Legge Regionale 1 aprile 1985, n. 13 Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.(1)
Art. 1(2) [1. Con decorrenza 1
gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982,
n. 38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali
ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime
funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l eccezione per le
strade statali, regionali, militari ed autostrade.]
Art. 2(3) [1. Qualora i trasporti
eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti
effettuati con i veicoli di cui all art. 2 del DM 23 gennaio 1984 interessino
strade di pertinenza di piu Province o Comuni, le autorizzazioni sono
rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell ambito della propria
competenza territoriale.]
Art. 3(4) [1. Nell esercizio delle
funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni
sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonche le disposizioni vigenti
o che saranno emanate.]
Art. 4(5) [1. Gli Enti delegati
compilano ed aggiornano l archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano
annualmente alla Regione una relazione sull attivita concernente le funzioni
amministrative delegate con la presente legge.]
Art. 5(6) [1. Alla formazione del catasto
e dell archivio di cui all art. 3 del DM 23 gennaio 1984 provvede l
Assessorato ai LLPP, utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed
avvalendosi delle Province e dei Comuni.
2. I rapporti tra la Regione,
le Province e i Comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell art. 3
della LR 12 agosto 1981, n. 45.]
Art. 6(7) [1. E abrogata la LR 11
gennaio 1983, n. 2 dalla data del 1 gennaio 1985.]
Art. 7(8) [1. Alle spese conseguenti
all attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di
200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel Cap. 0203400
della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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