Legge Regionale 4 dicembre 1991, n. 11 Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977 n. 17, concernente «Norme sulla contabilita' regionale».(1)
Art. 1(2)
Art. 2(3) [L art. 36 (Fondo di
riserva per spese obbligatorie) e sostituito dal
seguente:
1. Nello
stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa e
iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione
della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie ad
integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a
spese di carattere obbligatorio secondo la vigente
legislazione.
3. Fra le spese di
carattere obbligatorio figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di
personale e gli oneri per l ammontare di mutui e prestiti, quelle relative ai
residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamate dai creditori,
quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse
dalla Regione.
4. L elenco dei
capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelievi dal
fondo di riserva per spese obbligatorie, e allegato al bilancio annuale di
previsione.
5. L ammontare del
fondo di riserva e determinato in relazione agli stanziamenti previsti in
bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.
6. In nessun caso
possono essere utilizzate le economie che si dovessero realizzare nei capitoli
delle spese obbligatorie per fronteggiare esigenze di stanziamenti di spese non
comprese nell elenco allegato al bilancio .]
Art. 3(4) [L art. 58
(Ricognizione dei residui attivi) e sostituito dal
seguente: 1.
Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate
entro il termine dell esercizio finanziario.
2. L accertamento
definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in
sede di approvazione del rendiconto.
3. Prima della
formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio,
provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui nelle seguenti
categorie:
a) crediti la cui
riscossione e considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la
documentazione probatoria;
b) crediti per cui
sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative, tributarie e
giudiziarie per la riscossione;
c) crediti
riconosciuti inesigibili o insussistenti.
4. I crediti di cui
alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono
affidati per la riscossione agli Uffici competenti; i crediti di cui alla
lettera c) si eliminano dalle scritture contabili, dandone giustificazione nella
relazione che accompagna il rendiconto.]
Art. 4(5) [L art. 69
(Regolarizzazione d ufficio degli atti sottoposti a verifica) e sostituito dal
seguente:
Art. 69
(Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)
1. La Ragioneria,
qualora riscontri irregolarita od errori negli atti contabili sottoposti a
verifica, prenotazione o registrazione, provvede d ufficio, ove possibile, alla
rimozione delle irregolarita ed alla correzione degli errori, dandone
comunicazione allUfficio proponente. In
ogni altro caso la Ragioneria indica all Ufficio proponente le misure
necessarie per la regolarizzazione dell atto.
2. Il Coordinatore del
Settore Ragioneria, qualora, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 63 e
66, non ritenga di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una
richiesta di pagamento e non sia possibile provvedere nei modi indicati al
precedente comma, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della
Giunta regionale, dandone comunicazione
allAssessore competente per materia.
3. Ove tuttavia il
Presidente intenda dar corso al proposto provvedimento, dara in merito ordine
scritto al Coordinatore del Settore, che e tenuto ad eseguirlo salvo che
ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa eccedente lo stanziamento del
relativo capitolo, ovvero di spesa da imputare a capitolo diverso da quello
strettamente pertinente ].
Art. 5(6) [L art. 70 (Titoli di
spesa inesigibili) e sostituito dal seguente:
Art. 70
(Determinazione annuale dei residui passivi)
1. L accertamento
definitivo dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario e fatto
con la legge di approvazione del rendiconto generale della
Regione.
2. Prima della
formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, sulla base della rilevazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28
febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui
passivi, elencando distintamente i residui propri e quelli di
stanziamento.
3. Con la stessa
rilevazione la Ragioneria procede, a termini dell art. 71, all eliminazione d
Ufficio dei residui perenti ed
allaggiornamento dell elenco prescritto dall art. 72 a corredo del
rendiconto.
4. Per la parte degli
impegni contratti ai sensi dell art. 60 e non pagata al termine dell esercizio
finanziario, si puo, dopo il primo gennaio, eseguirne la liquidazione e
disporne il pagamento con imputazione al conto dei residui anche prima che
questi siano definitivamente determinati con la legge regionale sul rendiconto
dell esercizio, ma non prima della deliberazione della Giunta prescritta dal
precedente comma 2 .]
Art. 6(7) [L art. 71
(Ricognizione dei residui passivi) e sostituito dal
seguente:
Art. 71
(Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui
perenti)
1. Costituiscono
residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non
pagate entro il termine dellesercizio
finanziario.
2.
Le somme stanziate per spese in conto capitale e quelle a destinazione
legislativamente vincolate non impegnate alla chiusura dell esercizio possono
essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento non oltre
l esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Per
le spese in annualita il periodo di conservazione decorre dall esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
Comunque, la conservazione di tali residui non puo superare i limiti temporali
massimi previsti dalle vigenti norme di contabilita dello
Stato.
3. I residui delle
spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui
e stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti
amministrativi.
4. I residui delle
spese in conto capitale derivanti da importi che la Regione abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in
cui e stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi.
5. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti tra le spese
obbligatorie appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia
prevedibile l esercizio del diritto a riscuotere da parte dei
creditori.
6. Le somme eliminate
per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con
riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di
nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla
copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme
occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione
della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle
somme reclamate dai creditori.
7. Tutte le somme
iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui,
non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi,
costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
8. Il conto dei
residui e tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa
afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa ].
Art. 7(8) [Le disposizioni della presente legge si applicano
dallesercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
|