Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.
TITOLO 1
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il
30 aprile 1991 è autorizzato, a termini del quarto comma dellart. 50
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, lesercizio provvisorio del
bilancio regionale per lanno finanziario 1991 sulla base degli stati di
previsione delle entrate e delle spese per lesercizio 1990, come approvati con
la legge
regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni (1)
Art. 21. In applicazione del terzo comma dellart. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese
tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque,
allassunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia
ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonchè per spese classificate in conto
capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.
2. La sospensione ha carattere temporaneo e va
attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 10
gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio annuale di previsione per lesercizio finanziario
1991.
3. La sospensione di cui al presente articolo
non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con
fondi spettanti alla Regione per lanno 1991 con vincolo di destinazione, entro
lammontare assegnato ed accertato per lanno 1990 e nel limite necessario a
fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi
medesimi.
TITOLO 2
Art. 31. Al fine della preparazione del rendiconto
generale della Regione relativo allesercizio finanziario 1990 ai sensi
dellart. 89
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonchè gli enti
strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che
fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla
Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di
impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque
derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano
ottenuto, a termini dellart. 63 della suddetta legge regionale, la prenotazione
di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non
abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che
quella del pagamento.
2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa
comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla
Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo
comportano lobbligo di denuncia di cui allo art. 87
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17, nonchè lapplicazione delle altre disposizioni di cui
al titolo IX della stessa legge.
Art. 41. Il rendiconto generale dellesercizio 1990,
secondo le disposizioni dellart. 73 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, deve
accogliere le risultanze della rilevazione compiuta al termini del precedente
articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili
alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto
(conto finanziario).
2.La Giunta regionale, nella presentazione al
Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di
legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente
risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di
insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e
definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.
Art. 5(2) [1. All art. 60
(Impegni di spesa) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni
sono aggiunti i seguenti nono e decimo comma:
Ogni e
qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del
bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e
soltanto se l atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell
impegno da parte della Ragioneria della Regione.
La mancata stretta
osservanza del disposto del precedente comma da luogo alle responsabilita
stabilite al Titolo IX della presente legge .
2. All art. 72
(Rendiconto generale della Regione) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni e aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente 4°
bis:
Al rendiconto
generale (conto del patrimonio) e allegato l elenco dei residui passivi
dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell esercizio,
raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza .]
(2) Articolo abrogato dall'art. 15,
comma 1, n. 13), l.r.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.
Art. 61. È abrogato il secondo comma dellart. 5
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 recante norme sulla contabilità regionale.
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