Anno 1985
Numero 1
Data 05/01/1985
Abrogato
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 gennaio 1985, n. 1

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e del Regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell' artigianato pugliese.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 1

(2) 


[Dopo l art. 3 della L. R. 13/ 6/ 1978, n. 22 e aggiunto il seguente art. 3 bis:

Ai sensi e per gli effetti dell art. 23 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e dell articolo precedente, il conferimento regionale alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ( Artigiancassa) e altresì destinato  alla concessione di contributi in conto canoni locazione finanziaria (leasing) di valore equivalente ai contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con mutuo agevolato sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo, e fini ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilita derivanti dal conferimento statale per le finalita di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto canoni potra essere concesso sull intero importo ammissibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L onere a carico delle imprese non potra comunque essere inferiore alla misura minima ammessa ai sensi della vigente legislazione nazionale in materia di credito agevolato alle imprese artigiane.

I rapporti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane saranno regolati da apposita convenzione.”]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 2

(3) 


[Il primo e secondo comma dell art. 5 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione, concede contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli istituti ed aziende di credito possono concedere in ordine alle domande di finanziamento a tasso agevolato dirette alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Le relative operazioni saranno regolate al tasso annuo globale di interesse vigente lo stesso giorno di concessione del prefinanziamento.

Il tasso di interesse, come stabilito nel precedente comma, potra variare anche nel corso di una medesima operazione di perfezionamento in conseguenza di variazioni che dovessero intervenire in piu o meno.

Gli istituti e le aziende di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell interessato, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato.

La quota parte di interessi a carico della Regione decorre dalla data di effettiva erogazione del prefinanziamento fino alla data di stipula del contratto di mutuo tra impresa artigiana ed istituto di credito e, comunque, non oltre i 45 giorni dalla data di approvazione del finanziamento da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.”]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 3

(4) 


[L art. 9 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e sostituito dal seguente:

La Regione eroga alle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, iscritte nei rispettivi albi, contributi in conto capitale per:

a - la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse nonche per l ampliamento e l ammodernamento di quelli esistenti;

b - l acquisto di immobili e di pertinenze connesse da destinare a nuovi laboratori artigiani ovvero all ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti;

c - l acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica, ivi compresi gli allacciamenti elettrici, idrici, fognanti, gli impianti per la depurazione della acqua, dell aria, e dell ambiente, nonche per l adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l integrita fisica dei lavoratori.

Si considera ampliamento di laboratorio artigiano l iniziativa che attraverso un incremento dei fattori produttivi e del numero delle unita occupate sia volta ad accrescere la capacita di produzione dei beni prodotti o di altri similari ovvero a consentire nel medesimo laboratorio una nuova capacita produttiva a monte ed a valle dei processi produttivi in atto.

Si considera ammodernamento di laboratorio artigiano l iniziativa che, nei limiti dell occupazione esistente, sia volta ad apportare un innovazione agli impianti con l obiettivo di conseguire un aumento della produttivita e/ o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e/ o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.”]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 4

(5) 


[L art. 10 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22 e sostituito dal seguente:

Le categorie di imprese artigiane da ammettere ai benefici della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale sulla base dei criteri fissati nei piani di intervento di cui all art. 27, lett. f dello Statuto regionale, su proposta dell Assessore preposto al Settore artigianato sentite le associazioni di categoria degli artigiani e la competente Commissione consiliare permanente.”]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 5

(6) 


[L art. 11 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e sostituito dal seguente:

I contributi in conto capitale di cui all art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l artigianato, nella seguente misura:

- 40% per gli investimenti di cui alla lett. a) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;

- 40% per gli investimenti di cui alla lett. b) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;

- 40% per gli investimenti di cui alla lett. c) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000.

I contributi in conto capitale sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/ o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25/ 7/ 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonche con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di intervento sempreche la figura giuridica dell impresa beneficiaria e la tipologia dell investimento rientrino tra quelli previsti dalla norme comunitarie.

Nel concorso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/ o norme statali, e, ove queste manchino o siano carenti, non puo essere superato l importo complessivo dell investimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtu di legge nazionali e/ o regionali.

