Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 20
Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale.
Art. 11. Alla lett. b) del primo comma dell art.5 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le
parole dagli Enti sciolti, sono aggiunte le parole e/o da altri Enti
pubblici.
2. Alla lett. c) del
primo comma dell art. 5 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole
presso il soppresso Ente di provenienza, sono aggiunte le parole e/o presso
altri Enti pubblici.
3. Al secondo comma
dell art. 5 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole trasferite
dagli Enti di provenienza, sono aggiunte le parole e/o da altri Enti
pubblici.