Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 19
Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Art. 1Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario
1. È istituito, in attuazione dellart. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nellambito del Settore Sanità, il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario per la verifica dellandamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali.
2. Il Servizio, sulla base degli indirizzi e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, svolge in particolare attività di supporto tecnico e di verifica delle attività delle Unità Sanitarie Locali attinenti:
a) le convenzioni di cui agli artt. 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) la gestione economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche;
c) lattività tecnico-sanitaria, con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla tutela dellambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e della rete poliambulatoriale.
3. Per le esigenze funzionali del Servizio è costituito un gruppo ispettivo composto da personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, nel numero che viene determinato dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla Sanità.