispetto dei divieti di cui dell’articolo 3 della presente legge.

3. L’ente rende disponibile senza ritardo il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo alla struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità che esercita le funzioni di alta vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”;

l) al comma 13 dell’articolo 16 sono soppresse le parole “capofila della convenzione, con l’obbligo di destinazione alla gestione del parco naturale regionale Lama Balice”;

m) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Sorveglianza del territorio)

1. L’ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree del parco nelle forme previste dall’articolo 24 della legge regionale 19/1997.”;

n) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Vigilanza della Regione)

1. La vigilanza sull’ente parco è esercitata dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013) attraverso la struttura competente in materia di parchi e tutela della biodiversità con il supporto e la collaborazione della struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione.

2. La Giunta regionale, oltre allo statuto, alla dotazione organica, agli strumenti di pianificazione e programmazione e al regolamento del parco previsti dalla l.r. 19/1997, approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’ente, che deve essere corredato del parere del collegio dei revisori dell’ente.”;

o) l’articolo 19 è abrogato;

p) dopo l’articolo 20, è aggiunto il seguente:

“Art. 20 bis (Norme transitorie e finali)

1. Per quanto tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni della l.r. 19/1997 e, ove compatibili, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Fino all’insediamento degli organi di cui all’articolo 5 della presente legge la gestione del Parco naturale regionale “Lama Balice” continua ad essere assicurata nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione stipulata.”.




Art. 102

Modifiche alla l.r. 30/2020


1. All’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5-bis”;

b) al comma 1, dopo le parole “sono consentiti:” sono aggiunte le seguenti: “purché non in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8”;

c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) sull’intero territorio del parco, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 3, come individuate negli allegati A e B cartografico, gli interventi edilizi ammessi dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nel rispetto delle relative prescrizioni, direttive, misure di salvaguardia e utilizzazione e linee guida;”.

2. All’articolo 26 della l.r. n. 30/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4 bis”;
b) al comma 1, dopo le parole “sono consentiti:” sono aggiunte le seguenti: “purché non in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all’articolo 25”;
c) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“g) sull’intero territorio del parco, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001, nonché, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20, come individuate negli allegati C e D cartografico, gli interventi edilizi ammessi dal PPTR, nel rispetto delle relative prescrizioni, direttive, misure di salvaguardia e utilizzazione e linee guida;”. 



Art. 103

Modifiche alla l.r. 11/1999


1. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), il primo periodo del comma 4 dell’articolo 17, è sostituito dal seguente: “Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, ed anche in alternativa al precedente 25 per cento, l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento, anche di terzi.”


Art. 104

Modifiche alla l.r. 23/2007


1. Alla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione”;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Puglia, al fine di creare, rafforzare e sostenere reti di collaborazione e realizzare lo scambio di competenzetrailmondoscientificoeleimprese,sviluppareinterconnessionitracatene del valore, garantire migliori complementarità e sinergie nelle filiere produttive, incentivando la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutti i settori produttivi regionali, disciplina i criteri di individuazione, le procedure di riconoscimento e le forme di coinvolgimento dei distretti produttivi nelle strategie di sviluppo regionale.

2. A fini conoscitivi, sono altresì disciplinate le modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati.
3. I distretti produttivi e le ulteriori forme di aggregazione possono essere coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nei programmi di intervento regionali al fine di:
a) accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese, anche per ampliarne la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.
4. È garantita la partecipazione dei distretti produttivi ai processi di formazione della decisione pubblica, anche secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 30 (Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici).”;

c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizioni e requisiti per il riconoscimento)

1. La Regione riconosce i distretti produttivi, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente, che posseggono i seguenti requisiti:

a) una significativa concentrazione di imprese, in numero non inferiore a trenta, anche non territorialmente contigue, prevalentemente con sede legale o operativa in Puglia, che operano nel medesimo settore produttivo o nella medesima filiera o nel medesimo ecosistema industriale oppure che attuino azioni strategiche condivise;

b) la partecipazione in numero tale da garantire il perseguimento della progettualità strategica comune di università, associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale, enti locali, aziende speciali, camere di commercio, industria e artigianato, società a partecipazione pubblica, enti del terzo settore, associazioni e fondazioni pubbliche o private, istituti tecnici superiori, enti di ricerca pubblici e privati.

2. La Regione riconosce i distretti produttivi tecnologici, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune ad elevato contenuto tecnologico e con la presenza necessaria di partecipanti dediti alle attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente.
3. La Regione riconosce, compatibilmente con la normativa euro unitaria e nazionale in materia, previa la stipulazione di eventuali accordi con le amministrazioni competenti, i distretti transnazionali e i distretti interregionali.
4. La Regione censisce ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che si riuniscono al fine di sviluppare una progettualità strategica comune, sempre che coinvolgano un numero di soggetti, tra quelli indicati al comma 1, non inferiore a dieci. Le modalità di censimento sono definite all’articolo 10 bis.
5. Eventuali ulteriori requisiti per il riconoscimento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sono definiti con apposito regolamento regionale da approvarsi su proposta dell’Assessorato competente in materia di agricoltura.”;

d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Registro regionale dei distretti e delle ulteriori forme di aggregazione)

1. Al fine di agevolare le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e di monitorare le attività da questi espletate, è istituito il registro regionale dei distretti produttivi pugliesi, gestito mediante apposita piattaforma informatica, aperto alla consultazione degli utenti interessati.

2. Sono iscritti nel registro previsto nel comma 1 i distretti produttivi riconosciuti all’esito dell’istruttoria di cui agli articoli 6 e 7 e quelli già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi) che osservino le procedure di cui all’articolo 10ter.

3. Sono istituite apposite sezioni del registro per i distretti del cibo e per le ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 4.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definiti i contenuti, le modalità di aggiornamento, le competenze relative alla tenuta del registro, nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica.”; e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Procedure per il riconoscimento dei distretti produttivi)

1. Ai fini del riconoscimento, i soggetti di cui all’articolo 2 costituiscono il nucleo promotore del distretto produttivo, delegando un referente alla presentazione dell’istanza prevista nell’articolo 6.

2. La costituzione del nucleo promotore avviene mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa da parte di tutti i soggetti aderenti, al quale è allegato il programma di sviluppo volto a valorizzare il distretto produttivo, che indica le finalità e gli obiettivi prefissati che il distretto intende perseguire, le azioni da implementare e i tempi stimati di realizzazione delle stesse, come disciplinato dall’articolo 5.

3. Ciascuna impresa può far parte di un solo distretto produttivo. L’istanza di riconoscimento proveniente da un nucleo promotore del quale fa parte un’impresa già presente in altro distretto produttivo è inammissibile.

4. Ai fini della presente legge, la competenza per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all’articolo 13 del d.lgs. 228/2001 è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura. La competenza per i procedimenti relativi ai restanti distretti produttivi e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico.”;

f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Protocollo d’intesa e programma di sviluppo)

1. Nel protocollo d’intesa previsto nell’articolo 4, comma 2, sono individuati:

a) i soggetti sottoscrittori, con indicazione della ragione sociale e della sede legale e operativa, la descrizione dell’attività svolta e, solo per le imprese, il codice ATECO e il numero di dipendenti come da libro unico del lavoro;

b) il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione dell’istanza, del programma di sviluppo e delle relazioni annuali di cui all’articolo 8;

c) l’oggetto con indicazione della progettualità strategica comune.

2. Al protocollo d’intesa è allegata:

a) per ogni sottoscrittore, la delega alla presentazione dell’istanza in favore del soggetto referente, accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante;

b) per ogni sottoscrittore, la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il potere di rappresentare e impegnare i soggetti di cui all’articolo 2;

c) in caso di sottoscrizione del protocollo di intesa con firma autografa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 del soggetto referente, che attesti che le sottoscrizioni sono state raccolte in sua presenza.

3. Al protocollo d’intesa è altresì allegato il programma di sviluppo, sottoscritto dal soggetto referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale indicazione della progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità. 4. Nel programma di sviluppo sono esplicitate, anche ai fini del successivo monitoraggio sulle attività espletate:

a) la coerenza degli obiettivi e delle finalità del costituendo distretto con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione Puglia;

b) i principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell’ecosistema industriale allo stato di presentazione dell’istanza nonché i vantaggi attesi a seguito del riconoscimento del distretto;

c) le azioni e gli specifici progetti da realizzare, con indicazione della tempistica necessaria al loro compimento e dei risultati intermedi da raggiungere per ciascuna azione o progetto;

d) per ciascuna azione, progetto e risultato intermedio, il costo stimato e la specifica fonte di finanziamento.

5. Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità strategica ad un altro già esistente, il programma di sviluppo indica gli elementi di specificità rispetto al distretto preesistente e le motivazioni che giustificano l’istanza di riconoscimento in luogo dell’adesione allo stesso. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10 può richiedere ulteriori chiarimenti in merito.”;

g) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e istruttoria)

1. Nel rispetto dei requisiti previsti nell’articolo 2, l’istanza di riconoscimento, il protocollo d’intesa e il programma di sviluppo sono inoltrati dal soggetto referente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), attraverso l’apposita piattaforma informatica.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento la struttura regionale competente, come individuata dall’articolo 4, comma 4, verifica l’ammissibilità formale dell’istanza, la presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 e della documentazione prevista nell’articolo 5. In mancanza dei requisiti o in caso di carenze documentali o qualora siano necessari chiarimenti, al soggetto referente è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per trasmettere le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori sono sospesi.

3. Conclusa la verifica di ammissibilità formale dell’istanza, la struttura regionale competente trasmette la documentazione al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10.

4. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo effettua la valutazione di merito dell’istanza di riconoscimento, anche in modalità asincrona, rilasciando il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.”;

h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Riconoscimento dei distretti produttivi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere del nucleo tecnico di valutazione e raccordo, su proposta della struttura regionale competente, esprime le proprie determinazioni in merito al riconoscimento del distretto produttivo, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi di politica di sviluppo della Regione.

2. Ilriconoscimentohaduratatriennaledecorrentedalladatadipubblicazionedelladeliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ai fini della conferma del riconoscimento, entro novanta giorni antecedenti la scadenza del triennio, il soggetto referente trasmette un nuovo programma di sviluppo, come disciplinato dall’articolo 5. In mancanza tale adempimento, il riconoscimento decade alla scadenza del triennio.

3. Alla procedura di conferma del riconoscimento si applicano le disposizioni previste nell’articolo 6, comma 4 e nel comma 1 del presente articolo.”;

i) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Monitoraggio, decadenza e revoca del riconoscimento)

1. Per consentire il monitoraggio annuale delle attività del distretto produttivo, entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto referente inoltra, attraverso la piattaforma informatica, una relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo.

2. La struttura regionale competente, avvalendosi del nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10 nonché, ove consentito, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione Puglia, valuta la relazione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata trasmissione della relazione annuale entro il termine previsto nel comma 1, il distretto produttivo decade dal riconoscimento. La decadenza dal riconoscimento e la conseguente cancellazione del distretto dal registro regionale è pronunciata con deliberazione della Giunta, su proposta della struttura regionale competente.

4. Se dalla relazione emerge la mancata attuazione del programma di sviluppo, oppure risultano ritardi nell’esecuzione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi, la struttura regionale competente assegna al soggetto referente un termine non inferiore a trenta giorni per trasmettere deduzioni e documenti.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, o se le deduzioni e i documenti trasmessi non contengono giustificazioni adeguate, oppure in caso di perdita dei requisiti previsti nell’articolo 2, la Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento del distretto produttivo e la sua conseguente cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3, su proposta della struttura regionale competente.

6. La Giunta regionale può altresì revocare il riconoscimento in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all’articolo 9.

7. Nei sei mesi successivi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione le imprese aderenti al distretto cancellato non possono partecipare a progettualità per il riconoscimento di nuovi distretti, ferma restando la possibilità di aderire a distretti già esistenti.”;

j) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Variazioni)

1. Il soggetto referente può presentare richiesta di variazione del programma disviluppo non più di due volte nel corso di ciascun quinquennio di realizzazione del programma stesso. Eventuali ulteriori richieste di variazione sono dichiarate inammissibili. È consentita senza limitazioni la fusione di due o più distretti già riconosciuti. Per l’istruttoria delle richieste di variazione del programma di sviluppo e delle istanze di fusione si applicano le disposizioni previste nell’articolo 6, comma 4 e nell’articolo 7, comma 1.

2. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente che trasmette la documentazione al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10.”;

k) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Nucleo tecnico di valutazione e raccordo)

1. Per la valutazione e il monitoraggio dei programmi di sviluppo nonché al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, di consentirne il raccordo con le strutture regionali competenti e di favorire l’aggregazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti, è costituito un nucleo tecnico di valutazione e raccordo. Per le proprie attività, il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

2. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo, sulla base delle relazioni annuali sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo trasmesse dai singoli distretti produttivi riconosciuti, redige annualmente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione è presentata alla Giunta regionale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le attività del nucleo tecnico di valutazione e raccordo. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso di professionalità ed esperienza nei settori di operatività del nucleo, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari, che non versino in situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale. Ai componenti del nucleo tecnico di valutazione e raccordo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”;

l) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis (Censimento di ulteriori forme di aggregazione)

1. Per il censimento di ulteriori forme di aggregazione, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4 trasmettono, attraverso la piattaforma informatica, un protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, nel quale è indicato il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione dell’istanza di censimento.

2. Al protocollo d’intesa è allegato il programma di sviluppo volto a realizzare una progettualità strategica comune, che dia atto degli obiettivi prefissati, delle azioni da implementare, della relativa fonte finanziaria e dei tempi stimati di realizzazione delle stesse.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 4 verifica la presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 4 e della documentazione prevista nei commi 1 e 2 e procede all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.

4. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente di cui all’articolo 4, comma 4.

Art. 10 ter (Norma transitoria)

1. I distretti produttivi già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo 8 della l. r. 23/2007, nonché i distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della stessa, trasmettono alla struttura regionale competente, attraverso la piattaforma informatica, il protocollo d’intesa e i relativi allegati previsti nell’articolo 5 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l’istruttoria si applica la procedura prevista negli articoli 6 e 7.

3. Le istanze di cui al comma 1 sono trattate, da ciascuna struttura competente, prioritariamente rispetto a quelle ricevute dopo l’entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di esito positivo della valutazione, il distretto produttivo è iscritto nel registro regionale dei distretti produttivi. In caso di esito negativo della valutazione, il riconoscimento è revocato. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i centoventi giorni previsti nel comma 1, il distretto decade dal riconoscimento.”

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”);

b) articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);

c) articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024);

d) regolamento regionale 20 ottobre 2009, n. 23 (Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 – ‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione’).

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.


Art. 105

Modifica alla l.r. 20/2012


1. Alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato), dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis (Realizzazione di centro elaborazione dati)

1. Al fine di supportare la crescita del settore digitale, la Regione Puglia promuove, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, l’insediamento di centri di elaborazione dati (CED) quali infrastrutture per lo sviluppo economico, l’attrazione di investimenti e la creazione di ecosistemi evoluti nel settore del digitale ed in particolare della intelligenza artificiale e del cloud computing.

2. Per le finalità di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale è costituito, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, apposito gruppo di lavoro, coordinato dall’Assessore con delega allo sviluppo economico, e costituito da referenti dei dipartimenti e delle agenzie regionali competenti in materia di sviluppo economico, crescita digitale del territorio, transizione energetica, urbanistica ed ambiente. Il gruppo di lavoro è aperto alla partecipazione di referenti designati dall’Associazione nazionale comuni italiani della Puglia e dalla Unione regionale delle province pugliesi. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso.

3. Il gruppo di lavoro, di cui al precedente comma, elabora e propone alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla sua costituzione, apposite linee guida che individuino criteri di localizzazione e procedure operative per la realizzazione di infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche, centri di elaborazione dati. Alsuddetto gruppo di lavoro sono demandati altresì l’aggiornamento e la revisione nel tempo delle suddette linee guida in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo europeo, nazionale e regionale.”.




Art. 106

Modifica all’articolo 16 l.r. 24/2015


1. Il comma 4 dell’articolo 16, della legge regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del Commercio) è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore non alimentare, altri beni a basso impatto urbanistico, come definiti al comma 3 lettera b), ai fini del calcolo degli standard pertinenziali nonché, per le grandi strutture con superficie di vendita effettiva superiore ai 2.500 mq., anche del punteggio relativo ai parametri 1, 2 e 3 del regolamento attuativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di un decimo della superficie di vendita come definita all’articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.”.




Art. 107

Modifiche alla l.r. 14/2004


1. Al comma 3 bis dell’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “dei rispettivi comuni” sono inserite le seguenti: “o dei privati concedenti interessati”;

b) le parole “i quali possono applicare” sono sostituite dalla parola “applicando”.




Art. 108

Trasferimento della gestione relativa agli acquedotti rurali ad Acquedotto pugliese s.p.a.


1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell’equilibrio nella gestione corrente del Consorzio di bonifica centro sud Puglia, in applicazione dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2017, n. 1, (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione unitaria della risorsa idrica, sanciti dalla legislazione europea e nazionale, è attribuita ad Acquedotto pugliese s.p.a. la gestione degli acquedotti rurali nonché delle relative opere e impianti. (4) 

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Consorzio di bonifica centro sud Puglia e Acquedotto pugliese s.p.a. provvedono alla sottoscrizione di apposita convenzione di trasferimento delle opere, degli impianti esistenti, nonché di tutte le funzioni necessarie all’esercizio del servizio; le opere e gli impianti esistenti vengono trasferiti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano alla data di approvazione della presente disposizione, trasferendo altresì il personale dedicato.(5) 



(4) Parole aggiunte dall'art. 39 della l.r. 7/2025
(5) Periodo così sostituito dall'art. 39 della l.r. 7/2025


Art. 109

Modifica alla l.r. 32/2022


1. Alla legge regionale 1° gennaio 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia. Legge di stabilità regionale 2023.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 63 dopo la parola “Colle” sono aggiunte le seguenti: “, Rodi Garganico”;

b) alla rubrica ed alla norma dell’articolo 75 le parole: “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”, sono sostituite dalle seguenti: “Fondazione Castel dei Mondi di Andria”.




Art. 110

Modifica all’articolo 26 della l.r. 1/2023


1. Alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), le parole “fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata rilasciata in data antecedente l’incendio” sono sostituite dalle seguenti “fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, fermi restando gli ulteriori vincoli e le tutele di legge”.



Art. 111

Modifica alla l.r. 18/2007


1. Per il coordinamento con la vigente normativa statale, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 17 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione) è soppressa.


Art. 112

Modifiche alla l.r. 15/2004


1. Alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 20 è abrogata;

b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 35 è abrogata.




Art. 113

Modifiche alla l.r 4/2007


1. All’articolo 1, comma 3, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, i progetti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di cui al titolo V, parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e i progetti di chiusura definitiva di discariche di rifiuti ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 12 gennaio 2003, n. 36 di importo superiore ad euro 10 milioni;”. 




Art. 114

Modifiche alla l.r. 6/1999


1. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole “Collegio dei revisori” sono aggiunte le seguenti: “Presidente del Consiglio di amministrazione e Consiglio di amministrazione.”;

b) dopo l’articolo 8) sono aggiunti i seguenti:

“Art. 8 bis (Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, nel rispetto dei requisiti di onorabilità, eleggibilità, professionalità e competenza, previa valutazione del relativo curriculum, in relazione al settore specifico di operatività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa verifica, a cura della struttura regionale competente, dell’insussistenza di cause di incompatibilità, di diritto e di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;

c) convoca e presiede il Comitato scientifico;

d) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione e sentito il Comitato scientifico, coordina, pianifica e indirizza la politica e le attività scientifiche dell’Agenzia;

e) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;

f) presenta annualmente la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, redatta congiuntamente al Direttore generale, alla Giunta regionale, che l’approva, previa istruttoria della struttura regionale competente;

g) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni, definendone l’ordine del giorno;

h) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale;

i) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al Direttore generale deleghe, anche di rappresentanza.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, previa valutazione dei risultati conseguiti. L’incarico non può, comunque, eccedere la durata della consiliatura regionale, al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale.  

4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).

Art. 8 ter (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell’equilibrio di genere e dei requisiti di onorabilità, leggibilità, professionalità e competenza, previa valutazione del relativo curriculum, in relazione al settore specifico di operatività dell’ARPA, dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta e, come statuito per il Presidente, non può eccedere la durata della consiliatura regionale. Al Consiglio di amministrazione compete una indennità stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale all’atto di nomina, conformemente alle disposizioni della l.r. 1/2011. Valgono per il Consiglio di amministrazione le disposizioni in tema di prorogatio contenute nell’articolo 8 bis, comma 3. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero Consiglio di amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’ARPA, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.

3. Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell’Agenzia e, in particolare:

a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;

b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, adotta i seguenti atti regolatori, programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale:

1) l’atto generale di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e di contabilità;

2) il piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia;

3) il modello organizzativo dell’Agenzia;

4) il programma triennale del fabbisogno di personale e il piano assunzionale:

5) il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia;

6) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;

7) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell’Agenzia.”.




Art. 115

Modifiche alla l.r. 3/2010


1. Alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Competenze della Giunta regionale)

1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all’Agenzia, la Giunta regionale definisce:

a) gli obiettivi generali e di settore attribuiti all’Agenzia nonché i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue;

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

c) l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare eventualmente all’Agenzia; 

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) gli strumenti e le modalità per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione e per il controllo dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.”;

f) approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva, nonché il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;

g) designa il direttore generale e il collegio di revisori dei conti.

b) all’articolo 5, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il funzionamento e la contabilità dell’Agenzia sono disciplinati con regolamento proposto dal Direttore generale ed adottato dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

4. L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in ambiti provinciali, è stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale mediante un atto generale di organizzazione, adottato entro novanta giorni dalla data di insediamento, da notificare ai direttori di area competenti che, nei successivi trenta giorni dalla data di notifica, possono proporre osservazioni delle quali il Consiglio di amministrazione deve tenere conto nella definitiva approvazione dell’atto.”;

c) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: “a bis) il Consiglio di amministrazione; a ter) il Presidente del Consiglio di amministrazione;”;
 
d) dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti:
“Art. 7 bis (Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell’equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L’incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e non può eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’Agenzia, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente compete una indennità stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale all’atto di nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1.
3. Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell’Agenzia e, in particolare:
a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;
b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti regolatori, programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale:
1) l’atto generale di organizzazione, di cui all’articolo 5, comma 4 ed il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
2) il piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia;
3) il programma triennale del fabbisogno di personale e il piano assunzionale;
4) il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia;
5) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;
6) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell’Agenzia.  
Art. 7 ter (Presidente del Consiglio di amministrazione)
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell’Agenzia.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;
b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, coordina, pianifica e indirizza la politica e le attività scientifiche dell’Agenzia;
c) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nel tavolo di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l’approva previa istruttoria della struttura regionale competente, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, redatta dal Direttore generale;
e) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni definendone l’ordine del giorno;
f) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale;
g) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al Direttore generale deleghe;
h) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 7 bis, comma 3, lettera b), numeri 2), 3) e 4).
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L’incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale.
4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.”;
e) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Compiti del Direttore generale)
1. Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale e specificati dal Consiglio di amministrazione, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare:
a) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
b) propone al Consiglio di amministrazione la dotazione organica definitiva e, all’esito del procedimento di cui all’articolo 5, comma 4, l’atto generale di organizzazione definitivo;
c) propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;
d) predispone per la successiva approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo:
e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
g) redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti a cura del Consiglio di amministrazione;
h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
i) cura le relazioni sindacali.”



Art. 116

Modifiche alla l.r. 1/2002


1. Alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

“a bis) il Consiglio di amministrazione;

a ter) il Presidente del Consiglio di amministrazione;”;

b) dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti

“Art. 8 bis (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell’equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L’incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e, non può eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero Consiglio di amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’Agenzia, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente compete una indennità stabilita dalla Deliberazione di Giunta regionale all’atto di nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.

3. Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell’Agenzia e, In particolare:

a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;

b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale:

1) il piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia;

2) il programma triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale;

3) il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia;

4) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;

5) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell’Agenzia.

Art. 8 ter (Presidente del Consiglio di amministrazione)
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell’Agenzia.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;
b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, coordina, pianifica e indirizza la politica e le attività scientifiche dell’Agenzia;
c) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l’approva previa istruttoria della struttura regionale competente, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, redatta dal Direttore generale;
e) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni definendone l’ordine del giorno;
f) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale:
g) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al Direttore generale deleghe;
h) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 8-bis, comma 3, lettera b), numeri 1), 2), e 3).

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L’incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di Insediamento della nuova Giunta regionale.
4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.”;

c) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è scelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall’Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.

2. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.

3. L’incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l’espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARET, assume la rappresentanza legale amministrazione della sua attività. In particolare, il Direttore generale:

a) propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;

b) predispone per la successiva approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

d) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;

e) redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti a cura del Consiglio di amministrazione;

f) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;

g) cura le relazioni sindacali.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.”. 




Art. 117

Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento Alimentare


1. Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare è prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista.


Art. 118

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 29/2018


1. All’articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al capolarato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In attuazione dell’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020), il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero, ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell’assegnazione in servizio presso l’Arpal, ovvero nei ruoli dell’Agenzia. A detto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 bis. Il personale trasferito nei ruoli della Regione, ai sensi del comma precedente, con vincolo di assegnazione all’Agenzia regionale perle politiche attive del lavoro, può essere trasferito nei ruoli dell’ARPAL, compatibilmente con la dotazione finanziaria trasferita dal Ministero alla Regione Puglia a titolo di oneri di funzionamento per spese di personale dell’Agenzia e con il fabbisogno di personale dell’Arpal, partecipando a specifici avvisi o con altre modalità previste dalla legge.”.




Art. 119

Modifica all’articolo 7 della l. r. 15/2021


1. All’articolo 7 della legge regionale 8 giugno 2021, n. 15 (Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie) sono soppresse le seguenti parole:“, già autorizzata ai sensi del r.r. 4/2007”. 


Art. 120

Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della l.r. 20/2001


1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), dopo la lettera e quater è aggiunta la seguente:

“e quinquies) aumento una tantum dell’altezza massima delle zone C degli strumenti urbanistici generali non ancora attuate fino a un massimo del 50 per cento dell’altezza massima prevista dallo strumento urbanistico vigente, nel limite di due piani aggiuntivi aventi cadauno altezza massima di tre metri, e comunque non oltre i limiti fissati dall’articolo 41 quinquies comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nel rispetto delle volumetrie consentite dallo strumento urbanistico vigente, al fine di ridurre il consumo di suolo con aree permeabili o incrementare gli spazi pubblici a verde previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), a condizione che la zona C variata non risulti contigua o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A e non ricada in aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici di cui all’articolo 38 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e che, fermo restando il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici e ad attività collettive previste dal d.m. 1444/1968, le aree liberate per effetto della concentrazione volumetrica restino libere da edificazione e siano destinate a verde”.




Art. 121

Modifiche alla l.r. 22/2014


1. Alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l’abitare ed istituzione dell’Arca Sveva-Ofantina).

1. Gli enti regionali perla casa denominati Istituti autonomi case popolari(IACP)sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) ed è istituita l’Arca Sveva-Ofantina.

1 bis. I Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, già rientranti nella competenza dell’ARCA Puglia Centrale ed i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, già rientranti nella competenza dell’ARCA Capitanata, sono trasferiti nella competenza, giurisdizione e gestione dell’ ARCA Sveva-Ofantina.

2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell’articolo 1.

3. Le Agenzie svolgono le funzioni tecnico amministrative relative all’edilizia residenziale pubblica e sociale e subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli ex IACP.

3 bis. L’ARCA Sveva Ofantina subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all’ARCA Puglia Centrale e all’ARCA Capitanata nei modi e termini definiti dalla presente legge. 4. Ciascuna Agenzia, di seguito denominata “ARCA Territoriale” è identificata dalle seguenti denominazioni:

a) ARCA Puglia Centrale;

b) ARCA Nord Salento;

c) ARCA Jonica;

d) ARCA Capitanata;

e) ARCA Sud Salento;
 
f) ARCA Sveva Ofantina (già ARCA Puglia centrale per i Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani e già ARCA Capitanata per i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).

5. Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono insediate ed operanti; possono operare in altri territori d’intesa con le altre agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi comunitari nell’ambito di programmi internazionali.

6. E’, altresì, istituita l’ARCA Puglia, anch’essa, al pari delle altre Agenzie, ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica che informa la propria attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell’articolo 1, comma 4. L’ARCA Puglia ha sede in Bari, presso le strutture di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale, come da quest’ultima individuate e messe a disposizione.”.

b) l’art. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Funzioni e attività delle Agenzie)

1. L’ARCA Puglia Centrale, l’ARCA Nord Salento, l’ARCA Jonica, l’ARCA Capitanata, l’ARCA Sud Salento e l’ARCA Sveva Ofantina agiscono come operatori pubblici nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività:

a) gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi da parte dell’utenza;

b) interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni;

c) gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e delle famiglie;

d) prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi in locazione.

2. Le Agenzie agiscono, altresì, come operatori pubblici nel campo dell’edilizia e dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le seguenti attività:

a) progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, onsia in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni, privati;

b) predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati;

c) progettazione e attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all’edilizia, nel rispetto delle norme vigenti;

d) progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell’abitare;

e) promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente;

f)gestionedelpatrimonioinproprietàediquelloeventualmenteaffidatodaenti,associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza ed economicità del servizio;

g) partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dai commi precedenti e previa autorizzazione della Giunta regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile. 

3. L’ARCAPuglia,unitamenteallecompetenzepropriedelleAgenzieregionalidi cui al comma1del presente articolo, ha la funzione di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle funzioni delle altre ARCA di cui all’articolo 6 della presente legge. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 6 comma 6, l’ARCA Puglia si occupa del coordinamento delle funzioni delle altre ARCA territoriali al fine di ricondurle ad unità ed addivenire, attraverso la propria attività, alla razionalizzazione dell’uso delle risorse economiche e umane.

4. L’ARCA Puglia individua e determina gli indirizzi strategici regionali, li trasmette alla Giunta regionale e, successivamente alla loro approvazione, li comunica a tutte le altre ARCA affinché possano conformarsi ed adeguarsi.

5. L’ARCA Puglia raccoglie, con cadenza almeno trimestrale, le necessità di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché di approvvigionamento di personale delle singole ARCA e provvedere alla predisposizione di unitarie o singole gare di appalto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e di unitarie o singole procedure concorsuali per l’approvvigionamento di personale. L’ARCA Puglia, qualora ritenga che gli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 6, siano più efficacemente raggiunti per mezzo dell’attività delle singole ARCA, le può delegare all’ acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedure di evidenza pubblica, nonché all’approvvigionamento di personale mediante procedure concorsuali.

6. L’ARCA Puglia si occupa dello studio e della analisi delle attività svolte dalle singole ARCA, acquisendo dalle stesse un report, con cadenza semestrale, per verificarne la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per proporre eventuali modalità unitarie di svolgimento delle medesime.

7. L’ARCA Puglia, previa approvazione dello Statuto da parte dell’organo competente ai sensi degli articoli 9 e 13, è costituita e avvia le proprie funzioni e prerogative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

c) l’art. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Organi delle Agenzie)

1. Sono organi dell’ARCA Puglia Centrale, ARCA Nord Salento, ARCA Jonica, ARCA Capitanata, ARCA Sud Salento e ARCA Sveva Ofantina:

a) l’Amministratore unico;

b) il Collegio dei sindaci.

2. Sono organi dell’ARCA Puglia:

a) l’Amministratore unico dell’ARCA Puglia;

b)l’Assemblea degli Amministratori unici delle ARCA di cui all’articolo 6 comma 4 presieduta dall’Amministratore unico dell’Arca Puglia;

c) il Collegio dei sindaci.”.

d) l’art. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Gli Amministratori unici e l’Assemblea degli Amministratori unici)

1. L’Amministratore unico dell’ARCA Puglia Centrale, l’ARCA Nord Salento, l’ARCA Jonica, l’ARCA Capitanata, l’ARCA Sud Salento e l’ARCA Sveva Ofantina ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende al buon funzionamento dell’ARCA e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare:

a) adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;

b) determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, le linee di indirizzo generale dell’Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;

c) approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, indicando i risultati conseguiti;

d) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;

e) nomina il Direttore dell’Agenzia;

f) adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all’indirizzo dell’attività della dirigenza dell’Agenzia.

2. L’Amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva pubblica.

3. L’Amministratore unico garantisce impegno continuativo a favore dell’ente al quale è preposto. L’incarico quinquennale è rinnovabile per un ulteriore mandato e non può comunque protrarsi oltre l’età pensionabile.

4. Il Presidente della Giunta regionale dispone la risoluzione, previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, per accertare gravi violazioni di legge, persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, gravi irregolarità nella gestione, manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali, nonché nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità.

5. All’Amministratore unico è corrisposta dall’Agenzia un’indennità di funzione, determinata dalla Giunta regionale sulla base della retribuzione dei dirigenti di sezione della Regione Puglia.

6. La funzione di Amministratore unico dell’ARCA Puglia è esercitata dall’Amministratore unico dell’ARCA Puglia Centrale.

7. L’Amministratore unico dell’ARCA Puglia ha i medesimi poteri e le medesime funzioni degli Amministratori unici delle ARCA territoriali, così come disciplinati dal presente articolo, oltre a quelli necessari per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, commi 3,4,5,6 e 7.

8. Il trattamento economico dell’Amministratore unico dell’ARCA Puglia è costituito da un compenso annuo lordo, diviso in tredici mensilità, pari alla differenza fra quanto percepito dai Direttori di Dipartimento della Regione Puglia e l’indennità di funzione corrispostagli nella qualità di Amministratore unico di ARCA Puglia Centrale, oltre alla retribuzione di risultato prevista per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia che può essere corrisposta all’esito ed in misura proporzionale alla valutazione annuale effettuata dalla Giunta regionale, sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

9. L’assemblea degli Amministratori unici è composta dagli Amministratori unici di: ARCA Puglia Centrale, ARCA Nord Salento, ARCA Jonica, ARCA Capitanata, ARCA Sud Salento, ARCA Sveva Ofantina e l’ARCA Puglia.

10. In seno all’assemblea degli Amministratori unici, l’Amministratore unico dell’ARCA Puglia riferisce sulle attività e sulle vicende amministrative dell’ARCA Puglia e raccoglie, per ogni opportuna valutazione, le esigenze, le proposte e le richieste che provengono dalle altre ARCA. L’assemblea degli Amministratori unici è il luogo di confronto tra le ARCA per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, commi 3,4,5,6 e 7.

11. L’assemblea degli Amministratori unici è convocata con cadenza almeno trimestrale; le modalità convocazione sono disciplinate con apposito regolamento adottato dall’ARCA Puglia.”.

e) l’art. 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Il Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci dell’ARCA Puglia Centrale, l’ARCA Nord Salento, l’ARCA Jonica, l’ARCA Capitanata, l’ARCA Sud Salento, l’ARCA Sveva Ofantina e l’ARCA Puglia è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. In particolare:

a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;  

b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;

d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;

e) redige la relazione sul conto consuntivo;

f) vigila, anche attraverso l’esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;

g) trasmette all’Amministratore unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull’attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all’anno precedente;

h) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.

2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. I componenti del Collegio dei sindaci sono nominati dalla Giunta regionale fra coloro che sono presenti nell’elenco, stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, rivolto a soggetti iscritti all’albo dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente.

4.I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio.

5. I componenti del collegio sindacale possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale delle ARCA.

6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione e effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell’Agenzia.

7. Il compenso dei Sindaci, a carico dell’ARCA, è fissato dalla Giunta regionale, all’atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica; per l’ARCA Puglia, invece, il compenso è pari a quello dell’ARCA con la minor classe demografica.”.

f) l’art. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Il Direttore)

1. L’Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura di evidenza pubblica, nomina il Direttore.

2. La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all’esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.

3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e, in particolare:

a) coadiuva l’Amministratore unico nell’adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell’Agenzia nonché nell’adozione di tutti i provvedimenti di  competenza di sua competenza;

b) collabora continuativamente con l’Amministratore unico al quale relaziona periodicamente sulla propria attività, formulando proposte sia per l’adozione dei provvedimenti non di propria esclusiva competenza, che in relazione al programma annuale e pluriennale di attività;

c)gestione amministrativa dell’Agenzia anche coordinandone i dirigenti dei singoli settori, in assolvimento dei compiti, obiettivi e direttive assegnati a questi ultimi dall’Amministratore unico e ne verifica costantemente, anche per mezzo delle funzioni di coordinamento dei dirigenti e nella qualità di responsabile delle complessive attività, l’attuazione e il raggiungimento;

d) presenta, previa concertazione con i dirigenti dei singoli settori, con cadenza annuale, i budget da sottoporre all’Amministratore unico per l’espletamento delle funzioni amministrative dei settori dell’Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi;

e) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dei settori e degli uffici dell’Agenzia,oveprevistieincardinatiirispettividirigentidiconcertoconidirigentideisettori e l’Amministratore unico; ove non previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con l’Amministratore unico assumendo la responsabilità dell’attività amministrativa, gestionale e contabile e il coordinamento del personale del settore o dei settori stessi;

f) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dell’Agenzia di concerto con i dirigenti dei settori e l’Amministratore unico;

g) adotta gli atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione occorrenti per l’espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi propri, dei dirigenti e dell’Agenzia;

h) cura, in esecuzione delle direttive e degli obiettivi assegnati dall’Amministratore unico, e di concerto con i dirigenti dei singoli settori, i rapporti con gli enti pubblici e i soggetti privati con i quali l’Agenzia abbia in essere contratti di servizio e/o collaborazione e/o di lavori;

i) cura la realizzazione e lo sviluppo dell’organizzazione complessiva dell’Agenzia al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità delle attività della stessa, coordinando i dirigenti dei singoli settori e assicurando l’esecuzione alle delibere dell’Amministratore unico interpretandole e operando le opportune scelte strategiche trasmettendole ai dirigenti e ai dipendenti tutti dei quali ne controlla la puntuale esecuzione in modo idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati dall’Amministratore unico per mezzo, ove occorra, anche dell’ottimizzazione dell’apporto delle risorse umane e materiali delle quali l’Agenzia dispone;

j) cura, anche di concerto con i dirigenti dei singoli settori, i beni dell’Agenzia o quelli da quest’ultima gestiti, detenuti o amministrati;

k) cura, di concerto con i dirigenti dei singoli settori, gli investimenti tecnici, degli appalti e delle forniture in genere;

l) svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi, adottando tutti gli atti previsti dallo stesso.

4. La durata dell’incarico del Direttore non può essere superiore a quella dell’Amministratore unico e il suo trattamento economico è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto funzioni locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi. 4 bis. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Agenzie adeguano i propri statuti e i propri regolamenti interni. 4 ter. I Direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione permangono nelle loro funzioni sino alla naturale scadenza. 4 quater. Gli Amministratori unici dell’ARCA Puglia e dell’ARCA Sveva Ofantina possono procedere alla nomina dei Direttori generali al momento della definitiva organizzazione degli Uffici delle ARCA e, in ogni caso, non prima della loro piena autonomia finanziaria e gestionale.”.

g) l’art. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Disciplina delle funzioni e dell’assetto organizzativo)

1. Le funzioni e l’assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

2. Lo statuto è adottato dall’Amministratore unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina ed è trasmesso, tramite l’Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua approvazione per tutte le agenzie regionali, apportando eventuali modifiche e integrazioni tese a coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie.

3. Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’Agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture con distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, criteri generali di organizzazione e ordinamento finanziario e contabile e prevede la predisposizione di idonei regolamenti che l’Amministratore unico approva entro sessanta giorni dalla data di approvazione regionale dello statuto.

4. Lo statuto prevede l’approvazione:

a) del bilancio preventivo e consuntivo entro date fissate;

b) di un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali, specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione, comprese le risorse finanziarie, contestualmente al bilancio di previsione da trasmettere alla Giunta regionale tramite l’Assessore regionale competente;

c) di una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere alla Giunta regionale trami l’Assessore regionale competente, nella quale devono essere dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili;

d) di ogni altra disposizione necessaria al buon funzionamento dell’agenzia.

5.I regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, definiscono:

a) l’assetto organizzativo dell’agenzia, i requisiti e le modalità per l’attribuzione degli incarichi direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;

b) i criteri e le modalità del controllo di gestione;

c) l’ordinamento finanziario e contabile;

d) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi;

e) i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia.

6. Le agenzie costituiscono un Centro regionale di servizio per le agenzie (CReSA) con compiti consultivi e propositivi, che, coadiuvato nelle attività operative dai dipendenti delle stesse Agenzie, fornisce all’ARCA Puglia, ogni elemento utile al coordinamento di tutti i servizi amministrativi anche al fine di uniformare le procedure e, in particolare:

a) la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di riscatto;

b) la gestione dell’anagrafe dell’utenza;

c) la gestione dell’anagrafe degli appalti;

d) la tenuta dell’inventario del patrimonio regionale.

