Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.
TITOLO 1
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1991 e comunque non oltre il 31 marzo 1991 e autorizzato, a termini
del quarto comma dell art. 50 della legge regionale di contabilita 30.5.1977,
n. 17, l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno finanziario
1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l
esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n- 10 e
successive modificazioni e variazioni.
Art. 21. In applicazione del
terzo comma dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni, sono sospese tutte le procure amministrative relative
a nuovi impegni di spesa e, comunque, all assunzione di nuove obbligazioni per
spese correnti operative sia ricorrenti sia a carattere pluriennale nonche per
spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno
autorizzate.
2. La sospensione ha
carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria
della Regione dal 1° gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per
lesercizio finanziario 1991.
3. La sospensione di
cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese
finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per l anno 1991 con
vincolo di destinazione, entro l ammontare assegnato ed accertato per l anno
1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei
servizi assicurati dai fondi medesimi.
TITOLO 2
Art. 31. Al fine della
preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all esercizio
finanziario 1990 ai sensi dell art. 89 della LR 30.4.1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonche
gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che
fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla
Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di
impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque
derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiamo
ottenuto, a termini dell art. 63 della suddetta legge regionale, la
prenotazione di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni
caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione
che quella del pagamento.
2. Le obbligazioni e
gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non
comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del
presente articolo comportano l obbligo di denuncia di cui allo art. 87 della LR
30.5.1977, n. 17, nonche l applicazione delle altre disposizioni di cui al
Titolo IX della stessa legge.
Art. 41. Il rendiconto
generale dell esercizio 1990, secondo le disposizioni dell art. 73 della l.r.
30.5.1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta ai
termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute
giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco
allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).
2. La Giunta
regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve
formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di
ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per
effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non
sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31
dicembre 1990.
Art. 51. All art. 60
(Impegni di spesa) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni
sono aggiunti i seguenti nono e decimo comma:
<< Ogni e
qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del
bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e
soltanto se l atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell
impegno da parte della Ragioneria della Regione.
La mancata stretta
osservanza del disposto del precedente comma da luogo alle responsabilita
stabilite al Titolo IX della presente legge >>.
2. All art. 72
(Rendiconto generale della Regione) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni e aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente 4°
bis:
<< Al rendiconto
generale (conto del patrimonio) e allegato l elenco dei residui passivi
dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell esercizio,
raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza
>>.
Art. 61. E abrogato il 2o comma dell art. 5 della l.r. 30
maggio 1977, n. 17 recante norme sulla contabilita regionale.
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