La misura dei contributi di cui al primo comma e elevata di lire 40 milioni per le iniziative localizzate in aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici cosi delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti nonche nelle Comunita Montane.

Non sono ammesse domande di contributo comportanti investimenti inferiori a lire 10.000.000. ”]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 6

(7) 


[Dopo l art. 11 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 bis:

In favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che realizzino nuovi laboratori e/ o l ampliamento e/ o l ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di concessione del contributo si impegnino ad assumere una o piu unita lavorative, oltre quelle gia occupate alla data di presentazione della domanda medesima, il contributo concedibile, ferme restando le percentuali di cui all articolo  precedente, e elevato da L. 30 milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui alla lett. a) dell art. 9, da L. 30 milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui alla lett. b) dell art. 9 e pure da lire 30 milioni a L. 50 milioni per gli investimenti di cui alla lett. c) dell art. 9, sempreche le nuove unita lavorative assunte non siano sostituzione di altrettante unita lavorative licenziate nell anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

In favore di tali imprese si procedera alla liquidazione del contributo secondo un ordine cronologico preferenziale rispetto alle ulteriori domande ed entro il limite del 50% delle disponibilita globali di bilancio.

Il maggiore livello di occupazione complessiva dovra risultare prima della erogazione del contributo, dovra essere mantenuta per almeno 3 anni e dovra esser dimostrata con l invio semestrale di certificato dell Ufficio di collocamento o con copia autenticata del libro paga.

L inadempienza nell impegno assunto comporta la decadenza dal beneficio dal maggiore contributo che dovra essere restituito in proporzione al residuo tempo di durata dell obbligo.”]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 7

(8) 


[Dopo l art. 11 bis della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 ter:

Le domande di contributo di cui all art. 9, lett. a), devono essere presentate in originale e copia, con la relativa documentazione di cui all art. 28 del Regolamento, alle Commissioni provinciali per l artigianato competenti per territorio.

L impresa richiedente e tenuta sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere altresì alla Commissione provinciale per l artigianto copia del verbale di inizio dei lavori firmato dall impresa assuntrice ovvero analoga dichiarazioni rilasciata dal Sindaco entro e non oltre 3 mesi dalla data di inizio dei lavori medesimi.

Copia della domanda e della documentazione con il verbale di consegna dei lavori o con l analoga dichiarazione del Sindaco devono essere trasmesse all Assessorato competente entro 30 giorni dal loro ricevimento.

La documentazione di spesa di cui all art. 30 del Regolamento deve, sotto comminatoria di decadenza, essere presentata alle Commissioni provinciali per l artigianato competenti per territorio entro e non oltre 21 mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

Le Commissioni provinciali per l artigianato, eseguita l istruttoria in ordine cronologico di arrivo, trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con le loro proposte all Assessorato competente, il quale, nel rispetto dell ordine cronologico relativo, proporra alla Giunta regionale, entro 60 giorni, la liquidazione del contributo ove cio sia possibile ovvero l assunzione dell impegno di spesa, dandone comunicazione alle imprese interessate.

Alla liquidazione della spesa impegnata si procede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Artigianato.”]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 8

(9) 


[Dopo l art. 11 ter della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e aggiunto il seguente art. 11 quater:

Le domande di contributo di cui all art. 9, lett. b) e c), in originale e copia devono essere presentate, con la relativa documentazione di cui all art. 28 del Regolamento, alle commissioni provinciali per l artigianato competenti per territorio.

Copia della domanda e della documentazione devono essere trasmesse dalla Commissione provinciale all Assessorato all artigianato entro 30 giorni dalla ricezione.

L impresa richiedente e tenuta, sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere alla Commissione provinciale per l artigianato la documentazione di spesa di cui all art. 30 del Regolamento entro e non oltre 180 giorni decorrenti dalla data di acquisto del laboratorio nel caso di cui all art. 9, lett. b), ovvero decorrenti dalla piu remota data della documentazione di spesa medesima nel caso di cui all art. 9 lett. c), limitatamente alle spese gia effettuate alla data della presentazione della domanda.

Per gli investimenti di cui all art. 9 lett. b) e c), da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda, la documentazione di spesa di cui allo art. 30 del Regolamento deve essere trasmessa alla competente commissione provinciale per l artigianato, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda medesima.

Le Commissioni provinciali per l artigianato, eseguita l istruttoria in ordine cronologico di arrivo, trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con le loro proposte all Assessorato competente, il quale, nel rispetto dell ordine cronologico, proporra alla Giunta regionale, entro 60 giorni al liquidazione del contributo ove cio sia possibile ovvero l assunzione dell impegno di spesa dandone comunicazione alle imprese richiedenti.

Alla liquidazione della spesa impegnata si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Artigianato.”]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 9

(10) 


[Dopo l art. 11 quater della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22 e aggiunto il seguente art. 11 quinquies:

La Regione eroga altresì contributi in conto capitale nella misura del 70% delle spese ammissibili per acquisto, costruzione, ricostruzione, riparazione e/ o riattivazione di laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonche per l acquisto e/ o riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie, che siano stati in tutto o in parte danneggiati o distrutti da eventi naturali e/ o da altri e diversi eventi comunque imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all imprenditore artigiano, ai suoi familiari ed alle persone sulle quali l imprenditore medesimo ha il dovere di vigilare.

Il contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di eventuali contributi erogati da altri enti, non puo superare l importo massimo di lire 200 milioni per ogni impresa.

Nell ipotesi di cui al primo comma, il titolare dell impresa, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell evento dannoso, deve darne comunicazione scritta al competente Assessorato e trasmettere, entro e non oltre i successivi 30 giorni una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrati lo evento dannoso verificatosi e le cause che lo hanno prodotto, nonche i danni subiti ai beni mobili e/ o immobili con l indicazione del loro valore.

Le domande di contributo devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l Artigianato competenti a norma della presente legge e del Regolamento regionale 24/ 5/ 1979, n. 2.”]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 10

(11) 


[L art. 12 della L. R. 13/ 6/ 78, n. 22, e sostituito dal seguente:

Le imprese che abbiano fruito dei contributi di cui all art. 11 possono presentare domanda di concessione di un ulteriore contributo se siano decorsi 5 anni dalla data di presentazione della precedente domanda per gli investimenti di cui alle lett. a) e b) dell art. 9 e 3 anni dalla data di presentazione della domanda per gli investimenti di cui alla lett. c) del medesimo articolo e sempreche l impresa beneficiaria, in caso di pagamento differito, ne abbia corrisposto l intero prezzo.

Le imprese beneficiarie, sotto comminatoria di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenute:

1) a non alienare l immobile adibito a laboratorio e sue pertinenze per almeno 5 anni e le macchine e le attrezzature per almeno 3 anni dalla data di presentazione delle relative domande di contributo, salvo espressa autorizzazione da concedersi per comprovati motivi da parte della Giunta regionale;

2) a non richiedere e a non effettuare la cancellazione dall albo delle imprese artigiane prima che siano decorsi 5 anni dalla data di presentazione di contributo salvo espressa autorizzazione da concedersi per comprovati motivi da parte della Giunta regionale e salvo i casi di morte o invalidita permanente del beneficiario.”]  



(11) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 11

(12) 


[Il Regolamento regionale 24/ 5/ 1979, n. 2, e modificato come appresso.

1 - sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell art. 25.

2 - Il primo comma dell art. 30 e sostituito dal seguente: La documentazione di spesa richiesta in duplice copia e la seguente.

3 - Al quinto comma dell art. 30, seconda parte, dopo la parola pagata porre punto (.) ed abrogare quanto segue: Entro i termini di presentazione della domanda.

4 - E abrogato il sesto comma dell art. 30.