7. Per iniziativa della Regione o delle singole agenzie il CReSA potrà provvedere alla gestione di altri servizi, con esclusione di quelli propri dell’ARCA Puglia e allo svolgimento di attività progettuali e amministrative necessarie a migliorare l’assolvimento delle funzioni assegnate alle Agenzie, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

8. Il CReSA ha sede presso l’ARCA del capoluogo regionale ed è costituito da un Consiglio direttivo composto dagli Amministratori unici delle ARCA, presieduto da uno degli Amministratori unici, eletto dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può essere coadiuvato nelle attività operative e attuative dai dipendenti delle Agenzie, individuati quali referenti per ambiti di competenza. Il CReSA è finanziato con i fondi delle singole agenzie territoriali in quota proporzionale al numero degli alloggi in proprietà e in gestione.”.

h) l’art. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza)

1. A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia, con esclusione dell’ARCA Puglia, entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell’Amministratore unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia stessa:

a) adotta la carta dei servizi;

b) redige il bilancio sociale.

2. La carta dei servizi è finalizzata a:

a) definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante l’individuazione dei reciproci diritti e doveri;

b) promuovere e sostenere la partecipazione dell’utenza alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi;

c) stabilire le forme di partecipazione dell’utenza alle attività dell’agenzia;

d) garantire la comunicazione delle necessarie informazioni sia all’utenza sia alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali del territorio.

3. Il bilancio sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, è redatto entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio ed è formato da un documento di rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza, completezza e semplicità espositiva, gli obiettivi sociali perseguiti e i risultati raggiunti dall’agenzia, con particolare riguardo a:

a) i servizi forniti all’utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la qualità;

b) l’impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di intervento;

c)la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive dell’alloggio;

d) il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell’anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno;

e) l’andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall’assegnazione;

f) le iniziative poste in essere per migliorare la capacita di ascolto dell’utenza e per garantire l’esercizio dei diritti d’informazione e partecipazione.

4. In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, presso ciascuna Agenzia è costituita una commissione inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. La commissione è composta da:

a) l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia o loro delegati;

b) quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.

6. La commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione stessa.

7. Le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo si applicano all’ARCA Puglia solo ove e per quanto compatibili con le funzioni della medesima.”.

i) l’art. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Fonti di finanziamento) 

1. Le Agenzie, con esclusione dell’ARCA Puglia, provvedono alle attività di cui all’articolo 7 con i fondi rivenienti da:

a) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;

b) compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;

c) finanziamenti pubblici;

d) proventi derivanti dall’eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;

e) ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 7 ed entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta regionale;

f) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;

g) diritti amministrativi.

h) conferimenti e/o contributi straordinari da parte dell’ARCA Puglia.

2. L’ARCA Puglia provvede alle attività di cui all’articolo 7, con fondi rinvenienti da:

a) finanziamenti pubblici;

b) compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;

c) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;

d) diritti amministrativi;

e) ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 7 ed entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta regionale;

f) conferimenti annuali da parte delle ARCA Puglia Centrale, Nord Salento, Jonica, Capitanata, Sud Salento e Sveva-Ofantina, di una quota pari al 2 per cento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione, richiesti agli utenti. Le ARCA di cui innanzi provvedono ai conferimenti nei confronti dell’ARCA Puglia entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre per le quote corrispondenti al periodo medesimo.”.

l) l’art. 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Ufficio per la gestione stralcio)

1. L’Amministratore unico costituisce, entro il 31 dicembre 2025, apposito ufficio per la gestione stralcio composto dall’Amministratore unico, dal Direttore ove nominato, dal Presidente del Collegio sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi aggiuntivi di funzionamento.

2. Entro novanta giorni l’ufficio perla gestione stralcio predispone la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la gestione speciale e dei contenziosi legali in essere.

3. Qualora l’ufficio per la gestione stralcio verifichi una situazione di squilibrio finanziario, predispone, entro novanta giorni, un piano di risanamento da attuarsi mediante il contenimento delle spese e l’aumento delle entrate, attraverso un piano di vendita straordinario del patrimonio. Tale piano di risanamento viene predisposto di concerto con il dirigente della competente sezione regionale.

4. Il piano di risanamento, di durata massima quinquennale, viene trasmesso immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale competente, per l’approvazione, anche con le modifiche e per le determinazioni conseguenti.

5. L’Ufficio per la gestione stralcio trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione del piano di risanamento.

5 bis. L’Ufficio per la gestione stralcio assume anche l’attività di ufficio per la gestione liquidatoria, che viene equiparata a quella delle commissioni straordinarie per la liquidazione degli enti locali di cui all’art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.

m) l’art. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (ARCA Puglia e organi ed organismi delle altre ARCA)

1. L’ARCA Puglia completerà le procedure necessarie al pieno esercizio delle proprie funzioni entro il 1° luglio 2025.

2. La Giunta regionale approverà la dotazione organica della neonata ARCA Puglia, definendo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di primo insediamento, anche ai fini e per l’espletamento delle attività di cui al successivo articolo 20. ARCA Puglia Centrale fornirà, ai fini del raggiungimento della dotazione organica di primo insediamento, le unità di personale, anche dirigenziale, che, previa individuazione funzionale e nominativa, dichiareranno la propria disponibilità a transitare nella neonata ARCA Puglia e comunque nei modi, casi e termini che consentiranno all’ARCA cedente di sostituire le unità di personale cedute al fine di non pregiudicare le proprie attività e la propria dotazione organica ad esse funzionali. La dotazione organica di primo insediamento potrà essere costituita anche da personale assunto tramite pubbliche selezioni.

3. Si applicano all’ARCA Puglia e ai suoi organi, qualora compatibili con il termine di cui al comma 1, tutti i termini di cui alla presente legge, e non potranno reputarsi perentori o decadenziali fino al 31 dicembre 2025.

4. L’ARCA Puglia riceve, per l’espletamento delle complessive prime attività organizzative e istitutive, un fondo straordinario pari ad euro 100 mila da parte dell’ARCA Puglia Centrale, che verrà successivamente detratto dai conferimenti di cui all’articolo 17 comma 2, lettera f).

5. Gli organi e gli organismi di cui agli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 13, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 comma 3 e, ove necessario, a quanto previsto dall’articolo 13 comma 4, completano il proprio mandato allo scadere del quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

n) l’art. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (ARCA Sveva Ofantina e abrogazioni)

1. L’ARCA Sveva Ofantina assume la sua piena autonomia gestionale e finanziaria dal 1° gennaio 2026.

2. Nelle more del raggiungimento della piena autonomia gestionale e finanziaria e comunque non oltre il 1° gennaio 2026, l’ARCA Puglia provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari, in particolare dello Statuto e dei regolamenti di funzionamento, nonché all’individuazione della prima struttura tecnico amministrativa mediante il supporto in tutte le sue attività di ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata, le quali forniscono i propri servizi gestionali, amministrativi, contabili e di ulteriore natura necessaria, ivi compreso il personale.

3. L’ARCA determina il patrimonio di ARCA Sveva Ofantina applicando il criterio di inerenza territoriale in merito agli immobili ed alloggi insistenti e a realizzarsi nel territorio della stessa. Al completamento della determinazione del patrimonio, l’ARCA Sveva Ofantina subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo ad ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata relativamente ai predetti immobili ed alloggi.

4. La Giunta regionale approva la dotazione organica di ARCA Sveva Ofantina proposta da ARCA Puglia e definisce, di concerto con ARCA Puglia, la dotazione organica di primo insediamento. ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata forniscono, ai fini del raggiungimento della dotazione organica di primo insediamento, le unità di personale, anche dirigenziale, che si rendono disponibili a transitare presso l’ARCA Sveva Ofantina e comunque nei modi, casi e termini che consentono alle ARCA cedenti di sostituire le unità di personale cedute, al fine di non pregiudicare le proprie attività e la propria dotazione organica ad esse funzionale. La dotazione organica di primo insediamento può essere costituita anche da personale assunto tramite pubbliche selezioni.

5. l’ARCA Puglia, completate le attività preordinate alla piena autonomia gestionale e finanziaria di ARCA Sveva Ofantina e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, informa la Regione per procedere alla nomina dell’Amministratore unico di ARCA Sveva Ofantina.

6. Tutti i termini di cui alla presente legge si applicano all’ARCA Sveva-Ofantina e ai suoi organi e non possono reputarsi perentori e/o decadenziali fino al 31 dicembre 2025.

7. Sono abrogati:

a) l’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000);

b) gli articoli 8, 9, 11 e 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica);

c) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 




Art. 122

Modifiche alla l.r. 21/2008


1. All’art. 1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione urbana in coerenza con il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e con le strategie comunitarie, nazionali, regionali, comunali e intercomunali, finalizzate al miglioramento della qualità degli insediamenti urbani e periurbani, in relazione alle condizioni abitative, socio-economiche e culturali, favorendo il contrasto al consumo di suolo, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei rischi antropici e naturali, l’inclusione e la coesione sociale, l’uso condiviso dei beni pubblici, mediante strumenti elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, anche grazie a concorsi di idee per la componente giuridico economica e di progettazione urbana.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ambiti oggetto degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge sono i contesti individuati all’interno del perimetro urbano della città, totalmente o prevalentemente edificati, periferici o marginali, interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate; i contesti che, in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, si prestano ad una riconversione e riutilizzo, favorendo il contrasto al consumo di suolo in un’ottica di transizione ecologica.”;

c) all’art. 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Tutti gli interventi realizzati ai sensi della presente legge sono conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici; gli interventi sono coerenti con gli indirizzi e le direttive e conformi alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del PPTR e, ove previsto, acquisiscono l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 90 delle Norme tecniche di attuazione(NTA) del PPTR o l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle medesime norme.”

2. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana”

1. Il Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana (DSRU) definisce gli obiettivi, le strategie e le prestazioni attese per la rigenerazione di ambiti di città o di sistemi urbani e periurbani, caratterizzati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico, che necessitano di un insieme coordinato ed organico di interventi in grado di attivare processi di rigenerazione urbana. I comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti possono definire il DSRU in modalità coordinata con i comuni adiacenti o possono definire congiuntamente un DSRU unico per tutti i comuni interessati.

2. Il DSRU viene definito all’esito di un processo partecipativo coerente con i principi, le definizioni e gli obiettivi definiti dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).

3. I processi partecipativi finalizzati alla definizione del DSRU possono essere sostenuti dalla Regione secondo le modalità previste dall’art. 14 della l.r. n. 28/2017. Nella selezione dei processi partecipativi di cui al presente articolo, la Regione dà priorità alle proposte relative ai DSRU definiti in modalità coordinata o a quelli unici definiti congiuntamente tra comuni adiacenti aventi popolazione non superiore a 15.000 abitanti.

4. Basandosi sull’identificazione e sull’analisi dei problemi di degrado fisico e di disagio abitativo e socio-economico, il DSRU:

a) riconosce ed evidenzia le cause che contribuiscono a determinare i problemi di degrado e le forme di disagio identificate a livello comunale;

b) individua gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità economica ed ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e, in generale, con le strategie, i piani e gli strumenti di programmazione regionale e comunale in materia, economica, sociale, ambientale e di governo del territorio;

c) definisce le strategie che, in ragione delle problematiche evidenziate e dei potenziali scenari evolutivi nel breve, medio e lungo periodo, consentono il perseguimento degli obiettivi individuati. Nella definizione delle strategie sono ritenuti necessari, al fine di garantire la realizzazione e la gestione degli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU:

1) gli strumenti operativi e le misure premiali di natura urbanistico-edilizia ed economico-finanziaria;

2) gli attori;

3) gli strumenti di governance per il partenariato pubblico e privato: regole d’ingaggio, strumenti di selezione, partecipazione, concertazione e cooperazione;

d) individua gli ambiti localizzati in contesti urbani periferici, marginali o comunque interessati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico che, anche in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, necessitano di interventi di rigenerazione urbana;
e) definisce il perimetro urbano della città in cui tali ambiti di rigenerazione sono inclusi;
f) definisce i criteri e gli indicatori per valutare la coerenza degli interventi di rigenerazione urbana negli ambiti individuati, con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU, nonché il valore economico corrispondente da attribuire alle trasformazioni sociali e immateriali, ai fini della valutazione del contributo straordinario, ove dovuto;
g) verifica il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967) all’interno del perimetro urbano.
5. Sulla scorta delle analisi e delle valutazioni relative alle specifiche condizioni degli ambiti da rigenerare individuati ai sensi del comma 4, lettera d) e delle relative dinamiche evolutive, per ciascuno degli ambiti individuati il DSRU indica:
a) il set di obiettivi, individuati ai sensi del comma 4, lettera c), da perseguire nello specifico ambito; tali obiettivi contengono necessariamente almeno una finalità per ciascuna delle quattro dimensioni della rigenerazione urbana: fisica, ambientale, economica e sociale;
b) le strategie definite ai sensi del comma 4, lettera c) ritenute efficaci ai fine del perseguimento del set di obiettivi individuati per lo specifico ambito;
c) i target minimi e i target di qualità riferiti al set di obiettivi individuati per lo specifico ambito. I target minimi costituiscono il livello minimo prestazionale che l’intervento di rigenerazione deve raggiungere affinché possa ritenersi coerente con gli obiettivi di rigenerazione definiti per il contesto. I target di qualità consentono l’accesso agli strumenti operativi indicati in ciascuna strategia, graduati sulla base dei livelli di qualità della rigenerazione;
d) gli eventuali “interventi-guida” ritenuti prioritari ai fini del perseguimento del set di obiettivi di cui alla lettera a), in coerenza con le strategie di cui alla lettera b).
6. Gli “interventi-guida” si fondano su un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze manifestati nel corso del processo partecipativo da cui trae origine il DSRU. Essi comportano necessariamente un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato i problemi di degrado fisico e disagio socio-economico evidenziati che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:
a) la riqualificazione dell’ambiente costruito attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale;
b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione, verificando il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968 nel perimetro urbano nel caso di redazione del DSRU, nell’ambito di rigenerazione nel caso del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU);
c) il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. Ciascun “intervento-guida” deve consentire almeno il raggiungimento dei target minimi riferiti al set di obiettivi individuati per lo specifico ambito.
7. La Giunta regionale può approvare una strategia regionale sulla rigenerazione urbana al fine di:
a) definire gli obiettivi prioritari e i target minimi che i Comuni devono perseguire negli interventi di rigenerazione urbana;
b) specificare gli standard qualitativi per la rigenerazione urbana utili ad articolare le misure premiali previste dalla presente legge in ragione del raggiungimento dei target minimi e dei target di qualità;
c) elaborare specifiche linee guida finalizzate alla definizione delle strategie di rigenerazione urbana nei DSRU, con particolare riferimento agli strumenti operativi di cui all’art. 2, co. 4, lett. c. 1) ed agli strumenti di governance di cui all’art. 2, co. 4, lett. c. 3);
d) indicare modalità e tecniche operative per il riconoscimento e l’analisi dei problemi di degrado e delle forme di disagio da evidenziare nel DSRU identificate a livello comunale e per l’analisi dei processi evolutivi dei sistemi urbani;
e) precisare le modalità di svolgimento dei processi partecipativi di cui all’art. 2, co. 2.  
8. In assenza della Strategia Regionale sulla Rigenerazione Urbana, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), le misure premiali previste dalla presente legge vanno graduate in ragione dei livelli prestazionali degli interventi di rigenerazione urbana, ossia dei target minimi o di qualità raggiunti, secondo le modalità richiamate negli artt. 7, 7bis, 7ter, 7quater.
9. L’applicazione delle misure premiali previste dalla presente legge, nei limiti definiti dai DSRU, approvati ai sensi dell’art. 3, non costituisce variante urbanistica anche ai fini della corresponsione del contributo straordinario di cui all’articolo 9 della l.r. n. 18/2019.”.
3. L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 Procedimento di approvazione del Documento Strategico di Rigenerazione Urbana”
1. La Giunta comunale propone al Consiglio comunale l’adozione della proposta di DSRU redatta in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 a valle del processo partecipativo di cui al comma 2 dell’articolo 2, avviato dal comune, anche su sollecitazione di privati, sulla scorta degli indirizzi operativi definiti dalla giunta. La proposta di DSRU è corredata dagli elaborati necessari all’avvio contestuale della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) il cui parere motivato è rilasciato nei termini previsti dalle vigenti norme.
2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di DSRU entro trenta giorni dal ricevimento. La proposta di DSRU adottata dal Consiglio comunale è depositata presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito istituzionale del comune. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
3. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al DSRU, anche ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), entro trenta giorni dalla data del deposito.
4. Il Consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 3 e decide in ordine alle stesse, adeguando il DSRU alle osservazioni accolte.
5. Il sindaco, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di adozione della proposta del DSRU, promuove una conferenza di servizi, ai sensi della l. n. 241/1990, alla quale partecipano i rappresentati delle amministrazioni regionali, metropolitane e provinciali titolari di strategie, piani, programmi e politiche pubbliche in materia: economica, sociale, ambientale e di governo del territorio, nonché un rappresentante del Ministero della Cultura per gli aspetti di competenza in materia paesaggistica, al fine di attestare la coerenza del DSRU con le strategie, i piani, i programmi e le politiche di rispettiva competenza, ovvero definire congiuntamente, nel rispetto del principio di copianificazione, le eventuali modifiche necessarie ai fini dell’attestazione di coerenza. La mancata convocazione della conferenza di servizi nei termini indicati comporta l’automatica archiviazione della proposta di DSRU.
6. La conferenza di servizi, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’avvio dei lavori, assume le proprie determinazioni ai fini della coerenza del DSRU con le strategie, i piani, i programmi e le politiche regionali, metropolitane e provinciali in materia: economica, sociale, ambientale e di governo del territorio, rappresentando gli eventuali motivi ostativi all’attestazione di coerenza. Il DSRU non può ritenersi coerente e, pertanto, non può essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale, se non supera i motivi ostativi evidenziati dalla conferenza di servizi.
7. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, previo adeguamento del DSRU alle decisioni assunte dalla stessa, approva definitivamente il DSRU.
8. Ove il DSRU comporti variante allo strumento urbanistico generale vigente: Piano Urbanistico Generale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio); Piano Regolatore Generale, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio); Programma di Fabbricazione, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, previo adeguamento alle decisioni assunte dalla stessa, il DSRU è approvato definitivamente dalla Giunta Regionale.
9. La deliberazione di approvazione del DSRU è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP).
10. Il DSRU acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP.
11. Le varianti al DSRU sono approvate con la medesima procedura prevista per l’approvazione del DSRU.
4. L’art. 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana”
1. L’attuazione della strategia di rigenerazione urbana delineata nel DSRU è affidata ai PIRU, che realizzano gli obiettivi individuati per ciascun ambito nel DSRU in coerenza e in conformità con lo stesso, attuando in via prioritaria, ove individuati, gli “interventi-guida” di cui all’articolo 2, comma 6. A prescindere dalla presenza di interventi-guida, gli interventi di rigenerazione urbana da realizzare nell’ambito dei PIRU sono quelli definiti per gli “interventi-guida” all’art. 2, co. 6, lett. a), b), c) e d).
2. Ciascun PIRU interessa uno o più ambiti individuati ai sensi dell’art. 2, co. 4, lett. d), anche in modo parziale, e consente almeno il raggiungimento dei target minimi riferiti al set di obiettivi individuati per gli ambiti interessati.
3. Al fine di verificare la coerenza con il DSRU, il PIRU:
a) individua le parti degli ambiti, o anche interi ambiti, di cui all’art. 2, co. 4, lett. d), oggetto degli interventi di rigenerazione urbana;
b) evidenzia i problemi di degrado e le forme di disagio presenti che gli interventi di rigenerazione previsti concorrono a mitigare;
c) dichiara gli obiettivi perseguibili tra quelli contenuti nel set di obiettivi di cui all’art. 2, co. 5, lett. a), evidenziando il livello prestazionale del PIRU attraverso il richiamo dei target raggiungibili, minimi o di qualità, in ragione degli interventi previsti;
d) richiama le strategie di cui all’art. 2, co. 5, lett. b) che ritiene opportuno utilizzare al fine di perseguire gli obiettivi dichiarati, specificando in particolare, tra quelli richiamati nel DSRU:
1) gli strumenti operativi e le misure premiali di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 1);
2) gli attori di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 2);
3) gli strumenti di governance per il partenariato pubblico-privato di cui all’art. 2, co. 4, lettera c), punto 3);
4. Il PIRU è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:
a) l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
c) il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968 nell’ambito di rigenerazione oggetto del PIRU;
d) la verifica delle aree impermeabilizzate e degli spazi verdi urbani nelle zone di ecosistemi urbani prima e dopo la proposta di PIRU incentivando l’incremento di tali superfici, anche con riferimento al Regolamento (UE) 2024/1991, in modo da dimostrare il miglioramento dell’ecosistema urbano con la realizzazione del PIRU;
e) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l’esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;
f) l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
g) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;
h) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
i) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;
j) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
k) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.”.
5. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana”
1. I PIRU si configurano come piani esecutivi del DSRU e possono essere proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari rappresentanti, in base alla superficie catastale, di almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la competente struttura comunale effettua una valutazione preliminare del PIRU al fine di verificare la completezza documentale in relazione ai contenuti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 4 e di valutare se la stessa risulti coerente e conforme con il DSRU.
3. Ove ritenuta coerente e conforme con il DSRU, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di PIRU viene adottata dalla Giunta comunale. La proposta di PIRU adottata viene depositata presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito istituzionale comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
4. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PIRU, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.
5. La Giunta comunale, entro i successivi venti giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 4 e si pronuncia in merito alle stesse.
6. Una volta adeguata la proposta di PIRU alle osservazioni accolte, il Sindaco promuove una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di assenso, comunque denominati.
7. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 6, la Giunta comunale approva in via definitiva il PIRU.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul BURP.
9. Il PIRU acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP.
10. Nel caso in cui, all’esito della verifica di coerenza di cui al comma 3, il PIRU non risulti coerente  o conforme con il DSRU, la sua approvazione avviene secondo le modalità definite dall’articolo 3 della presente legge e costituisce variante al DSRU.

