Legge Regionale 12 agosto 1988, n. 21 Istituzione dell' anagrafe degli interventi finanziari regionali.
Art. 1(Istituzione e finalita)
1. Per consentire alla Regione Puglia l attuazione di quanto disposto dall art. 3 del proprio Statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso l Assessorato regionale al Bilancio l anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale.
Art. 2(Soggetti iscritti all anagrafe)
1. Nell anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo le procedure previste dai successivi articoli - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi. 2. Agli effetti del finanziamento dell anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito. 3. I soggetti iscritti all anagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma 1° e 2°, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all intervenuta variazione.
Art. 3(Determinazione delle procedure d iscrizione)
1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al finanziamento dell anagrafe e conseguimento delle finalita individuando, comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.
Art. 4(Pubblicita ed utilizzo dei dati dell anagrafe)
1. I dati contenuti nell anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l Assessorato regionale al Bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a norma dell art. 30 dello Statuto; a norma dell art. 34 dello Statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta. 2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta. 3. I dati contenuti nell anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l Assessore regionale al Bilancio dovra inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare. In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l articolazione territoriale e la rapidita ed efficacia della spesa. 4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa fra l Ufficio Ragioneria e l Ufficio Legislativo del Consiglio regionale.
Art. 5(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1988, approvato con LR 11/ 2/ 1988, n. 6: PARTE II - SPESA Variazione in aumento: - Cap. 0003642 ( cni) << Spese per l anagrafe degli interventi finanziari regionali LR ... >> competenza 500.000.000, Cassa 500.000.000 Variazione in diminuzione: - Cap. 1020010 << Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente >> competenza 500.000.000, cassa 500.000.000 2. Per gli esercizi successivi, si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
|