Legge Regionale 5 gennaio 1985, n. 1 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e del Regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell' artigianato pugliese.(1)
Art. 1(2) [Dopo l art. 3 della L. R. 13/
6/ 1978, n. 22 e aggiunto il seguente art. 3 bis: Ai sensi e per gli effetti
dell art. 23 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e dell articolo precedente, il
conferimento regionale alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane ( Artigiancassa) e altresì destinato alla concessione di contributi in conto
canoni locazione finanziaria (leasing) di valore equivalente ai contributi sugli
interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con mutuo agevolato
sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla
Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni,
indipendentemente dal conferimento regionale medesimo, e fini ai limiti massimi
fissati dalle norme statali. Tuttavia, nel caso in cui le
disponibilita derivanti dal conferimento statale per le finalita di cui al
precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in
conto canoni potra essere concesso sull intero importo ammissibile dalla Cassa
per il credito alle imprese artigiane. L onere a carico delle imprese
non potra comunque essere inferiore alla misura minima ammessa ai sensi della
vigente legislazione nazionale in materia di credito agevolato alle imprese
artigiane.
I rapporti tra Regione e Cassa
per il credito alle imprese artigiane saranno regolati da apposita
convenzione.”]
Art. 2(3) [Il primo e secondo comma dell
art. 5 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22 sono sostituiti dai
seguenti:
La Regione Puglia, sulla base
di apposita convenzione, concede contributi in conto interessi sui
prefinanziamenti che gli istituti ed aziende di credito possono concedere in
ordine alle domande di finanziamento a tasso agevolato dirette alla Cassa per il
Credito alle imprese artigiane.
Le relative operazioni saranno
regolate al tasso annuo globale di interesse vigente lo stesso giorno di
concessione del prefinanziamento.
Il tasso di interesse, come
stabilito nel precedente comma, potra variare anche nel corso di una medesima
operazione di perfezionamento in conseguenza di variazioni che dovessero
intervenire in piu o meno.
Gli istituti e le aziende di
credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell ammissione da parte
della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono
accordare, a richiesta dell interessato, un prefinanziamento di importo non
superiore al 40% del finanziamento deliberato.
La quota parte di interessi a
carico della Regione decorre dalla data di effettiva erogazione del
prefinanziamento fino alla data di stipula del contratto di mutuo tra impresa
artigiana ed istituto di credito e, comunque, non oltre i 45 giorni dalla data
di approvazione del finanziamento da parte della Cassa per il credito alle
imprese artigiane.”]
Art. 3(4) [L art. 9 della L. R. 13/ 6/
78, n. 22, e sostituito dal seguente:
La Regione eroga alle imprese
artigiane, loro cooperative e consorzi, iscritte nei rispettivi albi, contributi
in conto capitale per:
a - la costruzione di nuovi
laboratori artigiani e di pertinenze connesse nonche per l ampliamento e l
ammodernamento di quelli esistenti;
b - l acquisto di immobili e
di pertinenze connesse da destinare a nuovi laboratori artigiani ovvero all
ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti;
c - l acquisto di macchinari,
impianti ed attrezzature nuove di fabbrica, ivi compresi gli allacciamenti
elettrici, idrici, fognanti, gli impianti per la depurazione della acqua, dell
aria, e dell ambiente, nonche per l adozione di misure antinfortunistiche
atte a salvaguardare la vita e l integrita fisica dei lavoratori.
Si considera ampliamento di
laboratorio artigiano l iniziativa che attraverso un incremento dei fattori
produttivi e del numero delle unita occupate sia volta ad accrescere la
capacita di produzione dei beni prodotti o di altri similari ovvero a
consentire nel medesimo laboratorio una nuova capacita produttiva a monte ed a
valle dei processi produttivi in atto.
Si considera ammodernamento di
laboratorio artigiano l iniziativa che, nei limiti dell occupazione esistente,
sia volta ad apportare un innovazione agli impianti con l obiettivo di
conseguire un aumento della produttivita e/ o un miglioramento delle condizioni
ambientali di lavoro e/ o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai
processi produttivi.”]
Art. 4(5) [L art. 10 della L. R. 13/ 6/
78, n. 22 e sostituito dal seguente:
Le categorie di imprese
artigiane da ammettere ai benefici della presente legge sono stabilite dalla
Giunta regionale sulla base dei criteri fissati nei piani di intervento di cui
all art. 27, lett. f dello Statuto regionale, su proposta dell Assessore
preposto al Settore artigianato sentite le associazioni di categoria degli
artigiani e la competente Commissione consiliare permanente.”]
