Anno 1986
Numero 26
Data 30/09/1986
Abrogato No
Materia Partecipazione;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 ottobre 1986, n. 152.
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 settembre 1986, n. 26

Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo.



Art. 1



 Al I comma dell art. 9 della LR 20 dicembre 1973, n. 27 così come sostituito dallart. 1 della  LR  25 febbraio 1981, n. 20, dopo l espressione  ... novantesimo giorno successivo alla data ... e aggiunto di esecutività .

Il secondo comma dell art. 9 della L. R. 20 dicembre 1973, n. 27 e così modificato:

I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l anno rispettivamente nei periodi dal 1 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nellanno solare di cessazione della legislatura




Art. 2


L art. 21 della L. R. 20 dicembre 1973, n. 27 e così sostituito:

Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere allesame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzione di nuovi comuni

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale

c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori del comune da incorporare;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio contermine di un altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta del territorio fra due o piu comuni contermini quando manca l accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.




Art. 3


L art. 22 della L. R. 20 dicembre 1973, n. 27 e così sostituito:

Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione e fissata a norma del comma primo e del comma secondo del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle LLRR n. 20 del 25 febbraio 1981 e n. 40 del 2 dicembre 1974.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nellanno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse e formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale. L elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa e contenuta.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.