Anno 1989
Numero 18
Data 12/12/1989
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 18

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente « Disciplina dei turni di servizio delle farmacie ». Norme particolari per l' espletamento del servizio notturno e nell' intervallo pomeridiano.



ARTICOLO UNICO


Alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente << Disciplina dei turni di servizio delle farmacie >>, e aggiunto il seguente art. 6 bis:

<<( Servizio a battenti aperti durante l intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno)

Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, puo autorizzare che il servizio farmaceutico, << a battenti aperti >> nell intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell esercizio, nonche durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all interno della farmacia.

L autorizzazione di cui al precedente comma e rilasciata previo accertamento che:

- all esterno dell esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibile a opportuna distanza, atti a dimostrare l apertura al pubblico della farmacia, nonche strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia:

- i battenti dell esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza dal farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonche possibilita di colloquio col farmacista.

L espletamento del servizio farmaceutico con le modalita di cui al presente articolo non da luogo in nessun caso a prestazioni di indennita o maggiorazioni di prezzi >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.