Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 14 Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unita' sanitarie locali.
Art. 1(Modalita per il
raggruppamento di funzioni omogenee) 1. Il raggruppamento di
funzioni omogenee, di cui all art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n.
51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, e
effettuato con le modalita di cui al presente articolo, in attesa dell
approvazione del piano sanitario regionale.
2. Nelle Unita Sanitarie
Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o piu
presidi ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere a) e b) del punto
1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51
sono unificati nel seguente servizio: igiene pubblica, prevenzione sul
territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del
lavoro, assistenza sanitaria di base, nonche organizzazione e gestione tecnico
- sanitaria dei relativi
presidi.
3. Nelle Unita Sanitarie
Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi
ospedalieri:
a) i servizi sanitari previsti
dalle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati al seguente servizio: igiene
pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale,
igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonche
organizzazione e gestione tecnico - sanitaria dei relativi presidi e dei presidi
specialistici;
b) i servizi amministrativi
previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2) del primo comma dell art. 40
della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente
servizio affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e
metodi, gestione delle convenzioni.
Art. 2(Istituzione di posti di
dirigente) 1. Nelle piante organiche di
ciascuna Unita Sanitaria Locale, in relazione all art. 40 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall art. 17 della
legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, sono istituiti i seguenti posti:
- numero 1 posto di dirigente
sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e
c) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio
1980, n. 51;
- numero 1 posto di veterinario
dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del
punto 1) del 1 comma dell articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.
51;
- numero 1 posto di farmacista
dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del
punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.
51;
- numero 1 posto di direttore
amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi
amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2) del primo
comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.
51.
2. Nei casi previsti dall art.
1 secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario
responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio
responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti sei
servizi.
3. I comitati di gestione delle
Unita Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche
in relazione a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 3(Integrazione comma primo,
punto 2), art. 40 LR 26- 5- 1980, n. 51) 1. I compiti
amministrativi inerenti l organizzazione e il coordinamento della rilevazione
dei dati e dei flussi informativi e l aggiornamento e la formazione del
personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell ambito dell Unita
Sanitaria Locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo
affari generali.
Art. 4(Modalita per la copertura dei
posti di dirigente di servizio) 1. I posti definiti ai sensi
della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dell art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dall art. 28 della
legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale
apicale.
2. I posti di veterinario
dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono
conferiti con le modalita previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale
9 aprile 1986, n. 9.
3. I posti che risulteranno
vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi
sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dell art. 31 della legge
regionale 9 aprile 1986, n. 9 salvo che siano ricoperti ai sensi dell art. 78
del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale
esecutivo.
4. Sono soppressi nelle piante
organiche provvisorie delle Unita Sanitarie Locali i posti lasciati vacanti dal
personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo
comma del presente articolo, trasferito ai sensi dell art. 31 della legge
regionale 9 aprile 1986, n. 9.
5. Tutti i posti che, esaurite
le operazioni di assegnazione e di
trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti
saranno coperti mediante pubblici concorsi che devono essere banditi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Si applicano ai
trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del
DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione
in materia di mobilita d ufficio disposta con norme di legge dello
Stato.
Art. 5(Integrazione degli artt. 23 e
24 della LR 9- 4- 1986, n. 9) 1. Le disposizioni di cui
agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche
al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialita e ai
servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12
del DPR 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di
assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto
stesso.
Art. 6(Modifiche e integrazioni delle
piante organiche delle UUSSLL) 1. Fino alla determinazione
delle piante organiche definitive di cui all art. 6 del DPR 20 dicembre 1979,
n. 761 e all applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al DM
Sanita 13 settembre 1988, la Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle
piante organiche provvisorie delle Unita Sanitarie Locali, determinate ai sensi
della LR 26- 1- 1986, n. 12 e risultanti dalla ricognizione effettuata dalle
Unita Sanitarie Locali, ai sensi dell art. 30, primo comma, della LR 9- 4-
1986, n. 9, dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state
trasferite alle stesse, in altri posti necessari per il funzionamento dei
servizi sanitari e amministrativi dipendenti.
2. Per i servizi rientranti nel
campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n.109, le autorizzazioni
previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal
DM Sanita 13 settembre 1988.
3. Ai fini di cui al primo
comma del precedente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla
competente Commissione consiliare ai sensi
dellart. 1, primo comma, della LR 7 febbraio 1974, n.
13.
4. Le disposizioni della LR 7
febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del piano sanitario regionale.
Art. 7(Disposizioni transitorie per i
servizi amministrativi sanitari) 1. In applicazione dell
art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli
artt 21 e 22 del DPR 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello
stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si
realizzano mediante scambio della sede, previo nulla - osta del comitato di
gestione delle UUSSLL di provenienza e di destinazione e l approvazione delle
Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unita Sanitarie Locali
di Regioni diverse.
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