Anno 1988
Numero 21
Data 12/08/1988
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 settembre 1988, n. 160, S.O.
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Legge Regionale 12 agosto 1988, n. 21

Istituzione dell' anagrafe degli interventi finanziari regionali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 1

Istituzione e finalità.(2) 


[1. Per consentire alla Regione Puglia lattuazione di quanto disposto dallart. 3 del proprio statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso lAssessorato regionale al bilancio lanagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale]


(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 2

Soggetti iscritti allanagrafe.(3) 


[1. Nellanagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo le procedure previste dai successivi articoli - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

2. Agli effetti del finanziamento dellanagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

3. I soggetti iscritti allanagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma primo e secondo, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo allintervenuta variazione] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 3

Determinazione delle procedure discrizione.(4) 


[1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al finanziamento dellanagrafe e conseguimento delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa] 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 4

Pubblicità ed utilizzo dei dati dellanagrafe.(5) 


[1. I dati contenuti nellanagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso lAssessorato regionale al bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a norma dellart. 30 dello statuto; a norma dellart. 34 dello statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.

3. I dati contenuti nellanagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che lAssessore regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare.

In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, larticolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.

4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa tra lUfficio ragioneria e lUfficio legislativo del Consiglio regionale] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 5

Norma finanziaria.(6) 


1. [Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1988, approvato con legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento:

- Cap. 0003642 ( cni) Spese per l anagrafe degli interventi finanziari regionali LR ... competenza 500.000.000, Cassa 500.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1020010 Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente 2competenza 500.000.000, cassa 500.000.000

2. Per gli esercizi successivi, si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115