6. L’articolo 6 è abrogato.
7. All’articolo 7 della sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni possono prevedere la riduzione da un minimo del 20 per cento, in caso di raggiungimento del target minimo, ad un massimo del 80 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità, dell’imposta municipale unica (IMU), o di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, graduando gli stessi allo scopo di favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale e insediamenti sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale.”

c) la lettera b), comma 4 dell’articolo 7 è sostituita dalla segue “b) incrementi fino al 10 per cento, in caso di raggiungimento del target minimo o fino al 30 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità, della capacità insediativa residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali vigenti riservati a interventi di edilizia residenziale sociale.”

8. All’articolo 7 bis sono apportate le seguenti modiche:

a) al comma 1 dopo le parole “A tal fine,” sostituire le parole “approvano piani urbanistici esecutivi che” con “i PIRU”;

b) al comma 2 dopo le parole “supplementare nel limite massimo del 35 per cento” aggiungere le parole “ , in caso di raggiungimento del target mimino, o del 60 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità,”;

c) al comma 3 dopo le parole “misura premiale è elevato al 45 per cento” aggiungere le parole “, in caso di raggiungimento del target mimino, o del 70 per cento, in caso di raggiungimento del target di qualità,”;

d) al comma 3 le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”;

e) il comma 4 è così sostituito dal seguente: “4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente soddisfare le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g).”;

f) la b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: “all’interno elle aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici, di cui all’articolo 38 della NTA del PPTR;”

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2 e 3 all’interno dei PIRU coerenti e conformi con il DSRU non comporta l’approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.”;

h) il comma 8 è abrogato;

i) il comma 9 è abrogato.

9. All’articolo 7 ter sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per favorire interventi di riqualificazione degli ambiti individuati nel DSRU, i comuni possono consentire la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre i consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.”;

b) al comma 2 le parole “10 per cento” sono sostituite da “35 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o 55 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità,”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 50 per cento, nel caso di raggiungimento del target mimino, o del 70 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria dell’edificio esistente:

a) di un ulteriore 5 per cento, nel caso di edificio ricostruito destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima pari al 30 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune;

b) di un ulteriore 5 per cento nel caso di edificio ricostruito con almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile) e la certificazione prevista dall’articolo 9 della stessa legge conseguita prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, prevista dall’articolo 24 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia del 6 giugno 2001, n. 380;

c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito all’esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).”;

10. L’articolo 7 quater è sostituito dal seguente:

“Art. 7 quater Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali.

1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici in aree urbane degradate, la riqualificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili, i comuni individuano all’interno del DSRU gli ambiti del territorio comunale ove è consentita:

a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente realizzati o dotati di sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;

b) la rimozione di singoli edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o dotati di sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, qualunque sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio da delocalizzare è ubicato. Tali ambiti non possono riguardare zone omogenee D, previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, in cui sono presenti aziende in attività, o zone omogenee D e F, non interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell’assenza di interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente.”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 15 per cento, nel caso di raggiungimento del target mimino, o del 30 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’arti 7bis;

b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;

c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione nel caso di edificio ubicato in aree non destinate ad attività produttive, oppure in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;

d) nel caso di delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal fine l’interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;

e) nel caso di delocalizzazione, la ricostruzione avviene successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;

f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito è omogenea o assimilabile a quella dell’edificio demolito;

g) l’edificio ricostruito è in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o del 40 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della volumetria dell’edificio esistente:

a) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;

b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente nel caso di edificio ricostruito realizzato a esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della lr n. 14/2008.

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2,qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per cento, nel caso di raggiungimento del target minimo, o al 50 per cento, nel caso di raggiungimento del target di qualità, della premialità massima complessivamente ottenibile.

11. All’art. 7 quinquies sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 7 è abrogato;

c) al comma 8 dell’art. 7-quinques la parola “DIA” è sostituita dalla parola “SCIA”.

12. Dopo l’articolo 7 quinquies è aggiunto il seguente:

“7 sexies Disposizioni transitorie

1. Le procedure di approvazione dei DPRU e dei PIRU non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, vengono concluse ai sensi della disciplina previgente, fatta salva la possibilità di espressa rinuncia in favore della nuova disciplina.

2. L’attuazione dei DPRU già vigenti alla data di approvazione della presente legge avviene secondo le procedure definite dalla disciplina previgente.

3. I comuni già dotati di DPRU hanno comunque la facoltà di adeguare il proprio documento ai contenuti previsti dall’articolo 2 secondo le procedure previste dall’articolo 3 della presente legge. In tal caso, l’attuazione del DPRU avviene secondo la disciplina dettata dalla presente legge.”

 



Art. 123

Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della l.r. n. 8/2015


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n.162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate, assicurando la priorità ai residenti in tali ambiti. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.”;

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 8/2015 è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli enti di gestione dei parchi nazionali e regionali individuano un numero addizionale di autorizzazioni non superiore al 30 per cento di quello già stabilito ai sensi del comma 1, da destinare ai raccoglitori non residenti nella regione Puglia. Le autorizzazioni di cui al presente comma possono essere rilasciate per periodi giornalieri,settimanali e mensili, la cui definizione è rimessa all’organismo di gestione dei parchi nazionali e regionali.”.




Art. 124

Modifica alla l.r. 37/2023


1. Al comma 1 dell’articolo 87 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)) dopo la parola “dinosauri” sono inserite le seguenti: “ex convento Sancta Sanctorum dei Cappuccini”.


Art. 125

Modifiche agli articoli 3 e 4 del r.r. 9/2022


1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 e alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 16 agosto 2022, n. 9 (Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006), dopo la parola “livello” sono inserite le seguenti: “e ospedali di base”


Art. 126

Implementazione del sostegno ai pazienti affetti da IDP e alle famiglie


1. La Regione intende migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive (IDP) e delle loro famiglie, in termini sanitari e psicologici, dalla fase di diagnosi, alla gestione a vita della patologia, promuovendo e sostenendo azioni concrete di intervento.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, dispone le seguenti attività:

a) formazione del personale medico e sanitario: i medici di base e i pediatri del Servizio sanitario regionale partecipano a corsi di formazione obbligatori sulle IDP e sulle malattie rare, organizzati dalle aziende sanitarie locali in collaborazione con i centri specializzati. Gli aggiornamenti sono annuali; 

b) istituzione di protocolli di collaborazione: vengono istituiti dei protocolli tra medici di base, pediatri, associazioni e centri di eccellenza per le IDP, condividendo linee guida diagnostiche e terapeutiche e favorendo consulenze specialistiche a distanza;

c) supporto psicologico alle famiglie: vengono promosse iniziative per l’educazione sanitaria dei cittadini e delle cittadine in merito alle IDP e alla diffusione delle informazioni in merito a queste specifiche malattie rare, in particolare relativamente ai sintomi, ai possibili iter diagnostici e di cura, e ai centri pugliesi esistenti a cui potersi rivolgere.

3. Con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni sono definite le modalità applicative di cui al comma 2. 


Art. 127

Modifica alla l.r. 31/2023


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 31 (Istituzione della Fondazione Secondo Federico), è abrogato.


Art. 128

Modifica all’articolo 14 della l.r. 24/2012


1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 24/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. Negli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO), in cui uno o più comuni, entro il 31 dicembre 2024, adotta forme di gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto mediante società in house providing, fermo restando l’obbligo dell’esercizio delle funzioni degli organi collegiali previsti al comma 3, è consentito ai comuni che non hanno adottato forme di gestione in house providing di procedere all’affidamento della gestione unitaria per i territori di competenza, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici. Resta fermo l’obbligo di attuare il progetto del servizio unitario da parte di tutti i comuni rientranti nell’ambito di raccolta, nel rispetto degli standard tecnici stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalle normative vigenti.”




Art. 129

Piano straordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare


1. Al fine di migliorare le modalità di utilizzo e recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per sostenere una più efficace gestione del servizio, la Regione Puglia autorizza l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare a predisporre un piano straordinario di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990.

2. L’alienazione è effettuata agli assegnatari ad un prezzo ridotto del 45 per cento, del 35 per cento o del 25 per cento in base all’area A/2 civile, A/3 economico o A/4 popolare di collocazione degli stessi per la determinazione del canone di locazione, di cui all’articolo 25 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).




Art. 130

Disposizioni per la diagnosi precoce dell’autismo


1. La Regione Puglia al fine di potenziare ed estendere l’attività di diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva rispetto ai processi di sviluppo del disturbo dello spettro autistico introduce un sistema integrato per lo screening teso a ridurre i tempi tra l’insorgenza dell’autismo, l’individuazione del rischio, la diagnosi clinica e l’intervento precoce.

2. Il sistema integrato di cui al comma 1 è diretto alla somministrazione ad opera del pediatra di libera scelta di due questionari: il FY1 al dodicesimo mese di vita e la CHAT al diciottesimo mese di vita.

3. L’arruolamento dei programmi al sistema integrato di screening avviene su base volontaria e per espresso consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. La realizzazione del sistema integrato di screening è assegnata al pediatra di libera scelta che si avvale della collaborazione del Centro autismo territoriale competente, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa ratificato dalle singole ASL di riferimento.

5. Il piano operativo prevede due step specifici: uno al dodicesimo mese di vita mediante la somministrazione del test FYI e uno al diciottesimo mese di vita mediante la somministrazione del test CHAT per verificare la presenza dei sintomi dell’autismo.

6. In caso positivo i bambini saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti da un neuropsichiatra infantile del servizio sanitario, secondo un calendario che prevede una drastica riduzione dei tempi di attesa.

7. I report delle attività di screening sono inderogabilmente trasmessi al CAT competente che ne cura la conservazione e l’elaborazione ai fini del fabbisogno regionale.

8. La Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, emana specifiche linee guida per disciplinare il piano operativo di cui all’articolo 2 ed individuare nel Piano regionale di governo delle liste di attesa la classe di priorità assoluta da attribuire ai pazienti i cui test FYI e CHAT hanno dato esito positivo. 




Art. 131

Modifiche alla l.r. 51/2021


1. Alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) all’articolo 40, comma 1, dopo la parola “cappelloni” sono aggiunte le parole “e presbiteri”.


Art. 132

Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016


1. Per consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, previste dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento regionale 9/2016 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti, si prevede l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi delle figure professionali previste dal r.r. 9/2016. I professionisti sanitari della riabilitazione: logopedista, disciplinato dal decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista) e dal decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000 (Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.); terapista della neuro psicomotricità, disciplinato dal decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.) e dal dm 27/2000; terapista occupazionale disciplinato dal decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n.136 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.) e dal dm 27/ 2000, educatore professionale, disciplinato dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.) e dal dm 27/ 2000, nonché lo psicologo disciplinato dalla legge 3/ 2018, possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui al comma 9.3 dell’articolo 4 del r.r. 9/2016, sia la presenza delle figure professionali di cui al comma 9.2.



Art. 133

Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici


1. È istituito nella Regione Puglia il “Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (SRPS).

2. Il SRPS assicura l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione Planetary Health, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

3. Il SRPS è composto:

a) dalla Regione, attraverso le articolazioni organizzative del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale;

b) dall’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS), attraverso l’Area Epidemiologia e care intelligence;

c) dai Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

d) dall’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Puglia e la Basilicata.

4. Il SRPS assicura l’interazione con il SNPA ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriorimisureurgentiperl’attuazionedelPianonazionalediripresaeresilienza), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2023 (Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia.).

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, adotta, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, uno o più regolamenti volti a:

a) definire la struttura, l’organizzazione e le funzioni del SRPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022 (Individuazione dei compi delle Istituzioni che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).);

b) definire la composizione e il funzionamento della task force del SRPS prevista dall’art. 2, comma 2, lett. c) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022, adottato in attuazione dell’art. 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79;

c) definire l’organizzazione delle funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici nonché le ulteriori attività previste dall’articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;

d) definire le modalità di approvazione del “Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima” della Regione Puglia, predisposto sulla base del Programma nazionale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 marzo 2023;

e) definire le modalità di interazione e integrazione del SRPS con l’Agenzia regionale perla protezione ambientale (ARPA) assicurando il raccordo ed il coordinamento con i soggetti che fanno parte a livello nazionale del SNPS e del SNPA, in una logica di sinergica collaborazione tra le istituzioni;

f) aggiornare l’organizzazione e i criteri standard per la definizione dei piani triennali di fabbisogno delle strutture facenti parte del SRPS;

g) definire l’organizzazione e le funzioni della rete dei laboratori di analisi pubblici a supporto del SRPS;

h) garantire l’esercizio, l’integrazione e l’interconnessione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l’analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, come previsto dall’art. 2 comma 2, lett. e) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;

i) definire, con riferimento al tema della protezione dei dati personali e particolari, i ruoli, le basi giuridiche, le finalità, anche di rilevante interesse pubblico, le tipologie di dati trattati e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza che assicurino un livello adeguato di protezione, prevedendo garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità alla normativa europea e nazionale;

j) assicurare agli enti che costituiscono il SRPS e, in particolare, ai dipartimenti di prevenzione, le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale, come previsto dall’art. 2 comma 2, lett. f) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;

k) programmare e realizzare interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, nonché per sensibilizzare la popolazione sulle medesime tematiche, come previsto dall’art. 2 comma 2, lett. g) del citato decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022.




Art. 134

Modifiche alla l.r. 14/1985


1. Alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 (Istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale)sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Organizzazione)

1. I compiti dell’Osservatorio epidemiologico sono svolti a livello regionale dall’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) attraverso:

a) le Unità Operative di Statistica ed Epidemiologia e le articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

b) le articolazioni dell’Assessorato regionale alla sanità;

c) la collaborazione delle strutture dell’Università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) la collaborazione con altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente.

“Art. 4 (Comitato tecnico scientifico) 

1. Con Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 44 dello Stato, sono definiti i compiti e la composizione del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio epidemiologico regionale.”;

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rapporti con gli organismi nazionali)

1. L’Osservatorio epidemiologico regionale cura i rapporti con gli organismi nazionali e delle altre regioni italiane deputati alle attività di osservazione epidemiologica nonché con l’Agenas e con l’Istituto Superiore di Sanità.”;

d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Comunicazione e informazione)

1. La Regione assicura la comunicazione dei dati sull’andamento epidemiologico, sulla base delle analisi e delle elaborazioni effettuate dall’Osservatorio epidemiologico regionale.”.

2. Le attività previste dalla l. r. 14/1985 sono svolte, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale), dall’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.),sulla base delle direttive e sotto il coordinamento della competente struttura della Regione Puglia.

3. Nell’ambito delle finalità perseguite dalla l.r. 14/1985, l’A.Re.S.S. è contitolare, insieme alla Regione, agli enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale, del trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari, necessari per assicurare le funzioni di sorveglianza epidemiologica stabilite dalle norme e dai regolamenti nazionali e regionali, nonché le attività di studio e ricerca in materia di prevenzione e valutazione dell’assistenza sanitaria.

4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, adotta, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, uno o più regolamenti volti a disciplinare le attività di cui alla presente legge e che:

a) l’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.) deve assicurare in favore delle articolazioni della Regione Puglia e delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

b) le articolazioni delle Agenzia regionale, delle Aziende e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale devono assicurare, al fine della realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal quadro normativo nazionale e regionale in materia di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici, di prevenzione delle malattie infettive, di promozione della salute e degli stili di vita.

5. Con riferimento al tema della protezione dei dati personali e particolari, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, adotta, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, uno o più regolamenti volti a definire i compiti e le responsabilità, le basi giuridiche, le finalità, anche di rilevante interesse pubblico, le tipologie di dati trattati, i tempi di conservazione e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza che assicurino un livello di adeguato di protezione, ivi compresa la pseudonimizzazione, prevedendo garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità alla normativa europea e nazionale. 


Art. 135

Modifiche alla l.r. 24/1996


1. All’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1996 n. 24 (Istituzione dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. L’Istituto, al fine di dare attuazione ai compiti di cui al comma 1, oltre alle ulteriori funzioni disposte con successivi protocolli d’intesa, dispone di personale dedicato, adeguatamente qualificato ed esperto, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui oneri derivanti trovano copertura finanziaria stabile ai sensi di dell’articolo 5 della presente legge.

1 ter. Il rapporto di lavoro del personale OEVR è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992, nel decreto legislativo n. 165/2011, nella legge regionale n. 31/14.”




Art. 136

Disposizioni in materia di TAC


1. Per le strutture private, già in possesso di parere di compatibilità regionale favorevole all’installazione di una TAC, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongano anche dell’accreditamento istituzionale per una RMN “grande macchina”, ai sensi dell’art.49 L.R. n.52 del 30.11.2019, avendo l’obbligo per legge di attivare una TC ad ausilio della RMN per problematiche di sicurezza del paziente, considerato che trattasi di distretti carenti di “grandi macchine”, si assegna a tali strutture, in via eccezionale, fuori dal fabbisogno provinciale delle TC, l’accreditamento di tali impianti TC.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adeguare il r.r. 12 agosto 2022, n. 9.




Art. 137

Modifiche alla l.r. 16/1996


1. Alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 16 (Norme di applicazione dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (nuove zone per il decentramento delle farmacie)

1. In sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, la Giunta comunale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al decentramento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale, fermo restando il rapporto farmacie su abitanti stabilito dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. Le nuove zone individuate dal Comune, possono essere assegnate a seguito di un concorso espletato dallo stesso ente e riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune ovvero a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.

3. Resta ferma la possibilità per i titolari di farmacia o loro aventi diritto di presentare istanza al sindaco del Comune in cui insiste la sede farmaceutica per il trasferimento in altro locale nell’ambito della propria zona di pertinenza prevista dalla pianta organica comunale, secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 475/68. ”;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (bando comunale per l’indicazione delle nuove zone)

1. Il Comune delibera il bando indicante le nuove zone individuate per il decentramento comprese nel territorio comunale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio comunale della pianta organica contenente le nuove zone individuate per il decentramento.”;

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (modalità e requisiti del bando)

1. Il bando di cui all’articolo 2 indica le nuove zone di decentramento messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, notificato l’esito del concorso, è comunicata l’accettazione formale al decentramento.

2. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia avviene entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell’esito del concorso e entro novanta giorni dalla medesima data l’assegnatario comunica al Comune l’indirizzo e il numero civico, ovvero altri elementi di geo localizzazione, che consentano di individuare in maniera univoca il locale dove viene aperta la farmacia.”;

d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (destinatari del bando)

 1. Possono partecipare al bando per il decentramento i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada nel territorio del comune che effettua la procedura concorsuale.”;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Commissione)

1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al decentramento, il Comune nomina una Commissione composta da:

a) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che la presiede;

b) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale di altra azienda sanitaria locale insistente nel territorio regionale;

c) un farmacista designato dall’ordine dei farmacisti territorialmente competente;

d) un titolare di farmacia designato dall’associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;

e) un segretario nominato tra i funzionari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.”;

2. I farmacisti rispettivamente designati dagli ordini e dalle associazioni provinciali non esercitano la professione né hanno la residenza nel Comune interessato al concorso interno.

f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (formazione della graduatoria)

1. La Commissione di cui all’articolo 5 attribuisce, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) minor rapporto farmacia su abitanti nella zona di competenza, fino a 60 punti;

b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, fino a 30 punti;

c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve, fino a 30 punti;

d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: 20 punti;

e) maggior numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all’atto della domanda, fino a 10 punti.

2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.

4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.

g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (assegnazione delle nuove zone farmaceutiche)

1. Il Comune, sulla base della graduatoria definitiva approvata, procede all’assegnazione delle nuove zone farmaceutiche secondo l’ordine di preferenza espresso dalle candidature presentate al concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio comunale.”;

h) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (trasferimento delle sedi farmaceutiche)

1. Effettuata l’assegnazione delle sedi, il Comune autorizza il trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di decentramento o al successivo bando di concorso interno.”;

i) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (domanda di assegnazione per decentramento)

1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell’ultimo quinquennio;

b) una distanza dall’esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento metri;

c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell’ultimo quinquennio;

d) un rapporto farmacia su abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell’ambito comunale; può presentare al Comune in cui insiste la sede farmaceutica domanda di assegnazione, per decentramento, in una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell’ambito comunale di cui all’articolo 1.”;

j) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (assegnazione della zona farmaceutica per decentramento)

1. Il Comune, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per decentramento, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, può assegnare la zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda, procedere con l’esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedere agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle farmacie.

