Anno 1991
Numero 11
Data 04/12/1991
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 dicembre 1991, n. 227.
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Legge Regionale 4 dicembre 1991, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977 n. 17, concernente «Norme sulla contabilita' regionale».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 1

(2) 


[Alla legge regionale recante Norme sulla contabilità regionale del 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni stabilite negli articoli seguenti] .


(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 2

(3) 


[L art. 36 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) e sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa e iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie ad integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la vigente legislazione.

3. Fra le spese di carattere obbligatorio figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale e gli oneri per l ammontare di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamate dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

4. L elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie, e allegato al bilancio annuale di previsione.

5. L ammontare del fondo di riserva e determinato in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.

6. In nessun caso possono essere utilizzate le economie che si dovessero realizzare nei capitoli delle spese obbligatorie per fronteggiare esigenze di stanziamenti di spese non comprese nell elenco allegato al bilancio  .]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 3

(4) 


[L art. 58 (Ricognizione dei residui attivi) e sostituito dal seguente:

 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell esercizio finanziario.

2. L accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del rendiconto.

3. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione e considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative, tributarie e giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

4. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati per la riscossione agli Uffici competenti; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture contabili, dandone giustificazione nella relazione che accompagna il rendiconto.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 4

(5) 


[L art. 69 (Regolarizzazione d ufficio degli atti sottoposti a verifica) e sostituito dal seguente:

Art. 69 (Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)

1. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarita od errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede d ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarita ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione  allUfficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica all Ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell atto.

2. Il Coordinatore del Settore Ragioneria, qualora, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 63 e 66, non ritenga di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento e non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente comma, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione  allAssessore competente per materia.

3. Ove tuttavia il Presidente intenda dar corso al proposto provvedimento, dara in merito ordine scritto al Coordinatore del Settore, che e tenuto ad eseguirlo salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa eccedente lo stanziamento del relativo capitolo, ovvero di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente ].



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 5

(6) 


[L art. 70 (Titoli di spesa inesigibili) e sostituito dal seguente:

Art. 70 (Determinazione annuale dei residui passivi)

1. L accertamento definitivo dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario e fatto con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui passivi, elencando distintamente i residui propri e quelli di stanziamento.

3. Con la stessa rilevazione la Ragioneria procede, a termini dell art. 71, all eliminazione d Ufficio dei residui perenti ed  allaggiornamento dell elenco prescritto dall art. 72 a corredo del rendiconto.

4. Per la parte degli impegni contratti ai sensi dell art. 60 e non pagata al termine dell esercizio finanziario, si puo, dopo il primo gennaio, eseguirne la liquidazione e disporne il pagamento con imputazione al conto dei residui anche prima che questi siano definitivamente determinati con la legge regionale sul rendiconto dell esercizio, ma non prima della deliberazione della Giunta prescritta dal precedente comma 2 .]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 6

(7) 


[L art. 71 (Ricognizione dei residui passivi) e sostituito dal seguente:

Art. 71 (Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti)

1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine  dellesercizio finanziario.

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale e quelle a destinazione legislativamente vincolate non impegnate alla chiusura dell esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento non oltre l esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualita il periodo di conservazione decorre dall esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Comunque, la conservazione di tali residui non puo superare i limiti temporali massimi previsti dalle vigenti norme di contabilita dello Stato.

3. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

4. I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti tra le spese obbligatorie appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia prevedibile l esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

6. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

8. Il conto dei residui e tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa ].



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 7

(8) 


[Le disposizioni della presente legge si applicano dallesercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 


(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione