Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 20
Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale.
Art. 11. Alla lettera b) del primo comma dellart. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole dagli Enti disciolti,
sono aggiunte le parole e o da altri Enti pubblici.
2. Alla lettera c) del primo comma dellart. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole presso il soppresso Ente
di provenienza, sono aggiunte le parole e o presso altri Enti pubblici.
3. Al secondo comma dellart. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole trasferite dagli Enti di
provenienza, sono aggiunte le parole e o da altri Enti pubblici.