2. Nel caso di presentazione di due o più domande di assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all’articolo 5 e seguenti della presente legge.

3. Il Comune, nell’esaminare la domanda di assegnazione per decentramento, tiene conto dell’esigenza che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell’attività farmaceutica, l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.”. 




Art. 138

Modifiche alla l.r. 8/2017


1. Alla legge regionale 8 maggio 2017, n. 8 (Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:“1 bis. Il paziente oncologico può, in caso di alopecia iatrogena transitoria, intervenuta per recidiva tumorale, richiedere la concessione di un ulteriore contributo di cui al comma 1, per l’acquisto di una nuova parrucca dopo ventiquattro mesi dalla precedente istanza.”.

b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis

1. La Regione concede altresì un contributo economico per l’acquisto di parrucche ai soggetti residenti nel territorio regionale affetti da alopecia derivante anche da altre forme, quali ad esempio: areata, totale e universale, previa presentazione di certificazione medica rilasciata da uno specialista.

2. La Giunta regionale definisce con regolamento le modalità di erogazione del contributo, inclusi l’importo massimo concedibile e i requisiti di accesso, estendendo il diritto a tutte le persone affette da alopecia indipendentemente dalla causa.

3. La Regione promuove campagne di informazione nelle strutture sanitarie regionali e presso i comuni per garantire l’accesso di tutti i cittadini aventi diritto al contributo.”.

2. Perle finalità di cui al comma 1, lettera a), nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. 




Art. 139

Contributo straordinario per la promozione di eventi culturali e naturalistici nel Comune di Martina Franca


1. Al fine di incentivare il turismo culturale e naturalistico della Valle d’Itria, la Regione assegna al Comune di Martina Franca un contributo straordinario, destinato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) festival delle tradizioni artigianali e musicali della Valle d’Itria;

b) rassegna naturalistica al Bosco delle Pianelle;

c) notte della cultura barocca, festival della sostenibilità e mobilità dolce.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.




Art. 140

Modifiche alla l.r. 34/1980


1. L’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per lorganizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni), è sostituito dal seguente: “Art. 3.

1. La partecipazione di cui all’articolo 1, lettera b), può consistere:

a) nella concessione del patrocinio della Regione, del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere;

b) nella concessione di contributi finanziari, nelle spese o nell’assunzione diretta di parte dei relativi oneri per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere;

c) nell’invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all’amministrazione regionale nel rispetto del principio di parità di genere;

d) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l’importanza della manifestazione.”.




Art. 141

Contributo straordinario per il Festival di chitarra città di Manfredonia


1. La Regione promuove l’organizzazione e la realizzazione del festival internazionale di chitarra della Città di Manfredonia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila. 




Art. 142

Contributo straordinario per il Mònde festa del cinema sui cammini


1. Per valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della Regione e promuovere i cammini della fede e la rete tratturale, in occasione delle celebrazioni del 25° Giubileo universale ordinario, è concesso al Comune di Foggia un contributo straordinario per l’organizzazione di Mònde – festa del cinema sui cammini, edizione speciale Giubileo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 143

Sostegno ai comuni per il miglioramento della qualità dell’aria 


1. La Regione sostiene il miglioramento della qualità dell’aria nei comuni caratterizzati dai livelli critici di PM10 e l’incremento dell’efficienza energetica mediante la sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kw e con classificazione emissiva inferiore o uguale a tre stelle, ai sensi del decreto 7 novembre 2017, n. 86 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.), con generatori alimentati a biomassa legnosa a cinque stelle.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.




Art. 144

Contributo straordinario per la festa della Madonna della Stella


1. La Regione, riconoscendo l’importanza degli eventi storici, religiosi e culturali, concede al Comune di Palagiano un contributo straordinario per la festa della Madonna della Stella.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 5 mila.




Art. 145

Contributo straordinario per la sagra da far’nedd e dei sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino


1. La Regione, riconoscendo l’importanza degli eventi gastronomici e culturali, concede un contributo straordinario al Comune di Castellaneta per la sagra da far’nedd e dei sapori di Puglia, città di Rodolfo Valentino.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, , titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 5 mila.




Art. 146

Contributo straordinario per la valorizzazione e promozione del dolce “sospiro”


1. Per favorire lo sviluppo territoriale attraverso la promozione dei prodotti tipici locali, la Regione concede al Comune di Bisceglie un contributo straordinario per le manifestazioni promosse dall’Associazione “Pasticcerie storiche di Bisceglie 2.1”, che valorizzano il dolce tipico locale: “sospiro”.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 30 mila. 




Art. 147

Contributo straordinario in favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile APS


1. Per decongestionare le strutture sanitarie, la Regione sostiene le iniziative di prevenzione sanitaria della “Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile APS” di Bisceglie, in collaborazione con le strutture pubbliche della ASL e dei poliambulatori, e con l’utilizzo della telemedicina e attrezzature mediche all’avanguardia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 10 mila in favore del Comune di Bisceglie.




Art. 148

Contributo straordinario per la promozione del benessere degli animali di affezione


1. La Regione sostiene le associazioni animaliste di volontari “ENPA” e “I Figli di Nessun”, che operano sul territorio del Comune di Bisceglie, per incentivare le adozioni di cani randagi rinvenuti su aree pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, al Comune di Bisceglie è assegnata, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 20 mila.




Art. 149

Modifiche alla l.r. 2/2023


1. Alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola “agriasilo” è sostituita dalla seguente: ”agri-infanzia”;

b) i commi 2 e 3 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra tre e trentasei mesi, qualificato come agrinido, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”) e rientra nell’ambito dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività educative destinate ai minori. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di agrinido.

3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, qualificato come agri-infanzia, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell’infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.”; 

c) al comma 5 dell’articolo 3 la parola: “agriasilo” è sostituita dalla seguente: “agri-infanzia”;

d) il comma 6 dell’articolo 3 è abrogato;

e) l’articolo 4 è abrogato;

f) i commi 2 e 3 dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il progetto educativo basato sul modello dell’educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei servizi di agrinido e agri-infanzia. Il progetto educativo è fondalo sull’idea del bambino quale protagonista del proprio processo di sviluppo, delle proprie esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l’offerta formativa specifica della fascia di età.

3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da personale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, ai sensi della vigente normativa, e da una figura addetta al coordinamento pedagogico in possesso di titoli o competenze specifiche nell’educazione in natura. Nella definizione e nell’ attuazione del progetto educativo la figura addetta al coordinamento pedagogico può essere affiancata da un agronomo o da un agrotecnico”.

g) Al comma 1 lettera b) dell’articolo 7 la parola “zero” è sostituita dalla parola “tre”.

h) Il comma 1 dell’articolo 8 è abrogato.




Art. 150

Contributo straordinario per la campagna di scavi archeologici all’interno della fortezza svevo-angioina


1. Per la campagna di scavi archeologici all’interno della fortezza svevo-angioina, condotta dal Comune di Lucera in collaborazione con la Facoltà di beni culturali dell’Università di Foggia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province Barletta-Andria-Trani e Foggia, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila in favore del Comune di Lucera.



Art. 151

Modifiche alla l.r. 18/2002


1. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), sono sostituite dalle seguenti:

a) “d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana;

b) e) carnet di biglietti di corsa semplice pari a dodici titoli di viaggio al prezzo dell’abbonamento settimanale e da utilizzare comunque entro e non oltre il mese di convalida del carnet.”.




Art. 152

Attività di stoccaggio e utilizzazione delle acque dei frantoi oleari


1. Le attività di stoccaggio e conseguente utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, disciplinate dal regolamento regionale 7 dicembre 2007, n. 27 (Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari) sono effettuate nel limite temporale dell’ anno di produzione, come previsto alla lettera l) dell’articolo 2 del regolamento.


Art. 153

Contributo straordinario per la valorizzazione dell’antica via Barsentana


1. La Regione Puglia, in attuazione della strategia regionale di valorizzazione dei cammini, degli itinerari storico culturali e del turismo lento, promuove l’antica via Barsentana in località Barsento, mediante le seguenti attività turistico culturali, integrate con le strategie regionali:

a) realizzazione delle opere opportune per la messa in sicurezza del percorso escursionistico attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

b) attività di animazione attraverso associazioni di promozione turistica del territorio mediante il coinvolgimento delle realtà che gravitano intorno al percorso;

c) cartellonistica verticale ed orizzontate del percorso secondo progetto esecutivo in linea coordinata;

d) sviluppo delle azioni di comunicazione e valorizzazione sia del territorio sia delle attività contingenti;

e) altre attività utili al raggiungimento degli obiettivi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Per le spese di investimento possono essere, altresì, utilizzati i fondi strutturali e di investimento statali ed europei assegnati alla Regione. 


Art. 154

Creatività urbana e competenze professionali


1. Al fine di promuovere la creatività urbana come processo di comunità orientato alla costruzione collettiva dello spazio pubblico, inteso nella sua dimensione sociale, civica e culturale, secondo i principi e le finalità della legge regionale 7 luglio 2020, n. 23 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art), la Regione promuove la definizione del profilo e delle competenze professionali di figure innovative quali l’operatore culturale per la creatività urbana, attraverso iniziative di ricerca, formazione e animazione sociale e culturale incentrate sulla cooperazione tra gli attori del territorio: enti locati, università, artisti, curatori, urbanisti, enti di ricerca e del terzo settore; e sull’integrazione tra linguaggi e discipline diverse: urbanistica, architettura, diritto, economia, arte, curatela d’arte, sociologia, logistica, comunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 2, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di assegnazione e rendicontazione delie risorse di cui al comma 2.




Art. 155

Modifiche al r.r. 5/2021


1. Al regolamento regionale 10 maggio 2021, n.5 (Ambiti Territoriali di Caccia- ATC),sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis Il presidente. Il presidente di ogni ATC è designato e nominato mediante decreto dal presidente della Giunta regionale, la sua carica dura 5 anni ed è prorogabile una sola volta. Il presidente dell’ATC svolge funzioni di coordinamento e controllo di tutte le attività e del personale dell’ATC, convoca l’Assemblea ed il Comitato di Gestione.”;

b) il primo capoverso del comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato di gestione ha durata quinquennale, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esso elegge al suo interno, a maggioranza dei membri designati, il vice presidente, il segretario tesoriere ed il direttore tecnico. Il Comitato di gestione, è composto da dieci membri nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati così ripartiti:”;

 c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 sostituita dalla seguente:

“due membri designati dalla Provincia o dalla Citta Metropolitana di Bari in cui ricade l’ATC. Nel caso in cui l’ATC comprenda territori di altre Province i membri saranno suddivisi tra le Province con maggiore territorio agro silvo pastorale interessato.”;

d) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis Decorrenza 1. Il competente assessorato pone in essere le necessarie iniziative e i relativi provvedimenti atti a garantire l’attuazione delle disposizioni relative al nuovo assetto dei Comitati di gestione degli ATC, ivi compresa l’istituzione dell’ATC della Provincia BAT con decorrenza dall’1° luglio 2025.” 




Art. 156

Promozione della ricerca sanitaria nelle ASL pugliesi


1. Al fine di promuovere la ricerca ed il trasferimento tecnologico in campo sanitario, entro il 31 dicembre 2025, le Aziende Sanitarie pugliesi si dotano, senza maggiori oneri finanziari, di un’idonea struttura interna deputata al perseguimento di tali obiettivi. 


Art. 157

Strutture connesse alla balneazione


1. Le strutture connesse alla balneazione, ricomprese nei territori disciplinati dall’articolo 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), munite di regolare autorizzazione paesaggistica, possono rimanere installate per l’intera durata di validità dell’autorizzazione stessa, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.


Art. 158

Accesso al Sistema CIFRA


1. Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto della Regione Puglia e al fine di esercitare tempestivamente il diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione nonché di informare in modo completo e preciso la cittadinanza sui provvedimenti della Governo regionale e sugli atti dirigenziali, i capigruppo delle forze politiche del Consiglio regionale della Puglia e i Consiglieri richiedenti ricevono dalla Segreteria del Presidente della Giunta regionale le credenziali per accedere al sistema CIFRA di gestione dei flussi documentali retativi agli atti di Giunta e dirigenziali.



Art. 159

Contributo straordinario per la messa in sicurezza della base scout di Carmiano


1. Per garantire l’incolumità dei giovani scout che partecipano alle iniziative della sezione AGESCI del Comune di Carmiano, è finanziata, nei limiti dello stanziamento disponibile, la messa in sicurezza e la recinzione della base scout.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, dell’ambito della missione 6, programma 2, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. 




Art. 160

Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese


1. La Regione sostiene il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento nello studio e ricerca sulla digital health e le più aggiornate tecnologie digitali, sia come strumenti di prevenzione per la salute della prima infanzia, sia per l’innovazione dei servizi sanitari e dell’ingegneria clinica: telemedicina, neurosviluppo, tecnologia digitale e sensoristica per la medicina preventiva, partecipativa e personalizzata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.




Art. 161

Contributo straordinario per messa in sicurezza e impianto di pubblica illuminazione Comune di Melendugno


1. Per garantire la sicurezza stradale e migliorare la visibilità nelle aree di maggior affluenza turistica del Comune di Melendugno, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e installazione di sistemi di illuminazione in tratti strategici della viabilità comunale o in gestione comunale.



Art. 162

Contributo straordinario a sostegno dei Comuni titolari del riconoscimento di “Città del Tartufo”


1. La Regione sostiene la valorizzazione e salvaguardia delle zone tartufigene, la promozione di un turismo alternativo sostenibile collegato alla commercializzazione del tartufo e le azioni volte alla tutela del tartufo di provenienza pugliese, anche attraverso il contributo ad attività di riconoscimento e promozione di marchi di qualità e alle manifestazioni promozionali dedicate, importanti per l’attrattività dei borghi e il rilancio delle economie locali, specie delle aree interne.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato ai Comuni di Caprarica di Lecce, Giurdignano e Roseto Valfortore, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Città del Tartufo”, un contributo straordinario per la copertura dei costi degli eventi di promozione territoriale, culturale ed enogastronomica sul tartufo, svoltisi nel corso dell’anno 2024 o da svolgersi nel corso dell’anno 2025.

3. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui ai commi 2 e 3.




Art. 163

Contributo straordinario per Studi di teologia del femminile negli affreschi della chiesa di Santo Stefano di Soleto 


1 Per studiare, ricercare e approfondire le espressioni di teologia del femminile affrescate nella chiesa di Santo Stefano di Soleto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, è utilizzata attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione, dal Comune di Soleto, dall’Università degli studi di Bari e dall’Università degli studi di Milano, insegnamento di Letteratura cristiana antica, stabilendo tra l’altro, di comune accordo tra le Università, il ruolo di coordinamento della ricerca in base alla più specifica produzione scientifica.

3. Nel corso delle attività di cui al comma 1, e a conclusione delle attività di studio, i soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa assicurano, senza incidere sui finanziamenti di cui al comma 1, un’appropriata attività di comunicazione, anche attraverso convegni in grado di garantire la pluralità dei punti di vista. 




Art. 164

Sostegno all’organizzazione di eventi sportivi di corsa dilettantistica


1. Per promuovere l’attività fisica sportiva sul territorio pugliese e per gli specifici benefici fisici e sociali derivanti dalla specialità della corsa, è istituito un fondo per le manifestazioni sportive di corsa dilettantistica.

2. Con specifico avviso pubblico sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, quantificabile in euro 2 mila per ogni evento del “Corripuglia” ed euro mille per ogni evento dei circuiti provinciali, oppure per l’importo minore o maggiore in base alle domande e al limite di stanziamento di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

4. Il contributo economico previsto dalla presente norma non può essere cumulato con altro contributo erogato o gestito dalla Regione per la stessa annualità.




Art. 165

Finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto G. Lisa di Foggia


1. La Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia, per l’intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con problemi di accessibilità e alla funzione di centro strategico di Protezione Civile regionale e Polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico, di pubblica utilità, comunque connesse alle attività di protezione civile e di soccorso pubblico.



Art. 166

Contributo straordinario aggiuntivo per il Carnevale di Putignano


1. La Regione riconosce un contributo straordinario alla Fondazione organizzatrice del Carnevale di Putignano, partecipata dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila.




Art. 167

Misure finanziarie a sostegno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia a Taranto


1. Per la realizzazione di un Polo Ionico di alta formazione medico-farmaceutica nel territorio jonico, la Regione Puglia promuove l’avvio e il consolidamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia della classe di laurea LM-13 di Farmacia e Farmacia industriale, istituito dall’Università degli Studi di Bari presso la sede di Taranto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).

3. La convenzione di cui al comma 2 contiene tutte le disposizioni operative per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1.

4. Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, a partire dall’esercizio finanziario 2025 e per una validità temporale di diciotto anni, è previsto un onere di euro 7.200.787,23.

5. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 102.868,39.

6. La programmazione e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente disposizione, sono svolti dalla Sezione regionale competente in materia di università. 




Art. 168

Contributo straordinario per l’accreditamento di un Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport” (6) 


1. Per consentire il funzionamento e l’accreditamento annuale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport” appartenente alla classe LM-68, con la possibilità di potenziare nel territorio pugliese competenze metodologiche e ricerche specifiche nell’ambito delle attività motorie e sportive, ai fini della realizzazione e del coordinamento delle Palestre Etiche ai sensi della legge regionale 18 maggio 2017, n. 14 (Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)), è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.505.678,00 a partire dall’esercizio finanziario 2025 e per una validità temporale di quindici anni. Nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, di euro 167.045,20.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Settore scientifico disciplinare MEDF-01/B — Metodi e didattiche delle attività sportive, interno ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), e di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - Settore scientifico disciplinare MEDF-01/A — Metodi e didattiche delle attività motorie interno o esterno ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l. 240/2010, presso il Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze; il loro utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è altresì finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca ex articolo 22 della l.240/2010 di anni due nei settori scientifici ssd MEDF-01/A Metodi e didattiche delle attività motorie e MEDF-01/B Metodi e didattiche delle attività sportive. I contratti di ricerca sono finalizzati alla conduzione delle attività previste dalla l.r. 14/2017 relative alla sperimentazione ed erogazione di AFA nel contesto del territorio tarantino in collaborazione tra Università Aldo Moro Bari, Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport, Azienda sanitaria locale Taranto e Ospedali Moscati a Statte.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l. 240/2010.



(6) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. c), della l.r. 4/2025


Art. 169

Contributo straordinario per la rievocazione della Battaglia del XI Secolo


1 Per promuovere la conoscenza della storia della Provincia di Taranto, attraverso la rievocazione della Battaglia del XI secolo dei Normanni contro Bizantini, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila a favore dell’associazione di promozione locale (APS), ente del terzo settore “i Cavalieri de li Terre Tarentine”.



Art. 170

Contributo straordinario per la promozione, sviluppo e diffusione della cultura ad opera dell’Orchestra della Magna Grecia di Taranto


1. La Regione sostiene l’Orchestra della Magna Grecia di Taranto per la promozione della educazione ambientale mediante favole musicali rivolte ai ragazzi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.




Art. 171

Alberi per il futuro


1. In attuazione dell’articolo 78 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)), la Regione promuove il progetto “Alberi per il futuro”, volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 




Art. 172

Interventi in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici


1. La Regione promuovere la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, diffonde la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizza i cittadini, le famiglie e gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulga tecniche di agricoltura sostenibile, riqualifica aree abbandonate per favorire l’aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di autosufficienze alimentari per le famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una ulteriore dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.




Art. 173

Contributo straordinario per la riqualificazione del teatro comunale di Crispiano


1. Per interventi di riqualificazione del Teatro comunale di Crispiano, finalizzati all’efficientamento energetico, all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, in favore del Comune di Crispiano. 



Art. 174

Contributo straordinario per il Progetto “Prossimo negozio”


1. La Regione sostiene il progetto “Prossimo negozio”, a favore del comune di Molfetta, per l’apertura di nuovi esercizi di vicinato.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila.




Art. 175

Prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche


1. Per i pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento in condizioni di stabilità clinica, con deliberazione di Giunta regionale sono individuate le prestazioni sanitarie odontoiatriche da erogarsi in regime ambulatoriale, di cui all’allegato 3A, 2A, 1A del regolamento regionale 31 marzo 2020, n. 5 (Attuazione della l. r. n. 9/2017. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici).


Art. 176

Norme in materia di Presidenti delle Commissioni speciali, d’indagine o d’inchiesta


1. L’articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2023, n. 30 (Istituzione della Commissione per il monitoraggio, indirizzo e controllo sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Indennità di funzione)

1. Ai Presidente della Commissione è riconosciuto una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 14 mila sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1.”

