Legge Regionale 24 giugno 1992, n. 13
Determinazione dell' aliquota dell' addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell' imposta sostitutiva dell' addizionale.
Art. 11. A decorrere dal 1° luglio 1992, la misura dellaliquota delladdizionale regionale allimposta di consumo sul gas metano, istituita dallart. 6, primo comma, lettera B, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, Cap. II, è fissata alla metà della corrispondente imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo. (1)
2. L imposta sostitutiva delladdizionale di cui al presente articolo, istituita con lart. 6, primo comma, lettera B, della legge 14.6.90, n. 158 e con il secondo comma dellart. 9 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di L. 50 per metro cubo.
(1) Le aliquote sono state successivamente rideterminate, vedi ora la l.r. 25/2007, art.7