Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 14 Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unita' sanitarie locali.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A. Art. 1Modalità per il raggruppamento di funzioni
omogenee.(2) [1. Il raggruppamento di
funzioni omogenee, di cui allart. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è
effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa
dellapprovazione del piano sanitario regionale.
2. Nelle Unità sanitarie locali
con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi
ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere a) e b) del punto 1) del
primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio:
igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina
legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché
organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi.
3. Nelle Unità sanitarie locali
con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi
ospedalieri:
a) i servizi sanitari previsti
dalle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati al
seguente servizio: «igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione
sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria
di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi
e dei presidi specialistici»;
b) i servizi amministrativi
previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 sono unificati nel
seguente servizio affari generali, amministrazione del personale organizzazione
e metodi, gestione delle convenzioni] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 2Istituzione in organico di posti di
dirigente.(3) [1. Nelle piante organiche di
ciascuna Unità sanitaria locale, in relazione allart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 modificato ed
integrato dallart. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, sono istituiti i seguenti
posti:
- numero 1 posto di dirigente
sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle
lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51
- numero 1 posto di veterinario
dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del
punto 1) del 1° comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di farmacista
dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del
punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di direttore
amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi
amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2) del primo
comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.
2. Nei casi previsti dallart.
1 secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario
responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio
responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti dei
servizi.
3. I comitati di gestione delle
Unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche
in relazione a quanto previsto dalla presente legge] .
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 3Integrazione comma primo, punto 2 dellart. 40
L.R. 26 maggio 1980, n. 51.(4) [1. I compiti amministrativi inerenti lorganizzazione e il
coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e
laggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e
funzionanti nellambito dellUnità sanitaria locale, rientrano nella competenza
del servizio amministrativo affari generali] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 4Modalità per la copertura dei posti di dirigente
di servizio.(5) [1. I posti definiti ai sensi
della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dellart. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dellart. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai
dipendenti di posizione funzionale apicale.
2. I posti di veterinario
dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono
conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9
.
3. I posti che risulteranno
vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi
sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dellart.31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 salvo che siano ricoperti ai sensi dellart. 78 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.
4. Sono soppressi nelle piante
organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali i posti lasciati vacanti dal
personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo
comma del presente articolo, trasferito ai sensi dellart. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.
5. Tutti i posti che, esaurite
le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e
terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi che
devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Si applicano ai
trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del
D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra
disposizione in materia di mobilità dufficio disposta con norme di legge dello
Stato] .
(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 5Integrazione degli artt. 23 e 24, L.R. 9 aprile
1986, n. 9.(6) [1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9. si applicano anche al
personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialità e ai
servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12
del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di
assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso] .
(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 6Modifiche e integrazioni delle piante organiche
delle UU.SS.LL.(7) [1. Fino alla determinazione
delle piante organiche definitive di cui allart. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 e allapplicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al
D.M. 13 settembre 1988, del Ministro della sanità, la Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di
posti esistenti nelle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali,
determinate ai sensi della L.R. 26 gennaio 1982, n. 12 e risultanti dalla
ricognizione effettuata dalle Unità sanitarie locali, ai sensi dellart. 30, primo comma, della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 dei
posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse,
in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e
amministrativi dipendenti.
2. Per i servizi rientranti nel
campo di applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, le autorizzazioni
previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal
D.M. 13 settembre 1988, del Ministro della sanità.
3. Ai fini di cui al primo
comma del presente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente
Commissione consiliare ai sensi dellart. 3, primo comma, della L.R. 7 febbraio
1974, n. 13.
4. Le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale] .
(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 7Disposizioni transitorie per i servizi
amministrativi e sanitari.(8) [1. In applicazione dellart. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n.
325, non sono soggetti alle procedure degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione
funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio
della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle UU.SS.LL. di
provenienza e di destinazione e lapprovazione delle Regioni interessate,
qualora si tratti di dipendenti di Unità sanitarie locali di Regioni diverse] .
(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
|