5 - Sono abrogati gli artt. 27, 29, 31 e 36.]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 12

(13) 


[Fino a quando la Giunta regionale non avra ottemperato al disposto di cui all art. 10 della LR 13/ 6/ 78, n. 22, resta valido l elenco delle categorie beneficiarie allegato al Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2, integrato dalle seguenti altre: coltivazione e/ o lavorazione dei materiali di seconda categoria di cui all art. 2, comma terzo, del RD 29/ 7/ 27, n. 1443, e sue eventuali successive modifiche; lavanderia a secco; confezione e/ o produzione di imballaggi; pressapaglia; costruzione e/ o riparazione e/ o installazione di apparecchiature elettroniche e/ o sistemi di allarme; sviluppo e stampa fotografica; serigrafia; costruzione e/ o riparazione lampadari; stampa etichette; piastrellista; lucidatura pavimenti; costruzione e/ o riparazione insegne luminose; intonacatura; pitturazione; escatorista; movimento terra; perforazione pozzi artesiani; riparazione radio - tv; antennista estetista; edilizia anche per quanto riguarda la costruzione e/ o l acquisto e/ o l ammodernamento e/ o l ampliamento di immobili destinati al deposito delle macchine e/ o attrezzature necessarie per l esercizio dell attivita edilizia medesima; autotrasportatori.

Sono abrogate le limitazioni stabilite per alcune categorie di imprese artigiane nella tabella n. 1, allegata al Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2, in ordine al numero degli addetti necessario per fruire dei contributi regionali nonche il divieto per altre categorie di imprese artigiane di chiedere il contributo di cui all art. 25, lett. a), del medesimo Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2.]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 13

(14) 


[Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 si applicano alle domande di contributo che saranno presentate successivamente all entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all art. 12 si applicano alle domande di contributo gia presentate e a quelle che saranno presentate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Alle domande che siano state presentate alle Commissioni provinciali per l artigianato fino al giorno precedente l entrata in vigore della presente legge ed a quelle giacenti alla medesima data presso l Amministrazione regionale, ivi comprese quelle rientranti nella previsione di cui all articolo precedente, continueranno ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari all epoca vigenti, salvo quelle derogate od abrogare dal precedente articolo, e saranno definite dal competente Assessorato, anche se non si sia proceduto all impegno di spesa, sulla base delle seguenti direttive:

a) le domande di contributo eventualmente ritirate e quelle per le quali intervenga rinuncia non potranno essere ripresentate successivamente;

b) la liquidazione del contributo in tutti i casi in cui le pratiche siano complete della necessaria documentazione;

c) richiesta motivata di documentazione integrativa per il completamento della fase istruttoria da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno fissando all interessato un termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento; decorso inutilmente tale termine la domanda di contributo e definitivamente perenta;

d) realizzazione degli investimenti programmati e trasmissione della relativa documentazione di spesa entro e non oltre i termini perentori di 6 mesi per le macchine ed attrezzature e di un anno per le opere murarie decorrenti dalla comunicazione da farsi all interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno; decorso inutilmente il termine fissato, la domanda di contributo e definitivamente perenta.

In tutti i casi in cui le domande di contributo a suo tempo presentate alle Commissioni provinciali per l artigianato rechino la data ed il numero di protocollo in cui le dette domande non risultino protocollate o altrimenti datate, si avra riguardo ai fini della concessione del contributo, alla data risultante dal timbro di arrivo ovvero alla data risultante da apposita dichiarazione della CCIAA circa la ricezione della domanda.

Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al primo comma dell art. 30 del Regolamento regionale 24/ 5/ 79, n. 2, per aver omesso di presentare la documentazione di spesa ovvero per aver omesso di presentare il reclamo di cui all art. 29, quinto comma, del medesimo Regolamento, possono egualmente provvedervi entro e non oltre 3 mesi dal ricevimento della comunicazione da farsi con raccomandata ar.] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 14

(15) 


[E abrogata ogni precedente disposizione comunque contrastante o incompatibile con la presente legge.]

(15) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 15

(16) 


[Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte per il 1984 con i fondi stanziati nel bilancio di previsione del corrente esercizio ai Capp. 07106 e 07112 e per il 1985 con i fondi stanziati nel bilancio poliennale 1985/ 1988 (obiettivo 07 SUB 1 artigianato – interventi per la bottega scuola ed incentivi diretti) e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.] 


(16) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1