Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 31 Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19 Art. 1(2) [1. La Regione Puglia, in
attuazione dell art. 65 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, disciplina l assetto
dei Consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale operanti in Puglia
e costituiti ai sensi dello art. 50 e seguenti del TU delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato
con DPR 6/ 3/ 78, n. 218 e successive modifiche.
2. I predetti Enti assumono la
denominazione di Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.
3. Ad essi partecipano i
Comuni, le Province, le Comunita Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura e la
Finpuglia, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca operanti nel
territorio.
4. I Consorzi di cui ai commi
precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in
materia.
5. Con successiva legge
potranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali per la costituzione di nuovi
Consorzi anche alla luce dell aggiornamento del Piano regionale di
sviluppo.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 2(3) [1. Le funzioni e le
attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal TU 6/ 3/ 78, n. 218 e dalla legge 1/ 3/ 86, n.
64.
2. I Consorzi, ferma restando
l autonomia dell esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, concorrono a realizzare gli interventi
regionali volti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo secondo gli indirizzi e le direttive del
Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed il controllo degli Organi
regionali indicati negli articoli
seguenti.
3. A tal fine i Consorzi
provvedono in particolare:
1) all acquisizione e
sistemazione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la realizzazione di
attivita produttive che necessitano di trasferimento;
2) alla progettazione,
esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di
interesse di uso comune, realizzando complessi polifunzionali e integrati con
alcune attivita decentrate di interesse preminente per le imprese dell area;
3) alla cessione in uso o in
proprieta a imprese industriali e artigianali e loro consorzi, delle aree e degli altri immobili a qualsiasi
altro titolo acquisiti;
4) ad esercitare attivita di
promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali,
incentivando forme associative tra le imprese e gli stessi enti locali,
comunita montane, la Finpuglia per realizzare i seguenti interventi sulla base
di specifiche convenzioni:
a) divulgazione dell
innovazione tecnologica di interesse delle imprese dell
area;
b) assistenza
tecnica;
c) servizi in comune tendenti
ad avviare processi di integrazione tra i cicli produttivi delle imprese,
costituzione di banche dati e servizi di
informazione;
d)
marketing;
5) alla installazione, nelle
aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l inquinamento
atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e
fanghi.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 3(4) [1. I mezzi finanziari di cui i
Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei
propri Statuti:
a) da fondi straordinari
concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di
servizi e per l espletamento dei compiti di cui all art. 2 della presente
legge;
b) da fondi regionali o statali
e della Comunita Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione,
la gestione e la manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi
commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio reale alle imprese e
di servizi sociali, nonche all acquisizione di terreni occorrenti per gli
insediamenti e di infrastrutture di interesse collettivo;
c) da finanziamenti concessi da
Istituti di credito anche a medio termine;
d) dalla vendita e concessione
in uso delle aree;
e) dalla gestione delle opere e
da prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi. Detti corrispettivi saranno
riscossi dai Consorzi attraverso i ruoli, da redigersi entro il 31 agosto di
ogni anno, in conformita dei disposti del TU 14/ 4/ 1910, n. 639. Per l
ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del
citato TU sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione, puo prestare garanzia,
sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b), approvate dai
competenti Organi regionali;
f) dai proventi derivanti dalla
gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 4(5) [1. Sono organi dei
Consorzi:
a) l Assemblea generale dei
rappresentanti degli Enti partecipanti di cui al precedente art. 1;
b) il Consiglio di
Amministrazione eletto dall Assemblea generale nel proprio seno;
c) il Presidente, eletto dall
Assemblea generale nel proprio seno;
d) il Collegio dei Revisori dei
Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto di
tre membri effettivi e tre supplementi, designati in ragione di un effettivo e
uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell apposito Albo.
2. Il componente effettivo
designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 5(6) [1. La durata in carica degli Organi di cui all
articolo precedente e stabilita in cinque esercizi. Le funzioni attribuite agli
organi stessi sono quelle Indicate nello
Statuto.]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 6(7) [1. Il Consiglio regionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta della Giunta regionale, delibera i criteri e le priorita per l
attuazione degli interventi relativi.
2. Entro il 30 settembre di
ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi,
presentano alla Giunta regionale – Assessorato Industria, Commercio e
Artigianato - il proprio programma di intervento in coerenza con i criteri
approvati dal Consiglio regionale e la relativa richiesta di
contributi.
3. Il Consiglio regionale
approva il piano annuale degli interventi da realizzare, in conformita del
quale la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.
4. Nel primo anno di attuazione
della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentante entro
120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia della delibera prevista al primo
comma del presente
articolo.]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 7(8) [1. Il Presidente della
Giunta regionale nomina, con Decreto, i Collegio dei Revisori dei Conti e il
Commissario ad acta, nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e
nello Statuto dei Consorzi di sviluppo industriale.]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 8(9) 1. I Consorzi sono tenuti ad
adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. A tale scopo il Consiglio
regionale approva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno Statuto tipo.
3. Gli Statuti sono promulgati
con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. La erogazione delle
provvidenze previste dalla presente legge e subordinata all entrata in vigore dello Statuto del
Consorzio.
[5. La Giunta regionale esercita
la vigilanza sull amministrazione del Consorzio ivi compreso il controllo del
bilancio, secondo quanto disposto dalla LR n. 25/ 85.
6. Nell esercizio del potere
di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, o l
Assessore al ramo, se delegato, puo disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei
Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di
regolamenti.
7. Il Presidente della Giunta
regionale, altresì, scioglie gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di
legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni
della maggioranza dei suoi
componenti.
8. Contestualmente il
Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un
periodo superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si
deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.]
(9) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 9(10) (Norma
transitoria) [1. I Consorzi funzionanti alla
data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di
cui al precedente art. 3, possono usufruire di contributi regionali comunque
entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al Concorso per il ripiano delle passività
pregresse.
2. A tale fine i Consorzi
dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto
consuntivo relativo al 1985.]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 10(Norma
finanziaria)(11) [1. Agli oneri derivanti dall
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si fara fronte con le
seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986:
PARTE I - ENTRATE
-
Variazioni in aumento:
- Cap. 1021000 Quota regionale del fondo comune di cui
all art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 e successive modificazioni competenza L.
1.000.000.000, cassa L. 100.000.000
PARTE II - SPESA
-
Variazioni in
aumento:
- Cap. 0602060( cni) Fondo
regionale per gli investimenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di
Servizi reali alle imprese LR 3/ 10/ 1986, n. 31 competenza L. 1.000.000.000,
cassa L. 100.000.000
- Cap. 0602080( cni) Fondo
regionale per interventi di gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e
di servizi reali alle imprese LR 3/ 10/ 1986, n. 31 competenza L.
1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000
Variazioni in
diminuzione
- Cap. 1602040 Fondo per il finanziamento di spese
Derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese in c/ capitale
competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 100.000.000
2. Per gli anni successivi si
provvedera con stanziamenti determinati annualmente in sede di approvazione dei
bilanci regionali.]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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