Legge Regionale 13 giugno 1986, n. 14 Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
Art. 1Delega alle Amministrazioni provinciali. 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38
relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli
eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni
provinciali.
2. LAmministrazione provinciale competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della
provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto
eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene
interessata da tale circolazione.
Art. 2Pagamento indennizzi. 1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto
corrente intestato allAmministrazione provinciale competente per territorio,
con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della
presente legge .(1)
2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato
alla domanda di autorizzazione e lAmministrazione provinciale, prima di
rilasciare le autorizzazioni dovrà accertare lavvenuto versamento.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera a), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «1. Gli indennizzi previsti dal D.M. 23
gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente
intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento
effettuato ai sensi della presente legge.».
Art. 3Corresponsione finanziamenti. 1. [Previa istruttoria
tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita
deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le
somme riscosse ai sensi dellart. 2 della presente legge] . (2)
2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli
introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione
delle strade più interessate dai trasporti eccezionali . (3)
3. [È attribuito a ciascuna
provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge] . (4)
4. [Per lanno 1986 il
contributo di cui al precedente comma è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna
provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di
bilancio] . (5)
(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40.(3) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera c), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «2. Gli enti proprietari delle strade potranno
richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più
interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della l.r.
16 maggio 1985, n. 27.».(4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40.(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), l.r.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 4Istituzione di un Ufficio centrale
regionale.
Art. 5Vigilanza e sanzioni. 1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli, e dei
trasporti eccezionali, nonché lesercizio delle funzioni amministrative
riguardanti lapplicazione delle sanzioni previste dalla legge 10 febbraio
1982, 38.
Art. 6Norme finanziarie. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata
listituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e
delle spese del bilancio per lesercizio finanziario 1986 e successivi, per gli
introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da
trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti
proprietari delle strade.
2. Alle spese di cui al terzo comma dellart. 3 della presente
legge si farà fronte con i fondi di cui al cap. 0203400 del bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di lire
1.800.000.000 da prelevare dai fondi globali del bilancio 1986 e riportati al
capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.
PARTE II
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Cap. 1602040-Fondi per il finanziamento di spese derivanti
da LL.RR. in corso di adozione Competenza 1.800.000.000 Cassa
1.800.000.000
VARIAZIONE IN AUMENTO
Cap. 0203400 Delega funzioni amministrative a Province e
Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione
nuovo catasto stradale lr 13/ 6/ 1986 N. 13 nonché per censimento della
circolazione stradale. Competenza 1.800.000.000 Cassa
1.800.000.000
Art. 7Abrogazione. 1. E abrogata la legge
regionale 1° aprile 1985, n. 13.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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