2. L’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2024, n. 5 (Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Indennità di funzione)

1 Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 14 mila sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1.”




Art. 177

Contributo straordinario per i festeggiamenti in onore della Madonna della Madia di Monopoli


1. Per la valorizzazione del patrimonio storico culturale e la promozione turistica del territorio la Regione sostiene il Comune di Monopoli, nell’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Madia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. 




Art. 178

Interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 27/2024 e proroga delle graduatorie in scadenza anno 2025


1. Al comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 16 ottobre 2024 n. 27 (Disposizioni perla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale), l’espressione “l’efficacia delle graduatorie, la cui scadenza è prevista nel corso dell’anno 2024” si interpreta riferita a tutte le graduatorie la cui scadenza è prevista tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

2. Le disposizioni di cui alla l.r. 27/2024 si applicano anche alle graduatorie in scadenza nell’anno 2025.




Art. 179

Servizi di sharing mobility


1. I servizi di sharing mobility, intesi quali soluzioni innovative di mobilità sostenibile in ambito urbano, laddove complementari o integrati ai servizi regolari di trasporto pubblico e idonei a soddisfare la domanda di mobilità del territorio di riferimento, nonché destinati alla generalità degli utenti con tariffa predefinita, possono costituire servizio di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e possono essere assoggettati agli obblighi di servizio pubblico.



Art. 180

Progetti di vita indipendente e di inclusione lavorativa per cittadini pugliesi in situazione di fragilità permanente


1. La Regione con l’ausilio dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI) e le associazioni del terzo settore, promuove e sostiene, nell’ambito del salone Expo Salento 2025 speciale “Essere sociali” che si svolge a Carmiano, azioni di animazione territoriale, partecipazione e ascolto, finalizzate alla coprogettazione di iniziative formative rivolte ai cittadini con disabilità, che consentano una inclusione sociale e lavorativa ed una vita indipendente, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2020, n.15 (Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri a le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 181

Contributo straordinario al Comune di Galatina per promuovere la cultura immateriale legata al fenomeno del tarantismo


1. La Regione promuove e sostiene la diffusione della cultura immateriale legata al fenomeno del tarantismo, anche presso le istituzioni scolastiche del territorio di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, in favore del Comune di Galatina.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. 




Art. 182

Contributo straordinario per la cavalcata di Sant’Oronzo di Ostuni


1. Per rilanciare le tradizioni locali è assegnato al Comune Ostuni un contributo straordinario per l’organizzazione della tradizionale cavalcata di Sant‘Oronzo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.




Art. 183

Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque


1. Alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque, aggiornamento 2015-2021, approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 maggio 2023, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 28, è sostituito dal seguente:

“5. Nelle ZVN il rilascio di nuove concessioni all’estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo, ossia per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari, o il rinnovo di quelle in essere, è subordinato alla riconversione ad attività di agricoltura biologica delle colture ricadenti per almeno il 70 per cento nell’area perimetrata, ovvero all’adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrato (SQNPI), ovvero alla gestione della fertilizzazione, conformemente al disciplinare di produzione integrata (DPI) regionale, approvato annualmente. La conversione alla produzione biologica è dichiarata in fase di presentazione dell’istanza ,tramite autocertificazione attestante almeno il rilascio della notifica di produzione biologica sul portale regionale dedicato. L’adesione al SQNPI, è dichiarata in fase di presentazione dell’istanza tramite autocertificazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di adesione attraverso il sistema informativo nazionale di produzione integrata. La gestione conforme al DPI è dichiarata in fase di presentazione dell’istanza tramite autocertificazione a cui bisogna allegare seguenti documenti:

a) analisi del suolo;

b) piano di fertilizzazione da cui si evinca il rispetto dei limiti del DPI;

c) piano di coltivazione.

I conseguenti provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o rinnovo di quelle in essere contengono la prescrizione relativa al rispetto degli impegni derivanti dall’adesione alla produzione biologica o integrata, nonché il richiamo alle prescrizioni contenute nel vigente programma d’azione nitrati, cogenti all’interno delle ZVN.”;

b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 53, è sostituita dalla seguente:

“a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui, ossia per l’irrigazione di colture destinate, sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari, o industriali, ossia come acqua di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, ad eccezione di quelle per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare per usi domestici, di cui al successivo comma 3, per consumo umano potabile da parte di soggetti privati per autoconsumo, per irrigazione del verde pubblico, ad usi pubblici, ad uso igienico-sanitario, ad uso antincendio, a condizione che la portata massima della derivazione non sia superiore a 1,00 l/s e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.000 mc/anno. La deroga non si applica ai casi in cui la derivazione si trovi all’interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, definita con il criterio idrogeologico o, in assenza di tale definizione, avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione, o la derivazione si trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale;”;

c) il comma 3 dell’articolo 55, è sostituito dal seguente:

“3. È altresì consentito, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per consumo umano potabile da parte di soggetti privati per autoconsumo, per irrigazione del verde pubblico, ad usi pubblici, ad uso igienico-sanitario, ad uso antincendio, a condizione che la portata massima della derivazione non sia superiore a 1,00 l/s e il volume di prelievo non acceda il limite di 1.000 mc/anno, con esclusione dei casi in cui la derivazione si trovi all’interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, definita col criterio idrogeologico o, in assenza di tale definizione, avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione, o la derivazione si trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.“.




Art. 184

Contributo straordinario per l’albergo diurno del comune di Gravina in Puglia


1. Per contribuire alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della struttura adibita a bagni pubblici “Albergo Diurno”, ubicata nel comune di Gravina in Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.



Art. 185

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico


1. Per la realizzazione e il completamento di investimenti strutturali, manutenzione straordinaria, miglioramento tecnico-funzionale e riqualificazione del patrimonio pubblico, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e del territorio a rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a valere sull’esercizio finanziario 2025.

2. Per le finalità stabilite al comma 1, da attuarsi mediante il finanziamento diretto o attraverso l’erogazione di contributi agli investimenti in favore delle aziende e amministrazioni pubbliche e delle aziende sanitarie locali, nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 118/2011 il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 15 milioni. Il debito autorizzato può essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011.

3. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 come segue:

a) per la parte entrata, con dotazione finanziaria di euro 15 milioni, mediante imputazione nell’ambito del bilancio di previsione 2025, in termini di competenza e di cassa, al titolo 6, tipologia 300;

b) per la parte spesa, con dotazione finanziaria di euro 15 milioni, mediante imputazione nell’ambito del bilancio di previsione 2025, in termini di competenza e di cassa, alla missione 20, programma 3, titolo 2. 

4. In relazione all’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 3 e all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.

5. L’onere presunto annuale, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, derivante dall’ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e prestiti, è valutato in euro 1 milione 200 mila annui per un periodo massimo di venti anni a decorrere dall’anno 2026 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2025-2027, per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 675 mila nell’esercizio finanziario 2026 ed euro 600 mila nell’esercizio finanziario 2027 e per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 525 mila nell’esercizio finanziario 2026 ed euro 600 mila nell’esercizio 2027. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi. 




Art. 186

Modifica all’articolo 7 bis della l.r. 53/2017


1. Il comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) è sostituito dal seguente:

“1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e all’articolo 43, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), già autorizzate all’esercizio alla data in vigore del regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono presentare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, istanza per essere qualificate RSA di mantenimento ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 9, comma 3, lettera h), del regolamento regionale 4/2019. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.”.




Art. 187

Istituzione dell’Ufficio della difesa civica


1. In attuazione e nel rispetto dell’articolo 50

della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), è istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio della difesa civica, di seguito denominato Ufficio, quale organo regionale di garanzia dei diritti dei cittadini nell’ambito del territorio della Regione Puglia, che agisce, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze regionali, a tutela dei diritti e degli interessi di persone e enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell’azione amministrativa, con plurime competenze specialistiche in ragione della missione istituzionale. L’Ufficio interviene altresì nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6 dello Statuto della Regione Puglia, nella tutela non giurisdizionale dell’infanzia e degli adolescenti, nella tutela dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei migranti, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nella tutela del diritto alla salute. 

2. L’Ufficio, quale organo collegiale e in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 50 dello Statuto della Regione Puglia, è un organo ausiliario e indipendente ed è formato da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce. Ne fanno parte:

a) Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

b) Garante dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale;

c) Garante dei diritti delle persone con disabilità;

d) Garante dei diritti di cittadinanza, degli utenti e dei consumatori;

e) Garante del diritto alla salute.

3. L’Ufficio opera collegialmente o nelle persone dei singoli Garanti, secondo quanto previsto dal presente articolo e dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 8. Restano in ogni caso di competenza dei singoli Garanti le funzioni loro attribuite dal presente articolo, da leggi statali, nonché quelle svolte come organi decentrati di Autorità nazionali o su delega di queste ultime.

4. L’Ufficio, in persona del Garante competente, interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d’ufficio.

5. I Garanti regionali facenti parte dell’Ufficio della difesa civica sono eletti dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione consiliare competente in materia, sentiti il Presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti, predispone una rosa di tre nominativi, per ogni Garante, che sono approvati e presentati al Presidente del Consiglio regionale. É eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi, sono individuate personalità in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore di rispettiva competenza. L’incarico può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Il Garante eletto riceve un mandato della durata di cinque anni.

6. Ai Garanti regionali eletti in applicazione del presente articolo è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al 33 per cento dell’intero trattamento economico onnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.

7. L’Ufficio ha autonomia organizzativa nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale. Per le funzioni dei Garanti regionali vengono assegnati annualmente i rispettivi budget, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare. L’Ufficio ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di una struttura amministrativa di supporto, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

8. L’individuazione della terna dei nomi da proporre al Consiglio regionale avviene mediante la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, da adottarsi a cura della sezione competente presso il Consiglio regionale entra sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun Garante. Il relativo procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni, decorrente dalla pubblicazione dei relativi avvisi. In sede di prima applicazione, la sezione competente adotta gli avvisi pubblici finalizzati all’individuazione della terna dei nomi dei Garanti da sottoporre ai Consiglio regionale entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le nomine effettuate ai sensi della l.r. 19/2006 nel biennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, i cui mandati seguiranno le naturali scadenze.

9. L’applicazione del presente articolo trova copertura finanziaria nell’ambito della dotazione già prevista per la missione 1, programma 1, titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. A tal fine, il Consiglio regionale destina una risorsa complessiva di euro 1 milione per il 2025 in termini di competenza e cassa e di pari importo per il 2026 e 2027 in termini di competenza. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito delle leggi annuali e pluriennali di bilancio.  




Art. 188

Contributo straordinario per la riqualificazione del campo da calcio della Parrocchia Angeli Custodi del rione Tamburi di Taranto


1. Per la riqualificazione del campo da calcio della Parrocchia “Angeli Custodi” del rione Tamburi di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.



Art. 189

Contributo straordinario per il Festival della Filosofia nella Terra di Archita


1. Per la valorizzazione e promozione della manifestazione culturale “Festival della Filosofia nella Terra di Archita”, finalizzata alla riscoperta in chiave contemporanea del pensiero filosofico classico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila in favore della Società Filosofica Italiana.



Art. 190

Contributo straordinario per la riqualificazione e valorizzazione dell’area del fiume Galeso


1. Per consentire interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area del fiume Galeso, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, in favore della Provincia di Taranto.



Art. 191

Contributo straordinario per la manifestazione sportiva “Il Palio di Taranto” 


1. Per la valorizzazione e promozione della manifestazione sportiva “Il Palio di Taranto”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila, in favore del Comune di Taranto.



Art. 192

Contributo straordinario per interventi nel parco comunale “Cimino” di Taranto


1. Per il miglioramento forestale e il ripristino dei percorsi turistico-ricreativi del parco comunale “Cimino”, in agro di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma, 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila in favore del Comune di Taranto.



Art. 193

Contributo straordinario in favore del Comune di Sava per interventi in materia di reflui


1. Per consentire gli allacci agli impianti di depurazione a servizio del Comune di Sava e concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila, quale contributo straordinario in favore del Comune di Sava. 



Art. 194

Contributi straordinari per il potenziamento di Masseria Russoli ai fini dei progetti terapeutici per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico


1. Per la realizzazione di progetti terapeutici a sostegno di persone affette da disturbo dello spettro autistico e di persone con disabilità, e realizzare una masseria didattica presso la Masseria Russoli, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.



Art. 195

Contributo straordinario per finanziare la rotatoria alle Colonne Grassi nel Comune di Martina Franca


1. Per la progettazione e la realizzazione di una rotatoria, in ambito urbano, nel tratto compreso tra San Paolo alle Colonne Grassi e zona Pergolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila in favore del Comune di Martina Franca.



Art. 196

Contributo straordinario per l’evento contro la violenza sulle donne


1. La Regione, riconoscendo l’importanza di promuovere iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, al fine di diffondere i valori del rispetto, della convivenza civile e della tutela dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle donne, dei minori ed ai soggetti vulnerabili, concede un contributo per l’organizzazione dell’evento culturale “Vietato morire”, promosso dall’Associazione ASTREA, contro la violenza su donne e minori, nel comune di Scorrano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 2.




Art. 197

Contributo straordinario destinato agli ambulatori integrati di celiachia del Policlinico di Bari


1. Per far fronte alle esigenze di diagnosi e cura della malattia celiaca e successivo apporto nutrizionale in favore di adulti e minori, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Puglia che assicura la consulenza di dietiste esperte nel settore, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è destinata, a titolo sperimentale, all’Azienda Ospedaliera Policlinico per agli Ambulatori Integrati di Celiachia. 




Art. 198

Progetto sperimentale diagnosi precoce per il carcinoma della prostata


1. È avviato un progetto sperimentale presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, volto a verificare l’incidenza del carcinoma alla prostata, ad alto rischio di mortalità, per la popolazione pugliese di età compresa tra i 45 e i 70 anni con sintomatologia delle basse vie urinarie come pollachiuria, disuria, stranguria e nicturia, o con familiarità per cancro della prostata insorto in età giovanile.

2. Il progetto intende studiare l’incidenza di carcinoma in 2mila soggetti, o fino a concorrenza dell’importo finanziato, mediante l’esecuzione di una visita urologica e il dosaggio del PSA all’inizio dello studio e ogni anno per due anni, nonché la verifica delle percentuali di guarigione rispetto alla popolazione non sottoposta al progetto. I risultati del progetto saranno resi noti alla fine del terzo anno. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.




Art. 199

Applicazione dell’articolo 14 del d.p.r. 380/2001 


1. La deroga prevista nell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) può essere accordata anche ai fini dell’attuazione degli strumenti di pianificazione attuativa, comunque denominati, già approvati.



Art. 200

Norma interpretativa sul PRGRU e PRGRS 


1. Il criterio localizzativo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (D.G.R. n.1165/2022) e del Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (D.G.R. n.673/2022)relativo al fattore “reticoli idrografici, alvei fluviali in modellamento attivo, aree golenali”, nella parte in cui individua un vincolo escludente “fino a 75 metri a sinistra e a destra” si interpreta nel senso che la sua effettiva estensione deve essere valutata dall’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione.



Art. 201

Produzione centralizzata di radiofarmaci per terapia metabolica


1. Per valutare la costituzione di un sito di produzione centralizzata di radiofarmaci per terapia metabolica, è assegnato all’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.), in funzione dei compiti istituzionali previsti nella legge istitutiva (legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)) il compito di predisporre, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale BAT e con il supporto della UOC competente in materia, uno studio approfondito, comprensivo della stima dei costi, da ultimare entro 90 giorni dall’approvazione della presente disposizione.



Art. 202

Modifica alla all’articolo 11 l.r. 29/2024 


1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2024, n. 29 (Istituzione della Agenzia Regionale per la Tecnologia, Trasferimento tecnologico e l’Innovazione (ARTI)), è sostituita dalla seguente:

“c) per l’esercizio finanziario 2026 si provvede in termini di competenza nell’ambito delle risorse già stanziate sulla missione 14, programma 3, titolo 1.”. 




Art. 203

Intervento straordinario di test e sistemi di alert su tratte ferroviarie del Gargano


1. Nelle zone critiche dal punto di vista della sicurezza nel settore trasporti ferroviari del Gargano, la Regione attua, per il tramite del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, interventi straordinari di test e sistemi di alert.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’assegnazione del contributo di cui al comma 1.




Art. 204

Contributi straordinari in favore delle scuole paritarie


1.  Per sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie di primo grado e prevenire situazioni di scopertura nel territorio, è disposto un contributo straordinario in favore delle scuole secondarie di primo grado paritarie con sede nel territorio regionale. (7) 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di attribuzione del contributo.



(7) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. d), della l.r. 4/2025


Art. 205

Contributo straordinario per la valorizzazione del Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Motta Montecorvino


1. Per gli interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Motta Montecorvino, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 50 mila, in favore del Comune di Motta Montecorvino nei cui locali è ubicato il museo.



Art. 206

Contributo straordinario per il restauro e la messa in sicurezza del Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia


1. Per contribuire all’intervento di restauro e messa in sicurezza del Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia. 



Art. 207

Contributo straordinario per la ASP di Terra Jonica


1. Per favorire il ripristino degli equilibri finanziari della ASP di Terra Jonica e segnatamente l’assolvimento dei debiti relativi al personale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 215 mila.



Art. 208

Criteri localizzativi del PRGRU e del PRGRS


1. Il criterio localizzativo del PRGRUe del PRGRS: Aspetto considerato “Uso del suolo” Fattore Ambientale “Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento 2018/848/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”, si applica alle aree aventi una destinazione agricola come da strumenti urbanistici vigenti, ed interessate dalle produzioni agricole citate, previa relazione specialistica agronomica attestante la presenza.



Art. 209

Modifica alla l.r. 18/2002


1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico della disciplina del trasporto pubblico locale), è inserito il seguente:

“4 ter. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, la Regione può altresì attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa, per le medesime attività, al personale delle aziende di trasporto pubblico locale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) idoneità alla funzione di agente di polizia amministrativa, conseguita secondo le modalità e sulla base dei criteri che la Giunta regionale definisce con apposito provvedimento, su proposta della competente sezione, in materia di professionalità connesse alle politiche di sicurezza, da adottarsi entro il 30 giugno 2025.”




Art. 210

Finanziamento l. r. 9/2018 


1. Per le finalità della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), la Regione finanzia la realizzazione di interventi nell’ambito dell’attività agricola di utilità sociale, finalizzate all’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, o minori in età lavorativa, inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Tali attività possono essere esercitate, avvalendosi anche di figure professionali esterne, dagli imprenditori agricoli in forma singola o associata, dotati di specifica competenza e formazione, anche in accordo con le cooperative sociali, con le imprese sociali, con le associazioni di volontariato e di promozione sociale, nonché con soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti del Terzo Settore in genere.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione del contributo di cui al comma 2. 




Art. 211

Disposizioni per sostenere la candidatura di San Giovanni Rotondo nella lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale Culturale dell’UNESCO


1. Per redigere uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura dei riti legati a San Pio da Pietrelcina nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione alla Fondazione San Pio da Pietrelcina  e la successiva rendicontazione del contributo di cui al comma 1.(8) 



(8) Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, lett. e), della l.r. 4/2025


Art. 212

Finanziamento l.r.13/2017


1. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 13 (Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 700 mila.



Art. 213

Finanziamento l.r. 14/2020


1. Perle finalità di cui alla legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 130 mila.



Art. 214

Modifiche alla l.r. 17/2023


1. Alla legge regionale 20 giugno 2023, n. 17 (Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è sostituita dalla seguente: “c) eventi internazionali di studio, informazione e divulgazione sui temi dell’europeismo, dell’energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace e della memoria storico-culturale delle Tremiti del XX secolo.”;

b) il comma 1 dell’articolo 4, è sostituito dal seguente:

“1. L’obiettivo previsto nell’articolo 2, lettera c), è finanziato sulla base di un programma dettagliato presentato con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, dal Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 4, e prevede un evento principale di almeno tre giornate, organizzato nella forma della Summer school residenziale, riservata principalmente a giovani pugliesi e aperto anche a giovani italiani ed europei di età comprese tra i 18 e i 30 anni, assicurando la partecipazione di relatori internazionali, prevalentemente appartenenti alle istituzioni europee e nazionali e a esponenti di università e imprese energetiche europee. Il programma annuale della Summer school verte prevalentemente sui seguenti temi:

1) i principi europeisti a partire dal manifesto di Ventotene “Per un’Europa libera e unita”, scritto da Altiero Spinelli e divulgato da Eugenio Colorni;

2) l’energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace;

3) il recupero della memoria storico-culturale del XX secolo delle Isole Tremiti con particolare riferimento alle vicende belliche e all’internamento o confino per motivi politici, religiosi e altre finalità discriminatorie, anche in collaborazione con l’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea “Tommaso Fiore”.”;

c) il comma 2 dell’articolo 4, è abrogato;
d) il comma 3 dell’articolo 4, è abrogato;
e) il primo e secondo periodo del comma 4 dell’articolo 4, sono sostituiti dal seguente:
“Il Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 1 è nominato ogni tre anni ed è composto da quattro membri nominati con le seguenti modalità: il presidente del Comitato e un componente sono designati dalla Regione Puglia, un componente dal Comune di Isole Tremiti e un componente dal presidente pro-tempore del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento della Puglia, in rappresentanza delle Università degli Studi di Bari, di Foggia, del Salento e del Politecnico di Bari. Il Comitato scientifico, inoltre, ha facoltà di integrare i componenti nominando all’uopo un rappresentante del Comune di Ventotene, un rappresentante di un’associazione europeista ed attingendo a rappresentanti nominati o dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea o dal Ministero o dallo Stato.
f) il comma 6 dell’articolo 4, è abrogato;
g) il comma 2 dell’articolo 5, è abrogato. 