Art. 5(6) [L art. 11 della L. R. 13/ 6/
78, n. 22, e sostituito dal seguente:
I contributi in conto
capitale di cui all art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e
proposta delle Commissioni provinciali per l artigianato, nella seguente
misura:
- 40% per gli investimenti di
cui alla lett. a) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;
- 40% per gli investimenti di
cui alla lett. b) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;
- 40% per gli investimenti di
cui alla lett. c) e comunque in misura non superiore a L.
30.000.000.
I contributi in conto capitale
sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/ o
regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il
credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25/ 7/ 1952, n. 949, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche con le provvidenze erogabili allo
stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di intervento
sempreche la figura giuridica dell impresa beneficiaria e la tipologia dell
investimento rientrino tra quelli previsti dalla norme comunitarie.
Nel concorso delle agevolazioni
di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di
intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/ o norme statali, e, ove queste
manchino o siano carenti, non puo essere superato l importo complessivo dell
investimento.
Non sono invece compatibili con
altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso
titolo in virtu di legge nazionali e/ o regionali.
La misura dei contributi di cui
al primo comma e elevata di lire 40 milioni per le iniziative localizzate in
aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici cosi delimitati
dagli strumenti urbanistici vigenti nonche nelle Comunita Montane.
Non sono ammesse domande di
contributo comportanti investimenti inferiori a lire 10.000.000.
”]
Art. 6(7) [Dopo l art. 11 della L. R. 13/
6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 bis:
In favore delle imprese
artigiane, loro cooperative e consorzi, che realizzino nuovi laboratori e/ o l
ampliamento e/ o l ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di
concessione del contributo si impegnino ad assumere una o piu unita
lavorative, oltre quelle gia occupate alla data di presentazione della domanda
medesima, il contributo concedibile, ferme restando le percentuali di cui all
articolo precedente, e elevato da L. 30
milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui alla lett. a) dell art. 9,
da L. 30 milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui alla lett. b) dell
art. 9 e pure da lire 30 milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui
alla lett. c) dell art. 9, sempreche le nuove unita lavorative assunte non
siano sostituzione di altrettante unita lavorative licenziate nell anno
precedente la data di presentazione della domanda di contributo.
In favore di tali imprese si
procedera alla liquidazione del contributo secondo un ordine cronologico
preferenziale rispetto alle ulteriori domande ed entro il limite del 50% delle
disponibilita globali di bilancio.
Il maggiore livello di
occupazione complessiva dovra risultare prima della erogazione del contributo,
dovra essere mantenuta per almeno 3 anni e dovra esser dimostrata con l invio
semestrale di certificato dell Ufficio di collocamento o con copia autenticata
del libro paga.
L inadempienza nell impegno
assunto comporta la decadenza dal beneficio dal maggiore contributo che dovra
essere restituito in proporzione al residuo tempo di durata dell
obbligo.”]
Art. 7(8) [Dopo l art. 11 bis della L. R.
13/ 6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 ter:
Le domande di contributo di
cui all art. 9, lett. a), devono essere presentate in originale e copia, con la
relativa documentazione di cui all art. 28 del Regolamento, alle Commissioni
provinciali per l artigianato competenti per territorio.
L impresa richiedente e
tenuta sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere altresì alla Commissione
provinciale per l artigianto copia del verbale di inizio dei lavori firmato
dall impresa assuntrice ovvero analoga dichiarazioni rilasciata dal Sindaco
entro e non oltre 3 mesi dalla data di inizio dei lavori
medesimi.
Copia della domanda e della
documentazione con il verbale di consegna dei lavori o con l analoga
dichiarazione del Sindaco devono essere trasmesse all Assessorato competente
entro 30 giorni dal loro ricevimento.
La documentazione di spesa di
cui all art. 30 del Regolamento deve, sotto comminatoria di decadenza, essere
presentata alle Commissioni provinciali per l artigianato competenti per
territorio entro e non oltre 21 mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.
Le Commissioni provinciali per
l artigianato, eseguita l istruttoria in ordine cronologico di arrivo,
trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con
le loro proposte all Assessorato competente, il quale, nel rispetto dell
ordine cronologico relativo, proporra alla Giunta regionale, entro 60 giorni,
la liquidazione del contributo ove cio sia possibile ovvero l assunzione dell
impegno di spesa, dandone comunicazione alle imprese
interessate.
Alla liquidazione della spesa
impegnata si procede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per
sua delega, dell Assessore preposto al Settore
Artigianato.”]
Art. 8(9) [Dopo l art. 11 ter della L. R.
13/ 6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 quater:
Le domande di contributo di
cui all art. 9, lett. b) e c), in originale e copia devono essere presentate,
con la relativa documentazione di cui all art. 28 del Regolamento, alle
commissioni provinciali per l artigianato competenti per territorio.
Copia della domanda e della
documentazione devono essere trasmesse dalla Commissione provinciale all
Assessorato all artigianato entro 30 giorni dalla ricezione.
