Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 15
Abrogazione delle leggi regionali n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata
la legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22 e la legge
regionale 5 gennaio 1985, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.