Legge Regionale 30 settembre 1986, n. 26 Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo.
Art. 1
Al I comma dell art. 9 della
LR 20 dicembre 1973, n. 27 così come sostituito dallart. 1 della LR 25 febbraio 1981, n. 20, dopo l
espressione ... novantesimo
giorno successivo alla data ... e aggiunto di esecutività
.
Il secondo comma dell art. 9
della L. R. 20 dicembre 1973, n. 27 e così modificato:
I referendum
abrogativi possono effettuarsi due volte l anno rispettivamente nei periodi dal
1 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in
questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla
seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver
luogo nellanno solare di cessazione della legislatura
Art. 2L art. 21 della L. R. 20
dicembre 1973, n. 27 e così sostituito:
Sono sottoposti a
referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge
concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e
delle denominazioni comunali.
Il Consiglio regionale, prima
di procedere allesame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente,
delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli
accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione
consiliare.
La deliberazione del Consiglio
deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le
popolazioni interessate da chiamare a consultazione.
Per popolazioni interessate si
intendono:
Istituzione di nuovi comuni
a) nel caso di istituzione di
nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere
erette in comune autonomo; b) nel caso di fusione di
comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati; Mutamento di circoscrizione
comunale c) nel caso di incorporazione
di un comune in un altro contermine: gli elettori del comune da incorporare;
d) nel caso di distacco di una
parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune
contermine: gli elettori del territorio da distaccare; e) nel caso di ampliamento del
territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio
contermine di un altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di
trasferimento ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio
da trasferire non insistano elettori; f) nel caso di permuta del
territorio fra due o piu comuni contermini quando manca l accordo dei comuni
interessati: gli elettori dei territori oggetto di
permuta; Mutamenti di denominazione
comunale g) nel caso di mutamento di
denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.
Art. 3L art. 22 della L. R. 20
dicembre 1973, n. 27 e così sostituito:
Il Presidente della
Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla
trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio
regionale.
La data di effettuazione e
fissata a norma del comma primo e del comma secondo del precedente art. 9, così
come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle LLRR n. 20 del
25 febbraio 1981 e n. 40 del 2 dicembre 1974.
Per lo svolgimento del
referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute
negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.
I referendum consultivi non
possono aver luogo nellanno solare di cessazione della legislatura.
Per le operazioni preelettorali
e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1960, n. 570 e
successive modificazioni.
Le schede per i referendum
consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono
fornite dalla Giunta regionale. In esse e formulato il quesito da sottoporre
alla consultazione popolare mutandolo integralmente dalla deliberazione del
Consiglio regionale. L elettore vota tracciando con la matita un segno sulla
risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa e
contenuta.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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