L impresa richiedente e
tenuta, sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere alla Commissione
provinciale per l artigianato la documentazione di spesa di cui all art. 30
del Regolamento entro e non oltre 180 giorni decorrenti dalla data di acquisto
del laboratorio nel caso di cui all art. 9, lett. b), ovvero decorrenti dalla
piu remota data della documentazione di spesa medesima nel caso di cui all
art. 9 lett. c), limitatamente alle spese gia effettuate alla data della
presentazione della domanda.
Per gli investimenti di cui
all art. 9 lett. b) e c), da effettuare successivamente alla data di
presentazione della domanda, la documentazione di spesa di cui allo art. 30 del
Regolamento deve essere trasmessa alla competente commissione provinciale per l
artigianato, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione della domanda
medesima.
Le Commissioni provinciali per
l artigianato, eseguita l istruttoria in ordine cronologico di arrivo,
trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con
le loro proposte all Assessorato competente, il quale, nel rispetto dell
ordine cronologico, proporra alla Giunta regionale, entro 60 giorni al
liquidazione del contributo ove cio sia possibile ovvero l assunzione dell
impegno di spesa dandone comunicazione alle imprese
richiedenti.
Alla liquidazione della spesa
impegnata si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per
sua delega, dell Assessore preposto al Settore
Artigianato.”]
Art. 9(10) [Dopo l art. 11 quater della L.
R. 13/ 6/ 78, n. 22 e aggiunto il seguente art. 11 quinquies:
La Regione eroga altresì
contributi in conto capitale nella misura del 70% delle spese ammissibili per
acquisto, costruzione, ricostruzione, riparazione e/ o riattivazione di
laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonche per l acquisto e/ o
riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie, che siano stati in
tutto o in parte danneggiati o distrutti da eventi naturali e/ o da altri e
diversi eventi comunque imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all
imprenditore artigiano, ai suoi familiari ed alle persone sulle quali l
imprenditore medesimo ha il dovere di vigilare.
Il contributo, al netto di
eventuali indennizzi assicurativi e di eventuali contributi erogati da altri
enti, non puo superare l importo massimo di lire 200 milioni per ogni
impresa.
Nell ipotesi di cui al primo
comma, il titolare dell impresa, sotto comminatoria di decadenza, entro e non
oltre 30 giorni dal verificarsi dell evento dannoso, deve darne comunicazione
scritta al competente Assessorato e trasmettere, entro e non oltre i successivi
30 giorni una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrati lo evento
dannoso verificatosi e le cause che lo hanno prodotto, nonche i danni subiti ai
beni mobili e/ o immobili con l indicazione del loro valore.
Le domande di contributo devono
essere presentate alle Commissioni provinciali per l Artigianato competenti a
norma della presente legge e del Regolamento regionale 24/ 5/ 1979, n.
2.”]
Art. 10(11) [L art. 12 della L. R. 13/ 6/
78, n. 22, e sostituito dal seguente:
Le imprese che abbiano fruito
dei contributi di cui all art. 11 possono presentare domanda di concessione di
un ulteriore contributo se siano decorsi 5 anni dalla data di presentazione
della precedente domanda per gli investimenti di cui alle lett. a) e b) dell
art. 9 e 3 anni dalla data di presentazione della domanda per gli investimenti
di cui alla lett. c) del medesimo articolo e sempreche l impresa beneficiaria,
in caso di pagamento differito, ne abbia corrisposto l intero prezzo.
Le imprese beneficiarie, sotto
comminatoria di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono
tenute:
1) a non alienare l immobile
adibito a laboratorio e sue pertinenze per almeno 5 anni e le macchine e le
attrezzature per almeno 3 anni dalla data di presentazione delle relative
domande di contributo, salvo espressa autorizzazione da concedersi per
comprovati motivi da parte della Giunta regionale;
2) a non richiedere e a non
effettuare la cancellazione dall albo delle imprese artigiane prima che siano
decorsi 5 anni dalla data di presentazione di contributo salvo espressa
autorizzazione da concedersi per comprovati motivi da parte della Giunta
regionale e salvo i casi di morte o invalidita permanente del beneficiario.”]
Art. 11(12) [Il Regolamento regionale 24/ 5/
1979, n. 2, e modificato come appresso.
1 - sono abrogati il secondo,
terzo e quarto comma dell art. 25.
2 - Il primo comma dell art.
30 e sostituito dal seguente: La documentazione di spesa richiesta in duplice
copia e la seguente.
3 - Al quinto comma dell art.
30, seconda parte, dopo la parola pagata porre punto (.) ed abrogare quanto
segue: Entro i termini di presentazione della domanda.
4 - E abrogato il sesto comma
dell art. 30.
5 - Sono abrogati gli artt. 27,
29, 31 e 36.]
