Anno 1990
Numero 14
Data 20/04/1990
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 14

Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unita' sanitarie locali.



Art. 1

(Modalita per il raggruppamento di funzioni omogenee)


1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, e effettuato con le modalita di cui al presente articolo, in attesa dell approvazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle Unita Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o piu presidi ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere a) e b) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 sono unificati nel seguente servizio: igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonche organizzazione e gestione tecnico -  sanitaria dei relativi presidi.

3. Nelle Unita Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati al seguente servizio: igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonche organizzazione e gestione tecnico - sanitaria dei relativi presidi e dei presidi specialistici;

b) i servizi amministrativi previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni.




Art. 2

(Istituzione di posti di dirigente)


1. Nelle piante organiche di ciascuna Unita Sanitaria Locale, in relazione all art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall art. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei  servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1) del 1 comma dell articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2) del primo comma dell art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. Nei casi previsti dall art. 1 secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti sei servizi.

3. I comitati di gestione delle Unita Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.




Art. 3

(Integrazione comma primo, punto 2), art. 40 LR 26- 5- 1980, n. 51)


1. I compiti amministrativi inerenti l organizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell ambito dell Unita Sanitaria Locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo affari generali.



Art. 4

(Modalita per la copertura dei posti di dirigente di servizio)


1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dell art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dall art. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalita previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dell art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 salvo che siano ricoperti ai sensi dell art. 78 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle Unita Sanitarie Locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo, trasferito ai sensi dell art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni  di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilita d ufficio disposta con norme di legge dello Stato.




Art. 5

(Integrazione degli artt. 23 e 24 della LR 9- 4- 1986, n. 9)


1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialita e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 del DPR 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.



Art. 6

(Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UUSSLL)


1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all art. 6 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 e all applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al DM Sanita 13 settembre 1988, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche provvisorie delle Unita Sanitarie Locali, determinate ai sensi della LR 26- 1- 1986, n. 12 e risultanti dalla ricognizione effettuata dalle Unita Sanitarie Locali, ai sensi dell art. 30, primo comma, della LR 9- 4- 1986, n. 9, dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse, in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n.109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal DM Sanita 13 settembre 1988.

3. Ai fini di cui al primo comma del precedente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi  dellart. 1, primo comma, della LR 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della LR 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.




Art. 7

(Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi sanitari)


1. In applicazione dell art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli artt 21 e 22 del DPR 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla - osta del comitato di gestione delle UUSSLL di provenienza e di destinazione e l approvazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unita Sanitarie Locali di Regioni diverse.