Anno 1990
Numero 19
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 19

Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.



Art. 1

Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario


1. E istituito, in attuazione dell art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nell ambito del Settore Sanita, il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario per la verifica dell andamento delle attivita assistenziali ed il controllo della gestione delle Unita Sanitarie Locali.

2. Il Servizio, sulla base degli indirizzi e le modalita stabilite dalla Giunta regionale, svolge in particolare attivita di supporto tecnico e di verifica delle attivita delle Unita Sanitarie Locali attinenti:

a) le convenzioni di cui agli artt. 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la gestione economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche;

c) l attivita tecnico - sanitaria, con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla tutela dell ambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e della rete poliambulatoriale.

3. Per le esigenze funzionali del Servizio e costituito un gruppo ispettivo composto da personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, nel numero che viene determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita.