Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 19
Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Art. 1Servizio
Ispettivo Sanitario e Finanziario
1. E istituito, in
attuazione dell art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nell ambito del
Settore Sanita, il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario per la
verifica dell andamento delle attivita assistenziali ed il controllo della
gestione delle Unita Sanitarie Locali.
2. Il Servizio, sulla
base degli indirizzi e le modalita stabilite dalla Giunta regionale, svolge in
particolare attivita di supporto tecnico e di verifica delle attivita delle
Unita Sanitarie Locali attinenti:
a) le convenzioni di
cui agli artt. 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
b) la gestione
economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e
alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature
tecnico - scientifiche;
c) l attivita
tecnico - sanitaria, con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla
tutela dell ambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi
ospedalieri e della rete poliambulatoriale.
3. Per le esigenze
funzionali del Servizio e costituito un gruppo ispettivo composto da personale
del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del Servizio
Sanitario Nazionale, nel numero che viene determinato dalla Giunta regionale, su
proposta dell Assessore alla Sanita.