Art. 215

Assegnazione temporanea del personale di ruolo dell’ARESS all’Assessorato alla Sanità, al Benessere Animale e allo Sport per tutti


1. Per attuare progettualità comuni tra l’Assessorato alla Sanità, al Benessere Animale e allo Sport per tutti e l’A.Re.S.S., che prevedono l’assegnazione temporanea del personale di ruolo dell’Agenzia alle strutture organizzative del medesimo Assessorato ai sensi dell’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Giunta della Regione Puglia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta una propria deliberazione che definisce il piano delle attività e le modalità di assegnazione di tale personale ai gruppi di lavoro.



Art. 216

Contributo straordinario alla Festa della Calata dei Magi Parrocchia Regina Pacis nel Comune di Taranto.


1. La Regione, nel riconoscere la grande importanza che rivestono gli eventi religiosi, storici e culturali, che fanno riscoprire la bellezza dei nostri territori e rendono la Puglia una delle mete più ambite con una forte ricaduta economica, concede un contributo straordinario in favore della Festa della Calata dei Magi Parrocchia Regina Pacis nel Comune di Taranto.

2. Perle finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila. 




Art. 217

Disposizioni in materia di CRAP


1. Per consentire l’avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata complessità previste dal regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 18 (Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.), nelle more di programmare un’adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti, è disposta l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. In particolare, i professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica), nonché la figura dello psicologo, possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità, che la presenza delle citate figure professionali, oltre alla presenza del medico psichiatra–responsabile sanitario nel rispetto del debito orario indicato nel regolamento.



Art. 218

Modifiche alla l.r. 37/2011


1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), sono aggiunte le parole: “, ferma restando, con riferimento al comandante con qualifica dirigenziale, l’applicabilità dell’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”



Art. 219

Modifiche alla l.r. 2/2005


1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

“2. Le cause d’ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento.”.




Art. 220

Contributo straordinario alla Notte Bianca di Poggiardo


1. La Regione, nel riconoscere la “Notte bianca di Poggiardo” come un evento importante per i processi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura, ne sostiene le finalità e contribuisce alla buona riuscita della stessa.

2. Perle finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila. 




Art. 221

Modifiche alla l.r. 23/2024


1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30maggio 2024, n. 23 (Disposizioni perla qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano), è sostituito dal seguente:

“1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3, della presente disposizione, quantificati per l’anno 2025 in euro 20 mila, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila.




Art. 222

Utilizzo degli avanzi dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali per progetti sperimentali di natura socio sanitaria


1. Gli avanzi dei bilanci delle aziende sanitarie locali relativi ai contributi sanitari di cui alla delibera di Giunta regionale 25 novembre 2024, n. 1584 (D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2023 recante “Art. 72, comma 4, Legge regionale n. 32/2022 - Criteri e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico”. Modifiche e integrazioni.), possono essere utilizzati per progetti sperimentali, di natura socio sanitaria, da realizzarsi con associazioni dei famigliari ed enti del terzo settore.


Art. 223

Contributo straordinario per la realizzazione del progetto “Le orecchiette che vorrei”


1. Per potenziare e realizzare progetti terapeutici a sostegno dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e persone con disabilità, al fine di realizzare il laboratorio di inclusione sociale per i ragazzi autistici “Le orecchiette che vorrei”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila in favore della Yuri Benefit Corporation.


Art. 224

Contributo straordinario per il restauro dell’obelisco di san Vito Martire in San Vito dei Normanni


1. Per il recupero e restauro dell’obelisco di San Vito Martire in San Vito dei Normanni, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 30 mila.



Art. 225

Contributo straordinario per l’evento “La Piazza” di Ceglie Messapica


1. Per promuovere la cultura della partecipazione mediante la realizzazione dell’evento culturale “La Piazza” di Ceglie Messapica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 120 mila. 



Art. 226

Contributo straordinario per la palestra dell’ex Istituto via Tatulli del Comune di Erchie


1. Per procedere agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della palestra del Comune di Erchie, sita in Via Tatulli, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila.



Art. 227

Contributo straordinario per il festival “Un sogno per volare”


1. Per incentivare la promozione culturale attraverso lo sviluppo e la promozione della musica e in particolar modo attraverso la figura di Domenico Modugno, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per la realizzazione della seconda edizione della manifestazione canora “Un sogno per volare” in favore del Comune di San Pietro Vernotico.



Art. 228

Contributo straordinario per l’evento “Penne Libere Festival”


1. Per incentivare la promozione del territorio pugliese attraverso l’innovazione e forme di destagionalizzazione del turismo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila alla A.P.S. ProCisternino, per l’organizzazione e realizzazione della terza edizione dell’evento “Penne Libere Festival”.



Art. 229

Contributo per l’attuazione della l.r. 15/2022


1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale 12 agosto 2022, n. 15 (Istituzione della Fondazione Tito Schipa), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio.




Art. 230

Contributo per l’attuazione della l.r. 8/2024


1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 8 (Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno albero d’ulivo secolare e monumentale della Puglia), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio. 




Art. 231

Contributo per l’attuazione della l.r. 17/2024


1. Per la copertura degli oneri della legge regionale 20 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio.




Art. 232

Contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia S.p.A.


1. Per sviluppare l’incoming turistico e la connettività della Puglia, anche attraverso la promozione di collegamenti aerei diretti intercontinentali, ad aeroporti di Puglia S.p.A., società controllata della Regione Puglia, è assegnato, per l’esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 500 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione e di rendicontazione da parte di Aeroporti di Puglia.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.




Art. 233

Modifica alla l.r. 23/2022


1. L’articolo 3 della legge regionale 2 novembre 2022, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)), è abrogato.



Art. 234

Contributo straordinario per SanMarké Fest – Il festival delle radici


1. Per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del Gargano, incentivare il turismo e promuovere lo sviluppo economico sostenibile del territorio, la Regione, sostiene il “SanMarké Fest- Il Festival delle Radici”, un evento che integra tradizione e innovazione.

2. Per la realizzazione del Festival è assegnato per l’anno 2025, al Circolo Acli “San Giuseppe” APS di San Marco in Lamis, quale soggetto promotore e organizzatore dell’evento, un contributo straordinario di euro 100 mila.

3. Il contributo è erogato previa presentazione del progetto e può essere richiesto un anticipo fino all’80 per cento delle risorse assegnate.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 




Art. 235

Contributo straordinario per una rotatoria nel Comune di Porto Cesario


1. Nel Comune di Porto Cesario è realizzata una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra via Colmonese, via Parenzan e strada provinciale 340.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.




Art. 236

Contributo straordinario per la manutenzione straordinaria quartiere fieristico di Miggiano


1. Per la manutenzione straordinaria del quartiere fieristico di Miggiano, che ospita l “Expo 2000 Industria, Artigianato, Agricoltura e Turismo del Salento”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila.



Art. 237

Interventi a sostegno delle attività di pesca e protezione della fauna marina


1. La Regione, per sostenere le comunità di pescatori pugliesi e affrontare il crescente fenomeno della depredazione delle reti di pesca, causata dalla presenza di delfini nel Mar Mediterraneo, istituisce un fondo regionale per il rimborso delle reti danneggiate e per la ricerca di soluzioni tecnologiche per la loro protezione reti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 238

Oneri istruttori l.r.26/2022


1. Alla legge regionale 8 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali), l’allegato E “Oneri istruttori” è sostituito dal seguente:

“Allegato E - Oneri istruttori

 

 PROCEDIMENTO  Quota Fissa [€] Quota Variabile (1)
 Verifica di assoggettabilità a VIA, anche comprensiva di V.I. 800,00 0,02 %
 Valutazione di impatto ambientale, anche comprensiva di V.I. 1.500,00 0,05 %
 Autorizzazione Integrata Ambientale DGR n. 36 del 12/01/2018
 Procedura di VIA ed AIA in capo al medesimo Ente Solo oneri AIA
 Procedura di VIA e VAS in capo al medesimo Ente, anche comprensiva di V.I. 2.500,00 0,06%
 Procedura coordinata Verifica di VIA e Verifica di VAS, anche comprensiva di V.I. 1.800,00 0,02%
 Procedura coordinata di Verifica di VIA e di VAS, anche comprensiva di V.I. 2.500,00 0,02%
 Valutazione di incidenza progetti, interventi o attività - livello I (Screening). 120,00 
 Valutazione di incidenza progetti, interventi o attività - livello II (Appropriata). 120,00 0,02%
 Valutazione di incidenza di piani e programmi - livello I (screening). 500,00 
 Valutazione di incidenza di piani e programmi - livello II (Appropriata). 500,00 0,02%
 Valutazione preliminari ex art.6, comma 9, del d.lgs. 152/2006. 400,00 
 Verifiche di ottemperanza 1.000,00 
 Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA. 300,00 
 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. 300,00 
 Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica di piani e programmi / modifiche e aggiornamenti di piani e programmi, anche comprensiva di V.I. 1.000,00 
 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi/ modifiche e aggiornamenti di piani e programmi, anche comprensiva di V.I. 2.000,00 
 Istanza di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, individuati all’art. 7 comma 2250,00  

 (1) Le percentuali vanno applicate al valore delle opere da realizzare, da intendersi determinato dalla somma degli importi a disposizione della stazione appaltante e degli importi dei lavori, al netto dell’IVA, come risultante dal quadro economico dell’intervento per le opere pubbliche o da attestazione del proponente per le opere private.”

 2. I proventi derivanti dagli oneri istruttori versati dagli istanti ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 ella l.r. 26/2022 sono iscritti nella parte entrata del bilancio regionale autonomo al titolo 3 “Entrate ex tributarie”, tipologia 100, “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, per euro 100 mila in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2025 e in termini di competenza per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

3. Agli oneri discendenti dalla destinazione dei proventi di cui al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 26/2022, si provvede, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, con una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 100 mila, in termini di competenza e cassa. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. 

 




Art. 239

Oneri istruttori per l’avvio procedimenti di Autorizzazione Unica


1. L’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi degli articoli 52 bis e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), la cui titolarità è attribuita alla Sezione Autorizzazioni Ambientali dalla deliberazione di Giunta regionale 13 settembre 2011, n. 2006, a far data dall’ 1° gennaio 2025 è subordinato al versamento, da parte degli istanti, dei seguenti oneri:

a) oneri relativi all’infrastruttura lineare:

1) con sviluppo lineare fino a 500 m: euro 250;

2) con sviluppo lineare oltre 500 m e fino a 1 km: euro 500;

3) con sviluppo lineare oltre 1 km e fino a 10 km: euro 750 più euro 50 per ogni km aggiuntivo fino ad un massimo di euro 2.500;

b) oneri relativi alla realizzazione degli impianti (quali ad esempio: cabina, stazione, piazzali e piattaforme recintate), qualora presenti, connessi alle infrastrutture lineari di cui sopra, da sommare a quelli indicati in precedenza:
 
1) con superficie complessiva fino a 100 mq: euro 150;
 
2) con superficie complessiva superiore a 100 mq: euro 250, più euro 50 per ogni 100 mq aggiuntivi.
 

2. I proventi degli oneri istruttori saranno destinati a finanziare:

a) le attività di sopralluogo, vigilanza, monitoraggio e controllo;

b) le attività di aggiornamento del personale a vario titolo coinvolto nei procedimenti di cui al presente articolo;

c) il potenziamento delle dotazioni strumentali e informatiche delle strutture amministrative;

d) il costo del personale per l’esercizio della funzione.

3. I proventi derivanti dagli oneri istruttori versati dagli istanti ai sensi dell’articolo 1 sono iscritti nella parte entrata del bilancio regionale autonomo al titolo 3,“ Entrate extra tributarie”, tipologia 100, “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” per euro 5 mila, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio 2025 e in termini di competenza per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

4. Agli oneri discendenti dalla destinazione dei proventi di cui al comma 3, si provvede, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, con una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 5 mila, in termini di competenza e cassa. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.




Art. 240

Modifiche all’art. 26 della l.r. 39/2024


1. All’articolo 26 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituzione della RSA San Nicandro Garganico, Troia e Campi salentina.”;

b) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “E’ istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell’organizzazione funzionale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL).”;

c) al comma 3 la parola “cinquanta” è sostituita da “novanta”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Entro e non oltre il 31 gennaio 2025, la regione provvede alla rimodulazione e relativa assegnazione dei posti letto prevista dal comma 1, con le priorità ivi previste.”. 




Art. 241

Modifiche alla l.r. 14/2024 


1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato) sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai comuni pugliesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti perla tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico) come modificato in sede di conversione in legge, con la finalità di creare le condizioni per l’individuazione, da parte dell’Autorità Idrica Pugliese, nell’esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII).

Art. 2 Società dei comuni pugliesi

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti in house.

2. Per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l’importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell’allegato A, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024, non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo.

3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Art. 3 Trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell’allegato A, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall’acquisizione.”

 Allegato A: Quote di partecipazione
 N Provincia Comuni

 Numero di azioni

AQP per comune

 Peso percentuale

rispetto al capitale

sociale di AQP

 1 BA BARI 73.025 0,910
 2 TA TARANTO 58.781 0,733
 3 FG FOGGIA 39.522 0,493
 4 LE LECCE 34.230 0,427
 5 BAT BARLETTA 29.829 0,372
 6 BR FASANO 26.917 0,336
 7 BR BRINDISI 25.947 0,324
 8 FG CERIGNOLA 23.480 0,293
 9 BAT ANDRIA 23.061 0,288
 10 BA CORATO 17.347 0,216
 11 FG MANFREDONIA 16.934 0,211
 12 BA MONOPOLI 16.762 0,209
 13 LE NARDÒ 16.514 0,206
 14 FG SAN SEVERO 16.427  0,205 
 15BATBISCEGLIE 16.381   0,204 
 16 BAT TRANI16.320   0,203 
 17 BAALTAMURA  16.137  0,201 
 18 BAMOLFETTA 14.105   0,176 
 19 BROSTUNI 13.961   0,174 
 20 TALATERZA 13.446   0,168 
 21TA GROTTAGLIE 13.425   0,167 
 22 BA BITONTO12.623   0,157 
 23LE TRICASE 12.409   0,155 
 24 TAMARTINA FRANCA 12.227   0,152 
 25 LE UGENTO11.478  0,143
 26 TAMASSAFRA  11.359  0,142 
 27 TA GINOSA11.299   0,141 
 28LE  MELENDUGNO11.198  0,140
 29 BR CAROVIGNO 11.052  0,138 
 30 LE GALATINA 10.753 0,134
 31 BAGRAVINA IN PUGLIA  10.597  0,132 
 32 BACONVERSANO 10.414   0,130 
 33 BA PUTIGNANO10.239   0,128 
 34 FGLUCERA  10.174 0,127
 35 BAGIOVINAZZO 10.169  0,127
 36 BRFRANCAVILLA FONTANA 10.074   0,126 
 37 BAMOLA DI BARI 9.999  0,125
 38 LEOTRANTO 9.876   0,123 
 39  LE 

GALATONE 

 9.869  0,123 
  40  LEGALLIPOLI 9.738   0,121 
 41 TACASTELLANETA 9.736   0,121 
 42BAT CANOSA DI PUGLIA 9.649   0,120 
 43 LECOPERTINO 9.593  0,120
 44 BAMODUGNO 9.344   0,117 
 45 FGSAN GIOVANNI ROTONDO  9.092 0,113
 46 BRMESAGNE 8.979   8.979 
 47 BACASSANO DELLE MURGE 8.734   0,109 
 48TALEPORANO 8.648   0,108 
 49 TA MANDURIA 8.620   0,107 
 50 BASANTERAMO IN COLLE  8.450  0,105 
 51 BRCEGLIE MESSAPICA  8.341  0,104 
 52 LERACALE  8.2950,103
 53 BAACQUAVIVA DELLE FONTI   8.256  0,103
 54 LECASARANO  8.205 0,102
 55 BRSAN VITO DEI NORMANNI   8.117  0,101
 56 BRCISTERNINO  7.968 0,099
 57  FG VIESTE   7.877   0,098 
 58 BARUVO DI PUGLIA  7.5540,094 
 59 LESANTA CESAREA TERME   7.385  0,092
 60 FGBICCARI   7.380  0,092
 61 BARUTIGLIANO  7.379 0,092
 62 BANOCI   7.331  0,091
 63 BA GIOIA DEL COLLE   7.219  0,090
 64FGSAN NICANDRO GARGANICO   7.145 0,089
 65 LEPRESICCE-ACQUARICA  7.125  0,089 
 66 LESQUINZANO  7.092  0,088 
 67 BAPOLIGNANO A MARE  7.076 0,088
 68 LECARMIANO  6.938  0,087 
 69 BA TURI 6.815 0,085
 70 BRORIA  6.764 0,084
 71TA STATTE   0,084  0,084
 72 BAPALO DEL COLLE  6.692 0,083
 73 LECORIGLIANO DOTRANTO  6.641 0,083
 74 BATTRINITAPOLI  6.621 0,083
 75 BANOICATTARO 6.489  0,081 
 76 LEVEGLIE  6.458 0,081
 77 FGAPRICENA 6.365  0,079 
 78 FGTORREMAGGIORE   6.336  0,079
 79 TACRISPIANO  6.170  0,077 
 80  BR SAN PIETRO VERNOTICO  6.158 0,077
 81 LE LEVERANO 6.042 0,075
 82 TA MOTTOLA 6.040 0,075
 83 LERUFFANO  6.017 0,075
 84 LE VERNOLE 5.997 0,075
 85 LEMAGLIE  5.977 0,075
 86 LE SALVE  5.973  0,074
  87  LE TREPUZZI 5.950  0,074 
 88 BR TORCHIAROLO 5.909 0,074
 89 LE MATINO 5.894 0,073
 90 LECASTRIGNANO DEL CAPO   5.820   0,073 
 91 LETAVIANO  5.734 0,071
 92 TAAVETRANA  5.727 0,071
 93 BA CASTELLANA GROTTE 5.673 0,071
 94 BAALBEROBELLO   5.627  5.627
 95 FGMONTE SANTANGELO  5.625  0,070 
 96 TAMONTEIASI  5.593 0,070
  97  LESURBO   5.566  0,069
 98 BA CASAMASSIMA 5.559 0,069
 99  FGSAN MARCO IN LAMIS  5.511 0,069
 100 TA PULSANO  5.467 0,068
 101  FG  LESINA 5.427  0,068 
 102 BRERCHIE  5.340 0,067
 103 BAT MARGHERITA DI SAVOIA 5.339 0,067
 104 FG VICO DEL GARGANO 5.294 0,066
 105 BATSAN FERDINANDO DI PUGLIA  5.287  0,066 
 106 LE PARABITA  5.222  0,065 
 107 TA PALAGIANO   5.151  0,064
 108  BR SAN PANCRAZIO SALENTINO  5.148 0,064
 109 LETAURISANO  5.136 0,064
 110 FGORTA NOVA  5.116 0,064
 111  FG RODI GARGANICO  5.100 0,064
 112 BALOCOROTONDO  5.018 0,063
 113 LE PORTO CESAREO  4.953 0,062
 114 LE CAMPI SALENTINA  4.950 0,062
  115  TASAN GIORGIO IONICO  4.914  0,061 
 116 BATMINERVINO MURGE  4.912 0,061

