Anno 1986
Numero 31
Data 03/10/1986
Abrogato No
Materia Industria;
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Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 31

Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.



Art. 1


1. La Regione Puglia, in attuazione dell art. 65 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, disciplina l assetto dei  Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale  operanti in Puglia e costituiti ai sensi dello art. 50 e seguenti del TU delle leggi sugli interventi  nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6/ 3/ 78, n. 218 e successive modifiche.

2. I predetti Enti assumono la denominazione di Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi  reali alle imprese.

3. Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunita Montane, le Camere di Commercio,  industria, artigianato, agricoltura e la Finpuglia, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca  operanti nel territorio.

4. I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni  legislative vigenti in materia.

5. Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche alla luce dell aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.




Art. 2


1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal TU 6/ 3/ 78, n. 218 e  dalla legge 1/ 3/ 86, n. 64.

2. I Consorzi, ferma restando l autonomia dell esercizio delle funzioni di cui al comma precedente,  concorrono a realizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo  secondo gli indirizzi e le direttive del Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli  articoli seguenti.

3. A tal fine i Consorzi provvedono in particolare:

1) all acquisizione e sistemazione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la realizzazione di attivita produttive che necessitano di trasferimento;

2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse di uso comune, realizzando complessi polifunzionali e integrati con alcune attivita decentrate di interesse preminente per le imprese dell area;

3) alla cessione in uso o in proprieta a imprese industriali e artigianali e loro consorzi,  delle aree e degli altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;

4) ad esercitare attivita di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, incentivando forme associative tra le imprese e gli stessi enti locali, comunita montane, la Finpuglia per realizzare i seguenti interventi sulla base di specifiche convenzioni:

a) divulgazione dell innovazione tecnologica di interesse delle imprese dell area;

b) assistenza tecnica;

c) servizi in comune tendenti ad avviare processi di integrazione tra i cicli produttivi delle imprese, costituzione di  banche dati e servizi di informazione;

d) marketing;

5) alla installazione, nelle aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi.




Art. 3


1. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:

a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l espletamento dei compiti di cui all art. 2 della presente legge;

b) da fondi regionali o statali e della Comunita Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali, nonche all acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e di infrastrutture di interesse collettivo;

c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio termine;

d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;

e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei  Consorzi. Detti corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruoli, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in conformita dei disposti del TU 14/ 4/ 1910, n. 639. Per l ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del citato TU sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione, puo prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b), approvate dai competenti Organi regionali;

f) dai proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti.




Art. 4


1. Sono organi dei Consorzi:

a) l Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti partecipanti di cui al precedente art. 1;

b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall Assemblea generale nel proprio seno;

c) il Presidente, eletto dall Assemblea generale nel proprio seno;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplementi, designati in ragione di un effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell apposito Albo.

2. Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.




Art. 5


1. La durata in carica degli Organi di cui all articolo precedente e stabilita in cinque esercizi. Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle  Indicate nello Statuto.


Art. 6


1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, delibera i criteri e le priorita per l attuazione degli interventi relativi.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi, presentano alla Giunta regionale – Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - il proprio programma di intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio regionale e la relativa richiesta di contributi.

3. Il Consiglio regionale approva il piano annuale degli interventi da realizzare, in conformita del quale la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.

4. Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentante entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  della delibera prevista al primo comma del  presente articolo.





Art. 7


1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con Decreto, i Collegio dei Revisori dei Conti e il Commissario ad acta, nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e nello Statuto dei Consorzi di sviluppo industriale.





Art. 8


1. I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. A tale scopo il Consiglio regionale approva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.

3. Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. La erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge e subordinata all entrata in  vigore dello Statuto del Consorzio.

5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull amministrazione del Consorzio ivi compreso il controllo del bilancio, secondo quanto disposto dalla LR n. 25/ 85.

6. Nell esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, o l Assessore al ramo, se delegato, puo disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.

7. Il Presidente della Giunta regionale, altresì, scioglie gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della  maggioranza dei suoi componenti.

8. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.





Art. 9

(Norma transitoria)



1. I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, possono usufruire di contributi regionali comunque entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al Concorso per  il ripiano delle passivita pregresse.

2. A tale fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985




Art. 10

(Norma finanziaria)



1. Agli oneri derivanti dall attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si fara fronte con le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986:

PARTE I - ENTRATE -

Variazioni in aumento:

- Cap. 1021000 Quota regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 e successive modificazioni competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 100.000.000

PARTE II - SPESA -

Variazioni in aumento:

- Cap. 0602060( cni) Fondo regionale per gli investimenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di Servizi reali alle imprese LR 3/ 10/ 1986, n. 31 competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 100.000.000

- Cap. 0602080( cni) Fondo regionale per interventi di gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese LR 3/ 10/ 1986, n. 31 competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 1602040 Fondo per il finanziamento di spese Derivanti da leggi regionali in corso di adozione.  Spese in c/ capitale competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 100.000.000

2. Per gli anni successivi si provvedera con stanziamenti determinati annualmente in sede di approvazione dei bilanci regionali.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.