Art. 12(13) [Fino a quando la Giunta
regionale non avra ottemperato al disposto di cui all art. 10 della LR 13/ 6/
78, n. 22, resta valido l elenco delle categorie beneficiarie allegato al
Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2, integrato dalle seguenti altre:
coltivazione e/ o lavorazione dei materiali di seconda categoria di cui all
art. 2, comma terzo, del RD 29/ 7/ 27, n. 1443, e sue eventuali successive
modifiche; lavanderia a secco; confezione e/ o produzione di imballaggi;
pressapaglia; costruzione e/ o riparazione e/ o installazione di apparecchiature
elettroniche e/ o sistemi di allarme; sviluppo e stampa fotografica; serigrafia;
costruzione e/ o riparazione lampadari; stampa etichette; piastrellista;
lucidatura pavimenti; costruzione e/ o riparazione insegne luminose;
intonacatura; pitturazione; escatorista; movimento terra; perforazione pozzi
artesiani; riparazione radio - tv; antennista estetista; edilizia anche per
quanto riguarda la costruzione e/ o l acquisto e/ o l ammodernamento e/ o l
ampliamento di immobili destinati al deposito delle macchine e/ o attrezzature
necessarie per l esercizio dell attivita edilizia medesima;
autotrasportatori.
Sono abrogate le limitazioni
stabilite per alcune categorie di imprese artigiane nella tabella n. 1, allegata
al Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2, in ordine al numero degli addetti
necessario per fruire dei contributi regionali nonche il divieto per altre
categorie di imprese artigiane di chiedere il contributo di cui all art. 25,
lett. a), del medesimo Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2.]
Art. 13(14) [Le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 11 si applicano alle domande di contributo che saranno
presentate successivamente all entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all
art. 12 si applicano alle domande di contributo gia presentate e a quelle che
saranno presentate successivamente alla entrata in vigore della presente
legge.
Alle domande che siano state
presentate alle Commissioni provinciali per l artigianato fino al giorno
precedente l entrata in vigore della presente legge ed a quelle giacenti alla
medesima data presso l Amministrazione regionale, ivi comprese quelle
rientranti nella previsione di cui all articolo precedente, continueranno ad
applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari all epoca vigenti, salvo
quelle derogate od abrogare dal precedente articolo, e saranno definite dal
competente Assessorato, anche se non si sia proceduto all impegno di spesa,
sulla base delle seguenti direttive:
a) le domande di contributo
eventualmente ritirate e quelle per le quali intervenga rinuncia non potranno
essere ripresentate successivamente;
b) la liquidazione del
contributo in tutti i casi in cui le pratiche siano complete della necessaria
documentazione;
c) richiesta motivata di
documentazione integrativa per il completamento della fase istruttoria da farsi
con raccomandata con ricevuta di ritorno fissando all interessato un termine
perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento; decorso inutilmente tale
termine la domanda di contributo e definitivamente
perenta;
d) realizzazione degli
investimenti programmati e trasmissione della relativa documentazione di spesa
entro e non oltre i termini perentori di 6 mesi per le macchine ed attrezzature
e di un anno per le opere murarie decorrenti dalla comunicazione da farsi all
interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno; decorso inutilmente il
termine fissato, la domanda di contributo e definitivamente
perenta.
In tutti i casi in cui le
domande di contributo a suo tempo presentate alle Commissioni provinciali per l
artigianato rechino la data ed il numero di protocollo in cui le dette domande
non risultino protocollate o altrimenti datate, si avra riguardo ai fini della
concessione del contributo, alla data risultante dal timbro di arrivo ovvero
alla data risultante da apposita dichiarazione della CCIAA circa la ricezione
della domanda.
Le imprese artigiane che sono
incorse nella decadenza di cui al primo comma dell art. 30 del Regolamento
regionale 24/ 5/ 79, n. 2, per aver omesso di presentare la documentazione di
spesa ovvero per aver omesso di presentare il reclamo di cui all art. 29,
quinto comma, del medesimo Regolamento, possono egualmente provvedervi entro e
non oltre 3 mesi dal ricevimento della comunicazione da farsi con raccomandata
ar.]
Art. 14(15) [E abrogata ogni
precedente disposizione comunque contrastante o incompatibile con la presente
legge.]
Art. 15(16) [Al finanziamento degli
interventi di cui alla presente legge si fa fronte per il 1984 con i fondi
stanziati nel bilancio di previsione del corrente esercizio ai Capp. 07106 e
07112 e per il 1985 con i fondi stanziati nel bilancio poliennale 1985/ 1988
(obiettivo 07 SUB 1 artigianato – interventi per la bottega scuola ed incentivi
diretti) e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci
regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, che saranno
determinati con le relative leggi di bilancio.]
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