Alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente << Disciplina dei turni di servizio delle farmacie >>, e aggiunto il seguente art. 6 bis:
<<( Servizio a battenti aperti durante l intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno)
Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, puo autorizzare che il servizio farmaceutico, << a battenti aperti >> nell intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell esercizio, nonche durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all interno della farmacia.
L autorizzazione di cui al precedente comma e rilasciata previo accertamento che:
- all esterno dell esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibile a opportuna distanza, atti a dimostrare l apertura al pubblico della farmacia, nonche strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia:
- i battenti dell esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza dal farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonche possibilita di colloquio col farmacista.
L espletamento del servizio farmaceutico con le modalita di cui al presente articolo non da luogo in nessun caso a prestazioni di indennita o maggiorazioni di prezzi >>.