Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 18
Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente « Disciplina dei turni di servizio delle farmacie ». Norme particolari per l' espletamento del servizio notturno e nell' intervallo pomeridiano.
Articolo unico Alla legge regionale 30 aprile
1980, n. 40, concernente Disciplina dei turni di servizio delle
farmacie , e aggiunto il seguente art. 6 bis:
( Servizio a battenti
aperti durante l intervallo di apertura pomeridiana e il servizio
notturno)
Il Sindaco a richiesta del
titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli
addetti, puo autorizzare che il servizio farmaceutico, a battenti
aperti nell intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell
esercizio, nonche durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli
operatori, svolto tramite farmacista di guardia all interno della farmacia.
L autorizzazione di cui al
precedente comma e rilasciata previo accertamento che:
- all esterno dell esercizio
farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle
ore notturne, comunque visibile a opportuna distanza, atti a dimostrare l
apertura al pubblico della farmacia, nonche strumenti facilmente azionabili e
alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di
guardia:
- i battenti dell esercizio
farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da
consentire, oltre che la sicurezza dal farmacista, idoneo e facile accesso del
richiedente la prestazione, nonche possibilita di colloquio col
farmacista.
L espletamento del servizio
farmaceutico con le modalita di cui al presente articolo non da luogo in
nessun caso a prestazioni di indennita o maggiorazioni di prezzi .
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.