   117  

BA TERLIZZI  4.762 0,059
 118LE CAVALLINO  4.752 0,059
  119  LE POGGIARDO 4.615 0,058
 120 BATORITTO  4.562 0,057
 121 TALIZZANO  4.554 0,057
 122 BRLATIANO   4.464  0,056
 123 LE MONTERONI DI LECCE 4.436 0,055
 124 BRVILLA CASTELLI  4.423  0,055 
 125 TAMARUGGIO  4.417 0,055
 126 FGTROIA  4.380 0,055
 127 LEANDRANO  4.361 0,054
 128  LE  ARADEO 4.357 0,054
 129 LEALESSANO 4.347 0,054
 130 BA TRIGGIANO 4.341 0,054
 131 FG RIGNANO GARGANICO  4.216  0,053 
 132 BA GRUMO APPULA 4.200 0,052
 133LE MORCIANO DI LEUCA   4.143   0,052 
 134BA SANNICANDRO DI BARI    4.123  0,051
 135BR TORRE SANTA SUSANNA  4.025  0,050 
  136  LESAN MICHELE SALENTINO  4.010 0,050
 137TA  SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 3.979  0,050 
  138 LE  LIZZANELLO  3.891  0,049
 139BA  VALENZANO 3.843  0,048 
 140 BA SAMMICHELE DI BARI  3.830  0,048
 141 BA ADELFIA  3.824   0,048 
 142 LESALICE SALENTINO  3.809 0,047
  143  FG ISOLE TREMITI  3.790  0,047
  144   FG VOLTURARA APPULA   3.775  0,047
 145 LE CALIMERA  3.775  0,047
 146LESAN DONACI   3.748  0,047
  147 LE CUTROFIANO 3.745 0,047
  148 LESPECCHIA  3.740 0,047
  149 BRCELLINO SAN MARCO  3.702 0,046
  150 LEGUAGNANO  3.696 0,046
 151 LECOLLEPASSO  3.685  0,046 
 152 BABITETTO  3.609  0,045 
 153 LESANNICOLA  3.553  0,044 
 154 LEMARTANO  3.541 0,044
 155 LEGAGLIANO DEL CAPO  3.447 0,043
 156 BA CAPURSO  3.436  0,043
 157 LE UGGIANO LA CHIESA 3.415 0,043
 158 LEDISO  3.379  0,042 
 159 FGBOVINO  3.334 0,042
 160 BA BITRITTO  3.329   0,042 
 161 BAT SPINAZZOLA 3.325 0,041
 162 LE MELISSANO 3.264 0,041
 163  FG ASCOLI SATRIANO   3.257   0,041 
 164 TA CAROSINO   3.255   0,041 
 165  LE  SAN DONATO DI LECCE 3.217 0,040
 166 FGORDONA  3.199 0,040
  167  LE NOVOLI  3.191  0,040
 168 LELEQUILE  3.150 0,039
 169 LE TUGLIE 3.122 0,039
 170  LE SCORRANO  3.108  0,039 
 171 LE SOLETO 3.098  0,039 
  172  LESUPERSANO   3.068   0,038 
 173 TAPALAGIANELLO 2.992 0,037
 174 FG SAN PAOLO DI CIVITATE  2.982   0,037 
 175 TA  SAVA 2.977 0,037
  176  FGMATTINATA  2.970 0,037
  177   FG CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   2.952  0,037
 178 TA TORRICELLA   2.930  0,037
  179  LECORSANO  2.912  0,036 
 180  LE MINERVINO DI LECCE  2.911  0,036 
 181 LECURSI  2.874 0,036
 182 FG CAGNANO VARANO 2.860  0,036 
 183 LECARPIGNANO SALENTINO  2.843 0,035
 184 LESOGLIANO CAVOUR   2.740  0,034
 185 LECASTRO   2.684  0,033
 186  LE MURO LECCESE  2.617  0,033 
 187  FG SERRACAPRIOLA  2.600 0,032
 188  LE  ORTELLE 2.564 0,032
 189  FG  STORNARELLA 2.540 0,032
 190  LE NEVIANO  2.525  0,031
 191 LE SPONGANO  2.481  0,031 
 192LEMIGGIANO   2.477   0,031 
 193FG ISCHITELLA   2.472   0,031 
  194 FG CANDELA   2.470  0,031
 195LE CASTRIGNANO DE’ GRECI  2.467 0,031
  196 FG ORSARA DI PUGLIA  2.436 0,030
 197TAFRAGAGNANO   2.388  0,030
 198FG CARPINO   2.348   0,029 
  199 LE MELPIGNANO  2.307 0,029
  200 FG STORNARA   2.255  0,028
 201LE CAPRARICA DI LECCE 2.207  0,028 
  202 FG PESCHICI 2.203 0,027
  203  LESAN CASSIANO  2.191 0,027
 204 FGPIETRAMONTECORVINO  2.180  0,027 
  205  LE ALEZIO 2.165  0,027 
  206  BACELLAMARE  2.160  0,027 
 207 LEPATÙ  2.142 0,027
 208 LESAN CESARIO DI LECCE  2.101  0,026 
 209 LENOCIGLIA   2.089   0,026 
 210  FG ROCCHETTA SANT’ANTONIO  2.031 0,025
 211  LE ARNESANO  1.991 0,025
 212  LE  BOTRUGNO  1.990  0,025
 213 LESTERNATIA  1.963 0,024
  214   FG CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   1.898  0,024
 215  FG POGGIO IMPERIALE  1.889 0,024
 216 LESANARICA  1.882  0,023 
 217 LETIGGIANO  1.851 0,023
 218LECASTRI DI LECCE   1.823   0,023 
 219 FGZAPPONETA  1.817  0,023 
 220LE ALLISTE  1.795 0,022
 221TA FAGGIANO 1.793 0,022
 222 TAMONTEMESOLA  1.773 0,022
  223  LE GIURDIGNANO 1.763 0,022
 224  FG SANT’AGATA DI PUGLIA  1.734 0,022
  225  LECANNOLE   1.730   0,022 
  226  LE MARTIGNANO 1.713 0,021
 227 FGDELICETO  1.693 0,021
  228  LE SAN PIETRO IN LAMA 1.639 0,020
  229   FG ANZANO DI PUGLIA  1.614 0,020
 230 LEMONTESANO SALENTINO  1.605 0,020
 231 FGCHIEUTI  1.590  0,020 
 232 FG ACCADIA 1.589 0,020
 233 FGCARAPELLE  1.583  0,020 
 234 FG MONTELEONE DI PUGLIA 1.540  0,019 
 235 FGCASALNUOVO MONTEROTARO  1.456 0,018
  236  LESURANO  1.451 0,018
 237 FG CASTELLUCCIO DEI SAURI  1.351  0,017
 238 LEPALMARIGGI  1.323 0,016
  239  FGCASALVECCHIO DI PUGLIA 1.315 0,016
 240  TA ROCCAFORZATA  1.311 0,016
 241 LE SECLÌ  1.303  0,016
 242 LE ZOLLINO 1.277 0,016
 243  LE GIUGGIANELLO   1.265   0,016 
  244  FG ROSETO VALFORTORE 1.229 0,015
 245 LEBAGNOLO DEL SALENTO  1.223 0,015
246 FGPANNI  1.196 0,015
 247 BA BINETTO  1.107  0,014
 248 TAMONTEPARANO   1.065  0,013
249 BA POGGIORSINI  972  0,012
 250  FG MOTTA MONTECORVINO  852 0,011
 251 FGFAETO  181 0,002
 252  FG  SAN MARCO LA CATOLA 129 0,002
 253 FG CELENZA VALFORTORE 84 0,001
 254  FG  VOLTURINO 80  0,001 
 255  FG ALBERONA  60 0,001
 256 FG CARLANTINO 53 0,001
 257 FGCELLE DI SAN VITO  28 0,001
 TOTALE1.604.092  20

2. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

3. All’articolo 10 le parole da “viene” a “pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti “è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione” 




Art. 242

Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione


1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto e della normativa statale vigente in materia. La Regione provvede alle nomine e designazioni secondo criteri di onorabilità, professionalità ed autonomia, fra persone che abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa adeguata alle caratteristiche della carica o dell’incarico che deve essere ricoperto, informandosi altresì ai principi di buon andamento, trasparenza e prevenzione della corruzione, pubblicità, partecipazione, imparzialità, pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze. Il presente articolo si applica alle nomine e designazioni di competenza della Regione Puglia negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall’organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione. Il presente articolo non si applica:

a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;

b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione perle designazioni relative a organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;

c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale a essi assegnato a partecipare a organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 19, comma 1.

 2. Sono di competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:

a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

b) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;

c) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;

d) del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio.

3. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) negli organi di amministrazione attiva di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

b) negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione attiva e gestione di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;

c) negli organismi collegiali che svolgono funzioni di natura tecnica, consultiva o amministrativa presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale;

d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza del Consiglio ai sensi del comma 1.

4. Ai fini del comma 2, lettera b), e del comma 3, lettera a), gli enti, aziende, agenzie e gli altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

a) costituzione o scioglimento;

b) nomina degli organi;

c) approvazione dei bilanci;

d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

e) definizione di indirizzi e direttive;

f) disciplina dell’ordinamento interno;

g) disciplina del personale.

Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza degli organi di governo o del Consiglio regionale ai sensi del presente articolo debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvedono rispettivamente il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi del comma 9, sono sottoposte al parere della Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio provvede alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio. La Commissione consiliare competente istruisce le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 9, determinando previamente all’esame delle candidature, con votazione a maggioranza, i requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, assegnando a essi un punteggio, e valuta, sulla base della documentazione presentata, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per la nomina, predisponendo una relazione. La Commissione dà mandato alla competente struttura tecnica di supporto di cui del comma 8 di stilare un elenco dei candidati ritenuti idonei per la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione e trasmette il relativo parere sulle candidature al Presidente del Consiglio regionale, che lo comunica agli altri consiglieri regionali. La Commissione consiliare competente può procedere all’audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Se la Commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi dei soggetti da nominare, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

6. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui comma 3, lettere a) e b) sono effettuate, previo controllo da parte del Consiglio. Tale controllo è svolto sottoponendo la proposta di candidatura per la nomina o designazione al parere preventivo della Commissione consiliare competente. La Giunta comunica alla Commissione consiliare competente le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate della documentazione di cui al comma 11 e di una relazione che illustri i motivi che giustificano la proposta di candidatura in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire e ai criteri di capacità professionale e le procedure seguite per addivenire alla indicazione della candidatura. La Commissione consiliare competente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime il parere di cui al presente comma e può formulare eventuali osservazioni. La Commissione può procedere all’audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Trascorso il termine suddetto senza che la Commissione abbia espresso il parere, gli organi di governo possono procedere a effettuare la nomina o designazione. In caso di osservazioni della Commissione, l’atto di nomina deve dare atto del lo accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento. La procedura di cui al presente comma si applica, altresì, per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui, nei confronti della stessa, sia stato già espresso il parere della Commissione competente. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza degli organi di governo avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche, oppure riguardi gli organismi tecnici di cui al comma 2, lettera c) o i casi di cui al comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e la Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata, sempre corredata da una relazione che illustri i motivi che giustificano la nomina.

7. Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio e la Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo, incluse le nomine degli organi di direzione delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi contengono:

a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono, distinti per tipologie;

b) la fonte normativa dell’incarico;

c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;

d) i requisiti richiesti per l’incarico;

e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;

f) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli enti. 

Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sono inseriti nei siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e la Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d’intesa fra le strutture tecniche di cui al comma 8. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al presente comma, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma, compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

8. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la Giunta:

a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;

b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;

c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere e coadiuvano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ordine a ogni aspetto concernente la vigente normativa nazionale e regionale in relazione alle nomine e designazioni;

d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere e di tutela delle minoranze.

Le medesime strutture, inoltre:

a) raccolgono le proposte di candidatura di cui al comma 9;

b) verificano la completezza della documentazione di cui al comma 11;

c) svolgono ogni altra attività istruttoria prevista o richiesta ai sensi degli commi 5, 6 e 9;

d) si coordinano con le strutture amministrative competenti per materia sulla base dei principali settori di intervento dell’organismo interessato dalla nomina, al fine di predisporre l’atto di nomina e acquisire le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Le competenze di cui al presente comma sono esercitate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

9. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, il Consiglio e la Giunta, con congruo anticipo, pubblicano un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui relativi siti web istituzionali con il quale viene comunicata la necessità da parte del Consiglio o della Giunta di procedere alla nomina o designazione di che trattasi e invitano i soggetti di cui al presente comma a proporre le relative candidature. In caso di scadenze ravvicinate e ai fini di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare più nomine o designazioni. Non si procede alla pubblicazione dell’avviso per le nomine o designazioni di competenza regionale inerenti a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle Regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica se non già ricompresi nelle precedenti lettere da a) a d).

Nel caso di organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga all’avviso pubblico.

10. Le proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui al comma 11 e accompagnate da una relazione che giustifichi la designazione, devono essere presentate all’organo competente per la nomina o designazione secondo i termini stabiliti nell’avviso, da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati;  

c) delle università e istituti di ricerca;
 
d) degli ordini professionali aventi sede in Puglia;
 
e) dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei consiglieri regionali;
 
f) della Giunta regionale;
 
g) della persona direttamente interessata alla candidatura;
 
h) di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia. 
 

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione consiliare convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio, i consiglieri regionali e i Gruppi consiliari possono far pervenire a essa proposte di candidatura. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono disposte, secondo le procedure di cui al comma 6, di norma tra le candidature proposte ai sensi del presente comma salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui al comma 9, gli organi predetti ritengano, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, sulla base delle procedure di cui al comma 5, tra le candidature proposte ai sensi del presente comma. Le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono attenersi al principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia.

11. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo sono acquisiti:

a) dati anagrafici e di residenza;

b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o statuti agli effetti della nomina o della designazione, nonché l’elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l’indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;

c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;

d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;

e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;

f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o conflitto di interessi o di incompatibilità previste dalla presente legge, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Qualora la documentazione di cui al presente comma sia incompleta, è consentito integrarla entro il termine stabilito dalla struttura tecnica in ragione dell’urgenza di provvedere alla nomina. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive o carenti della documentazione di cui al presente comma o risultate incomplete allo scadere del termine indicato al periodo precedente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

12. Tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e dei titoli di studio e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati. Ai sensi del presente articolo tutti i soggetti designati devono possedere inoltre, a pena di decadenza, comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità;

b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione;

c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;

d) attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione;

e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. 

Per la carica di Presidente, Amministratore unico e Direttore generale, è richiesta un’esperienza almeno quinquennale nelle attività sopra descritte presso società operanti in settori attinenti a quello di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione ovvero comparabili per dimensione e complessità. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
 
13. Per quanto concerne i requisiti di autonomia, viene disposto che non possono ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non può assumere la carica di componente dell’organo amministrativo a chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell’organo di controllo di società, agenzie, consorzi, fondazioni controllate o della controllante. Analogamente non può ricoprire la carica di componente dell’organo di controllo chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell’organo di amministrazione della medesima società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante, oltre che chi si trova in conflitto di interesse con la società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante e non possiede i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile.
 
14. Le nomine di competenza regionale di cui al presente articolo soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità. In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge, in particolare: 
 
a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal titolo XI del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell’estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;
 
c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell’articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;
 
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
 
e) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all’elezione stessa.
 
15. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato o designato nelle cariche di cui al presente articolo, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia e dal Codice di comportamento vigente:
 
a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente od organismo cui si riferisce la nomina;
 
b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l’ente o l’organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
 
c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l’ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell’organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;
 
d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all’avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) del hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado. 
 

16. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 17, non sono tra loro cumulabili. In caso di conferimento di una nuova nomina l’interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni, l’interessato è dichiarato decaduto dalla nuova nomina ai sensi del comma 19. È consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo.

17. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse. La disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell’incarico. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l’inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.

Il divieto previsto dal presente comma non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico. Ai fini del presente comma, si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

18. Nell’espletamento del proprio mandato, i soggetti nominati o designati ai sensi del presente articolo rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e alle direttive impartite dall’organo che li ha nominati, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine o designazioni effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette. I soggetti chiamati a ricoprire incarichi di amministrazione attiva e di controllo, nominati ai sensi del presente articolo, sono tenuti a inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati, una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire, a pena di revoca, sull’attività svolta, ogni volta che lo richiede il Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno due presidenti di Gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, su iniziativa della Commissione consiliare competente o del Presidente della Giunta. Il nominato ha l’obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge o convivente more uxorio e ai parenti o affini entro il secondo grado;

b) di non adottare, rispetto a obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla precedente lettera a).

Durante l’espletamento del mandato, l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione, il sopravvenire di cause di inconferibilità, di conflitto di interessi, di incompatibilità o di sospensione di cui ai commi 14 e 20. 19. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità o di conflitto di interessi di cui al comma 14, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza al momento dell’accettazione o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 14, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente l’esercizio delle funzioni incompatibili. Qualora tale situazione non sia rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata: 
 
a) nei casi di cumulo di cui al comma 16, fermo restando l’invito alla rimozione della situazione di cumulo;
 
b) nei casi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti);
 
c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui al comma 11.
 

La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse;

c) in caso di violazione degli ulteriori doveri di cui al comma 18.

La revoca di cui al presente comma è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. Il provvedimento di revoca comporta l’impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi di cui al presente articolo per due anni. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi al comma 26, l’invito di cui al presente comma è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla Commissione consiliare competente.

20. Fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 39/2013 per le cause di inconferibilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui al comma 14, lettere b) e c), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma del presente articolo fino all’emanazione del provvedimento definitivo. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione, provvede a dichiarare la sospensione e a effettuare la sostituzione a norma del comma 21, per la durata della sospensione stessa.

21. In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l’organo regionale competente provvede alla sostituzione. A tal fine, entro il termine di sessanta giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base delle procedure di cui ai precedenti commi, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della Commissione consiliare competente, nonché dell’istruttoria espletata dalle strutture di cui al comma 8. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio, quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l’organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. Salvo quanto previsto dal comma 20, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al presente comma, provvede il Presidente del Consiglio ai sensi del comma 26.

22. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, e quelli per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

23. Entro quindici giorni dalla comunicazione, ricezione o notifica del decreto o provvedimento di nomina o designazione, il nominato o il designato deve comunicare per iscritto al Consiglio o alla Giunta la propria accettazione, dichiarando al contempo:

a) l’insussistenza di condizioni di cui ai commi 14 e 15;

b) l’inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui al comma 16;

c) la consistenza del proprio patrimonio all’atto della nomina;

d) l’intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l’indicazione dell’importo totale degli stessi.

La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui al presente comma comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede. Entro novanta giorni dalla cessazione dell’incarico, il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui al presente comma, lettera d) e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 37/1982.

24. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro unico regionale degli incarichi. Il Registro è integrato con l’elenco degli incarichi conferiti presso le ASL, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Il Consiglio regionale rende disponibili alla Giunta tutti i dati e le informazioni necessarie all’alimentazione e alla corretta gestione del Registro.

Il Registro è predisposto, tenuto e aggiornato, secondo criteri definiti dalle strutture tecniche di cui al comma 8, che ne assicurano facilità di consultazione, fruibilità e pieno accesso anche digitale/informatico, mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati e delle informazioni riportate.

Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il Registro di cui al presente articolo è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, aggiornato con i dati essenziali relativi agli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente, comprese le informazioni di cui al comma 23, lettere c) e d), e agli incarichi cessati nell’anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 23, lettera d) e alla dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale.

25. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro iltermine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono. Nei quarantacinque giorni di cui al presente comma, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti diversi da quelli su esposti, adottati nel periodo di proroga, nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo, sono nulli.

26. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui al comma 8, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25, segnala tale scadenza al Presidente della Commissione competente che convoca la Commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la Commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, il quale deve comunque provvedere entro tale termine, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine o designazioni di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 25, la relativa competenza viene esercitata con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui il rinnovo è di competenza della Giunta. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Le nomine o designazioni previste dal presente comma sono effettuate nell’ambito delle candidature presentate ai sensi comma 10, con il supporto delle strutture di cui al comma 8. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall’incarico ricoperto presso l’ente o l’organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

27. I soggetti nominati dalla Regione, in carica all’entrata in vigore della presente legge e che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla presente legge, sono invitati a rimuovere la situazione di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dal comma 19. Per i soggetti nominati dalla Regione, in carica all’entrata in vigore della presente legge e che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità o di conflitto di interessi, vale quanto disposto dal comma 19 e dal comma 20. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio uno o più disegni di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e del presente articolo. Fino alla revisione delle normative di cui al presente comma, le nomine e designazioni continuano a essere effettuate in conformità alle normative stesse. Fatto salvo quanto disposto dal presente comma, il presente articolo si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2024.

28. Con l’entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 (Norme per il controllo sulle nomine);

b) la legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 (Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia);

c) la legge regionale 31 maggio 1980, n. 52 (Regime giuridico degli Organi di Governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità);

d) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 “Norme per il controllo sulle nomine”);

e) l’ultimo comma dell’articolo 5 della l. r. 37/1982;

f) l’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).  


 

 
 

 

   

 

 

 
 

 




CAPO 2

Disposizioni finali





Art. 243

Norma di rinvio


La copertura delle spese previste dal Titolo I e Titolo II, Capo I e Capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per lesercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027.


Art. 244

Entrata in vigore


La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il gennaio 2025.

 

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T A B E L L A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento  2025 2026 2027

Ragioneria (mutui) 77                      84                  84   




Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.